Lexipedia

Decisione

90.2011.92

Approvazione di una zona edificabile - retrocessione degli atti al Consiglio di Stato

12 febbraio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella frazione di San Nazzaro del comune del

Gambarogno RI 1 è proprietario del mapp.

942, RI 2 del mapp. 1295, la RI 3 Sagl in liquidazione del mapp. 945 e la RI 4 GmbH dei mapp. 907 e 1466.

Tutti i fondi sono ubicati in

località Sotto il sasso di Crée, sui monti di Vairano.

B. a. Nella seduta del 18 febbraio 2009 il consiglio

consortile del Consorzio per il piano

regolatore dei comuni del Gambarogno ha adottato la revisione del piano

regolatore. I fondi in rassegna sono stati attribuiti alla zona residenziale

dei monti (RM).

b. Con risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082)

il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato la sua sanzione

alle zone residenziali dei monti delle varie frazioni del nuovo comune, tra cui

quella di San Nazzaro. Ha quindi retrocesso gli atti al comune, incaricandolo

di riesaminare attentamente le peculiarità

di ciascun territorio interessato e proporre la funzione più consona

entro un anno dalla sua decisione (cfr. ris. impugnata, pag. 48 seg.).

C. a. Con impugnative singole RI 1 e RI 2 insorgono dinanzi

al Tribunale contro la menzionata risoluzione del Consiglio di Stato. Sostengono l'insussistenza di argomenti che

possano giustificare un rinvio degli atti al comune. Il settore è adeguatamente

urbanizzato da una strada; esso è inoltre edificato nella misura dell'80%.

Ciascuna costruzione dispone inoltre di una fossa settica che permette lo

smaltimento delle acque di scarico. Esso va pertanto assegnato alla zona

edificabile proposta dal Consorzio.

b. Anche la RI 3 Sagl in

liquidazione e la RI 4 GmbH si aggravano al Tribunale per chiedere quantomeno la

conferma nella zona edificabile dei fondi di loro proprietà.

D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio,

agente per conto del Governo, chiede che i

ricorsi vengano respinti. Il municipio

di Gambarogno, in rappresentanza del

comune, dichiara di rinunciare a presentare osservazioni. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto

necessario, in diritto.

E. Il 13 settembre 2012 si è tenuta

un'udienza sul luogo della contestazione. In occasione della stessa le parti

hanno ribadito le rispettive posizioni e hanno rinunciato alla presentazione di

conclusioni scritte.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990; LALPT;

BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1° gennaio 2012) e la legittimazione

dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30

cpv. 2 lett. c Lst). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine.

1.2. Poiché il controverso piano regolatore è stato

adottato ed approvato in vigenza della LALPT, esso dovrà essere

esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst).

1.3. Per costante

prassi, tutelata dal Tribunale federale (cfr. diffusamente RDAT II-1994 n. 22),

il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sulla base della situazione di

fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione del

Consiglio di Stato. L'evasione dei ricorsi in oggetto prescinde pertanto

dall'applicazione dell'articolo 75b della Costituzione federale del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), approvato l'11 marzo 2012 dal popolo svizzero in

accoglimento dell'iniziativa popolare "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!", e delle prescrizioni di esecuzione

frattanto sancite dal Consiglio federale (Ordinanza sulle abitazioni secondarie

del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013; RS 702; applicabile al

comune del Gambarogno).

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il

comune ticinese fruisce di autonomia. Questa

non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1

LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e

decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.

; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale

cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto

(art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e

relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999

n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello

cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib

121.

consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una

modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

2.3

Nel caso di

specie, il piano regolatore è stato adottato dal consiglio consortile del

Consorzio per il piano regolatore dei comuni del Gambarogno, cui i già comuni

di Caviano, Gerra (Gambarogno), San Nazzaro,

Magadino, Vira (Gambarogno), Sant'Abbondio, Piazzogna e Indemini avevano delegato la competenza di elaborare

questo strumento. Questo ente è frattanto stato sciolto mediante

risoluzione 1° marzo 2011 (n. 1411) del Consiglio di Stato, il quale ha

decretato il subingresso del comune in tutti i diritti ed obblighi del medesimo

(cfr. dispositivo n. 2 della ris. citata, pubbl.

nel FU 19/2011, dell'8 marzo 2011, 1858). Anche al comune del

Gambarogno, che è il frutto dell'intervenuta aggregazione dei citati comuni,

insieme a quello di Contone (cfr. il relativo decreto legislativo del 23 giugno

2008, pubbl. nel BU 40/2008, del 19 agosto 2008, 504), dev'essere, di conseguenza,

riconosciuta l'autonomia decisionale che

pertocca all'ente preposto all'adozione del piano regolatore in discussione. E questo vuoi in veste di successore del Consorzio, vuoi - qualora si volesse

ritenere che i comuni che lo componevano

non abbiano in realtà mai perso una tale

prerogativa a favore di quest'ultimo - in qualità di avente causa dei predetti

enti locali.

3.

3.1. I piani di utilizzazione -

nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24

segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. Lst) - disciplinano l'uso ammissibile

del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.2

Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati

entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempie queste esigenze va

attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di

tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei

principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e

3.

LPT, debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori

della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti

dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non

hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli

sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentano piuttosto degli

obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile, ma devono ancora essere congruamente soppesati e confrontati con

tutti gli altri (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/ Hänni,

op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Stépha-ne Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n.

40-47; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 314).

3.3

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo

spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono

essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i

terreni idonei alla coltivazione

agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari

compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1

LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore sino al 31 dicembre 2011). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16

cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma

valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche

obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di

prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella

del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996,

pubbl. in: FF 1996, pag. 457 segg., 471, con rinvii).

4.

4.1. La RI 3 Sagl in liquidazione e la RI 4 GmbH chiedono la conferma

dell'assegnazione definitiva dei singoli fondi di loro proprietà alla zona RM e

censurano il rinvio degli atti al comune, disposto dal Governo, per approntare

una pianificazione più attenta del settore dei monti di Vairano, ove questi

sono posti. Ora, tuttavia, com'è noto, l'azzonamento di piano regolatore è

volto in linea di principio a disciplinare la funzione di un determinato territorio,

non di una singola particella. Rimane riservato il caso in cui questa presenti

dimensioni a tal punto notevoli da legittimare un azzonamento autonomo. Ipotesi

che tuttavia manifestamente non si avvera nel caso in esame. Per non

pregiudicare ab initio la possibilità di conseguire l'inserimento

definitivo delle loro proprietà nella zona RM sui monti di Vairano, queste

insorgenti avrebbero pertanto dovuto contestare, nel caso concreto, la non

approvazione dell'intero comparto assegnato

dal Consorzio a questa zona, quindi anche quello dei fondi immediatamente contermini al loro ed inoltre di

quelli posti nelle successive adiacenze, ma soprattutto postulare, com'era non

solo lecito, ma anzi necessario (cfr. RtiD II-2012 n. 19 consid. 3.2 seg. con

rinvii), anche l'attribuzione di tutti questi fondi alla zona RM. Nella

fattispecie è, difatti, tassativamente

escluso che ciascun fondo interessato possa ricevere, da solo, una

collocazione pianificatoria differente da quella assegnata agli altri.

4.2

La domanda formulata dalle citate ricorrenti di attribuire in via

definitiva la loro proprietà alla zona RM, cui il Tribunale è vincolato (diversamente dal Governo; cfr. art. 56

cpv. 2 LPamm), dev'essere dunque

respinta d'acchito (nel merito) già per le dianzi illustrate ragioni di ordine pianificatorio, che

vietano in linea di principio azzonamenti limitati a singole particelle.

4.3

Diversamente da queste insorgenti,

RI 1 e RI 2 hanno contestato il giudizio

governativo per tutto il comparto in rassegna, che essi chiedono venga

confermato in zona fabbricabile, soprattutto per quanto attiene ai loro fondi. Per

questo motivo la loro impugnativa deve costituire l'oggetto di un esame di

merito completo: esame di cui beneficiano anche le altre ricorrenti.

5.

La zona RM proposta dal Consorzio

per i monti di Variano, posti nella frazione di San Nazzaro, costituisce una

zona residenziale per la costruzione di abitazioni individuali destinate alla

residenza secondaria (cfr. art. 46 cpv. 1 NAPR proposte dal Consorzio). L'area

edificabile è in buona sostanza costituita da due strisce di terreno di

profondità di circa 30 m ubicate lungo strada di collegamento, che urbanizza questo

settore e che termina proprio alla fine dello stesso; la striscia a valle

misura circa 450 m di lunghezza, quella a

monte circa 350 m. In questa zona sono ammesse nuove costruzioni unicamente

sui fondi ancora inedificati (cfr. art. 46 cpv. 2 NAPR proposte dal Consorzio),

che sono meno di 1/3 di quelli che compongono il quartiere. L'indice di occupazione

è del 25%, quello di sfruttamento è pari a 0.35; l'altezza degli edifici alla

gronda è di 6 m, quella al colmo di 8 m (cfr. art. 46 cpv. 5 NAPR proposte dal

Consorzio).

6.

Con un'unica motivazione (cfr.

ris. impugnata, pag. 48 seg.), il Consiglio di Stato ha negato la sua sanzione

alla zona residenziale dei monti (RM) proposta in 5 frazioni: San Nazzaro, che

qui interessa (allegato 28 alla risoluzione impugnata), Gerra (Gambarogno)

(allegato 27), Indemini (allegato 29), Piazzogna (allegato 30) e Vira (omesso

nella motivazione, ma contemplato nell'allegato 31).

Il Governo ha anzitutto richiamato la sentenza negli

inc. 90.1999.87/89 dell'8

novembre 2000 del Tribunale della pianificazione del territorio che, in accoglimento parziale dei ricorsi del già comune di

Gerra (Gambarogno) e del Consorzio, aveva annullato la risoluzione 6 luglio

1999.

(n. 3020) con cui il Consiglio di Stato stesso aveva negato l'approvazione

della revisione del piano regolatore dei monti di Gerra ed assegnato il

relativo territorio alla zona agricola. In quel giudizio il Tribunale non aveva

escluso la possibilità di attribuire quel settore alla zona fabbricabile, purché

questa fosse debitamente ridefinita, riducendola rispetto alla proposta

dell'ente locale, fosse prevista una zona di transizione inedificata tra le due

distinte aree del comparto che potevano entrare in linea di conto a questo

scopo (zona del vecchio nucleo e zona residenziale posta ad est dello stesso), fossero

stabiliti dei parametri edificatori adeguati e fosse infine pianificata

l'urbanizzazione. Per questo motivo il Tribunale ha retrocesso gli atti

all'ente locale per un riesame della proposta di pianificazione.

Partendo da questa premessa il Consiglio

di Stato ha, in buona sostanza, rilevato che, in sede di revisione del piano

regolatore, l'ente pianificante non aveva dato una risposta ai problemi sollevati

dal Tribunale della pianificazione del territorio nel giudizio testé citato. La proposta non era stata spiegata

né per quanto concerneva l'incremento della sostanza edilizia, né in

merito ai parametri edilizi, né infine per

quanto riguardava le forme di approvvigionamento e di smaltimento delle

acque dei vari comparti.

Come detto, il Governo ha quindi

disposto la retrocessione degli atti al comune per un attento esame delle

singole fattispecie e per la presentazione di una nuova proposta pianificatoria

entro 12 mesi.

7.

7.1. RI 1 e RI 2 censurano anzitutto

il giudicato governativo, sostenendo che non sussistono argomenti che possano

giustificare un rinvio degli atti al comune. A ragione.

7.2

Da un canto, in generale va

rilevato che se, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, per la definizione di

tutte le zone residenziali dei monti sparse nelle varie frazioni si fosse effettivamente

dovuto far capo ai requisiti posti dal Tribunale della pianificazione del territorio nel giudizio 8 novembre 2000 concernente i

monti di Gerra - premessa che non abbisogna

di essere di essere previamente verificata per l'emanazione di questo giudizio

- in assenza del soddisfacimento di tali requisiti, ben noti al Consorzio,

il Governo avrebbe dovuto negare puramente e semplicemente l'approvazione delle

zone edificabili in rassegna e retrocedere gli atti all'ente pianificante per

assegnare il territorio interessato alla zona inedificabile, se non addirittura

attribuire direttamente d'ufficio tali settori alla zona agricola. In altri

termini, se il Consorzio non aveva voluto o non era stato in grado di

giustificare le proposte pianificatorie concernenti questi comparti così come

esatto nella citata sentenza, non aveva alcun senso di obbligarlo nuovamente a riformulare

la stessa proposta debitamente motivata, quando questa motivazione gli era già

stata chiesta in precedenza. Tanto più che l'ente pianificante locale avrebbe

comunque sia potuto ripresentare in un secondo tempo lo stesso progetto

pianificatorio, convenientemente giustificato.

7.3

D'altro canto, per quanto

attiene al settore qui in contestazione, va rilevato che la relazione di

pianificazione concernente la revisione, la quale pure accenna alla nota sentenza

del Tribunale della pianificazione del territorio, spiega che il nuovo piano

regolatore ripropone l'inserimento del comparto qui in discussione (monti di

Vairano) e di quello dei monti di Gerra nella zona edificabile, circoscrivendo

quest'ultima alle aree già largamente edificate e permettendo inoltre nuove

costruzioni solo sui mappali ancora liberi, allo scopo di permettere il soddisfacimento

di bisogni individuali e mettere al riparo questi settori da iniziative speculative

(cfr. relazione cit., agosto 2008, pag. 86).

Diversamente poi che per i monti

di Gerra, per i quali al momento della revisione del piano regolatore non sussisteva

una pianificazione approvata a seguito delle vicissitudini di cui si è detto, i

monti di Vairano sono stati e sono rimasti inseriti per l'intero periodo di

validità del previgente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985 (n. 4004), nella zona edificabile

del nucleo dei Monti, dov'erano permessi insediamenti residenziali, turistici e

aziende non moleste. Questa zona, omogenea, presentava un perimetro sostanzialmente

analogo a quello ora proposto per la zona RM; possedeva pure parametri edificatori

simili a quest'ultima (cfr. art. 54 vNAPR). In sede di approvazione della revisione,

il Governo era invero partito dall'assunto che il citato piano regolatore,

dallo stesso sanzionato il 12 luglio 1985, non fosse conforme alla LPT, per cui

era decaduto, al più tardi, il 1° gennaio 1988 (cfr. ris. impugnata, pagg.

18-20): questo assunto è tuttavia stato smentito dal Tribunale con giudizio del

28.

giugno 2013 (inc. 90.2011.77, pubblicato integralmente nel sito del comune),

che ha accolto la sua contestazione sollevata, insieme a molte altre, dal

comune del Gambarogno nell'impugnativa

presentata contro la risoluzione di approvazione del nuovo piano regolatore.

Per quanto possa ancora

interessare, i dati sull'urbanizzazione del

settore, se non già perfettamente noti, com'è opinione del Tribunale, erano

molto facilmente accertabili; tanto più che nel periodo di vigenza del piano regolatore approvato il 12 luglio

1985.

sono stati eretti in loco svariati edifici, di cui alcuni (come ad esempio

quelli al mapp. 945, di proprietà della RI 3

Sagl in liquidazione) in tempi recentissimi, sulla scorta di altrettante

licenze edilizie.

8.

8.1. Ferme queste premesse, bisogna

ritenere che il Consiglio di Stato fosse in grado di determinarsi compiutamente

sull'approvazione quantomeno della zona residenziale dei monti di Vairano, la

sola che qui interessa. Non poteva invece procrastinare la sua decisione in

merito. Optando per quest'ultima soluzione, il Governo ha violato il diritto

(art. 61 seg. LPamm), ma in particolare l'art. 37 cpv. 1 LALPT.

8.2

Poiché non è compito del

Tribunale di approvare i piani regolatori, sostituendosi al Governo, il ricorso

deve (e può) essere parzialmente accolto e la risoluzione impugnata semplicemente

annullata su questo oggetto. In applicazione

dell'art. 65 cpv. 2 LPamm gli

atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché effettui, se del caso, gli

accertamenti asseritamente ancora mancanti ed emetta, in seguito, una nuova

decisione circostanziata sull'approvazione della zona RM sui monti di Vairano.

8.3

Per questo motivo non

appare, di conseguenza, necessario, né

possibile, prendere posizione sulle altre censure sollevate dagli

insorgenti, ma in particolare sugli argomenti a favore della riconferma in zona

fabbricabile del settore in discussione, che costituisce la loro domanda ricorsuale.

9.

La tassa di giudizio è posta a

carico della RI 3 Sagl in liquidazione e

della RI 4 Sagl, soccombenti (art. 28 LPamm). Lo Stato è invece tenuto a

rifondere agli insorgenti RI 1 e RI 2 delle ripetibili, calcolate in

funzione del successo delle loro impugnativa (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia

1.

I ricorsi di RI 1 e RI 2 sono

parzialmente accolti.

§ Di conseguenza:

1.1

La

risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del

comune del Gambarogno è annullata nella misura in cui non approva la

zona residenziale dei monti sui monti di Vairano, nella frazione di San Nazzaro,

e restituisce gli atti al comune per un riesame della pianificazione del

settore;

1.2

gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda ed emettere una nuova decisione su questo oggetto conformemente

a quanto disposto nei considerandi di questo giudizio, ma in particolare nel consid.

8.2

2.

Il ricorso di RI 3 Sagl in

liquidazione e RI 4 Sagl è respinto.

3.

La tassa di giudizio, di fr.

1'000.-, è posta a carico di RI 3 Sagl in liquidazione e RI 4 Sagl, in solido. Lo

Stato è tenuto a versare a RI 1 e RI 2 fr. 500.- ciascuno per ripetibili.

4.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario