Lexipedia

Decisione

90.2012.18

Irricevibilità di un ricorso contro una variante del piano regolatore, siccome proposto direttamente davanti al Tribunale (carenza di ricorso di prima istanza)

13 settembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

90.2012.18

Data decisione, Autorità:

13.09.2013, TRAM

Titolo:

Irricevibilità di un ricorso contro una variante del piano regolatore, siccome proposto direttamente davanti al Tribunale (carenza di ricorso di prima istanza)

IRRECEVIBILITÀ

LEGITTIMAZIONE

art. 30 cpv. 2 let. a LST

art. 30 cpv. 2 let. b LST

art. 30 cpv. 2 let. c LST

Incarto n.

90.2012.18

Lugano

13 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 agosto 2012 di

RI 1

patrocinata da: PR 1

contro

la risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), con cui il

Consiglio di Stato ha approvato le

varianti di adeguamento del piano regolatore del comune di Mendrisio,

quartiere di Tremona;

ritenuto, in fatto

che, nel comune di Mendrisio, in località Còsta

da Ranch della sezione di Tremona, RI 1 è proprietaria del mapp. 304, di complessivi

1183 mq, su cui sorge un edificio (sub A, 103 mq), che essa intende trasformare

in abitazione primaria;

che nella seduta 21 marzo 2011 il consiglio comunale di Mendrisio ha approvato

alcune varianti del piano regolatore del quartiere di Tremona; in particolare,

il piano delle zone è stato modificato nel senso che la porzione sud ovest del

citato mapp. 304 è stata assegnata alla zona agricola;

che contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale non sono stati

inoltrati ricorsi davanti al Consiglio di Stato;

che, per quanto qui interessa, con risoluzione

3 luglio 2012 (n. 3769), il Governo ha approvato in particolare il piano

Considerandi

delle zone e, quindi, l'assegnazione della citata porzione del mapp. 304 alla

zona agricola;

che, con impugnativa 10 agosto 2012 e complemento del 23 agosto successivo, RI

1.

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che l'intero

suo fondo sia inserito in zona edificabile; non è necessario qui riassumere i

motivi alla base della domanda;

che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità propone che il

ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio di Mendrisio conferma

la bontà della scelta adottata dal suo legislativo; degli argomenti si dirà, se

necessario, in diritto;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);

che non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la

causa può essere evasa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1

);

che a norma dell'art. 30 cpv. 2 Lst contro la decisione con cui il Governo

approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i

già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che

dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche

d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);

che il privato cittadino è, pertanto,

legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente

inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione

adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo

abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale,

segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio

del piano regolatore;

che nel caso concreto, RI 1 non specifica in base

a quale norma essa ritiene ora di essere legittimata a insorgere davanti a questo Tribunale, limitandosi a

considerare "palese" la sua facoltà di impugnare la

decisione, siccome direttamente toccata dal provvedimento in qualità di

proprietaria del mapp. 304 (cfr. complemento al ricorso 23 agosto 2012, pag. 1);

che, in ogni caso, entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle

lett. b e c dell'art. 30 Lst;

che innanzitutto, la qui ricorrente non è

insorta davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal

consiglio comunale; essa non può dunque far campo alla lett. b del citato disposto;

che, inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la scelta

operata dal legislativo di Mendrisio; pertanto nemmeno l'ipotesi di cui alla

lett. c dell'art. 30 Lst può qui trovare applicazione;

che, dunque, RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora

(direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione della

variante che concerne il suo fondo;

che, per completezza, dagli scritti della

ricorrente non è in nessun modo desumibile una qualsivoglia richiesta di

restituzione del termine di ricorso davanti al Consiglio di Stato, per

cui non si giustifica trasmettere a quest'ultima autorità l'impugnativa;

che in questi termini il ricorso dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, come del resto correttamente rilevato

dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

che la tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), la cui soccombenza esclude in concreto

l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster