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Decisione

90.2012.33

Zona di pianificazione

11 novembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2012.33

Lugano

11 novembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello

Balerna, presidente

Flavia

Verzasconi, Marco Lucchini

segretario:

Fulvio

Campello, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 6 dicembre 2012 di

RI

1

contro

la

risoluzione 30 ottobre 2012 (n. 335) con cui il municipio del comune di

Vernate ha istituito la zona di pianificazione "Piancaccia";

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è proprietario

del mapp. 895 di Vernate. Il fondo, ubicato in località Piancaccia ha una

superficie complessiva di 669 mq ed è edificato;

che il piano regolatore, approvato con

risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5313) dal Consiglio di Stato, assegna il

mappale in parola alla zona edificabile residenziale b (Rb); esso è servito da

una strada privata, via Piancaccia, che si diparte dalla sottostante via Cantonale;

che con risoluzione 30

ottobre 2012 (n. 335) il municipio di Vernate ha adottato una zona di pianificazione

della durata di tre anni; scopo del provvedimento è di permettere di pianificare

al meglio l'urbanizzazione dell'intera area Piancaccia;

che, in particolare, il municipio intende approfondire la possibilità di

trasformare la strada privata in un'infrastruttura pubblica attraverso la

progettazione stradale, verificando nel contempo il potenziamento delle altre

infrastrutture pubbliche (smaltimento delle acque luride e meteoriche, approvvigionamento

idrico e illuminazioni);

che il provvedimento vieta ogni intervento che possa rendere più ardua la

pianificazione dell'utilizzazione del territorio; in particolare è ammessa solo la riattazione o la demolizione di edifici

esistenti e modifiche di destinazione, a condizione che non risultino

manifestamente incompatibili con la futura pianificazione;

che, raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del

Dipartimento del territorio, il municipio ha disposto la pubblicazione della

zona di pianificazione dal 12 novembre al 11 dicembre 2012; questa interessa -

tra gli altri - il mapp. 895;

che con ricorso 6

dicembre 2012 RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo contro la zona di pianificazione dichiarando che "con

la presente mi oppongo all'espropriazione della strada 'Piancaccia' in quanto

desidero che rimanga una strada coattiva appartenente agli

attuali proprietari";

che il municipio resiste al ricorso, mentre la

Sezione dello sviluppo territoriale e della mobilità domanda che esso

sia dichiarato irricevibile; dei motivi si dirà - ove necessario - in diritto;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

e la tempestività del ricorso discendono dall'art. 64 cpv. 1 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);

che per l'art. 64 cpv. 2 lett. a Lst è legittimato a ricorrere ogni persona o

ente che dimostri un interesse degno di protezione;

che, dunque, il ricorrente, proprietario di un fondo inserito nella zona di

pianificazione è, in linea di principio, portatore di un simile interesse;

che, tuttavia, egli non avversa la zona di pianificazione, né trae conclusioni

in merito alla stessa, limitandosi a indicare di opporsi all'espropriazione di via Piancaccia, domanda che

esula dalla presente procedura;

che, di conseguenza, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm); inoltre il

ricorrente dovrà versare le ripetibili al comune, patrocinato (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 500.-

è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune pari importo a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario