Lexipedia

Decisione

90.2012.4

Conferma della non approvazione dell'estensione della zona edificabile in occasione della revisione di un piano regolatore

24 marzo 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva

necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25

febbraio 2003, in vigore sino al 31 dicembre 2011). Per quanto possibile devono

essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona

agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16

LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza,

dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo

obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli

insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambien-te e a

quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la

revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in: FF 1996 pag.

457 segg., 471, con rinvii).

5.Ferme

queste premesse, il Tribunale condivide la decisione del Consiglio di Stato di

non approvare la zona edificabile SS 1 e la conseguente assegnazione della

relativa superficie alla zona agricola.

5.1. Innanzitutto, questa superficie non può rientrare in un caso di

applicazione dell'art. 15 lett. a LPT. Essa, infatti, non appartiene ai terreni

già edificati in larga misura ai sensi di quest'ultimo disposto, per i quali s'intende

essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente

singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la

zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art 15 n. 23; Flückiger/Grodecki, op. cit., ad art 15

n. 85-93; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Durante il sopralluogo ha trovato conferma quanto già

emergeva con chiarezza dalla cartografia, ossia che la superficie in parola si

presenta essenzialmente come priva di costruzioni - non basta certo la

presenza del campo da tennis, del campetto da basketball e del minuscolo

accessorio per adempiere ai severi criteri giurisprudenziali enucleati in

precedenza - appartenente senz'ombra di dubbio all'ampio comparto di chiara

valenza paesaggistica di Sarée, nel quale è immersa. Chiaramente sottratta alla

zona edificabile dal limite percettibile costituito da via Possessione, l'istituzione

della SS 1 si configura come un'incoerente

propaggine edificabile, avulsa dal contesto in cui è inserita. Gli atti del

piano regolatore sono alquanto scarni circa le finalità del suo

tracciamento, limitandosi a indicare quale motivazione la "densificazione

di un'area edilizia già ora a destinazione residenziale" (pag. 27,

concetto ribadito a pag. 28). Ora, come appena spiegato, la superficie in

parola non risponde affatto a questa descrizione, per il che tale vaga giustificazione

appare del tutto destituita di pregio.

5.2. Nemmeno si giustifica l'assegnazione del superficie in parola alla zona

edificabile in applicazione dell'art. 15 lett. b LPT. La zona edificabile di Cureglia, infatti, è già

abbondantemente sovradimensionata per le presumibili necessità di

sviluppo dell'abitato. Questo aspetto, accertato nella decisione impugnata e

veri-

ficato dal Tribunale nell'ambito dell'evasione di un ricorso che lo contestava,

non è stato messo in discussione dalla ricorrente. Non può essere nemmeno seguito

il ragionamento sviluppato da quest'ultima circa l'esiguità dell'impatto dell'istituzione

della SS 1 sulla contenibilità del piano. Innanzitutto, come visto, è in discussione

un ampliamento di 2500 mq, dunque non di ridotte dimensioni. Il fatto che esso

poi permetterebbe l'insediamento di sole 5 ulteriori

unità non è determinante: secondo la giurisprudenza, anche le particelle

di modeste proporzioni contribuiscono a definire

la zona edificabile giusta l'art. 15

LPT e non possono pertanto essere

trascurate a questo scopo (cfr. DTF 116 Ia 236 seg.; STF 1A.160/2006 del

31 maggio 2007 consid. 4.4).

5.3. Poiché la superficie in questione non

soddisfa già i requisiti di cui

all'art. 15 LPT, non solo merita di essere tutelata la decisione di non approvare la SS 1, ma anche quella

di attribuirla alla zona agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16

LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra, 4.2.). Vero è che la superficie in parola non si presta alla lavorazione agricola,

come conferma lo specifico catasto elaborato dalla Sezione dell'agricoltura.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e per i motivi che

già si son visti, questo non è un requisito necessario per l'assegnazione della

superficie in esame alla zona agricola.

5.4. La questione dell'urbanizzazione della

superficie in questione risulta, a questo punto, ininfluente. Difatti, anche se

venisse accertata, essa non sarebbe comunque sia decisiva e non conferirebbe un

diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (DTF 122 II 326

consid. 6a, 117 Ia 434 consid.

3g; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki,

op. cit., n. 87 ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 321).

5.5. La ponderazione degli interessi (cfr. consid. 2.2.)

permette di confortare la necessità di

assegnare la superficie in esame alla zona agricola, soluzione che permette

di tutelare anche l'integrità del pregevole parco in cui è inserita. Continuando

nell'esercizio di ponderazione, oltre

all'obiettivo di interesse generale a impedi-

re la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c), dev'essere da ultimo evidenziata

l'imprescindibile esigenza, troppo spesso negletta, di salvaguardare

sufficienti spazi liberi per le

future generazioni.

6.Per i pregressi motivi, il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

7.La tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente, soccombente (art. 28 LPamm). La

soccombenza dell'unica parte patrocinata esclude l'assegnazione di ripetibili

(art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è posta a carico della RI 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario