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Decisione

90.2012.5

Annullamento di una zona AP/EP

17 febbraio 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione

abbia una buona verosimiglianza di

concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità

pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di

queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,

determinante per il dimensionamento delle

zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa, sotto

l'aspetto dell'interesse pubblico, è che il bisogno sia provato in modo

sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una

relativa certezza (RtiD I-2012 n. 10 consid. 5.1 con numerosi rinvii alla giurisprudenza

precedente; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 20 ad art. 18). La creazione, da parte dell'ente

pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su importanti

superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente per poter

disporre della maggior libertà di manovra

possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste

condizioni (cfr. Eric Brandt/

Pierre

Moor, Commentario LPT,

Zurigo 1999, n. 22 ad art. 18 con rinvii; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 174 ad

art. 28 LALPT). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabiliva che le rappresentazioni grafiche che compongono

il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i

servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d).

5.2. Una restrizione di diritto pubblico è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; RtiD I-2011 n. 13 consid. 2.2 con rinvii). La legalità, l'interesse pubblico e la

proporzionalità costituiscono d'altra

parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare

nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio

esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco

(RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, IIª edizione, Cadenazzo

2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere

lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo di interesse pubblico perseguito e i

mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, Diritto

amministrativo, op. cit., n. 595-610).

5.3. Come visto in narrativa, la variante approvata dal Consiglio di Stato ha

suddiviso il comparto __________ in tre distinte funzioni. Essa prevede

innanzitutto una zona AP/EP (area )

edificabile (indice di occupazione massimo: 40%), dove potranno trovar spazio

un centro pubblico multi generazionale e un posteggio sotterraneo (30 posti

auto e 20 posti per veicoli a due ruote); per il resto essa viene destinata a

parco pubblico. Il settore centrale (area ‚)

è invece riservato a giardino della villa; a tal fine esso è assegnato alla

zona nucleo, di principio non edificabile, con l'eccezione di una piscina di 40

mq e una serra di 30 mq, con altezza al colmo massima di 4.00 m. Da ultimo, l'area occupata dall'edificio storico, definito quale bene culturale d'interesse

locale, viene attribuita alla zona NT.

5.4. La variante appena descritta risulta carente sotto diversi aspetti e,

pertanto, dev'essere parzialmente annullata. Per i seguenti motivi.

Considerandi

5.4.1

Intanto, per quanto riguarda l'istituzione della AP/EP, questa non è

particolarmente giustificata negli atti della variante. Se la costruzione di un

centro multi generazionale, di un parco pubblico così come di un posteggio

possono, in linea di principio, rispondere a un pubblico interesse, la mera

intenzione di realizzare questo progetto non è sufficiente per sostenere un

vincolo a carico di una proprietà privata. Occorre

dimostrare che queste strutture tendono a rispondere a un preciso bisogno,

avvertito dalla collettività locale, che non può essere soddisfatto

attraverso quelle già presenti nel comune (rispettivamente, nel quartiere). Su

tali aspetti la variante si rivela carente. Del resto, in sede di conclusioni,

lo stesso comune di __________, subentrato a quello di CO 2, subordina la realizzazione

del centro pubblico generazionale e dei posteggi all'accertamento del relativo

fabbisogno, fornendo inoltre indicazioni che permettono di ritenere dubbia la

necessità di vincolare i fondi del ricorrente per queste opere (disponibilità

di locali presso l'ex casa comunale, oggi utilizzata solo in parte; realizzazione

a breve termine di 22 posti auto in località Cueta, a ridosso del comparto __________).

Il comune ha nondimeno spiegato di ritenere fondamentale l'abbandono della vecchia

pianificazione e la necessità di vincolare la zona in parola quale AP/EP, da destinarsi

però a parco aperto al pubblico. Esso ha pure fornito qualche dato atto a sostanziare

l'esiguità dell'area destinata allo sport o allo svago nel quartiere di CO 2,

che si attesterebbe al disotto di quanto raccomandano

le norme dell'allora Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung (ORL) del politecnico federale di Zurigo. Tuttavia,

queste informazioni giungono tardivamente, poiché non hanno potuto essere

considerate dal consiglio comunale, competente per l'adozione della variante.

Ma in ogni caso, la destinazione ora prospettata (dal municipio) non corrisponde

al vincolo approvato e qui contestato.

In assenza di pertinenti riscontri oggettivi

atti a comprovare la necessita di vincolare il fondo in parola nei termini

descritti, è a torto che il Consiglio di Stato ha ritenuto di approvare la zona

AP/EP. Nulla muta al riguardo il generico riferimento operato dal Governo nella

risoluzione impugnata (pag. 11 i.f. e 12) alla valenza strategica del

Comparto __________ nell'ambito del progetto aggregativo della nuova città di __________, aspetto peraltro confermato

dal fascicolo "La nuova Città di __________ - Tappa intermedia 2012" (doc. 21 del comune; in particolare

pag. 67, 99 e 138), ma che non fornisce risposte alle carenze riscontrate poc'anzi.

Ne segue che il vincolo AP/EP non è sorretto da un sufficiente interesse

pubblico. Stando così le cose, nemmeno è necessario valutare se questo

intervento rispetti il precetto della proporzionalità.

5.4.2

Le carenze riscontrante nella

definizione dell'area  destinata a AP/EP si riflettono

giocoforza sull'adiacente area ‚, il cui

limite e estensione dipendono direttamente dal tracciamento della prima. A loro

volta, le (limitate) possibilità edilizie concesse per il settore centrale dipendono dalla

definizione della sua estensione, di modo che l'incertezza derivante dalla non

approvazione dell'area  determinano l'impossibilità di confermare l'area ‚. Conclusione

che s'impone anche in relazione all'assegnazione di quest'ultima area alla non

meglio specificata "zona nucleo", colorata in marrone chiaro,

tipologia di zona che però non risulta né nel piano particolareggiato, né nel

piano regolatore. Si tratta dunque di un'incongruenza che concorrere a

corroborare l'impossibilità di ribadire l'approvazione anche per questa superficie.

5.4.3

Resiste invece all'esame del Tribunale l'assegnazione dell'area occupata dalla villa (comprendente stante

la cartografia anche i mapp. 530 e, marginalmente i mapp. 495 e 496)

alla zona NT, che peraltro nemmeno sembra essere contestata dal ricorrente, il

quale non spende parola per contrastare quest'aspetto della variante. Ancorché

tale designazione sia imprecisa - la terminologia, infatti, non corrisponde a

quella prevista dal piano particolareggiato - è sufficientemente chiaro che questo

settore, indicato sulla cartografia della variante col colore marrone scuro,

resta assegnato, com'era in precedenza, al comparto IV, ossia la zona del

nucleo tradizionale prevista dall'art. 14 n. 4 NAPP. Chiedendo il ricorrente il mantenimento della pianificazione vigente per

i suoi fondi, vi è da ritenere che egli non intendesse contestare su questo

punto la variante. Ma anche l'avesse fatto, la domanda andrebbe respinta in

limine, giacché non è minimamente motivata.

6.

Per tutti i pregressi

motivi, il ricorso, stante la precisazione appena espressa (supra,

5.4.3

), dev'essere parzialmente accolto, nel senso che la decisione di

approvazione della variante, al pari di quella

d'adozione, devono essere annullate nella misura in cui istituiscono le aree  e ‚, mentre

dev'essere confermata per quanto attribuito

alla zona NT, così come la qualifica di bene culturale d'interesse comunale per la villa. Non è

necessario, e nemmeno opportuno, pronunciarsi sugli ulteriori aspetti,

in particolare paesaggistici, sollevati dalle parti.

7.

L'annullamento parziale dell'approvazione della

variante ha per effetto di mantenere in vigore nella stessa proporzione

la precedente disciplina pianificatoria. Resta impregiudicata la facoltà per il comune di chinarsi nuovamente sulla

pianificazione del comparto.

8.

Il Tribunale

rinuncia a prelevare una tassa di giustizia a carico dell'ente pianificante,

soccombente (art. 28 LPamm). Il comune non può tuttavia essere liberato

dall'obbligo di rifondere adeguate ripetibili al ricorrente, in sostanza

vittorioso, per entrambe le sedi di ricorso (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate, nella misura in cui concernono la pianificazione dei comparti

indicati nella variante impugnata come aree  e ‚, con la

relativa norma :

1.1. la

decisione 21 dicembre 2011 (n. 7148) del Consiglio di Stato;

1.2. la

risoluzione 21 febbraio 2011 del consiglio comunale di CO 2 che approva la

variante del piano regolatore relativa al comparto __________.

2.

Non si preleva la tassa di giustizia. Il

comune di __________ rifonderà a RI 1 fr. 3'500.- per ripetibili, a

valere per entrambe le sedi di ricorso.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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