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Decisione

90.2012.7

Piano di quartiere - modifica d'ufficio di una norma in punto alle altezze e ai criteri urbanistico-architettonici

24 marzo 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione

di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del

28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27

consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto

(art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e

relativo rinvio agli art. 61 seg. legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c,

II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n.

23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,

109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/

Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato.

3. 3.1. Secondo l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per

assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è

codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve

avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione

dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in

reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una

specifica funzione.

3.2. Il piano di utilizzazione - in Ticino

detto piano regolatore - viene

adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26

cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1, 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito

di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg.

LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del

piano direttore, rendendolo vincolante verso

i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto

di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione

(art. 26 LALPT). Le rappresentazioni

grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle

attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei

servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano in particolare i fondi la

cui l'utilizzazione è subordinata a un piano di quartiere (art. 28 cpv. 2

lett. c LALPT).

4. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio

di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello

comunale deve, di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova

decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 IIa frase LALPT, il

rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può, tuttavia, apportare delle

modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio

delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione

può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione,

senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente

oppure a emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17

consid. 4.1. con rinvii; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 37 LALPT, n. 362). La via della modifica

d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere

perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

5. Una restrizione di diritto pubblico è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se

si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3

Cost.; RtiD I-2011 n. 13 consid. 2.2 con rinvii). La legalità, l'interesse

pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici

fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art.

5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando

la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000

n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIª ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

della proprietà siano idonee a raggiungere lo

scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione

per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, Parte generale,

n. 595-610).

Altezza

degli edifici lungo via Mornato

6. 6.1. Il tenore dell'art. 20 NAPR

adottato dal consiglio comunale di Cureglia è il frutto di una proposta formulata dalla commissione piano regolatore e condivisa da quella delle

petizioni (cfr. rapporti delle commissioni e verbale della seduta 24 novembre 2010 del legislativo di Cureglia, agli

atti). Per quanto qui in discussione, la lett. b di questa norma stabilisce

un'altezza massima per gli

edifici del PQM di 13.70 m. Essa, tuttavia, limita l'ingombro verticale delle costruzioni per una fascia

profonda 40 m lungo il confine nord del comparto, a contatto con l'asse formato

da via Quadrèla/via

Mornato, a 10.70 m per i primi 110 m (provenendo da est), prospicienti i mapp.

423, 424, 443, 445, 446 e 458 a e a 7.70 m per i restanti 80 m, di fronte ai fondi 405, 406, 404, 421 e 422. Tale fascia è stata introdotta per tutelare gli

interessi degli abitanti della zona (verbale cit., ad art. 21 [ora 20]).

Il Consiglio di Stato, modificando d'ufficio l'art. 20 lett. b NAPR, ha invece

ridotto a 7.70 m l'altezza massima alla gronda concessa anche per gli edifici

del PQM prospicienti i mapp. 423 e 424. Dopo aver ricordato che questi due

fondi sono assegnati alla zona ZE 1, ove l'altezza massima concessa è appunto

di 7.70 m, il Governo ha ritenuto che il

limite di 10.70 fissato dal consiglio comunale fosse il frutto di una

"svista" e che la correzione si imponesse poiché "si ritiene

apprezzabile che ai due lati di una stessa strada vengano proposte altezze

simili e che anche gli edifici ai fondi 423 e 424 possano, per parità di

trattamento, godere dei vantaggi concessi agli altri fondi posti nella stessa

zona". I ricorrenti chiedono di ripristinare la soluzione adottata dal

consiglio comunale. In merito il Tribunale considera quanto segue.

6.2. Come visto in narrativa, il previgente

piano regolatore suddivideva il comparto a sud dell'asse via Quadrèla/via

Mornato tra la zona mista (ZM) e la zona residenziale estensiva R2. Oltre per

i contenuti ammessi, queste due zone si differenziavano anche per le altezze

alla gronda concesse per gli edifici: 10.20 m per quelli adibiti esclusivamente a abitazione o di carattere misto e 8.00 m per quelli a carattere esclusivamente artigianale nella zona ZM; 7.20 m per le costruzioni nella R2. Il limite

delle due zone era posto all'altezza del lato ovest dell'attuale mapp. 423, di

modo che i mapp. 423 e 424 risultano prospicienti la ZM.

Nell'ambito

della revisione del piano regolatore, il comune ha invece promosso una

regolamentazione unitaria di questo comparto, attraverso l'istituzione di un

piano di quartiere. Scelta, questa, dettata dalla volontà di risolvere la

problematica delle grandi proprietà fondiarie che non vengono messe sul mercato

(rapporto di pianificazione novembre 2008,

pag. 13). Oltre a uniformare le funzioni pianificatorie ammesse al suo interno

(contenuti residenziali, commerciali e di servizio), la nuova pianificazione

prevede un apprezzabile incremento dell'altezza alla gronda per le costruzioni.

Incremento, che s'iscrive negli obiettivi della revisione del piano regolatore

in esame, tra i quali figurano in particolare la densificazione (aumento degli

indici) della zona edificabile e il mantenimento del suo carattere

residenziale, al fine di conservare

l'attrattiva del comune, di utilizzare parsimoniosamente il territorio e di

permettere alle giovani generazioni l'accesso alla proprietà, attraverso

la modifica della struttura abitativa da mono a plurifamiliare (rapporto

Considerandi

citato, pag. 22-26). L'incremento dei parametri

edificatori ha interessato anche le altre zone edificabili, per le quali esso è

stato tuttavia più moderato (0.5 m per le altezze concesse alla gronda nelle

zone edificabili, 0.1 dell'indice di sfruttamento e 10% di quello di

occupazione).

6.3

Ai fini del giudizio, va anzitutto

rilevato che, essendo in discussione una modifica operata d'ufficio dal

Governo, il Tribunale dispone di pieno

potere cognitivo (supra, consid. 2). Fatta questa premessa, la Corte

conferma la soluzione adottata dal comune per i seguenti motivi.

6.3.1

Alla base della decisione del Consiglio di Stato di ridurre l'altezza

delle costruzioni di fronte ai mapp. 423 e 424 vi è la pretesa necessità di

dare coerenza all'impostazione urbanistica adottata dal comune, prevedendo un

assetto simmetrico mediante l'imposizione di un'altezza uguale per gli edifici

situati su entrambi i lati della strada (cfr. risposta, pag. 2). L'introduzione

di questa limitazione non deriva tuttavia dall'intenzione di proporre un assetto

simmetrico lungo l'asse formato da via Quadrèla/via Mornato, ma piuttosto dalla

volontà di preservare le zone edificabili situate a monte da altezze ritenute

eccessive, tenendo anche conto della pianificazione previgente.

Ferma questa premessa, la pretesa del Consiglio di Stato di conferire una maggiore

coerenza all'assetto pianificatorio stabilendo "che ai due lati di una

stessa strada vengano proposte altezze simili" non può essere

condivisa. Una simile impostazione condurrebbe in effetti ad una banalizzazione

del territorio, contraria ai principi pianificatori, imponendo di fatto un

livellamento generalizzato delle altezze nelle aree di contatto tra le

differenti zone edificabili. Le strade costituiscono invece un limite

chiaramente percettibile, che permette di delimitare zone con funzioni e caratteristiche

architettoniche diverse. Limite, questo, che il consiglio comunale ha ritenuto

di sottolineare, scegliendo l'asse via Quadrèla/via

Mornato per distinguere chiaramente il comparto del PQM dalla zona

residenziale fronteggiante.

Il Consiglio di Stato omette inoltre di

considerare che l'altezza degli edifici del PQM non si misura sulla

facciata rivolta verso via Mornato, bensì sul lato opposto, ove il terreno

presenta una percettibile pendenza verso sud,

sarà l'altezza misurabile su quel lato dei futuri edifici a essere

determinante. Non prevedendo le NAPR

nulla di particolare circa la misurazione delle altezze, fa in effetti stato l'art. 40 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), giusta il quale l'altezza è

calcolata dal terreno sistemato al

punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

Modalità di misurazione, questa, che mitigherà comunque l'impatto verticale

delle costruzioni del PQM su via Mornato, adeguandolo alle altezze fissate per

le abitazioni sui mapp. 423 e 424.

6.3.2

La soluzione adottata dal consiglio

comunale tiene comunque sufficientemente conto delle esigenze delle zone

edificabili limitrofe, nonché dell'integrazione del PQM nel tessuto adiacente,

attraverso l'istituzione della citata fascia all'interno della quale le altezze

sono già notevolmente ridotte in rapporto a quelle concesse per gli altri

edifici del piano di quartiere. A quest'accorgimento, il comune ha in effetti

accostato quello di una maggior distanza dai confini (5.00 m rispetto ai 3.00 m della ZE 1, rispettivamente 4.00 della ZE 2, per facciate sino a 18.00 m; art. 28 lett. a NAPR); distanza che, a tenore di quest'ultimo articolo, applicabile a tutte

le zone, deve essere incrementata di 0.50 m ogni metro o frazione di maggior lunghezza delle facciate, ma al massimo 2/3 dell'altezza. Anche da questo

profilo, l'ulteriore riduzione delle altezze imposta dal Consiglio di Stato nel

tratto in parola, si rivela dunque ingiustificata.

6.3.3

La riduzione dell'altezza imposta dal Governo, si pone peraltro

anche in contrasto con gli obiettivi di utilizzazione parsimoniosa del suolo,

che la revisione del piano regolatore di Cureglia sottende, poiché comporta la

perdita di un livello abitativo per le future costruzioni.

6.3.4

Nemmeno il principio della parità di

trattamento evocato dal Governo permette di tutelare la modifica in

contestazione. Questo principio ha infatti una portata necessariamente limitata

nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è

necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non

viola quindi la parità di trattamento assoggettare a un diverso regime

pianificatorio ed edilizio terreni analoghi per caratteristiche e posizione,

qualora la scelta si fondi su criteri pianificatori oggettivi, ragionevoli e

pertinenti (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Condizioni, queste, che la scelta

operata dal comune rispetta, in quanto riconducibile alla previgente pianificazione,

alla morfologia del terreno e all'intenzione di conferire al piano di quartiere

un assetto coerente, che lo contraddistingua adeguatamente dalle zone circostanti.

6.4

In definitiva, in assenza di valide

motivazioni che ne dimostrino l'illegalità o l'inopportunità, è a torto

che il Consiglio di Stato si è rifiutato di approvare la pianificazione

adottata dal consiglio comunale. Sostituendo, senza valide ragioni, il suo apprezzamento

a quello del comune, esso ne ha leso l'autonomia. La soluzione governativa,

oltre a non rispondere a un interesse pubblico, risulta per finire lesiva della

garanzia della proprietà. Non occorre dunque nemmeno esaminarne la proporzionalità.

6.5

Stante quanto precede, il ricorso su questo punto deve essere accolto e le

altezze contestate ricondotte alla soluzione adottata dal consiglio comunale.

Completazione

dell'art. 20 NAPR con criteri aggiuntivi

7.

7.1. Il Consiglio di Stato, ritenendo

l'articolo 20 NAPR eccessivamente

scarno in merito ai criteri da rispettare per concedere i particolari vantaggi della zona PQM, ha ritenuto di completare la disposizione inserendoli d'ufficio (cfr. supra,

C.). I ricorrenti insorgono anche contro questa modifica, ritenendola

eccessivamente dettagliata e burocratica. Essi domandano pertanto al Tribunale

di annullarla, preferendo una formulazione semplificata che faccia riferimento

a criteri qualitativi generali, in maniera succinta e omnicomprensiva. I

ricorrenti contestano poi recisamente l'ultimo capoverso, che impone la

presentazione di un piano di realizzazione, con indicazione dei costi, del

finanziamento e delle tappe. In merito il Tribunale considera quanto segue.

7.2

Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a

concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica e

urbanistica fissati dal piano regolatore (art. 56 cpv. 1 LALPT, versione in

vigore dal 15 dicembre 2009; BU 2009, 541). Esso si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto

(cpv. 2). Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di

quartiere, i requisiti qualitativi minimi e i parametri edilizi minimi e

massimi (cpv. 3). Scopo del piano di quartiere è quello di favorire la

promozione urbanistica in quanto sussiste un interesse generale derivante dalla

realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi che sono fissati dal

piano regolatore (Renato Steiger,

Il piano di quartiere nella legge cantonale di applicazione alla legge federale

sulla pianificazione del territorio, in: RDAT II-1993 pag. 335 segg., 336). Per

le finalità perseguite, il piano di quartiere è del tutto simile al piano

particolareggiato, in particolare per quanto attiene alla promozione degli obiettivi

di qualità urbanistica, architettonica o paesaggistica di un certo comparto. Diversamente dal piano particolareggiato, esso è

però promosso da proprietari privati e segue la procedura di licenza edilizia

(STA 52.97.115 del 10 giugno 1997 consid. 3.1.; art. 56a cpv. 1 LALPT,

versione in vigore dal 15 dicembre 2009, BU 2009, 541). È dunque il municipio

che decide, non il legislativo comunale, sul piano di quartiere (art. 10 LE). È

quindi importante che gli elementi pia-

nificatori essenziali siano stabiliti dal piano, preliminarmente all'elaborazione

del piano di quartiere. In caso contrario si determinerebbe l'assetto di una

porzione del territorio non nelle vie della pianificazione, ma attraverso un

progetto planovolumentrico. Affidare unicamente all'abilità di un architetto -

prevedendo eventualmente il parere di una commissione consultiva - la soluzione

corretta dal profilo pianificatorio dei problemi posti dall'edificazione di

parte del territorio senza tracciare preliminarmente le linee essenziali

dell'intervento, può facilmente sconfinare in un vuoto pianificatorio e

sottrarre interventi incisivi sul territorio al preventivo controllo democratico (RDAT I-1996 n. 32 consid. 6). Tuttavia,

i criteri qualitativi, assommati ai margini operativi di tipo quantitativo,

dovrebbero rimanere abbastanza generali onde preservare lo scopo

dell'istituto, che sta proprio nel dialogo che deve instaurarsi tra l'autorità

comunale e l'imprenditore privato, per ricercare soluzioni progettuali che

possano conciliare l'interesse pubblico con quello privato (Matea Pessina, Il piano di quartiere nel

diritto della pianificazione del territorio ticinese, Aspetti e problematiche

giuridiche, in: RDAT II-1997 pag. 285 segg., 293). Una volta approvato, il

piano di quartiere mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore

da cui dipende resta in vigore (art. 56a cpv. 2 LALPT).

7.3

7.3.1

In concreto, l'art. 20 NAPR, nella formulazione adottata dal consiglio

comunale, si limita a enunciare i parametri edificatori e i contenuti

ammissibili per il PQM. Esso non fissa, in particolare, i requisiti qualitativi

minimi, come invece impone l'art. 56 cpv. 3 LALPT. Questa carenza,

correttamente rilevata dal Consiglio di Stato, è a ben vedere riconosciuta

anche dai ricorrenti, che criticano però la formulazione imposta dal Governo.

7.3.2

Nel completare la normativa, il Consiglio di Stato si è basato, come da

sua stessa ammissione, sulle linee guida per i piani di quartiere, pubblicate

dal Dipartimento del territorio nel 2009. L'emendamento non presta fianco a critiche nella misura in cui, nel recepire questa direttiva, si limita a porre

dei requisiti qualitativi minimi. Esso

s'imponeva, senza reali margini d'apprez-

zamento da parte del comune, il quale non l'ha, del resto, contestato.

Ferme queste premesse, la disciplina inserita d'ufficio dal Consiglio di Stato

deve qui di principio essere confermata, senza che si renda necessario una

retrocessione degli atti al consiglio comunale, ciò che comporterebbe un inutile

dispendio di tempo, contrario anche agli interessi dei ricorrenti, che hanno

sollecitato l'evasione della pratica in tempi brevi, per poter tener conto dell'apertura

del campeggio. In parziale accoglimento delle critiche formulate dagli

insorgenti, devono tuttavia essere apportati i seguenti correttivi.

7.3.3

Innanzitutto non può essere confermato il limite di 1.50 m per la formazione di muri di sostegno o terrapieni (quarto capoverso). Una simile disposizione

travalica infatti il limite di criterio qualitativo, per il quale l'intervento

del Governo risulta giustificato, sconfinando

in quello di una modifica dei parametri edilizi, non motivata. Tale

imposizione deve dunque essere depennata.

7.3.4

Pure da stralciare è l'ultimo capoverso della lett. g, riferito all'obbligo

di presentare un piano di realizzazione, con l'indicazione dei costi, del

finanziamento e delle tappe. Innanzitutto, invano si cerca nella decisione

impugnata e negli allegati una motivazione a

sostegno di questa modifica, che non può essere ricondotta alla necessità di

indicare i criteri qualitativi minimi. In ogni caso, la legislazione

cantonale non impone la produzione di un simile documento. In assenza di una

precisa base legale, di per sé auspicabile, che lo facoltizasse a tanto, il

Governo non era dunque legittimato a inserire autoritativamente il vincolo

nella legislazione comunale, che non può pertanto essere confermato.

8.

In esito a tutto quanto precede il ricorso va accolto nei limiti indicati

in precedenza.

9.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

posta a carico dei ricorrenti in misura ridotta, proporzionata al grado di soccombenza. Le ripetibili

(art. 31 LPamm), commisurate a loro volta al grado di soccombenza, sono

a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. l'art.

20 lett. a - f NAPR di Cureglia è approvato così come adottato dal consiglio comunale;

1.2. è confermato

l'inserimento d'ufficio operato dal Consiglio di

Stato del nuovo art. 20 lett. g NAPR di Cureglia, dal quale vengono

tuttavia stralciati:

- al quarto

capoverso, il periodo "e che può essere ottenuta con la formazione di

muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non superiore a 1.50 m";

- il sesto e ultimo

capoverso.

2. La tassa

di giustizia è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 500.-. Lo

Stato rifonderà loro fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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