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Decisione

90.2012.9

Zona per edifici e attrezzature pubbliche (Polo scientifico)

2 novembre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I piani

regolatori non devono tener conto degli sviluppi prevedibili soltanto per le zone

edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di

utilizzazione del territorio. Di conseguenza, anche le zone per gli edifici e

le attrezzature di interesse pubblico devono essere commisurate in funzione dei

bisogni futuri della collettività. L'autorità può prendere in considerazione,

ai fini della determinazione di queste zone, anche le necessità che eccedono il

periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili

secondo l'art. 15 lett. b LPT. Il bisogno deve tuttavia essere provato in modo

sufficiente e la realizzazione dell'opera pubblica deve essere prevista con una

relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con

rinvii; inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40; René

Wiederkehr, Grundprobleme

des basellandschaftlichen Bau- und Planungsrecht, in: BJM 2006, pag. 236 seg.).

A seconda della loro

funzione, le zone per servizi e attrezzature pubbliche possono essere

pianificate come parti integranti della zona edificabile o come comparti

particolari ubicati fuori della zona edificabile. Determinate attrezzature d'interesse

pubblico, come piscine, cimiteri o impianti sportivi possono in particolare

essere concepite come zone limitatamente edificabili sovrapposte alla zona non edificabile

(cfr. art. 18 cpv. 1 LPT; DTF 108 Ia

295 seg. per un impianto sportivo; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 21 seg. ad art. 18).

4.2. La

variante qui impugnata ha per oggetto il comprensorio destinato ad accogliere

il centro sportivo regionale (EAP 361), che non è stato approvato dal Consiglio

di Stato quando ha dato il suo benestare al piano regolatore attualmente in vigore.

La variante prevede di destinare una superficie di 32'500 mq a "Parco

urbano" (AP 361 a) e "Prato" (AP 361), di riservare un comparto

di 25'500 mq all'esercizio di "Attività sportive" (AP 361b) e di dedicare

un'area di 13'200 mq (EP 683) alla realizzazione di un cosiddetto "Polo

scientifico", nel quale verranno insediati tre istituti che operano nel

campo della ricerca biomedica: l'IRB, presente a Bellinzona dal 1997 e in

continua espansione, lo IOSI ed i laboratori del Neurocentro dell'EOC (rapporto

di pianificazione, pag. 7).

L'insorgente ritiene che la decisione

impugnata violi la scheda R6 del piano direttore cantonale, che disciplina lo

sviluppo e la contenibilità del piano regolatore. Disattesi sarebbero pure gli

art. 31 e 47 OPT, che impongono all'ente pubblico di rilevare le riserve d'utilizzazione

e di indicare dovranno essere

utilizzate. A suo giudizio, il comune non avrebbe

verificato la contenibilità del piano regolatore, ampliando la zona

edificabile, senza che ne sia stata dimostrata la necessità. L'insorgente nega

in particolare che l'IRB possa trovare spazio in una zona per edifici pubblici.

Si tratterebbe infatti di un istituto privato,

collegato a interessi privati, che sarà insediato in uno stabile non

accessibile al pubblico. Andrebbe quindi ubicato in una

zona edificabile che ammette questo genere di attività.

È in quest'ottica che dovrebbe essere valutata la

necessità di ampliare il perimetro edificabile. Non si sarebbe in effetti in

presenza di un semplice cambiamento di funzione di un'area già aperta all'edificazione.

Anche qualora si volesse ammettere che risponde a un interesse pubblico, l'IRB

andrebbe semmai realizzato all'interno di un comparto già riservato a infrastrutture

pubbliche. Il comune non avrebbe peraltro verificato la possibilità di

insediare il "Polo scientifico" su altri terreni pubblici o privati.

4.2.1. "Parco urbano" (AP 361a) e "Prato"

(AP 361)

Il comparto riservato alla realizzazione di

un "Parco urbano" (AP 361a) e quello destinato a semplice "Prato"

(AP 361) non fanno parte della zona edificabile. Si tratta in effetti di aree

situate ai margini del perimetro edificabile, esclusivamente destinate alla

distensione e allo svago, nelle quali è di principio esclusa qualsiasi attività

edilizia. Entrambi i comparti appaiono d'altro canto sorretti da un sufficiente

interesse pubblico. La loro adozione risponde sicuramente alle aspettative dell'intera collettività o comunque della maggioranza dei cittadini,

che compete al potere pubblico soddisfare nell'esercizio delle sue funzioni.

Corrisponde a un bisogno importante,

chiaramente recepito dalla collettività, al quale lo Stato è tenuto a dare

risposte adeguate (Daniel Thürer in:

Daniel Thürer/ Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [curatori], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo

2001, § 16 n. 40, § 39 n. 41; Pierre Moor,

Droit administratif, Berna 1994, vol. I, n. 1.4.1.). Essendo

esclusi dalla zona edificabile, il comparto parco urbano e quello destinato a

prato non disattendono di certo la scheda R6 del piano direttore disciplinante

lo sviluppo e la contenibilità del piano regolatore. Tanto meno vi può esservi

ravvisata una violazione degli art. 31 e 47 OPT. Nella misura in cui sono

riferite a questi due comparti, le censure sollevate dall'insorgente con

riferimento alla contenibilità del piano cadono dunque nel vuoto.

4.2.2. "Attività sportive" (AP

361b)

Analoghe considerazioni valgono per l'area

riservata alle "Attività sportive" (AP 361b). Nemmeno questo comparto

integra gli estremi di una componente della zona edificabile. Collocato sul

prolungamento verso ovest di quello che ospita gli impianti balneari (AP 380),

esso risulta infatti nettamente separato dalla zona edificabile dalla presenza

della zona del "Parco urbano" (AP 361a), che vi si frappone. Considerato

che il Consiglio di Stato non ha approvato la proposta del comune, formalmente

claudicante, di ammettervi "costruzioni al servizio dell'attività

sportiva", la zona risulta del tutto inedificabile, almeno fintanto

che non verrà soddisfatta la richiesta del Governo di precisare i limiti dell'attività

edilizia ammissibile. Certo e sufficiente è anche l'interesse pubblico che

sorregge questo comparto, che viene a completare l'offerta di spazi per la

pratica di attività sportive, mettendo a disposizione un vasto sedime non

attrezzato, idoneo alla pratica di discipline sportive che non richiedono

particolari impianti. La precisazione richiesta dal Consiglio di Stato al

comune in merito alle infrastrutture ammissibili permetterà di meglio definire

il genere di attività sportive che potranno esservi esercitate. Contro le precisazioni

che non dovesse condividere l'insorgente potrà semmai ancora far valere le sue

ragioni. Nemmeno in questo comparto può dunque essere ravvisata un'estensione

della zona edificabile contraria ai precetti della scheda R6 del PD.

4.2.3. "Polo scientifico" (EP 683)

4.2.3.1. Prima di esaminare se l'area

destinata alla realizzazione del "Polo scientifico" (EP 683)

costituisca un ampliamento della zona edificabile, occorre stabilire se le

strutture e le attività che vi dovrebbero trovare sede giustifichino la formazione

di un comparto riservato ad edifici pubblici.

Il "Polo scientifico" intende

raggruppare in un unico sito (campus) tre diverse realtà che

operano a Bellinzona nel campo della ricerca medica: l'Istituto di Ricerca in

Biomedicina (IRB), i laboratori di ricerca

dell'Istituto Oncologico della Svizzera

Italiana (IOSI) ed i laboratori di ricerca del Neurocentro della

Svizzera Italiana (NSI). Il ricorrente non contesta che i laboratori dello IOSI

e del NSI possano legittimare la formazione di una zona per edifici pubblici

destinata a dar loro una sede confacente. A giusta ragione, poiché entrambi gli

istituti sono emanazioni dell'EOC, sulla cui natura di ente pubblico non

sussistono dubbi di sorta (art. 1 legge sull'EOC del 19 dicembre 2000; LEOC; RL

6.3.1.1). Le censure dell'insorgente si appuntano piuttosto contro l'IRB, al

quale verrebbe destinata la maggior parte degli spazi che verranno realizzati

nella zona. L'IRB a differenza dell'EOC, non è un ente di diritto pubblico, ma

una fondazione del diritto privato, costituita nel 1997 da un gruppo di

fondatori fra cui figurano il comune di

Bellinzona, l'EOC e la Banca dello Stato. Dall'iscrizione a registro di

commercio risulta che (cfr. RC CH-500.7.004. 160-4):

lo scopo della fondazione, a scopo di

pubblica utilità, è la realizzazione e la gestione di un Istituto di tipo

accademico per la ricerca di base e l'insegnamento in biomedicina di carattere

nazionale e internazionale.

Essa favorisce la collaborazione tra enti pubblici e privati in Ticino, in

Svizzera e all'estero e promuove il coordinamento della ricerca scientifica nel

settore. Può gestire accessoriamente laboratori di diagnostica. I

proventi di questa attività sono totalmente destinati alla ricerca e all'insegnamento.

Considerandi

Orbene, al di là della natura giuridica dell'istituto,

non v'è dubbio che anche l'IRB persegua finalità d'interesse pubblico. La ricerca e la formazione scientifica sono in effetti considerate

attività umane d'importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita

economica della società nel medio e lungo periodo, poiché contribuiscono all'innovazione

e al progresso attraverso l'applicazione tecnologica delle scoperte

scientifiche. Le iniziative volte a creare le premesse per svolgere attività di

ricerca e di formazione scientifica rispondono dunque a un interesse che

coinvolge l'intera collettività e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. art. 64 cpv. 1 Cost.). D'interesse

pubblico non è soltanto l'attività di ricerca scientifica svolta da istituti

statali o da altri enti pubblici, ma anche quella svolta senza fini di lucro da

soggetti privati, poiché anche da questa la collettività ritrae vantaggio.

Anche nella misura in cui verrà occupata dall'IRB, nella formazione di una zona

per edifici d'interesse pubblico destinata allo sviluppo ed alla ricerca non è

dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto (cfr. Daniel Gsponer, Die

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, tesi, Zurigo, 2000, pag. 49 seg., 69

seg.). A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considerano i

vantaggi che soprattutto il laboratorio dello IOSI potrà ritrarre dalle

sinergie derivanti dalla presenza nel medesimo sito di un istituto attivo nel

campo della ricerca scientifica biomedica, specializzato nel settore dell'immunologia

particolarmente importante per l'oncologia, con il quale peraltro già

attualmente collabora (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 7). Privo di

rilievo è il fatto che l'IRB non sia aperto al pubblico. Decisive sono le sue

finalità, non l'accessibilità (Waldmann/Hänni, n. 50 ad art. 3; Gsponer, op.

cit., pag. 41).

4.2.3.2

A differenza degli altri tre

settori in cui è stato suddiviso il comprensorio inizialmente destinato alla

creazione di un centro sportivo, il comparto riservato al "Polo

scientifico" (EP 683) costituisce un'estensione del perimetro edificabile.

L'assetto pianificatorio risalente al 1977 assegnava invero l'area in questione

all'insediamento residenziale e di edifici pubblici e

privati d'interesse pubblico. Situata ai margini del comprensorio già largamente

edificato (cfr. art. 36 cpv. 3 LPT), l'area non poteva tuttavia essere

considerata fabbricabile, poiché la zona edificabile prevista da quel piano non

era conforme ai precetti dell'art. 15 LPT, segnatamente dal profilo della

contenibilità. Con il rifiuto del Consiglio di Stato di approvare la zona del

Centro sportivo (EAP 361), il comparto è rimasto escluso dalla zona

edificabile. Non è diventato edificabile già a quel momento alla condizione che

ne fosse ulteriormente definita la destinazione. Ferma questa premessa, occorre

stabilire se la censura sollevata dal ricorrente con riferimento alla

contenibilità del piano, abbia fondamento. L'eccezione non va esaminata per

rapporto alle dimensioni, che il ricorrente considera eccessive, delle zone

destinate alla residenza ed alle attività commerciali o produttive. Decisive,

al riguardo, sono unicamente le aree che il piano riserva all'insediamento di

edifici ed attrezzature pubbliche. Orbene, sotto questo limitato profilo, nulla

permette di ritenere che le aree dedicate a questo genere di costruzioni siano

sovradimensionate. Tutte le superfici riservate a edifici e impianti pubblici

appaiono in effetti adeguatamente commisurate ai bisogni attuali e prevedibili

dell'ente pubblico. Non vi sono elementi per affermare che le aree destinate a

scopi pubblici dispongano di riserve di terreno suscettibili di rispondere alle

esigenze del "Polo scientifico" in alternativa all'area assegnatagli

nel comparto EP 683. Nemmeno il ricorrente fornisce spunti in grado di accreditare

una simile conclusione. Per sostenere con successo che l'estensione della zona

edificabile necessaria alla realizzazione del "Polo scientifico"

viola il diritto, segnatamente sotto il profilo della contenibilità del piano

(art. 15 lett. b LPT), in quanto riferita agli spazi destinati a edifici e

impianti pubblici, non basta rimproverare genericamente al comune di non aver

esperito una ricerca di alternative idonee sufficientemente approfondita. A

prescindere dal fatto che il comune ha comunque valutato l'ipotesi di insediare

altrove l'IRB, sia su terreni del comune, sia su fondi appartenenti a terzi, l'insorgente

avrebbe piuttosto dovuto dimostrare o quantomeno rendere verosimile che le

altre zone riservate a questo genere d'insediamenti non sono più necessarie per

gli scopi per i quali sono state previste o sono ora sovradimensionate per

rapporto ai bisogni prevedibili nel medio periodo e presentano riserve di

spazio talmente importanti da far apparire del tutto insostenibile la rinuncia

a rivedere l'attuale azzonamento per poter così giustificare la scelta

pianificatoria qui in discussione. Dimostrazione, questa, che non è stata fornita.

Per gli stessi motivi, il ricorrente non può

nemmeno essere seguito laddove sostiene che il "Polo scientifico"

avrebbe anche potuto essere collocato all'interno dell'attuale perimetro

edificabile, in una delle zone di utilizzazione già esistenti. Considerato che

l'inserimento del "Polo scientifico" in una di queste zone non può

prescindere da una modifica dell'azzonamento vigente, una simile tesi avrebbe

potuto essere accreditata soltanto se il ricorrente avesse dimostrato o reso

almeno verosimile che i presupposti dell'attuale assetto pianificatorio,

approvato in tempi relativamente recenti, si sono modificati in misura talmente

importante da rendere inevitabile un adattamento (art. 21 cpv. 2 LPT), rispettivamente

che la rinuncia ad adeguare l'azzonamento vigente al fine di creare gli spazi

necessari all'IRB all'interno del perimetro fabbricabile senza estenderlo

ulteriormente non è ragionevolmente sostenibile.

4.2.3.3

L'impianto urbanistico previsto

dalla variante per questo comparto appare convenientemente ragguagliato sia

alle costruzioni della zona edificabile che lo delimita su due lati, sia ai comparti

destinati a rimanere liberi da costruzioni, che lo definiscono sugli altri due

lati.

5.

Impatto

ambientale

5.1

Giusta l'art. 10a della legge

federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01),

prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione

di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità

colle esigenze ecologiche. Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente

(EIA), soggiunge la norma (cpv. 2), gli impianti che possono gravare notevolmente

sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di

misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza

delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale designa

i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare

valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame (cpv. 3).

All'EIA soggiacciono impianti che per l'importanza

delle ripercussioni ambientali non possono essere resi conformi alle prescrizioni

sulla protezione dell'ambiente senza l'adozione di misure specifiche di

progetto o di ubicazione. La precisazione introdotta nella legge dall'art. 10a

LPAmb mira in sostanza a esimere dall'EIA gli interventi che possono essere

conformati alle esigenze della legislazione ambientale mediante provvedimenti

standard correnti fondati sulle norme tecniche applicabili (STF 1C_409/ 2008

dell'8 aprile 2009 consid. 2.2 e rimandi). L'obbligo di sottoporre il più

presto possibili a un EIA gli impianti che gravano notevolmente l'ambiente è

rimasto immutato.

5.2

Nell'ambito

dell'esame preliminare 30 settembre 2009, il Dipartimento del territorio

ha rilevato che (pag. 8):

Per l'eventuale inserimento di strutture

legate all'IRB o più in generale alle discipline biomediche, si rammenta che se

sono previsti laboratori dove si svolgeranno attività soggette all'EIA (cfr.

cifra 80.8 dell'Allegato OEIA), l'istante dovrà elaborare un RIA in fase di

domanda di costruzione. Nel caso in esame, infatti, il progetto di variante non

cresce attorno ad un impianto assoggettato all'OEIA in modo specifico, ma pure

alla realizzazione di un parco urbano, ad un'area per la pratica sportiva e ad

un posteggio pubblico. In questo caso è corretto valutare le ripercussioni

ambientali del progetto pianificatorio in base all'art. 47 dell'Ordinanza

federale sulla pianificazione del territorio (OPT) nell'ambito del rapporto di

pianificazione. Successivamente, si renderà eventualmente necessaria la redazione

di un RIA specifico nell'ambito ella procedura edilizia cantonale per gli

impianti ripresi nell'allegato OEIA.

In

sede di risposta, la Divisione ha inoltre precisato che (pag. 4):

L'EIA tra l'altro non determina

direttamente se la pianificazione sia possibile o meno, ma piuttosto impone di

verificare se le condizioni che sarebbero poi poste dalla legislazione

ambientale non sono tali da vanificare o rendere inapplicabile la

pianificazione. In questo senso (…) le ripercussioni ambientali ricercate dalla

casistica della tipologia 80.08 [Aziende in cui, mediante organismi

geneticamente modificati, patogeni o alloctoni viene eseguita un'attività della

classe 3 o 4 secondo dall'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi

chiusi del 9 maggio 2012; ordinanza sull'impiego confinato; OIConf; RS 814.912]

prevista dall'allegato [OEIA] non siano rilevanti per la delimitazione di una

zona EP. Attraverso l'EIA si tratta, infatti, di determinare quali siano gli effetti

dannosi o molesti derivanti dall'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi.

Scorrendo l'allegato 4 delle misure di sicurezza previsto dall'[OIConf] è

facilmente verificabile come queste condizioni, se dovessero essere

applicabili, sono facilmente applicabili e imponibili in sede di licenza edilizia.

La Divisione rende pure attento codesto Tribunale che l'IRB, citato dal

ricorrente, è solo uno degli istituti che possono essere ospitati dalla zona EP

683, altri istituti non necessariamente devono

sottostare all'EIA e d'altronde alcuni istituti neppure sono oggi conosciuti

per cui sarebbe comunque difficile redigere un RIA pianificatorio.

5.3

Secondo il ricorrente, la variante andrebbe annullata perché non è stato

esperito un esame d'impatto ambientale, richiesto dalla presenza di laboratori

per la ricerca biomedica. A torto, poiché il progetto in esame non è definito

in modo tale da poter concludere che esso soggiacerà in ogni caso all'EIA. I contenuti

esatti dei laboratori che vi verranno insediati non sono infatti ancora

conosciuti in dettaglio. Allo stato attuale non si può escludere che eventuali

misure necessarie per assicurare il rispetto della legislazione ambientale

possano essere ordinate al momento dell'inoltro della domanda di costruzione,

senza dover adattare la base pianificatoria. Anche questa censura si appalesa

infondata.

6.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque respinto. L'odierno giudizio rende priva d'oggetto la domanda di

concessione dell'effetto sospensivo.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono

poste a carico del ricorrente RI 1.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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