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Decisione

90.2013.14

Zona di pianificazione comunale a tutela di beni culturali

27 ottobre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e RI 2

sono proprietari in comunione ereditaria dei

mapp. 293 e 1146 di Locarno. Il primo fondo, ubicato in località via Marcacci,

ha una superficie di 706 mq e ospita casa Mariotti. Il mapp. 1146 è invece

posto in località Belvedere, e ha un'estensione complessiva di 6000 mq. Su

questo fondo sorge una villa contornata da un ampio prato (5682 mq).

B. a. Con

risoluzione 11 giugno 2013 (n. 2274) il municipio del comune di Locarno ha

adottato una zona di pianificazione della durata di tre anni. Scopo del

provvedimento è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente

interessati dalla tutela dei beni culturali d'interesse cantonale e locale. La

scheda descrittiva spiega che essa si estende ai fondi nei quali sono situati

gli oggetti contenuti nella proposta 13 luglio 2012 formulata dall'Ufficio dei

beni culturali (UBC). Quest'ultima è contenuta nel preavviso che l'UBC ha

indirizzato all'Ufficio della pianificazione locale nel contesto dell'esame preliminare

dei piani particolareggiati del centro storico e del centro urbano. Il

provvedimento vieta ogni intervento che possa pregiudicare la pianificazione

dell'utilizzazione; in particolare non è ammessa la demolizione degli edifici e

degli impianti potenzialmente ritenuti beni culturali protetti e non sono

ammessi interventi che ne alterino irrimediabilmente i valori

storico-architettonici e contestuali che ne potrebbero giustificare la tutela.

Possono essere autorizzati gli interventi di ricupero, risanamento,

riattamento, trasformazione e manutenzione che rispettino i valori

storico-architettonici e contestuali alla base della proposta di tutela. Nuovi

edifici che non pregiudicano lo spazio di relazione visiva degli oggetti di cui

è da esaminare la proposta di tutela possono essere autorizzati.

b. Raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento

del territorio, il municipio ha disposto la pubblicazione della zona di

pianificazione dal 22 luglio al 21 agosto 2013. Questa interessa, tra gli

altri, i mapp. 293 e 1146.

C. Con ricorso 4

settembre 2013, RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'annullamento della zona di pianificazione e di

ordinare al municipio di rielaborare, se lo riterrà necessario, delle zone di

pianificazione con i relativi perimetri. Secondo i ricorrenti, il provvedimento

sarebbe illegale, poiché, in luogo di delimitare esattamente dei comprensori, è

costituito da una lista di fondi dispersi nel territorio comunale, una sorta di

mosaico, per il quale non viene indicato nemmeno approssimativamente il valore

culturale da salvaguardare. Con ciò buona parte dei provvedimenti sarebbe

inutile, in quanto si sommano a norme pianificatorie che già impongono la conservazione, oppure si riferiscono

a edifici in rovina, com'è il caso per quello sito al mapp. 1146. La misura

avrebbe dovuto piuttosto salvaguardare dei perimetri, come ad esempio Piazza grande.

Con il che il provvedimento sarebbe anche sproporzionato, carente sotto il

profilo dell'interesse pubblico e costitutivo di disparità di trattamento.

D. Il municipio e

la Sezione dello sviluppo territoriale resistono al ricorso con argomentazioni

che, se necessario, saranno discusse in seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso discendono

dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(Lst; RL 7.1.1.1). Certa la legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari

di fondi inseriti nella zona di pianificazione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst).

2.2.1. Secondo

l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del

22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono

essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione

per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito

intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 Lst, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59 Lst); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia

di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 Lst).

Il diritto cantonale riprende all'art. 62 cpv. 2 Lst gli effetti del

provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno

della zona nulla può essere intrapreso che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente

(art. 62 cpv. 3 Lst). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua

pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma

comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di

concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv.

Considerandi

2.

LPT, 60 Lst).

2.2

La zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di

essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione

dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia

510.

consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch,

Kommentar RPG, n. 21 ad art. 27; Bernhard

Walmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.

27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare

che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde

con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono

appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di

un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel

quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,

bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo

importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si

giustifichi in quanto tale.

3.

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile

con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della

Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1

In linea generale, è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui

contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1.

con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa

ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura di salvaguardia

della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse

pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a

livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di

pianificazione (Ruch, op. cit., n.

25.

seg. ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 12 seg.

ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere,

tuttavia, necessariamente elevato, in

particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro

Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare

il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr.

Ruch, op. cit., n. 27 seg. ad art.

27; Zen-Ruf­finen/ Guy-Ecabert, op. cit., n.

457).

3.2

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità),

che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in

misura minore gli interessi del proprietario

(regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole

tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto;

RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

4.

AI fini del giudizio, occorre rammentare che nel

nostro Cantone è in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione dei

beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1).

4.1

Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito

comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono

suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC

la definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la

collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche

religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,

archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di

protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti,

le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone

archeologiche ecc.

4.2

Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano

di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge

distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi

sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica

l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I

secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte

di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette

distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge

riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg.

LBC).

4.3

Per quanto concerne la protezione dei

beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce

nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di

utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e

descrizione di ogni singolo oggetto (art. 27 n. IX lett. d regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1).

Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del

piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili

d'interesse comunale. La Commissione dei beni culturali dovrà dare il suo

preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano

gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC).

Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il

legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di

Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.4

Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se

le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un

perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili

di compromettere la sua conservazione o la sua valorizzazione (cpv. 2).

5.

Gli insorgenti

non contestano, a ragione, la possibilità di far capo allo strumento della zona

di pianificazione per la tutela transitoria dei beni culturali, del resto

prevista dal legislatore (cfr. Messaggio concernente il disegno di legge sulla

protezione dei beni culturali del 14 marzo 1995 [n. 4387], in: RVGC 1997,

sessione ordinaria primaverile, vol. 1.2 pag. 1003 segg., commento agli art.

17-18 del progetto, pag. 1034 e relativo rapporto della Commissione della

legislazione 11 aprile 1997 [n. 4387 R], in: RVGC cit., pag. 1078 segg.,

commento all'art. 17, pag. 1094). Essi ritengono però che il municipio non

poteva procedere unicamente con una lista di singoli fondi, ma avrebbe per

contro dovuto delimitare dei comprensori oggetto di tutela, come ad esempio

quello di Piazza grande, non essendo possibile tutelare un ambiente pregevole

salvaguardando unicamente alcuni edifici. In merito il Tribunale considera

quanto segue.

5.1

5.1.1

Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, la zona di

pianificazione rispetta - con la precisazione che segue (infra, 5.1.2.)

- il principio di legalità. Innanzitutto essa è stata adottata dall'autorità

competente, anche per i beni d'interesse cantonale: confrontato con una

proposta espressa in sede di esame preliminare, il municipio può ritenersi legittimato

a istituire la tutela temporanea di quei beni culturali che è chiamato a

inserire negli atti pianificatori. In secondo luogo, la zona di pianificazione è

comprensiva di un piano che delimita il territorio per il quale è istituita la

tutela temporanea, suddividendo edifici e aree. Per i primi la zona di pianificazione

coincide di regola con il fondo su cui sorge il bene culturale; le zone invece abbracciano

di solito più particelle. È dunque a torto che i ricorrenti ritengono che il

provvedimento non delimiti esattamente dei comprensori. Il fatto che essi non

siano contigui o che abbiano dimensioni ridotte nulla muta al riguardo: il

principio di proporzionalità, cui occorre ricondurre la nozione di "comprensori

esattamente delimitati" (cfr. Waldmann/Hänni, op.

cit., n. 21 ad art. 27; Alexander Ruch,

Commentario LPT, n. 31 ad art. 27), impone anzi di procedere in questo senso.

Si deve infatti considerare come la zona di pianificazione in parola si pone nel

contesto della tutela dei beni culturali. Vero

è che questa dev'essere estesa anche al loro contesto, attraverso l'istituzione

dei perimetri di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), ma non si può pretendere

che esso venga tracciato già a questo stadio, ove il municipio intende ancora

verificare se il bene culturale sia o meno degno di tutela.

5.1.2

Fermo quanto premesso, la scheda descrittiva indica tuttavia, ancorché

nelle sole motivazioni, che

"per i singoli manufatti (monumenti, sculture,

chioschi, cabine, opere ingegneristiche,

ecc…) ubicati in spazi pubblici (strade, piazze, giardini pubblici) la

zona di pianificazione non è esplicitamente delimitata ed è da intendersi estesa

a tutto lo spazio pubblico con il quale sono in relazione visiva".

Ora, se attraverso la

zona di pianificazione nell'ambito dei beni culturali è possibile tutelare il

singolo manufatto, la sua estensione dev'essere esattamente delimitata sulla

cartografia. La formulazione "relazione visiva" appare vaga e,

di conseguenza, effettivamente contraria a quanto previsto per l'istituzione di

una zona di pianificazione, i cui effetti sui singoli fondi devono essere esattamente

valutabili (cfr. Waldmann/Hänni, loc.

cit.). Del resto, essa risulta anche estranea a quanto previsto attualmente dalla

LBC con il citato istituto del perimetro di rispetto, apparentandosi piuttosto

a quello del concetto di "adiacenza" previsto dalla precedente

legislazione, che è stato sovente fonte di

problemi nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli

art. 22-29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037) e di conseguenza abbandonato.

Tale difetto, tuttavia, non giustifica l'annullamento della zona di

pianificazione. Questa considerazione, infatti, è espressa unicamente nelle

motivazioni e non trova riscontro negli effetti previsti dal provvedimento. Di conseguenza, nei casi in cui gli

oggetti sono posti al di fuori di perimetri tracciati, la loro tutela si limita

alla struttura in quanto tale.

5.2

Certo è l'interesse pubblico alla verifica della necessità di preservare

determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse storico, culturale

o ambientale per la collettività. Come visto in narrativa, il provvedimento

interessa quegli oggetti contenuti nella proposta 13 luglio 2012 dell'UBC

congiuntamente alla Commissione dei beni culturali. Questa proposta si

dipartiva da quella formulata dal municipio di Locarno negli atti sottoposti

per l'esame preliminare dei piani regolatori particolareggiati del centro

storico e di quello urbano al Dipartimento del territorio (cfr. esame preliminare

20.

luglio 2012 pag. 20). La scheda descrittiva spiega inoltre che saranno

oggetto di verifica i seguenti aspetti:

"- valore oggettivo dell'edificio dal

profilo storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici,

tipologici e decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa

sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni

subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato

originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio

da tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona".

Sulla scorta di queste

considerazioni, l'intenzione del municipio di porre mano alla pianificazione in

questa direzione appare sufficientemente dimostrata, ciò che basta per giustificare,

sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, l'adozione del provvedimento in oggetto.

Nulla mutano al riguardo le generiche affermazioni fatte dai ricorrenti circa

l'inutilità dell'operazione poiché in alcuni casi la protezione risulterebbe

già dalle normative in vigore. Difatti, la tutela imposta attraverso la LBC non

deve essere confusa con quella risultante dalle prescrizioni pianificatorie

della zona, che potrebbero effettivamente già prevedere la protezione di taluni

elementi, i vincoli derivanti dalla tutela dei beni culturali potendosi puntualmente

sovrapporre a quelli generici previste dalle norme d'attuazione del piano

regolatore (NAPR; cfr. sul tema: STA 90.2011.3 del 13 novembre 2012 consid.

5.3

). Nemmeno il fatto che alcuni edifici verserebbero in un preteso stato di

rovina appare determinante, già solo per il fatto che ciò ancora non vuol dire

che il bene culturale risulti totalmente irrecuperabile.

In realtà, con queste due argomentazioni i ricorrenti misconoscono lo

scopo del provvedimento stesso, che è proprio quello di approfondire questi

aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La

critica risulta dunque prematura e rivolta alla pianificazione in fieri.

Precoce a questo stadio è quindi una discussione sul valore dei beni che

l'autorità intenderebbe tutelare, dal momento che lo scopo del provvedimento

qui contestato è unicamente la salvaguardia

degli obiettivi della futura pianificazione (STA 90.2008.9 dell'8 settembre

2009.

consid. 5.2). Per questo motivo, è pure prematura la discussione

sulla necessità di tutelare l'intera Pizza grande, come auspicato dai ricorrenti.

5.3

5.3.1

Fondata dal punto di vista della legalità e dell'interesse

pubblico, dev'essere ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete

la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente

se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT

I-1995 n. 31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

5.3.2

Sull'idoneità della misura contestata

non possono sussistere dubbi: essa permette efficacemente di tutelare il

margine di manovra delle autorità pianificatorie nell'approntare la variante

che istituirà la tutela degli oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi

potenzialmente pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria:

per quanto concerne alla pretesa tutela

parzialmente già esistente si rinvia a quanto appena spiegato sopra. Sempre sotto il profilo della

necessità, si può ritenere che l'estensione dei comprensori sia ridotta al

minimo. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente l'interesse dei privati. Intanto,

la zona di pianificazione non vieta tout court qualsiasi intervento

edilizio al suo interno, ma unicamente quelli che potrebbero pregiudicare la futura

pianificazione. Ciò significa che, anche a seconda del grado di maturazione di

quest'ultima, determinati progetti edilizi che non vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati. Da ultimo va

poi ricordato che un apprezzabile

elemento di proporzionalità è già insito nella natura stessa del provvedimento,

temporanea, i cui effetti sono limitati a tre anni. In definitiva, esso si

appalesa senz'altro sopportabile.

6.

I ricorrenti sostengono

che la misura sia costitutiva di "disparità evidenti tra singoli

proprietari, compiti [recte: colpiti] alcuni dalla misura di ZP o

lasciati altri liberi in ogni tipo d'intervento demolitorio o di manomissione".

Ora, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (DTF 131 I

1.

consid. 4.2, 130 I 65 consid. 3.6, 129 I 346 consid. 6) ha una portata

necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti

pianificatori e s'identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio. I

ricorrenti non dimostrano affatto che il provvedimento osteggiato sia non solo

opinabile, ma addirittura manifestamente insostenibile, limitandosi a generici

riferimenti alla situazione di Piazza grande. La censura si avvera

infondata, finanche inammissibile.

7.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La

tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181),

mentre non si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-

è posta a carico degli insorgenti, in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario