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Decisione

90.2013.16

Legittimazione attiva contro una zona di pianificazione comunale - associazione quale ricorrente

16 settembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

90.2013.16

Lugano

16 settembre 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello

Balerna, presidente

Flavia

Verzasconi, Matea Pessina, supplente

segretario:

Fulvio

Campello, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 5 settembre 2013 di

RI

1

__________, ,

contro

la

zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni

culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

ritenuto, in

fatto

che

il municipio di Locarno ha istituito una zona di pianificazione denominata

"Beni culturali protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare

edifici e impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali

protetti d'interesse cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una

variante del piano regolatore;

che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale

nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

che con impugnativa 5 settembre 2013 la RI 1

e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

la completazione dell'elenco degli oggetti o aree assoggettati; non è qui

necessario riportare il dettaglio delle richieste;

che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo, così come la

tempestività del ricorso sono date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la

legittimazione attiva, si considera quanto segue;

che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con

breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che la legittimazione a impugnare una zona di pianificazione adottata dal

municipio è circoscritta a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno

di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);

che introducendo

il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in

primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della

legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato

altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre

pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con

l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di

un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre

la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio

di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente;

che affinché il gravame sia ricevibile in

ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa

prevalersi di un interesse personale,

immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione

contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT

II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);

che la RI 1 - la quale dichiara di agire anche a nome e per conto dello __________,

di cui è sezione cantonale - ritiene di essere portatrice di un interesse degno

di protezione, in quanto con i propri statuti

si propone di "salvaguardare il Canton Ticino come

ambiente vitale formatosi attraverso il tempo";

che una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può

anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione

impugnata nei propri legittimi interessi;

che nel caso concreto, tuttavia, la

ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di

persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato

da un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri

membri della collettività; essa non è toccata dal provvedimento in misura diversa

o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può,

pertanto, esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a

dolersi del provvedimento;

che la giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei

propri legittimi interessi, la facoltà

di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete

ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto

impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi

interessi comuni (cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte:

RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2);

che, tuttavia, nemmeno questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi requisiti non è stato

minimamente provato;

che, benché al pari degli altri presupposti

processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere

esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque

al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);

che - a titolo di completezza - nemmeno entra in considerazione la legittimazione

a ricorrere ai sensi dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della

natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);

che in relazione al diritto di protezione della

natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle organizzazioni è infatti

circoscritta alle decisioni adottate nello

svolgimento dei compiti della Confederazione (STA 52.2011.195 del 23 luglio

2012 consid. 1.3.2.2. con rinvii);

che né la pianificazione del territorio,

ambito in cui avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali

immobili (art. 20 e 51 legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del

13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1), né la

tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni culturali, rientrano nei

compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190 consid 3c/aa e bb; RDAT

I-1999 n. 23);

che, dunque, la RI 1 non è legittimata a insorgere contro la zona di

pianificazione in esame;

che nemmeno __________, il quale dichiara di

essere socio RI 1 e domiciliato a Locarno, è legittimato a impugnare il

provvedimento a salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio;

che, infatti e come visto in precedenza, a

differenza di quanto è previsto

nell'ambito dei piani regolatori (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. a Lst), il semplice

fatto di essere cittadino (attivo) di un comune non è sufficiente, essendo

esclusa in quest'ambito l'actio popularis;

che non è dunque nemmeno necessario

approfondire se egli, oltre a essere

domiciliato nel comune, abbia i diritti politici in materia comunale

(cfr. art. 11 cpv. 2 legge organica comunale del 10 mar-

zo 1987; LOC; RL 2.1.1.2 e rinvio, tramite l'art. 7 LOC, all'art. 2

legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; LEDP);

che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito

irricevibile, siccome in capo ai ricorrenti difetta la legittimazione attiva;

che i ricorrenti, soccombenti, sono chiamati al pagamento della tassa di giustizia,

con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa

di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di

solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario