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Decisione

90.2013.17

Legittimazione attiva contro una zona di pianificazione comunale

16 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2013.17

Lugano

16 settembre 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello

Balerna, presidente

Flavia

Verzasconi, Matea Pessina, supplente

segretario:

Fulvio

Campello, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 29 agosto 2013 di

RI

1

contro

la

zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni

culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

ritenuto, in

fatto

che il municipio di Locarno ha

istituito una zona di pianificazione denominata "Beni culturali

protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare edifici e impianti

potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali protetti d'interesse

cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una variante del piano regolatore;

che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale

nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

che con impugnativa 29 agosto 2013 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di

Stato, chiedendo l'inserimento dell'edificio "palazzo ex-scuole comunali

al castello" (mapp. 124);

che con risoluzione 3 settembre 2013 (n. 4573) il Governo ha dichiarato

irricevibile il gravame per difetto di competenza e lo ha trasmesso al

Tribunale cantonale amministrativo;

che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo, così come la tempestività del ricorso sono

date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la

legittimazione attiva, si considera quanto segue;

che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o

dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che la legittimazione a impugnare una zona di

pianificazione adottata dal municipio è circoscritta a ogni persona o ente che

dimostri un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);

che introducendo il requisito

dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo,

escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione

ricorsuale chi dal provvedimento impugnato

non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che

la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o

speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione

dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche

un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può

essere sufficiente;

che affinché il gravame sia ricevibile in

ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi

di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione

della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più

favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);

che il ricorrente non spende nemmeno una parola per spiegare per quale motivo

ritiene di essere legittimato a impugnare il provvedimento a

salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio; l'impugnativa non

contempla nemmeno un accenno in merito;

che, benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della

legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle

circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl

100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);

che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito

irricevibile, siccome in capo a RI 1 difetta la legittimazione attiva;

che il ricorrente, qui soccombente, è chiamato al pagamento della tassa di

giustizia (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa

di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico di RI 1.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario