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Decisione

90.2013.19

Zona di pianificazione comunale a tutela di beni culturali

27 ottobre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari possono, in linea di principio, contare sulla loro stabilità. Il diritto pianificatorio

cantonale prescrive comunque che i piani sono sottoposti a verifica di regola

ogni dieci anni (art. 41 cpv. 1 LALPT e 33 cpv. 1 Lst). Inoltre, le zone

fabbricabili sono predisposte, in principio, per coprire il fabbisogno di

quindici anni (art. 15 lett. b LPT). Quando

una revisione del piano si avvicina a

questo orizzonte temporale, può risultare giustificata anche da visioni e

esigenze diverse da parte delle autorità, indipendentemente da un eventuale cambiamento notevole delle circostanze

ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (STF 1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2., in: ZBl 104/2003 pag. 654 segg.). Ne

discende che la censura dev'essere respinta.

8.Per i pregressi

motivi, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza (art. 28 LPamm) mentre non si giustifica l'assegnazione di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'200.-

è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario