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Decisione

90.2013.2

Vincoli per un fondo inserito in zona di pericolo valangario

12 novembre 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.3.1. L'art. 6 cpv. 2 lett. c LPT obbliga i

Cantoni a designare nei fondamenti del piano direttore i territori che sono

minacciati in misura rilevante da pericoli naturali. Tale obbligo viene messo

particolarmente in relazione con la delimitazione dei terreni idonei all'edificazione

ai sensi dell'art. 15 LPT nel quadro di un'eventuale responsabilità dell'ente

pubblico in caso di catastrofi naturali (Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki, in: Aemisegger/ Moor/ Ruch/ Tschannen

[curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Ginevra/ Zurigo/ Basilea

2009, n. 65 ad art. 15 i.f.). Un terreno è, difatti, ritenuto idoneo all'edificazione

quando le sue caratteristiche soddisfano le esigenze richieste dall'utilizzazione

prevista per lo stesso. Oltre al requisito dell'edificabilità

del terreno dal profilo tecnico, che al giorno d'oggi è quasi sempre soddisfatto,

per decidere in merito all'idoneità di un terreno alla costruzione devono

essere presi in considerazione, anzitutto, gli scopi e i principi che reggono

la pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT). L'assegnazione di un terreno

alla zona residenziale deve pertanto, in

primo luogo, rispondere alla necessità di creare e conservare degli

insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2

lett. b LPT) e al principio di salvaguardare, per quanto possibile, i

luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive e moleste (art. 3 cpv. 3

lett. b LPT). L'esposizione di un terreno a pericoli naturali può pertanto

pregiudicare la sua idoneità all'edificazione e, di conseguenza, la possibilità

di includerlo nella zona edificabile (Flückiger/ Grodecki, op. cit., n. 63-70 ad art. 15, con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna

2001, n. 317, pure con rinvii).

Nel nostro Cantone, gli studi di base svolti in questo ambito avevano

indotto il Consiglio di Stato ad adottare la scheda di coordinamento n. 4.1 del

piano direttore 1990, di risultato intermedio, che aveva per oggetto proprio i

territori soggetti a pericoli naturali e il cui scopo consisteva nell'attuazione

a livello pianificatorio di adeguate misure di prevenzione, al fine di

aumentare a lungo termine la sicurezza delle persone e delle cose, di

permettere l'uso adeguato del suolo, come pure di ridurre i costi sociali provocati

dai pericoli naturali. Le modalità di coordinamento prevedevano che il Cantone,

nell'ambito dell'allestimento del catasto cantonale dei territori soggetti a

pericoli naturali, conformemente alla

relativa legge, portasse a termine l'approfondimento e la puntualizzazione

delle conoscenze sui territori soggetti a pericoli naturali rappresentati

graficamente nel piano direttore e verificasse, inoltre, il grado di rischio

del rimanente territorio potenzialmente soggetto a pericolo. I comuni fornivano

a questo scopo al Cantone tutte le informazioni e conoscenze di cui disponevano

su detti pericoli. Le misure pianificatorie di prevenzione dovevano essere successivamente consolidate dai comuni interessati

tramite le necessarie modifiche dei piani regolatori.

Nel frattempo, attraverso il decreto legislativo concernente l'adozione degli

Obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore, del 26 giugno 2007 (RL

7.1.1.1.2), il Gran Consiglio ha in particolare adottato l'obiettivo n. 24,

relativo all'ambito tematico della vivibilità, il quale prevede la riduzione

dei rischi derivanti da pericoli naturali, garantendo un sufficiente grado di

protezione delle persone e del patrimonio esistente. Il 20 maggio 2009 il

Consiglio di Stato ha adottato la scheda V5 del nuovo piano direttore, di dato

acquisito, avente come oggetto i territori soggetti a pericoli naturali. La

scheda individua nel piano delle zone esposte a pericoli naturali (PZP) lo strumento

base per la definizione delle zone di pericolo nei piani regolatori comunali,

nonché per la valutazione dei rischi, la determinazione degli obiettivi di

protezione e l'adozione di adeguati provvedimenti. In riferimento agli insediamenti,

essa si propone di evitarne in zone critiche e fissa le condizioni per un uso

adeguato del territorio attraverso i seguenti provvedimenti pianificatori

(scheda, cap. 2.1. pag. 4):

" a. escludere dalle zone

edificabili i comprensori esposti a pericoli elevati;

b. non delimitare nuove zone edificabili

nei comprensori esposti a pericoli elevati

e medi;

c. adottare un principio di prudenza nella

delimitazione di nuove zone edificabili

nelle aree di pericolo basso e residuo (subordinato agli indi- rizzi

e misure della scheda R6 [N.d.R.: relativa

allo sviluppo e conteni- bilità

del piano regolatore]);

d. realizzare misure atte a minimizzare i

rischi per le nuove costruzioni nelle

zone edificabili approvate;

e. considerare adeguatamente il ruolo

protettivo del bosco;

f. promuovere misure di prevenzione e

rinaturalizzazione che assicurino sufficiente

spazio ai corsi d'acqua.".

Il capitolo 3, relativo alle misure, indica i provvedimenti pianificatori per

insediamenti in zone critiche. La scheda distingue quattro tipi di comprensori

esposti a pericoli:

- di grado elevato (zone rosse), corrispondono essenzialmente a

una zona di divieto per edifici e impianti;

- di grado medio (zone blu), corrispondono essenzialmente a una

zona di regolamentazione, dove danni importanti posso- no

essere ridotti con la messa in opera di misure di protezio- ne

adeguate, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli

edifici;

- di grado basso (zone gialle), corrispondono a una zona di sensibilizzazione;

la vulnerabilità degli edifici può essere effi- cacemente

ridotta con la messa in atto di accorgimenti tecni- co-costruttivi

(riduzione indici di sfruttamento, rinforzo muri, rinuncia

ad aperture sul lato esposto, chiusure stagne ecc.);

- di grado residuo, corrispondono anch'essi a una zona di sen- sibilizzazione.

Il capitolo 4 della scheda ripartisce i compiti tra Cantone e comuni. Per quanto

attiene agli insediamenti, stabilisce in particolare che l'allestimento e l'aggiornamento

del PZP spettano al Cantone attraverso la Sezione forestale e l'Ufficio corsi d'acqua (§ 4.1 lett. a), mentre alla Sezione dello sviluppo territoriale spetta

la verifica del rispetto e l'applicazione dei provvedimenti in materia di zone

di pericolo per l'elaborazione o revisione dei piani regolatori (lett. k).

La scheda impone quindi ai comuni di adeguare i loro piani regolatori e le relative norme di attuazione in base ai

contenuti dei PZP, verificando con attenzione i conflitti esistenti (cap. 4.2

lett. c) e di applicare un principio di prevenzione, rinunciando all'azzonamento

di aree soggette a pericolo o tramite opportuni dezonamenti (cap. 4.2 lett. d).

3.2. La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990

(LTPnat; RL 7.1.1.2), che attua il coordinamento previsto attraverso la scheda

V5 del nuovo piano direttore (rispettivamente 4.1. di quello precedente),

disciplina l'accertamento, la premunizione e il risanamento dei territori

esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il sussidiamento dei

necessari provvedimenti (art. 1 LTPnat).

L'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato

mediante l'allestimento di un piano (in origine definito catasto, terminologia

utilizzata anche dal piano direttore 1990) delle zone soggette a pericolo (PZP; art. 2 cpv. 1 LTPnat), come peraltro

prevede anche il nuovo piano direttore (cfr. scheda V5 citata). Il mancato inserimento di un territorio

nel PZP non ne esclu-de la

pericolosità (art. 2 cpv. 3 LTPnat). Il PZP serve quale base per il

disciplinamento degli interventi di premunizione e risanamento (art. 3 cpv. 1

LTPnat). Il Cantone, i comuni e le regioni devono inoltre tenerne conto

nell'ambito delle loro pianificazioni territoriali e dei programmi di sviluppo

regionale (art. 3 cpv. 2 LTPnat).

Sono iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente

quelli soggetti a spostamenti di terreno permanenti, caduta di valanghe, frane,

crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni (art. 4 LTPnat). Il PZP è

costituito (art. 5 cpv. 1 LTPnat) da piani in scala non inferiore a 1:10'000

(lett. a) e da una relazione tecnica (lett.

b). I piani descrivono in scala adeguata i territori esposti a pericoli

e riportano graficamente gli eventi conosciuti, i rilievi effettuati e le zone

soggette a pericolo. Essi indicano segnatamente il genere e il grado di

pericolo. All'interno delle superfici edificabili e nelle immediate vicinanze

le zone soggette a pericoli vengono riportate su un piano particellare (art. 2

decreto esecutivo concernente l'accertamento dei territori soggetti a pericoli

naturali, del 22 marzo 1995; DELTPnat; RL 7.1.1.2.1). Nella relazione tecnica

viene esposto il riassunto delle ricerche eseguite e sono elencati i pericoli

naturali rilevati (art. 3 DELTPnat).

Il PZP è allestito dal Dipartimento del territorio in collaborazione coi

servizi statali interessati, previa consultazione dei municipi (art. 6 cpv. 1 LTPnat,

1 DELTPnat), di regola su scala comunale; può tuttavia essere elaborato a

tappe, per singoli comprensori,

decisi dal Dipartimento (art. 4 DELTPnat).

La popolazione partecipa all'allestimento attraverso periodiche riunioni informative

convocate dal Dipartimento (art. 6 cpv. 2 LTPnat). Il PZP è pubblicato per un

periodo di tre mesi presso i comuni interessati (art. 7 LTPnat, 5 DELTPnat).

Gli enti pubblici, le regioni e i privati interessati hanno la facoltà di

ricorrere contro il PZP al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla scadenza

del periodo di pubblicazione (art. 8 LTPnat). Il Consiglio di Stato decide i

ricorsi e adotta il PZP (art. 9 LTPnat). Contro la decisione del Consiglio di

Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di

trenta giorni (art. 9 cpv. 2 LTPnat). L'inclusione di un fondo nel PZP è menzionata a registro fondiario a cura del

Dipartimento (art. 9a LTPnat). Le norme sull'adozione del PZP si applicano

anche alla sua modificazione (art. 10 LTPnat).

La premunizione e il risanamento dei

territorio soggetti a pericoli naturali sono pianificati nel piano cantonale di

premunizione e risanamento (PCPR; art. 11 LTPnat). Esso indica (art. 12 cpv. 1

LTPnat): i concetti ai quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica,

idrogeologica e valangaria del Cantone (cifra 1); le opere di premunizione, di

risanamento e di manutenzione, con il loro grado di priorità, intese alla protezione,

da catastrofi naturali, della vita umana

e di beni materiali ragguardevoli (cifra 2); i tempi di attuazione (cifra 3); i

compiti delle regioni (cifra 4); gli enti pubblici incaricati degli studi esecutivi e

dell'attuazione, come pure i consorzi,

istituiti o da istituire conformemente all'apposita legislazione (cifra 5); le

valutazioni di spesa (cifra 6). Il PCPR, che dev'essere coordinato con il piano

direttore e il piano finanziario (art. 12 cpv. 2 LTPnat), è costituito da un

rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle

sinottiche (art. 13 LTPnat). Il relativo progetto è allestito dal Consiglio di

Stato (art. 14 LTPnat); che lo notifica a comuni, consorzi e regioni, i quali

possono presentare osservazioni e proposte (art. 15 LTPnat). Il Consiglio di

Stato esamina le osservazioni e le proposte e addotta il PCPR (art. 16 cpv. 1 LTPnat), che entra immediatamente in

vigore (art. 17 LTPnat). Contro le decisioni del Governo è dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo nel termine di trenta giorni (art. 16 cpv. 2

LTPnat). Le norme sull'adozione del PCPR si applicano anche alla sua

modificazione (art. 18 cpv. 1 LTPnat).

Gli enti designati dal PCPR provvedono all'attuazione degli interventi (art. 19

LTPnat), che possono essere sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione (art.

da 21 a 24 LTPnat).

Dal canto suo l'art. 28 cpv. 2 lett. I LALPT stabilisce che le rappresentazioni

grafiche del piano regolatore fissano, tra l'altro, le zone che, secondo l'esperienza

comune o gli accertamenti tecnici, non offrono sufficienti garanzie di

salubrità o stabilità o che sono soggette a immissioni eccessive o a pericoli

naturali, come caduta di valanghe, frane o massi, ad alluvioni o inondazioni.

Le norme di attuazione del piano regolatore devono invece stabilire le regole

generali sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo, oltre che alle regole

tecniche per singole costruzioni o per l'abitato (art. 29 cpv. 1 lett. a e lett.

i LALPT).

4.Le restrizioni dei diritti fondamentali

devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico

preponderante e rispettare il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; DTF 132 I 282 consid. 3.2).

La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra

parte, dei principi giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare

nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

4.1. In linea di massima, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa

e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è

segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,

chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui

contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid.

4.1. con rinvii; Zen Ruffinen-Guy Écabert,

op. cit., n. 98-102; Scolari, op.

cit., n. 558-594). Se per restringere la proprietà può essere invocato, senza

aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine di motivi, le restrizioni alla libertà

economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su

motivi di polizia o di politica sociale oppure su misure di pianificazione del

territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3.). Il fatto che queste misure possano

avere degli effetti secondari anche sulla libera concorrenza non le rende di

per sé contrarie a questo principio (sentenza del Tribunale federale

1C_323/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte

in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der

EMRK, IVa ed., Berna 2008, pag. 1071).

4.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che

lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità),

infine che sussista un rapporto ragionevole tra

lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; DTF 125 I 209 consid. 10 d-aa; RDAT II-2000

n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruf-finen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

5.La

ricorrente contesta i vincoli di divieto di cambiamento di destinazione, quello

di aumento volumetrico e quello di aumento dello spazio adibito al soggiorno di

persone, che ritiene sproporzionati. Inoltre, essa sostiene che dietro

l'obbligo di mantenere la destinazione alberghiera attuale potrebbe celarsi un

intervento di politica economica.

6. Con

risoluzione 4 ottobre 2006 (n. 4744) il Consiglio di Stato ha adottato il piano

delle zone soggette a pericolo di valanghe (PZV), che è un PZP ai sensi della

legislazione appena esposta; esso ha ripreso la suddivisione dei pericoli

prevista dalle direttive sul pericolo di valanghe e dal piano direttore. Già

s'è visto in narrativa che il mapp. 96

risulta a cavallo delle zone blu e rossa. Come rettamente considerato dal Consiglio di Stato, le direttive

sul pericolo di valanghe impongono tuttavia nel caso concreto di considerare

l'intero abitato di Ronco come inserito in zona rossa, poiché la via d'accesso

attraversa zone soggette a forte pericolo (direttive citate, n. 4.26). Ora, le

ordinanze amministrative, qual è la direttiva precedentemente menzionata, non

costituiscono delle norme giuridiche (DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo

alcun diritto o obbligo per i cittadini, esse legano unicamente le autorità

subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il comportamento

interno. Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per

il giudice, il quale può farvi ricorso nei casi in cui concernono delle

questioni di ordine tecnico o se servono a precisare il contenuto di nozioni contemplate

da leggi e ordinanze, nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme

nei confronti degli amministrati. Quest'ultimo può comunque scostarsene, nella misura in cui esse non dovessero risultare

conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 127 V 57, 122 V 19; cfr. pure Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Grundriss des allgemeinen

Verwaltungsrechts, VIa ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 123 e segg.; Scolari, op. cit., n. 127 e segg.). Fatta

questa premessa, nel caso concreto non vi sono gli estremi per distanziarsi

dalle direttive summenzionate, le quali appaiono del tutto in linea con gli

scopi perseguiti dalla legislazione in materia. Del resto tale aspetto nemmeno

è stato contestato dalla ricorrente. Ne consegue che, ai fini del giudizio,

occorre considerare come l'intero nucleo di Ronco - e dunque anche il mapp. 96 -

sia assegnato alla zona rossa.

7. Come

già si è visto, il piano direttore stabilisce che la zona rossa corrisponde

essenzialmente a una zona di divieto per edifici e impianti. Per questo motivo,

in applicazione del principio di prevenzione, che impone di non aumentare il

rischio corso dalla popolazione ma anche dai beni materiali, il Governo già in

occasione della risoluzione 28 agosto 2007 si è limitato a approvare la

sostanza edilizia esistenze, negando la sanzione alla possibilità di demolire e

ricostruire con maggiore ingombro planimetrico l'edificio al mapp. 96 o di

modificarne la destinazione. Le direttive sul pericolo di valanghe (n. 4.22)

indicano che nella zona rossa non è permesso delimitare zone edificabili nei

piani di utilizzazione. Per quanto qui interessa, le stesse soggiungono che

riattazioni e modificazioni di destinazione di costruzioni esistenti possono

essere autorizzate quando ciò permette la diminuzione del rischio, quando

[cioè] il gruppo di persone esposte al pericolo non viene ampliato, permettono

di migliorare considerevolmente le misure di sicurezza. A ciò si deve

aggiungere che la mancata autorizzazione di interventi edilizi nelle zone soggette a pericolo serve a

tutelare non solo uomini e animali, ma anche gli edifici come tali, costituendo

tale principio una preminente esigenza della pianificazione del territorio

(cfr. RtiD II-2005 n. 16 consid. 3.4). L'interesse

pubblico, dunque, non è dato solo

per la tutela delle persone, ma anche dal principio di non aumentare il valore,

talvolta già considerevole, di beni che soggiacciono a forti rischi, com'è il

caso nelle zone rosse, ove per le costruzioni usuali dimensionate in conformità

con le disposizioni delle norme SIA bisogna tener conto di una loro distruzione

parziale o totale, per cui le persone sono in pericolo di morte anche all'interno

delle abitazioni (Direttive, n. 3.2).

8. 8.1.

Sulla base di queste premesse, i vincoli di divieto di aumento volumetrico

e di aumento dello spazio adibito a soggiorno di persone contestati devono

essere confermati già solo in relazione

alla tutela dei beni materiali. In quest'ottica, tali vincoli rispettano

appieno il principio di proporzionalità. Innanzitutto essi sono idonei:

evitano, infatti, di aumentare il valore del bene sottoposto al rischio di valanghe. Pure adempito

risulta il criterio della necessità: non è dato di vedere la possibilità di

misure meno incisive; in particolare non è idoneo allo scopo il riferimento al

piano d'allarme e alla relativa Commissione. Pure da ritenersi soddisfatto è il requisito della proporzionalità

in senso stretto. Al proprietario resta infatti la possibilità di sfruttare

convenientemente la sua proprietà e il sacrificio richiesto - peraltro a sua

tutela - risulta sopportabile. Poco importa, dunque, se - come pretende la

ricorrente - attraverso l'aumento della volumetria e dello spazio adibito al

soggiorno di persone potrebbe non aumentare la cerchia di persone sottoposte a

rischio. In merito al divieto di cambiamento di destinazione dell'edificio, il

Tribunale considera quanto segue.

8.2. Già davanti al Consiglio di Stato la ricorrente ha contestato l'idoneità del vincolo di divieto di cambiamento di destinazione,

sostenendo che esso potrebbe permettere la diminuzione del numero di persone

esposto a pericolo. Nel decidere il ricorso, il Governo ha evaso sommariamente

e genericamente la questione insieme alle altre contestazioni, senza

confrontarsi con le puntuali censure sottopostegli. Ora, non appare d'acchito

escluso che attraverso un cambiamento di destinazione della struttura il numero

di persone esposte a pericolo non venga non solo non ampliato (come imporrebbe

la direttiva, n. 4.22), ma addirittura ridotto, ciò che permetterebbe di

perseguire non solo interessi privati, ma soprattutto quello pubblico di

primaria importanza di diminuire il rischio per le persone. In concreto, sembrano,

infatti, ipotizzabili altre tipologie di utilizzazione dell'immobile che

permettano la diminuzione del numero di persone esposte a rischio. Si

giustifica pertanto la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato perché

verifichi, direttamente o tramite rinvio al comune se, come non sembra escluso,

è possibile autorizzare un cambiamento di destinazione della struttura e, nel

caso affermativo, ne determini le condizioni.

9.A titolo abbondanziale, i Tribunale considera

infine che è innegabile che il divieto di cambiare destinazione

all'immobile limiti la libertà economica del

proprietario. I motivi addotti, tuttavia, non lasciano trasparire alcun indizio

di volontà di mantenere attiva una struttura alberghiera, ma questa conseguenza

risulta essere l'inevitabile corollario del provvedimento, non già il

motivo che lo impone. Lo statuto pianificatorio in parola non persegue alcuna

finalità di politica economica. Del resto la ricorrente si limita a sollevare

genericamente la censura, senza apportare elementi utili che permettano di

concludere il contrario.

10. Per

i motivi che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Non appare, però, necessario, per

il momento, annullare rispettivamente modificare, nemmeno in parte, la

risoluzione di approvazione. Basta annullare

quella con cui il Governo ha respinto il gravame dell'insorgente e retrocedergli

gli atti (art. 65 cpv. 2 LPamm), affinché proceda come indicato al

consid. 8.2. A dipendenza dell'esito del gravame, il Consiglio di Stato procederà,

se del caso, a modificare la risoluzione di approvazione per quanto concerne il

fondo della ricorrente.

11. La

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente nella misura in cui

soccombente (art. 28 LPamm). Alla stessa lo Stato verserà un importo ridotto per ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione

impugnata è annullata nella misura in cui respinge il ricorso dell'insorgente;

1.2. gli atti sono

retrocessi al Consiglio di Stato perché proceda come indicato ai consid. 8.2. e

10.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-

è posta a carico della ricorrente. Lo Stato verserà alla RI 1 fr. 500.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario