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Decisione

90.2013.22

Percorso pedonale

18 novembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.I piani di utilizzazione - nel nostro

Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi si

compongono di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di

norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le

rappresentazioni grafiche del piano regolatore comprendono i piani del

paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse

pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT).

Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di

trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento,

le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2

lett. p LALPT). La competenza del comune di pianificare, attraverso il piano

regolatore, i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la

viabilità pedonale comunale, è ribadita all'art.

5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio

1994 (LCPS; RL 7.2.1.4).

4.Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse

pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è

pubblico l'interesse che coinvolge

la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto,

segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1

con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte

generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio

della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano

idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole

tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola

della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con

rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5.Il

ricorrente rimanda innanzitutto alle contestazioni sollevate davanti al

Governo. Ora, un rinvio globale a scritti precedenti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti

dall'art. 46 cpv. 2 LPamm (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 3a ad art. 46). Tali

censure sono dunque d'acchito inammissibili.

6.Il

ricorrente sostiene che l'intervento - che secondo lui consterebbe di un

passaggio pedonale e di una pista ciclabile - creerebbe una situazione

di pericolo proprio all'entrata del suo fondo, poiché si configura come un

percorso in pendenza, a zig-zag con un angolo di 90°, dove la visibilità è mascherata

dalla presenza dei garages sul mapp. 1060. Così facendo egli mette in dubbio

l'interesse pubblico dell'opera.

6.1. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la contestazione del tracciato in

quanto tale non sia tardiva. Esso, infatti, è già fissato nel piano del

traffico indipendentemente dalla variante, la quale si limita all'allargamento

del campo dello stesso, senza metterne in dubbio la collocazione. La questione

può in definitiva restare indecisa, poiché in ogni caso le censure devono essere

respinte nel merito.

6.2.

6.2.1. Il piano del traffico riporta il tracciato in parola con colore viola

scuro che corrisponde ai "Percorsi pedonali e sentieri".

Nell'approvare la revisione di questo piano con la citata risoluzione 12 luglio

2005, il Consiglio di Stato aveva rilevato che (pag. 14):

"Il Rapporto di

pianificazione contiene due tavole relative ai percorsi ciclabili: lo schema

gerarchico e lo schema tipologico. Le tavole sono indicative. Ciò significa che

i vincoli necessari alla loro realizzazione, in particolare per le ciclopiste,

dovranno in tutti i casi essere contenuti nel Piano del traffico generale. Il

piano adottato dal comune è privo di quest'indicazione. Il tracciato delle

ciclopiste pianificate dal Comune è invero previsto nel Piano del traffico

nella categoria dei Percorsi pedonali e sentieri. S'invita il Comune in occasione

della prossima variante a precisare se questi tratti siano unicamente

ciclopiste ed indicarle nel Piano, o siano a traffico misto (pedoni e biciclette);

anche in quest'ultimo caso occorre precisare graficamente la distinzione, per

evitare di incorrere in problemi al momento della richiesta di licenza di

costruzione".

Al Tribunale non risulta che il comune abbia

provveduto a distinguere i percorsi come richiesto dal Governo; in ogni caso l'allegato

7 del rapporto di pianificazione ottobre 2002, riferito allo schema gerarchico

della rete ciclabile, non comprende il tratto oggetto di contestazione tra le

ciclopiste.

6.3. La costruzione di un percorso pedonale che permette di collegare diversi

punti di un abitato in modo da evitare gli assi trafficati risponde in linea di

principio a un pubblico interesse. Ciò

vale a maggior ragione per il tratto in parola, che costituisce - come si è

potuto accertare in sede di sopralluogo - anche un valido tragitto per il

percorso casa-scuola. Parimenti di pubblico interesse appare l'allargamento del

sedime pedonale in corrispondenza del fondo del ricorrente. Attraverso questa

misura il percorso presenterà un calibro unitario sull'intera tratta, ciò che

lo renderà attrattivo, praticabile e sicuro. Il ristringimento sino a poco meno

di 1 m dello stesso rende, infatti, problematico già solo l'incrocio tra

pedoni. L'interesse pubblico non è messo in scacco dal presunto pericolo

evocato dal ricorrente nell'impugnativa. Effettivamente il manufatto dei

garages, posto dove il percorso compie una virata di 90°, ostruisce la visuale

sui due lati. Inoltre, non è nemmeno escluso che questa tratta possa essere

utilizzata da ciclisti occasionali, rispettivamente, dai ragazzi che frequentano

gli istituti scolastici. Vero è pure che provenendo da piazza grande il

percorso si presenta con una moderata pendenza. La situazione, tuttavia, non

appare così critica da inficiare l'interesse pubblico dell'intervento;

l'allargamento stesso del tracciato permette una migliore visuale. In ogni caso

alla problematica della sicurezza può essere messo facilmente rimedio in sede

di progettazione dell'opera, prevedendo - per esempio, come del resto già fatto

per vicolo Rossora - delle barriere architettoniche che obblighino a rallentare

rispettivamente a scendere dalla bicicletta, oppure, quale ultima ratio,

vietandone il transito tramite segnaletica. Ciò che permetterà efficacemente di

garantire la sicurezza necessaria anche all'accesso pedonale al mappale del

ricorrente.

6.4. Sorretta dall'interesse pubblico, la variante è pure rispettosa del

principio di proporzionalità. Essa appare idonea e necessaria e nemmeno

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato del ricorrente. Allo stesso

viene infatti sottratta solo un'esigua superficie di 20 mq su un totale di 1217

mq: il fondo conserva dunque pressoché intatte le sue possibilità edilizie.

7.Per i

motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm), mentre l'assenza di parti patrocinate permette di

prescindere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-

è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario