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Decisione

90.2014.16

Modifica dei parametri edilizi di una zona residenziale - densificazione e sviluppo centripeto

5 agosto 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

RI 1 è proprietario del mapp. 464 di Morbio Inferiore, località Pumera, situato

lungo il lato sud di via Campo sportivo. All'angolo est del fondo, che ha una

superficie complessiva di 2144 mq, sorge un edificio abitativo articolato su

tre livelli (sub C, 136 mq); all'angolo ovest insiste invece una minuta costruzione

rurale (sub A, 34 mq).

b. Il piano regolatore

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 novembre 1984 (n. 6382)

assegna il comparto cui appartiene il fondo alla zona residenziale intensiva (vR4),

con i seguenti parametri: indice di sfruttamento massimo (i.s.) 0.6, indice di

occupazione massimo (i.o.) 30%, altezza massima (h) 12.00 m (art. 32 norme di

attuazione del piano regolatore; NAPR '84).

B. a. Nella seduta

26 settembre 2011 il consiglio comunale di Morbio Inferiore ha adottato la

revisione del piano regolatore e del piano particolareggiato dei nuclei storici

di Morbio e Ligrignano. Per quanto qui interessa, il legislativo comunale ha deciso

di assegnare il comparto a sud di via Campo sportivo alla (nuova) zona residenziale

semi-estensiva (R3), ciò che ha in particolare comportato per i fondi precedentemente

attribuiti alla zona vR4 la riduzione dell'altezza massima per i nuovi edifici a

10.50 m; l'i.o. e l'i.s. sono rimasti invariati (art. 37 NAPR). Il comparto a

nord della citata direttrice è invece stato assegnato alla (nuova) zona

residenziale semi-intensiva (R4), che ammette invece un'altezza massima di

13.50 e un maggiore i.s., pari allo 0.8, mentre l'i.o. è del 30% (art. 38 NAPR).

b. Con ricorso 12 aprile 2012 RI

1 e la sorella __________ (a quel momento comproprietaria del fondo, ma deceduta

nelle more dell'impugnativa di prima istanza) sono insorti davanti al Consiglio

di Stato, domandando che la zona di appartenenza del loro mappale restasse

attribuita alla zona R4 e contestandone il limite verso sud, individuato dal

comune in via Campo sportivo. Essi hanno in particolare sottolineato come a

sud-est e a ovest della proprietà le edificazioni esistenti presentassero già

quattro livelli, fatto di cui la pianificazione doveva tener conto.

c. Con risoluzione 18 marzo 2014

(n. 1366) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e quello

particolareggiato, respingendo nel contempo il ricorso di RI 1. Per quanto qui

interessa, esso innanzitutto non ha approvato la densificazione del comparto

posto a nord di via Campo sportivo (località Funtì) per il quale ha mantenuto

in vigore i parametri della previgente vR4. Infatti, ha ritenuto che questo comparto

fosse in realtà in gran parte libero da edificazioni. In assenza di particolari

motivazioni d'ordine urbanistico e alla luce dell'alta contenibilità del piano,

ha negato la sussistenza di un interesse pubblico alla sua densificazione (ris.

impugnata, pag. 41 seg.). Il Governo si è poi chinato sul territorio posto a

sud di via Campo sportivo nell'ambito dell'evasione del ricorso di RI 1 (pag.

76 seg.), considerando che l'attribuzione del comparto alla zona R3 poggiasse

su valide ragioni urbanistiche e territoriali. La diminuzione della densità

edilizia rispetto alla vR4 era comunque contenuta. Partendo dall'assunto che

l'impugnativa censurasse anche una disparità di trattamento, esso ha respinto

questa tesi, ritenendo che la pianificazione non fosse arbitraria.

C. a. RI 1 insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo la medesima domanda

disattesa dal Governo. Egli rimprovera innanzitutto al Consiglio di Stato di

aver commesso un diniego di giustizia, siccome avrebbe indebitamente ristretto

il suo potere cognitivo all'arbitrio. L'Esecutivo cantonale avrebbe poi

accertato arbitrariamente i fatti per quanto riguarda la posizione e il

contesto in cui è inserito il mapp. 464. Nel merito della pianificazione, egli

ribadisce la necessità di considerare che il fondo sarebbe circondato da

costruzioni a quattro piani.

b. Il municipio, in

rappresentanza del comune, e la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per

il Consiglio di Stato, resistono al ricorso. Dei loro argomenti si riferirà, se

necessario, in diritto.

D. Con il secondo

scambio degli allegati le parti confermano le loro allegazioni e domande. Il

ricorrente sottolinea inoltre come la pianificazione contestata si porrebbe in

contrasto con le recenti revisioni legislative, che imporrebbero di promuovere

lo sviluppo centripeto degli insediamenti e la loro densificazione.

E. Il 12 marzo 2015

si è tenuta un'udienza sui luoghi della contestazione, documentata da

fotografie acquisite agli atti. Le parti, confermate le loro posizioni, hanno

rinunciato a presentare delle conclusioni.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso

sono date (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011;

LST; RL 7.1.1.1). La legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 30 cpv. 2

lett. b LST). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Poiché la procedura che è sfociata nell'approvazione della pianificazione

qui contestata è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

(LALPT; BU 1990, 365; cfr. rapporto di pianificazione marzo 2012, pag. 1, 3

segg.), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima

legge (art. 117 LST).

2.2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con

pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate

di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire

il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di

questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27

consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale

amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv.

3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1); RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c,

II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib

121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungs­ gesetz, Berna 2006, ad art. 33

n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione

giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 214).

3. Deve

preliminarmente essere vagliata la censura sollevata dall'insorgente, secondo

il quale il Consiglio di Stato avrebbe illecitamente limitato il suo potere

cognitivo. L'addebito mosso al Governo deriva dal fatto che quest'ultimo,

esaminando il ricorso sotto il profilo della parità di trattamento, ha ritenuto

non arbitraria la decisione comunale.

3.1.

3.1.1. L'autorità che limita la propria

cognizione al controllo dell'arbitrio, pur disponendo di pieno potere cognitivo,

commette un diniego di giustizia formale (DTF 121 II 271 consid. 11.7.1 con

rinvio alla 115 Ia 6 consid. 2b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

VIIa ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 1045 i.f.).

3.1.2. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza

dinanzi alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di

provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle

delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile

trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni

analoghi per caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in

sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento

deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 5a).

3.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha

ritenuto che il ricorrente avesse inteso sollevare la censura di disparità di

trattamento. È alla luce di tale assunto che l'Esecutivo cantonale si espresso

nei termini denunciati, ossia qualificando la pianificazione impugnata come non

arbitraria e poggiante su valide ragioni. Ciò non toglie che dalla decisione emerge

comunque come esso non abbia tuttavia rinunciato a esaminare con pieno potere

la pianificazione contestata, tenendo in considerazione l'autonomia comunale.

La censura deve dunque essere respinta.

4.I piani di

utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 18 segg. LST) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 vLPT, testo in

vigore sino al 30 aprile 2014, i terreni idonei all'edificazione che sono già

stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b).

Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta

al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 18 ad art. 15 con rinvii;

art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 20 cpv. 2 LST). Il territorio fabbricabile dev'essere, a

ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione,

dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi,

dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero ecc.

Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti.

Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 vLPT, tali zone devono ossequiare

gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 e 3 LPT). Oltre

alla definizione della funzione, le zone si distinguono anche per le regole di

costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze ecc.) che ne determinano le

caratteristiche (cfr. Flückiger/Grodecki,

op. cit., n. 20 ad art. 15).

5.

5.1. Come visto in narrativa, il piano regolatore adottato dal Comune assegna

il comparto a sud di via Campo sportivo alla zona R3. Qui si trova il fondo

dell'insorgente che, più precisamente, appartiene al quadrilatero delimitato,

oltre dalla citata strada, da via Pumera, via Bassora e via Maestri Comacini. A

nord di via Campo sportivo, invece, si sviluppa la zona R4. Verso ovest vi è la

zona residenziale estensiva R2.

Per quanto concerne il quadrilatero citato, esso era in precedenza suddiviso

tra la zona vR4 (a nord) e la zona vR2 a sud; il limite correva lungo il

margine est dei mapp. 467, 1306 e 1307. La zona vR2 si sviluppava poi anche

verso ovest oltre via Bassora, mentre a est di via Pumera si estendeva la zona

vR3.

5.2.

5.2.1. Il rapporto di pianificazione spiega che, nella fase di piano

d'indirizzo, era stato proposto un concetto di spina centrale urbana fra il

nucleo di Morbio Inferiore e la zona monumentale del San Giorgio. Tale indirizzo

è però stato abbandonato, poiché oggetto di critiche nell'ambito della procedura

di consultazione e dunque incapace di raccogliere il necessario consenso.

Tuttavia, il concetto insediativo sviluppato in seguito riconosce comunque al

comparto lungo via Maestri Comacini e via Bassora-via Balbio, un ruolo di centralità

all'interno del comprensorio comunale, per cui il piano ha adottato un

azzonamento semi-intensivo (recte: semi-estensivo R3), con

l'unica eccezione del comparto intensivo (recte: semi-intensivo R4)

nell'area pianeggiante attorno a via Funtì (quello a nord di via Campo

sportivo), ereditato dal previgente piano regolatore e che sarebbe in parte già

conseguentemente edificato. Dando seguito a tale intendimento, alcuni comparti

compresi nella zona vR4 del precedente piano sono stati assegnati alla zona R3.

La revisione è stata accompagnata da un leggero aumento dell'indice di sfruttamento

per la zona R3, mentre lo stesso rimane invariato rispetto alla precedente vR4.

L'aumento dell'i.s. e dell'altezza massima per le zone R2, R3 e R4,

accompagnato dall'introduzione di una percentuale minima di area verde, è

giustificato dalla volontà di porre l'accento sullo spazio libero di contorno

delle edificazioni (per tutto quanto precede: Rapporto di pianificazione, marzo

2012, pag. 28 segg. e 55 segg., inoltre cfr. Messaggio municipale 12 gennaio

2009 [n. 1] concernente il piano regolatore comunale, passim).

5.2.2. Nella risposta al ricorso di prima istanza, il municipio ha confermato

che l'intento all'origine dell'avversata pianificazione era quello di

concentrare la zona R4 in località Pumera-Lischee ai piedi del versante nord

del comune, mentre quella R3 sulla parte pianeggiante; la separazione tra le

due zone è stata individuata in via Campo sportivo. Esso ha poi sottolineato

che, in realtà, a sud di via Campo sportivo solo i mapp. 467, 1306 e 1307 sono

occupati da costruzione di quattro piani, che costituiscono dunque un'eccezione

(Osservazioni sui ricorsi contro il PR ed il PRP dei nuclei storici, Agosto 2012,

pag. 1 segg.).

5.3. Come già visto in

narrativa, il Consiglio di Stato ha solo parzialmente condiviso la visione del

comune per quel che riguarda il territorio a cavallo di via Campo sportivo.

Esso ha comunque confermato il principio secondo il quale questa strada

costituisce il confine tra l'edificazione semi-estensiva (a sud) e quella semi-intensiva

(a nord). Per quanto riguarda quest'ultima, tuttavia, ha negato che

sussistessero le premesse per una densificazione rispetto alla previgente vR4,

mantenendo in vigore le relative prescrizioni edilizie.

6.Il ricorrente

sostiene che il Governo avrebbe accertato arbitrariamente i fatti, in quanto

avrebbe erroneamente ritenuto che il fondo del ricorrente è posto a sud di via

Pumera e in località Funtì. Per il resto l'impugnativa ribadisce la necessità

di considerare come il mapp. 464 sia circondato da edificazioni a quattro piani

per cui l'assegnazione alla zona R3 costituirebbe - in sostanza -

un'ingiustificata anomalia. La soluzione sarebbe anche costitutiva di una

disparità di trattamento.

6.1. Può essere subito

disattesa la censura relativa all'arbitrario accertamento dei fatti. In sede di

risposta il Governo ha spiegato che riferendosi alla parte pianeggiante a sud

di via Pumera, esso intendeva proprio il comparto racchiuso tra le vie

Comacini, Bassora e Campo Sportivo. Ora, benché questo comparto si trovi

piuttosto a ovest di via Pumera, la lettura della decisione impugnata permette

di confortare la tesi governativa. Ciò alla luce anche del fatto che il piano regolatore

in esame (così come quello abrogato) non è orientato convenzionalmente. A torto

poi il ricorrente pretende che il Consiglio di Stato abbia considerato il suo

fondo come appartenente alla località Funtì. La semplice lettura della decisione

impugnata, che fa riferimento ai mapp. 467, 1306 e 1307 quale contesto

insediativo del mapp. 464, permette di escluderlo.

6.2. L'impugnativa del ricorrente pone l'accento sul fatto che il suo fondo

sarebbe attorniato da edifici di quattro livelli, per cui la conversione della

zona di sua appartenenza in R3 sarebbe ingiustificata. Tesi avversata dal

comune, che ritiene invece che gli edifici a quattro piani costituiscano

piuttosto l'eccezione e che intende attribuire a via Campo sportivo la funzione

di cesura tra la zona semi-intensiva e semi-estensiva. A ragione. Infatti, come

è possibile rilevare dalla planimetria riprodotta in precedenza e dalle foto

scattate in occasione del sopralluogo, nel comparto in esame solo i mapp. 467,

1306 e 1307 ospitano edifici di quattro livelli. Il mapp. 464 confina verso est

solamente con uno di essi (mapp. 1307). Verso sud-ovest i contermini mapp. 1442

e 365 presentano invece edifici di tre piani. Il resto del comparto ospita

prevalentemente edilizia a due piani. Ne consegue che la pianificazione

impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tiene conto della

situazione di fatto. Nell'ambito della revisione il comune ha inteso

ridisegnare il limite di zona in funzione della morfologia del terreno, concentrando

la R4 ai piedi del versante e attribuendo la parte pianeggiante a sud di questa

alla R3. Ora, come rettamente sottolineato dal Governo, il piano regolatore di

Morbio inferiore è già caratterizzato da una contenibilità elevata e da

un'edificazione diffusa. Deve poi essere condivisa l'analisi svolta dal

pianificatore, secondo il quale l'edificazione diffusa ha comportato una

mancanza di gerarchia fra i luoghi, non più distinguibili l'uno dall'altro

(rapporto di pianificazione, pag. 24). Appare dunque condivisibile

l'impostazione comunale, per la quale è stato riconosciuto un ruolo di

centralità che permette di giustificare un azzonamento semi intensivo (R3) per

questo comparto. Da notare che, per gli altri comparti pianeggianti, cui questa

particolare funzione non è stata riconosciuta, sono invece assegnati di

principio, alla zona a carattere estensivo. Nulla può dedurre l'insorgente dalla

decisione di attribuire il comparto attorno a via Funtì alla zona R4 (decisione

solo parzialmente condivisa dal Governo, che ha espresso inoltre riserve in

merito e che costituisce comunque un'eccezione all'interno del concetto

urbanistico descritto; cfr. in questo senso, Rapporto di pianificazione, pag.

55) e che non conta qui sindacare. Alla luce della conformazione dei luoghi e

dalla presenza di un confine chiaramente percettibile sul terreno (via Campo

sportivo), la decisione di arretrare il limite della previgente zona vR4 appare

coerente con l'impostazione della revisione del piano regolatore. L'assegnazione

del comparto in cui è inserito il fondo di RI 1 alla zona R4 avrebbe comportato

un aumento di 1.5 m dell'altezza massima e dello 0.2 dell'indice di

sfruttamento, senza che ciò sia sorretto da ragioni urbanistiche o necessità di

sviluppo del comune. Quanto alla preoccupazione, espressa nell'impugnativa, che

l'edificazione sul mapp. 464 si troverà "affossata" essa appare

eccessiva, se non addirittura errata. Intanto il fondo si trova in posizione

leggermente sopraelevata rispetto all'episodica edilizia a quattro livelli

descritta in precedenza. In secondo luogo, la sua attribuzione alla zona R3, il

cui i.s. risulta invariato rispetto alla vR4, implica invece la riduzione,

contenuta in 1.50 m, dell'altezza.

R3

(art. 36 NAPR)

R4

(art. 36 NAPR)

vR4

(art. 32 NAPR '84)

i.s.

0.6

0.8

0.6

h

10.50 m ,

13.50 m

12.00 m

i.o.

30%

30%

30%

6.3. I ricorrenti

ritengono che la decisione impugnata si ponga in contrasto con il principio

dello sviluppo centripeto degli insediamenti e della loro densificazione. A

torto, tuttavia. È innegabile che lo sviluppo centripeto degli insediamenti e

la loro densificazione costituiscano degli elementi centrali della

pianificazione del territorio alla luce della revisione del 15 giugno 2012 entrata

in vigore il 1° maggio 2014 (cfr. Messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010 931, n. 1.3.1). Tali scopi

sono oggi esplicitamente previsti dall'art. 1 cpv. 2 lett. abis e

lett. b LPT. D'altro canto, l'art. 3 cpv. 3 LPT, dal marginale "principî

pianificatori", stabilisce che gli insediamenti devono essere

strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro

estensione. Per la nuova lett. abis di questa norma, occorre in

particolare adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o

non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di

densificazione delle superfici insediative. Nel caso concreto, tuttavia, con la

revisione in esame il comune non ha anzitutto intravisto (a ragione) la

necessità di ampliare la zona edificabile, già più che generosamente

dimensionata. Esso ha poi deciso di densificare la zona R3 rispetto alla

previgente zona vR3, attraverso l'incremento dello 0.1 dell'i.s. e di assegnare

l'intero comparto racchiuso dalle vie Bassora, Maestri Comacini, Pumera e Campo

sportivo alla nuova zona R3. In sostanza, di fronte a una minima riduzione

dell'altezza per la zona in precedenza assegnata alla zona vR3, il nuovo piano

ha esteso la zona R3 all'interezza di questo comparto, dando in questo modo

sufficiente attuazione ai principi testé descritti. In questi termini, non è

possibile sostenere che l'agire del comune si ponga in contrasto con il diritto

federale.

6.4. In definitiva, la

decisione del Consiglio di Stato di tutelare la pianificazione comunale nel

rispetto dell'autonomia dell'ente locale non appare lesiva del diritto.

6.5. Da ultimo, non è

data di vedere disparità di trattamento, l'avversata pianificazione poggiando

su criteri oggettivi e non arbitrari (sulla portata della parità di trattamento

in materia pianificatoria, cfr. supra, consid. 3.1.2).

7.In esito alle

pregresse considerazioni, il ricorso - infondato - dev'essere respinto,

caricando alla parte soccombente la tassa di giustizia in applicazione

dell'art. 47 LPAmm. In assenza di parti vincenti patrocinate non mette in conto

di assegnare delle ripetibili.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-,

già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere