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Decisione

90.2014.24

Approvazione di un piano regolatore particolareggiato del nucleo centrale

28 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i piani regolatori abbiano una durata indeterminata e siano soggetti a verifica

ogni dieci anni e adattati in caso di notevole cambiamento delle circostante.

Il PRP non impedisce inoltre il mantenimento della costruzione esistente. Da

ultimo l'eliminazione del posteggio dall'area libera costituisce un elemento portante

della riqualifica dell'insediamento storico e, pertanto, risponde a un

interesse pubblico certo. Il Governo ha inoltre ordinato di allestire una

variante per migliorare il collegamento tra la stazione ferroviaria e il nucleo,

nell'ambito della risistemazione del mapp. 544 dei ricorrenti e del contiguo

mapp. 328, dove è sito il negozio Coop.

C. Con ricorso 12

marzo 2012 RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo in via principale che il PRP sia dichiarato nullo. In via subordinata

essi domandano l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione

degli atti al comune, perché "approfondisca le varianti necessarie al PRP ai sensi dei considerandi". I ricorrenti sottolineano che il piano

particolareggiato non è previsto nell'ambito del piano regolatore. Il PRP

sarebbe inoltre irrealizzabile nel medio-lungo termine e i vincoli posti sulla

loro particella - che procedono da un'analisi errata del territorio - sarebbero

privi di interesse pubblico e contrari al principio dello sviluppo centripeto

degli insediamenti.

D. Chiamato a

presentare una risposta in nome del comune, il municipio è rimasto silente. La

Sezione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, postula

la reiezione del gravame.

E. Delle risultanze

del sopralluogo si riferirà ove necessario in seguito. Le parti hanno inoltre

rinunciato alle conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giungo

2011; LST; RL 7.1.1.1).

1.2. La legittimazione attiva dei ricorrenti, che si limitano a sostenere di essere già insorti in prima istanza e

proprietari del mapp. 544, dev'essere ricondotta all'ipotesi dell'art. 30 cpv.

Considerandi

2.

lett. b LST. Essi possono quindi proporre al Tribunale unicamente le stesse

domande formulate davanti al Consiglio di Stato e da questi disattese; non sono

abilitati a formularne di nuove (art. 70 cpv. 2 seconda frase della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani

regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., n. 3.2.2.2 con note 60 e 61). Non

trova invece applicazione nel caso concreto l'ipotesi di cui all'art. 30 cpv. 2

lett. c LST, che permette d'impugnare le modifiche decise dal Governo, sia

perché i ricorrenti non lo pretendono, sia perché essi non forniscono la prova

delle circostanze fattuali che la fonderebbero (STA 90.2007.171 dell'8 aprile 2009;

RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2. con riferimento alla ZBl 100/1999 pag. 399).

Ciò vale in particolare nella misura in cui gli insorgenti contestano l'ordine

impartito al comune di elaborare una variante, siccome essi non dimostrano di

avere un interesse degno di protezione a impugnare questa decisione, di cui non

sono nemmeno destinatari (sul tema cfr. STA 90.2014.32 del 27 marzo 2015 1.2.).

Ora, il ricorso di prima istanza è redatto in modo confuso quanto alle

intenzioni perseguite con l'impugnativa, al punto che il petitum non

risulta compiutamente in linea con le tesi in esso avanzate. Difetto che si

riproduce nel ricorso insinuato davanti al Tribunale. La Corte ritiene comunque

che dalle impugnative di prima e seconda istanza si possa desumere con

sufficiente chiarezza che i ricorrenti chiedono una verifica della

pianificazione stabilita per il loro fondo per rapporto alla garanzia della

proprietà.

1.3

Poiché la procedura relativa al piano particolareggiato in esame è stata

avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365;

cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2011, pag. 9), il ricorso dovrà essere

esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese

fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3

lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva

il piano - e decide i ricorsi - con

pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine

d'apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però

limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e

sia manifestamente insostenibile. Deve

al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del

28.

giugno 2000 (OPT; RS

700.

; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso

a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid.

3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art.

33.

n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Balerna, op. cit., pag. 214).

3.

3.1

Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei

piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo

di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e

procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e

formano un tutto coe­rente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione.

Il piano di utilizzazione viene adottato, secondo le indicazioni del piano

direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione

e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase,

2.

cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione

giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone

edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione

(cfr. Heinz Aemisegger/ Samuel Kissling in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxis-kommentar RPG: Nutzungsplanung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15), come peraltro ricorda l'art. 18

LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità,

private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria,

del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo

libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei

siti (Aemiseg­ger/Kissling, op.

cit., n. 18-19 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili

con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT,

devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1

cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling,

op. cit., n. 18; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione della

zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi delle

costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei vari

settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 514). Possono essere istituite, ad esempio, delle zone "nuclei",

oppure prevedere zone edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata

agli edifici esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la

trasformazione o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art.

18.

n. 6 e n. 10). La tutela dei nuclei può essere giustificata anche

nell'ottica del rispetto del paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori

(art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).

3.2

Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)

organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte

esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di

promozione urbanistica o socio-economica lo

giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o

ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve

essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2

LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli

fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei

fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le

caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune

d'infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di

svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue

dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni

e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii

alla giurisprudenza).

4.

Una restrizione di diritto

pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26

Cost., solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse

pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36

cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere

pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a

un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente

dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.

cit., n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.

558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione

per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b

con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5.

Gli insorgenti sostengono

innanzitutto che il piano particolareggiato sia nullo, poiché privo di base

legale. Infatti esso non sarebbe previsto dal piano regolatore in vigore. La

tesi non può essere seguita, anche se a ragione i ricorrenti criticano il

Governo per aver evaso la censura alla luce della LST (supra, 1.3). Il piano

particolareggiato in esame è stato infatti adottato seguendo la procedura

prevista per il piano regolatore dagli art. 32 segg. LALPT e adempie ai presupposti

fissati per questo strumento. Ciò che appare sufficiente per ammettere la

validità della sua istituzione (cfr., in questo senso, la STA 90.08.46 dell'8

luglio 2009 consid. 8.4 non pubblicato in RtiD II-2010 n. 31 che rinvia alla

STA 52.1997.70 del 15 luglio 1997, in particolare consid. 3 e 4; inoltre: Scolari, Parte generale, n. 411). Infatti,

esso può essere considerato alla stregua di una variante apportata al piano

regolatore. Quanto alla necessità di coordinare il PRP con quest'ultimo, i

ricorrenti non spiegano - né il Tribunale intravvede - momenti di contrasto. Nulla

muta al riguardo il fatto che il piano regolatore di Melide sia stato

approvato, nella sua forma originaria, il 20 ottobre 1992 e dovrà quindi prossimamente

essere rivisto. Sarà al momento dell'adozione del nuovo strumento che le

necessità di coordinamento potranno essere nuovamente considerate. La base legale

è dunque valida (cfr. supra, consid. 3).

6.

6.1. Il nucleo di Melide nasce come aggregazione di

abitazioni di pescatori su un triangolo di terra che probabilmente rappresenta

uno scoscendimento del monte Arbostora. Verso la metà del 1800 il nucleo si

presenta come un tessuto assai compatto, compreso fra le antiche vie di

comunicazione che collegavano Lugano con Bissone, rispettivamente Morcote, e il

lago Ceresio. L'aggregazione delle costruzioni avviene attorno a una rete irregolare

di stradine e il suo carattere compatto è sottolineato dalla presenza di una

cintura di orti e campi, fra i quali emergono alcuni edifici quali chiese e

ville. La compattezza edilizia del fronte est del nucleo attesta che l'abitato

storico intrattiene una relazione particolare soprattutto con il lago.

6.2

La costruzione di importanti assi stradali, la scomparsa della

cintura d'orti e giardini privati recintati da muretti intorno al nucleo così

come la progressiva sottrazione di terreno al lago hanno influenzato

l'evoluzione territoriale dell'abitato sino a giungere all'assetto odierno. In

particolare, gli spazi degli orti e dei giardini sono stati progressivamente

occupati da nuovi stabili, secondo un impianto casuale estraneo alla struttura

del nucleo antico. A causa delle loro caratteristiche architettoniche, del loro

posizionamento e del loro ingombro, questi stabili nascondono in parte la

presenza del nucleo il quale, attualmente, è visibile solo lungo brevi tratte

delle strade cantonali. Anche la relazione con il Ceresio è venuta meno e

l'accesso alla zona lago non avviene più attraverso l'abitato tradizionale, ma

al suo esterno, lungo strade di aggiramento, usate anche dai pedoni. Gli

elementi urbani emergenti sono stati o demoliti o fagocitati dall'edificazione

disordinata circostante (per tutto quanto precede, cfr. Rapporto di

pianificazione giugno 2011, pag. 11-17).

6.3

Il modello urbanistico del PRP è fondato sui principi di tutela e

promozione dei nuclei storici. Esso si diparte dall'analisi di due

caratteristiche principali della sua configurazione attuale: il nucleo è

difficilmente riconoscibile dall'esterno (il settore di edificazione compatta è

nascosto da edificazioni troppo alte e da sistemazioni poco razionali degli

spazi liberi, mancando inoltre accessi pedonali interessanti e ben segnalati)

ed è funzionalmente e urbanisticamente isolato dal resto del territorio comunale.

Per quanto interessa specificatamente il mapp. 544 di proprietà dei ricorrenti,

il citato modello prevede di precisare l'immagine urbana e l'identità del

nucleo all'interno del territorio comunale e di riordinare l'assetto della

periferia del nucleo. In quest'ottica esso ha quale indirizzo la creazione di

una fascia edificabile di completamento all'insediamento antico, in particolare

lungo le strade cantonali per Bissone e per Morcote, con edificazioni che

permettano comunque la percezione visiva del medesimo. Tra le nuove

edificazioni e il tessuto esistente sono previsti degli spazi liberi arredati a

verde, che ripropongono in chiave contemporanea l'antico impianto di cinta

murarie e giardini, scomparso col

tempo. In sintesi, il modello prevede la creazione di una "crosta" di

edifici non contigui con spazi liberi

per garantire la trasparenza visiva dall'esterno verso il nucleo storico. Sotto

il profilo progettuale, gli edifici vengono quindi posti su linee di

costruzione e l'ingombro volumetrico fissato in tre piani (altezza massima 9.00

m). È poi prevista un'alberatura ai margini della cintura esterna su alcuni

fondi a contatto con la strade cantonali, tra i quali il mapp. 544. La parte

non edificabile di questo fondo è infine suddivisa tra spazio libero pavimentato

(porzione ovest) e giardino (porzione est).

6.4

Dal modello urbanistico testé descritto deriva la pianificazione

adottata dal comune. Per quanto riguarda il piano delle zone, come visto in

narrativa il fondo è assegnato alla zona di complemento del nucleo. Si tratta

del comparto attualmente caratterizzato da un'edificazione casuale nell'impianto,

nell'architettura e nelle destinazioni d'uso, nonché dalla presenza di molteplici

spazi vuoti, senza carattere e con diverse forme e funzioni. Gli interventi in

quest'area hanno dunque lo scopo di riordinare il fronte del nucleo verso le

strade cantonali e in parte verso il lago. Più precisamente, è prevista la

creazione di una cintura parzialmente edificata lungo le strade cantonali,

lungo via alla Bola e sul fronte sud del nucleo. Inoltre viene istituita una

zona tampone fra la nuova cintura costruita e il tessuto compatto del nucleo,

con lo scopo di stacco tra i due tipi di edificazioni. Per quanto concerne gli

edifici esistenti, questi possono essere mantenuti oppure sostituiti; non

esiste un obbligo di demolizione. La sostituzione edilizia è auspicata.

7.

Ferme queste premesse, le

ulteriori censure sollevate dagli insorgenti, riferite all'interesse pubblico e

alla proporzionalità dei vincoli contestati, devono essere disattese.

7.1

Innanzitutto la tesi avanzata dai

ricorrenti secondo cui non vi sarebbe un sufficiente interesse pubblico alla

tutela del nucleo di Melide non può essere accolta. Premesso che la scheda ISOS

evocata dagli insorgenti non riguarda un insediamento di importanza nazionale

e, pertanto, risulta ormai parecchio datata (16 agosto 1978) non essendo stata aggiornata, occorre ammettere che il nucleo di Melide non è caratterizzato da

qualità storico-architettoniche di particolare interesse, fatti salvi pochi

edifici e, soprattutto, il fronte che si affaccia verso il lago. Tuttavia, come

questa Corte ha già avuto modo di considerare, il valore degli insediamenti tradizionali

del nostro Cantone non è necessariamente dato dalla presenza di molte case di

grande pregio architettonico: il significato urbanistico e architettonico,

paesaggistico e storico di un insediamento può derivare anche dalle relazioni

spaziali che intercorrono tra le singole costruzioni e tra queste e l'ambiente

circostante (STA 90.2005.43 del 7 febbraio 2007 consid. 6.1). Ed è questo il

caso di Melide, come conferma l'analisi contenuta nel rapporto di

pianificazione, condivisa dal Tribunale e - tutto sommato - pure dalla scheda

ISOS citata dai ricorrenti stessi, che rileva come l'insediamento si qualifichi

per il chiaro rapporto tra la morfologia dei gruppi edilizi e la topografia del

sito, in particolare anche per la struttura compatta (considerata un elemento

qualificante) e semicircolare del vecchio nucleo addossato alla montagna. Non a

caso il comune ha deciso di operare tramite una pianificazione di dettaglio,

volta a valorizzarlo. Riconoscere l'esistenza di un sufficiente interesse

pubblico alla tutela del nucleo non viola comunque il diritto.

7.2

Pure da confermare è l'interesse

pubblico all'istituzione della zona di complemento del nucleo, così come

l'attribuzione del fondo dei ricorrenti a questo comparto. La creazione della "crosta"

intorno all'abitato tradizionale permette la riqualifica dell'aspetto del

nucleo dal lato delle strade cantonali, oggi compromesso dall'edificazione

disordinata, che ne rende difficile la lettura al punto che la sua presenza è

quasi impercettibile. Più specificatamente ai vincoli posti alla proprietà dei

ricorrenti, essi sono giustificati. L'altezza di 9.00 metri, ossia quella tipica

di un'edificazione a tre piani, è quella che maggiormente caratterizza la

sostanza edilizia tradizionale del nucleo. Ammettere eccezionalmente un'altezza

maggiore per il fondo dei ricorrenti costituirebbe un'anomalia, come, del

resto, è attualmente l'edificio esistente per rapporto ai volumi retrostanti. A

maggior ragione, non si giustifica incrementare questo parametro per l'intera

zona di contorno. Poco importa che, come sostengono i ricorrenti, l'edificio al

mapp. 544 non sia visibile dalla piazza al lago o dai vicoli del nucleo, poiché

la sua ingombrante presenza è in ogni caso pienamente percettibile sull'altro

versante e dalle strade cantonali. Ininfluente è la pretesa mancanza di pregio

del contesto che circonda la particella: anche volendo ammettere che la

sostanza edilizia sul lato opposto di via Giulio Pocobelli non sia di

particolare valore, questo non è certo un motivo per rinunciare a riqualificare

il comparto del nucleo. Al contrario: è attraverso un meccanismo virtuoso che lo

scopo - evocato dagli insorgenti - di promuovere lo sviluppo centripeto

degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata (art. 1 cpv. 2

lett. abis LPT) può essere raggiunto. In questo senso, il fatto che

la sostituzione edilizia auspicata in corrispondenza del fondo dei ricorrenti

possa apparire poco probabile nell'arco dei prossimi 15 anni, non sminuisce

l'interesse pubblico a porre le premesse perché ciò possa avvenire, mettendo

inoltre al riparo il comparto da ulteriori iniziative contrarie agli scopi

prefissati. D'altro lato, la pianificazione del territorio deve sempre procedere

da una ponderazione degli interessi in gioco (art. 3 OPT), di modo che la densificazione

degli abitati non può avvenire in modo indiscriminato, ma occorre considerare altri

aspetti, quali, ad esempio, l'integrazione paesaggistica degli edifici e lo

sviluppo di abitati accoglienti. Da ultimo, pure dato l'interesse al ripristino

di parte degli spazi liberi preesistenti, ciò che - da un lato - permetterà la

lettura dell'antico fronte compatto che dava verso il lago, dall'altro consentirà

di separare l'edificazione moderna da quella tradizionale. L'allontanamento dei

posteggi per i veicoli appare una misura necessaria al riordino e alla

riqualifica che il piano persegue, così come al ripristino degli spazi verdi,

rispettivamente pavimentati a contorno dell'edilizia tradizionale. In sede di

udienza, le parti stesse hanno dato atto che l'assetto pianificatorio previsto

assicura il mantenimento dello status quo, compresa la normale manutenzione

dello stabile e del posteggio; le prescrizioni di zona diventano attuali solo

in caso di demolizione e ricostruzione. Una misura meno restrittiva, che

permetta di raggiungere comunque gli scopi di interesse pubblico prefissati,

non appare nemmeno ipotizzabile. La pianificazione risulta quindi rispettosa

anche del principio di proporzionalità.

8.

In esito

alle pregresse considerazioni, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, con vincolo di solidarietà (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili al comune non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.-, anticipata dai ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, è posta a loro

carico con vincolo di solidarietà. Essi sono dunque tenuti a versare solidarmente

la differenza di fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere