90.2014.24
Approvazione di un piano regolatore particolareggiato del nucleo centrale
28 luglio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2014.24
Lugano
28 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 19 maggio 2014 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PR 1
contro
la
risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1909), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore particolareggiato del nucleo centrale del
comune di Melide;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 e RI 2
sono comproprietari del mapp. 544 situato a ridosso del nucleo storico di
Melide, lungo la strada che conduce a Morcote (via Giulio Pocobelli). Sul
margine ovest del fondo, che ha una superficie complessiva di 938 mq, verso la
metà degli anni '70 è stata edificata una palazzina di cinque piani (sub. A,
265 mq). Il resto della proprietà è essenzialmente adibito a posteggio.
b. Il piano regolatore
approvato dal Consiglio di Stato il 20 ottobre 1992 (ris. n. 9083) assegna
questo fondo al "comparto con edificabilità subordinata a uno studio
approfondito secondo la decisione 13 marzo 1989 del consiglio comunale 13.3.1989".
In sostanza l'assetto pianificatorio non è mai stato definito, avendo il
Governo nella citata risoluzione (pag. 47) abrogato senza riserve il precedente
piano regolatore, che era stato approvato con decisioni 19 dicembre 1975 e 7
settembre 1976.
B.
a. Nella seduta de 24 ottobre 2011 il
consiglio comunale di Melide ha adottato il piano particolareggiato del nucleo
centrale (PRP). Per quanto riguarda la fascia che si estende lungo le strade cantonali
per Bissone e per Morcote, che qui interessa, questo strumento prevede
l'edificazione di un cintura di edifici non contigui con spazi liberi,
per garantire una trasparenza visiva dall'esterno verso il nucleo storico. Secondo
il piano delle zone il mapp. 544 è inserito nel perimetro del PRP e attribuito
alla zona di complemento del nucleo (NC), suddivisa a sua volta in zona per l'edificazione
di complemento del nucleo (porzione ovest) e spazi liberi con l'esclusione
dell'edificazione (porzione est). Il piano del paesaggio specifica che la parte più a est di quest'ultima è destinata a
giardino. Infine, il fondo è gravato da una linea di costruzione verso via Giulio
Pocobelli, lungo la quale è prevista la messa a dimora di un'alberatura.
La zona NC è retta
dagli art. 20 - 23 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del
nucleo centrale (NAPRP). Esse prevedono il mantenimento dello stato attuale per
gli edifici principali, che non possono essere di regola trasformati; è
auspicata la sostituzione edilizia secondo i nuovi parametri che prevedono in
particolare un'altezza oscillante tra i 6.00 m e i 9.00 m. Per lo stabile degli
insorgenti ciò significa che possono essere effettuati solamente interventi di
manutenzione, esclusa quindi la sua trasformazione e l'ampliamento.
b. Con ricorso 12 marzo 2012 RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al
Consiglio di Stato domandando che il mapp. 544 fosse tolto dal perimetro della
zona di complemento di nucleo o, in alternativa, la concessione di un diritto
di mantenimento di volume, di dimensioni e di "servitù d'uso"
attuali.
c. Con risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1909) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano e nel contempo ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2. Disattese
le critiche relative alla base legale del PRP, il Governo ha confermato la
pianificazione adottata dal comune, ritenuta rispettosa della garanzia della
proprietà. Quanto all'arco temporale della sua realizzazione, ha osservato come
Fatti
i piani regolatori abbiano una durata indeterminata e siano soggetti a verifica
ogni dieci anni e adattati in caso di notevole cambiamento delle circostante.
Il PRP non impedisce inoltre il mantenimento della costruzione esistente. Da
ultimo l'eliminazione del posteggio dall'area libera costituisce un elemento portante
della riqualifica dell'insediamento storico e, pertanto, risponde a un
interesse pubblico certo. Il Governo ha inoltre ordinato di allestire una
variante per migliorare il collegamento tra la stazione ferroviaria e il nucleo,
nell'ambito della risistemazione del mapp. 544 dei ricorrenti e del contiguo
mapp. 328, dove è sito il negozio Coop.
C. Con ricorso 12
marzo 2012 RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo in via principale che il PRP sia dichiarato nullo. In via subordinata
essi domandano l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione
degli atti al comune, perché "approfondisca le varianti necessarie al PRP ai sensi dei considerandi". I ricorrenti sottolineano che il piano
particolareggiato non è previsto nell'ambito del piano regolatore. Il PRP
sarebbe inoltre irrealizzabile nel medio-lungo termine e i vincoli posti sulla
loro particella - che procedono da un'analisi errata del territorio - sarebbero
privi di interesse pubblico e contrari al principio dello sviluppo centripeto
degli insediamenti.
D. Chiamato a
presentare una risposta in nome del comune, il municipio è rimasto silente. La
Sezione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, postula
la reiezione del gravame.
E. Delle risultanze
del sopralluogo si riferirà ove necessario in seguito. Le parti hanno inoltre
rinunciato alle conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giungo
2011; LST; RL 7.1.1.1).
1.2. La legittimazione attiva dei ricorrenti, che si limitano a sostenere di essere già insorti in prima istanza e
proprietari del mapp. 544, dev'essere ricondotta all'ipotesi dell'art. 30 cpv.
Considerandi
2.
lett. b LST. Essi possono quindi proporre al Tribunale unicamente le stesse
domande formulate davanti al Consiglio di Stato e da questi disattese; non sono
abilitati a formularne di nuove (art. 70 cpv. 2 seconda frase della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani
regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., n. 3.2.2.2 con note 60 e 61). Non
trova invece applicazione nel caso concreto l'ipotesi di cui all'art. 30 cpv. 2
lett. c LST, che permette d'impugnare le modifiche decise dal Governo, sia
perché i ricorrenti non lo pretendono, sia perché essi non forniscono la prova
delle circostanze fattuali che la fonderebbero (STA 90.2007.171 dell'8 aprile 2009;
RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2. con riferimento alla ZBl 100/1999 pag. 399).
Ciò vale in particolare nella misura in cui gli insorgenti contestano l'ordine
impartito al comune di elaborare una variante, siccome essi non dimostrano di
avere un interesse degno di protezione a impugnare questa decisione, di cui non
sono nemmeno destinatari (sul tema cfr. STA 90.2014.32 del 27 marzo 2015 1.2.).
Ora, il ricorso di prima istanza è redatto in modo confuso quanto alle
intenzioni perseguite con l'impugnativa, al punto che il petitum non
risulta compiutamente in linea con le tesi in esso avanzate. Difetto che si
riproduce nel ricorso insinuato davanti al Tribunale. La Corte ritiene comunque
che dalle impugnative di prima e seconda istanza si possa desumere con
sufficiente chiarezza che i ricorrenti chiedono una verifica della
pianificazione stabilita per il loro fondo per rapporto alla garanzia della
proprietà.
1.3
Poiché la procedura relativa al piano particolareggiato in esame è stata
avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365;
cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2011, pag. 9), il ricorso dovrà essere
esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
2.
2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese
fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3
lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva
il piano - e decide i ricorsi - con
pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine
d'apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però
limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e
sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei
dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità
governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto
la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del
28.
giugno 2000 (OPT; RS
700.
; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso
a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid.
3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art.
33.
n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato (Balerna, op. cit., pag. 214).
3.
3.1
Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei
piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo
di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e
procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e
formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione.
Il piano di utilizzazione viene adottato, secondo le indicazioni del piano
direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione
e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase,
2.
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione
giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) -
disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone
edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione
(cfr. Heinz Aemisegger/ Samuel Kissling in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxis-kommentar RPG: Nutzungsplanung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15), come peraltro ricorda l'art. 18
LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità,
private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria,
del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo
libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei
siti (Aemisegger/Kissling, op.
cit., n. 18-19 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili
con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT,
devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1
cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling,
op. cit., n. 18; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione della
zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi delle
costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei vari
settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 514). Possono essere istituite, ad esempio, delle zone "nuclei",
oppure prevedere zone edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata
agli edifici esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la
trasformazione o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art.
18.
n. 6 e n. 10). La tutela dei nuclei può essere giustificata anche
nell'ottica del rispetto del paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori
(art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).
3.2
Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte
esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di
promozione urbanistica o socio-economica lo
giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve
essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2
LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli
fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei
fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le
caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune
d'infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di
svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue
dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni
e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii
alla giurisprudenza).
4.
Una restrizione di diritto
pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26
Cost., solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse
pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36
cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la
generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere
pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a
un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente
dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., n. 98-102; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.
558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico
desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione
per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b
con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
5.
Gli insorgenti sostengono
innanzitutto che il piano particolareggiato sia nullo, poiché privo di base
legale. Infatti esso non sarebbe previsto dal piano regolatore in vigore. La
tesi non può essere seguita, anche se a ragione i ricorrenti criticano il
Governo per aver evaso la censura alla luce della LST (supra, 1.3). Il piano
particolareggiato in esame è stato infatti adottato seguendo la procedura
prevista per il piano regolatore dagli art. 32 segg. LALPT e adempie ai presupposti
fissati per questo strumento. Ciò che appare sufficiente per ammettere la
validità della sua istituzione (cfr., in questo senso, la STA 90.08.46 dell'8
luglio 2009 consid. 8.4 non pubblicato in RtiD II-2010 n. 31 che rinvia alla
STA 52.1997.70 del 15 luglio 1997, in particolare consid. 3 e 4; inoltre: Scolari, Parte generale, n. 411). Infatti,
esso può essere considerato alla stregua di una variante apportata al piano
regolatore. Quanto alla necessità di coordinare il PRP con quest'ultimo, i
ricorrenti non spiegano - né il Tribunale intravvede - momenti di contrasto. Nulla
muta al riguardo il fatto che il piano regolatore di Melide sia stato
approvato, nella sua forma originaria, il 20 ottobre 1992 e dovrà quindi prossimamente
essere rivisto. Sarà al momento dell'adozione del nuovo strumento che le
necessità di coordinamento potranno essere nuovamente considerate. La base legale
è dunque valida (cfr. supra, consid. 3).
6.
6.1. Il nucleo di Melide nasce come aggregazione di
abitazioni di pescatori su un triangolo di terra che probabilmente rappresenta
uno scoscendimento del monte Arbostora. Verso la metà del 1800 il nucleo si
presenta come un tessuto assai compatto, compreso fra le antiche vie di
comunicazione che collegavano Lugano con Bissone, rispettivamente Morcote, e il
lago Ceresio. L'aggregazione delle costruzioni avviene attorno a una rete irregolare
di stradine e il suo carattere compatto è sottolineato dalla presenza di una
cintura di orti e campi, fra i quali emergono alcuni edifici quali chiese e
ville. La compattezza edilizia del fronte est del nucleo attesta che l'abitato
storico intrattiene una relazione particolare soprattutto con il lago.
6.2
La costruzione di importanti assi stradali, la scomparsa della
cintura d'orti e giardini privati recintati da muretti intorno al nucleo così
come la progressiva sottrazione di terreno al lago hanno influenzato
l'evoluzione territoriale dell'abitato sino a giungere all'assetto odierno. In
particolare, gli spazi degli orti e dei giardini sono stati progressivamente
occupati da nuovi stabili, secondo un impianto casuale estraneo alla struttura
del nucleo antico. A causa delle loro caratteristiche architettoniche, del loro
posizionamento e del loro ingombro, questi stabili nascondono in parte la
presenza del nucleo il quale, attualmente, è visibile solo lungo brevi tratte
delle strade cantonali. Anche la relazione con il Ceresio è venuta meno e
l'accesso alla zona lago non avviene più attraverso l'abitato tradizionale, ma
al suo esterno, lungo strade di aggiramento, usate anche dai pedoni. Gli
elementi urbani emergenti sono stati o demoliti o fagocitati dall'edificazione
disordinata circostante (per tutto quanto precede, cfr. Rapporto di
pianificazione giugno 2011, pag. 11-17).
6.3
Il modello urbanistico del PRP è fondato sui principi di tutela e
promozione dei nuclei storici. Esso si diparte dall'analisi di due
caratteristiche principali della sua configurazione attuale: il nucleo è
difficilmente riconoscibile dall'esterno (il settore di edificazione compatta è
nascosto da edificazioni troppo alte e da sistemazioni poco razionali degli
spazi liberi, mancando inoltre accessi pedonali interessanti e ben segnalati)
ed è funzionalmente e urbanisticamente isolato dal resto del territorio comunale.
Per quanto interessa specificatamente il mapp. 544 di proprietà dei ricorrenti,
il citato modello prevede di precisare l'immagine urbana e l'identità del
nucleo all'interno del territorio comunale e di riordinare l'assetto della
periferia del nucleo. In quest'ottica esso ha quale indirizzo la creazione di
una fascia edificabile di completamento all'insediamento antico, in particolare
lungo le strade cantonali per Bissone e per Morcote, con edificazioni che
permettano comunque la percezione visiva del medesimo. Tra le nuove
edificazioni e il tessuto esistente sono previsti degli spazi liberi arredati a
verde, che ripropongono in chiave contemporanea l'antico impianto di cinta
murarie e giardini, scomparso col
tempo. In sintesi, il modello prevede la creazione di una "crosta" di
edifici non contigui con spazi liberi
per garantire la trasparenza visiva dall'esterno verso il nucleo storico. Sotto
il profilo progettuale, gli edifici vengono quindi posti su linee di
costruzione e l'ingombro volumetrico fissato in tre piani (altezza massima 9.00
m). È poi prevista un'alberatura ai margini della cintura esterna su alcuni
fondi a contatto con la strade cantonali, tra i quali il mapp. 544. La parte
non edificabile di questo fondo è infine suddivisa tra spazio libero pavimentato
(porzione ovest) e giardino (porzione est).
6.4
Dal modello urbanistico testé descritto deriva la pianificazione
adottata dal comune. Per quanto riguarda il piano delle zone, come visto in
narrativa il fondo è assegnato alla zona di complemento del nucleo. Si tratta
del comparto attualmente caratterizzato da un'edificazione casuale nell'impianto,
nell'architettura e nelle destinazioni d'uso, nonché dalla presenza di molteplici
spazi vuoti, senza carattere e con diverse forme e funzioni. Gli interventi in
quest'area hanno dunque lo scopo di riordinare il fronte del nucleo verso le
strade cantonali e in parte verso il lago. Più precisamente, è prevista la
creazione di una cintura parzialmente edificata lungo le strade cantonali,
lungo via alla Bola e sul fronte sud del nucleo. Inoltre viene istituita una
zona tampone fra la nuova cintura costruita e il tessuto compatto del nucleo,
con lo scopo di stacco tra i due tipi di edificazioni. Per quanto concerne gli
edifici esistenti, questi possono essere mantenuti oppure sostituiti; non
esiste un obbligo di demolizione. La sostituzione edilizia è auspicata.
7.
Ferme queste premesse, le
ulteriori censure sollevate dagli insorgenti, riferite all'interesse pubblico e
alla proporzionalità dei vincoli contestati, devono essere disattese.
7.1
Innanzitutto la tesi avanzata dai
ricorrenti secondo cui non vi sarebbe un sufficiente interesse pubblico alla
tutela del nucleo di Melide non può essere accolta. Premesso che la scheda ISOS
evocata dagli insorgenti non riguarda un insediamento di importanza nazionale
e, pertanto, risulta ormai parecchio datata (16 agosto 1978) non essendo stata aggiornata, occorre ammettere che il nucleo di Melide non è caratterizzato da
qualità storico-architettoniche di particolare interesse, fatti salvi pochi
edifici e, soprattutto, il fronte che si affaccia verso il lago. Tuttavia, come
questa Corte ha già avuto modo di considerare, il valore degli insediamenti tradizionali
del nostro Cantone non è necessariamente dato dalla presenza di molte case di
grande pregio architettonico: il significato urbanistico e architettonico,
paesaggistico e storico di un insediamento può derivare anche dalle relazioni
spaziali che intercorrono tra le singole costruzioni e tra queste e l'ambiente
circostante (STA 90.2005.43 del 7 febbraio 2007 consid. 6.1). Ed è questo il
caso di Melide, come conferma l'analisi contenuta nel rapporto di
pianificazione, condivisa dal Tribunale e - tutto sommato - pure dalla scheda
ISOS citata dai ricorrenti stessi, che rileva come l'insediamento si qualifichi
per il chiaro rapporto tra la morfologia dei gruppi edilizi e la topografia del
sito, in particolare anche per la struttura compatta (considerata un elemento
qualificante) e semicircolare del vecchio nucleo addossato alla montagna. Non a
caso il comune ha deciso di operare tramite una pianificazione di dettaglio,
volta a valorizzarlo. Riconoscere l'esistenza di un sufficiente interesse
pubblico alla tutela del nucleo non viola comunque il diritto.
7.2
Pure da confermare è l'interesse
pubblico all'istituzione della zona di complemento del nucleo, così come
l'attribuzione del fondo dei ricorrenti a questo comparto. La creazione della "crosta"
intorno all'abitato tradizionale permette la riqualifica dell'aspetto del
nucleo dal lato delle strade cantonali, oggi compromesso dall'edificazione
disordinata, che ne rende difficile la lettura al punto che la sua presenza è
quasi impercettibile. Più specificatamente ai vincoli posti alla proprietà dei
ricorrenti, essi sono giustificati. L'altezza di 9.00 metri, ossia quella tipica
di un'edificazione a tre piani, è quella che maggiormente caratterizza la
sostanza edilizia tradizionale del nucleo. Ammettere eccezionalmente un'altezza
maggiore per il fondo dei ricorrenti costituirebbe un'anomalia, come, del
resto, è attualmente l'edificio esistente per rapporto ai volumi retrostanti. A
maggior ragione, non si giustifica incrementare questo parametro per l'intera
zona di contorno. Poco importa che, come sostengono i ricorrenti, l'edificio al
mapp. 544 non sia visibile dalla piazza al lago o dai vicoli del nucleo, poiché
la sua ingombrante presenza è in ogni caso pienamente percettibile sull'altro
versante e dalle strade cantonali. Ininfluente è la pretesa mancanza di pregio
del contesto che circonda la particella: anche volendo ammettere che la
sostanza edilizia sul lato opposto di via Giulio Pocobelli non sia di
particolare valore, questo non è certo un motivo per rinunciare a riqualificare
il comparto del nucleo. Al contrario: è attraverso un meccanismo virtuoso che lo
scopo - evocato dagli insorgenti - di promuovere lo sviluppo centripeto
degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata (art. 1 cpv. 2
lett. abis LPT) può essere raggiunto. In questo senso, il fatto che
la sostituzione edilizia auspicata in corrispondenza del fondo dei ricorrenti
possa apparire poco probabile nell'arco dei prossimi 15 anni, non sminuisce
l'interesse pubblico a porre le premesse perché ciò possa avvenire, mettendo
inoltre al riparo il comparto da ulteriori iniziative contrarie agli scopi
prefissati. D'altro lato, la pianificazione del territorio deve sempre procedere
da una ponderazione degli interessi in gioco (art. 3 OPT), di modo che la densificazione
degli abitati non può avvenire in modo indiscriminato, ma occorre considerare altri
aspetti, quali, ad esempio, l'integrazione paesaggistica degli edifici e lo
sviluppo di abitati accoglienti. Da ultimo, pure dato l'interesse al ripristino
di parte degli spazi liberi preesistenti, ciò che - da un lato - permetterà la
lettura dell'antico fronte compatto che dava verso il lago, dall'altro consentirà
di separare l'edificazione moderna da quella tradizionale. L'allontanamento dei
posteggi per i veicoli appare una misura necessaria al riordino e alla
riqualifica che il piano persegue, così come al ripristino degli spazi verdi,
rispettivamente pavimentati a contorno dell'edilizia tradizionale. In sede di
udienza, le parti stesse hanno dato atto che l'assetto pianificatorio previsto
assicura il mantenimento dello status quo, compresa la normale manutenzione
dello stabile e del posteggio; le prescrizioni di zona diventano attuali solo
in caso di demolizione e ricostruzione. Una misura meno restrittiva, che
permetta di raggiungere comunque gli scopi di interesse pubblico prefissati,
non appare nemmeno ipotizzabile. La pianificazione risulta quindi rispettosa
anche del principio di proporzionalità.
8.
In esito
alle pregresse considerazioni, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere
respinto. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, con vincolo di solidarietà (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non
si assegnano ripetibili al comune non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.-, anticipata dai ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, è posta a loro
carico con vincolo di solidarietà. Essi sono dunque tenuti a versare solidarmente
la differenza di fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere