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Decisione

90.2014.3

Riduzione di parametri edificatori al fine di ridurre la contenibilità eccessiva del piano e di permettere integrazione corretta delle nuove costruzioni - Stabilità del piano regolatore

9 marzo 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 e RI 2

sono comproprietarie del mapp. 429 di Gordola. Esse dichiarano inoltre di

essere proprietarie del mapp. 2957, che risulta tuttavia intestato a __________.

b. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 27 febbraio 1996 (n. 817) assegna i citati fondi

alla zona residenziale semi estensiva

RSE, per la quale valgono le seguenti prescrizioni (art. 25 cpv. 2 norme

di attuazione del piano regolatore; NAPR):

a) altezza massima degli edifici

· al filo superiore del cornicione di gronda o del

parapetto m 12.00

· al colmo del tetto o della copertura m 14.00

b) distanza dai confini m 4.00

c) indice di occupazione massimo 35%.

c. Con risoluzione 28

gennaio 2003 (n. 393) il Consiglio di Stato ha approvato una variante relativa

all'art 25 cpv. 2 lett. b, che ha assunto il seguente tenore:

b) distanza dai confini m 4.00 la

distanza dai confini deve essere uguale a metà dell'altezza dell'edificio,

ritenuto un minimo di m 3.00.

B. a. Nella seduta

13 marzo 2012 il consiglio comunale di Gordola ha adottato una variante che interessa la zona residenziale-com-merciale

RC e quella RSE. Per quanto riguarda quest'ultima, il legislativo comunale ha

modificato l'art. 25 cpv. 2 NAPR nei seguenti termini:

a) altezza massima degli edifici

· al filo superiore del cornicione di gronda o del

parapetto m 12.00 9.00

·

al colmo del tetto o della copertura m 14.00

11.00

b) la distanza dai confini deve essere uguale a

metà dell'altezza dell'edificio, ritenuto un minimo di m 3.00

c) indice di occupazione massimo 35%

d) indice di sfruttamento massimo: 0.9.

b. Con ricorso 28 agosto 2012 RI 1 e RI 2 sono insorte davanti al Consiglio di

Stato, domandando l'annullamento della deliberazione d'approvazione della

variante da parte del consiglio comunale. Esse hanno invocato una lesione del

principio della stabilità dei piani e della garanzia della proprietà.

c. Con risoluzione 17 dicembre 2013 (n. 6758) il Consiglio di Stato ha

approvato la variante e, nel contempo, ha respinto il ricorso di RI 1 e RI 2

(ris. cit., pag. 19 segg.), ritenendo le censure sollevate prive di fondamento.

C. Con ricorso 16

gennaio 2013 (recte 2014), assistito da una replica, le già ricorrenti

in prima istanza insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro

la decisione appena descritta. Esse chiedono che questa sia riformata nel senso

che sia annullata la deliberazione di approvazione della variante da parte del

consiglio comunale. In via subordinata, le insorgenti domandano che la

risoluzione impugnata sia annullata e gli atti retrocessi al Governo, per nuova

decisione. Le ricorrenti ripresentano le censure sollevate in prima istanza.

D. Il municipio di

Gordola e la Sezione dello sviluppo territoriale resistono al ricorso con

argomenti che, ove necessario, saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 30

cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL

7.1.1.1). Certa la legittimazione attiva delle insorgenti, già ricorrenti

davanti al Consiglio di Stato cui hanno posto la medesima domanda

avanzata davanti al Tribunale (art. 30 cpv. 2 lett. b Lst). Il ricorso,

tempestivo (art. 30 cpv. 1 LSt), può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU

1966, 181, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 113 cpv. 2 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). In

particolare, non è necessario esperire la visita dei luoghi - peraltro nemmeno

sollecitata dalle parti - i quali sono inoltre sufficientemente noti al Tribunale.

1.2. Poiché la procedura relativa alla

controversa variante è stata avviata in vigenza della legge cantonale di

applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere

esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117

Lst).

2.2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i

ricorsi - con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2

cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il

proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di

questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non

poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n.

27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del

Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del

diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1°

gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c,

II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui il Tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art.

33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.Le ricorrenti

invocano innanzitutto una disattenzione del principio della stabilità dei piani.

Esse sostengono che non vi siano stati importanti

cambiamenti delle circostanze rispetto al momento dell'approvazione del piano

regolatore, avvenuta il 27 febbraio 1996, che possano giustificare una

sua modifica. In particolare, la problematica relativa al sovradimensionamento della

zona edificabile era già conosciuta ed è stata presa in considerazione a quel

momento.

3.1.

3.1.1. L'adozione di un piano regolatore o di

sue varianti esige una

ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati,

in relazione con l'utilizzazione del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi sia stata un'evoluzione della situazione di

fatto o giuridica dall'entrata in vigore del piano regolatore che è sottoposto

a verifica e modificazione potrebbe teoricamente portare a un suo adattamento

periodico frequente. Cionondimeno questo strumento, al fine di adempiere gli

scopi per i quali è stato introdotto, deve beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta l'art. 21 cpv. 2

LPT, solo un cambiamento notevole delle circostanze può giustificare un riesame

ed eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione.

Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il

piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza

giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal fatto

che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona, che

questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.

3.1.2. Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT,

vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai

proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che

non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale non

possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di

garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT, è recente, più è dato ai singoli

proprietari di contare sulla sua stabilità e più difficilmente la citata

presunzione della sua validità sarà contestabile.

3.1.3. In vigenza della LALPT, il diritto

cantonale prevedeva la verifica del piano regolatore, di regola, ogni dieci

anni (art. 41 cpv. 1 LALPT, termine

ripreso anche dall'art. 33 cpv. 1 Lst); esso poteva essere modificato o

integrato in ogni tempo se l'interesse

pubblico lo esigeva (art. 41 cpv. 2 LALPT). A ogni modo, tale regolamentazione

trovava i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale la modificazione di

un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che le circostanze

siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri determinanti della

pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un adattamento del piano

di utilizzazione si renda necessario (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono: RtiD I-2008 n. 51 consid. 3.1 con

rinvii; RDAT II-1998 n. 49 consid. 3a con rinvii).

3.2.

3.2.1. In concreto, il piano regolatore di Gordola è stato adottato in vigenza

della LPT (supra, A.b.). Le scelte

pianificatorie operate da questo strumento sono, pertanto, presunte

valide (cfr. supra, 3.1.2.) e, di conseguenza, i proprietari possono, in

linea di principio, contare sulla loro stabilità.

3.2.2. Il diritto pianificatorio cantonale prescrive comunque che i

piani sono sottoposti a verifica di regola ogni dieci anni (art. 41 cpv. 1

LALPT; art. 33 cpv. 1 Lst). Inoltre, le zone fabbricabili sono predisposte, in

principio, per coprire il fabbisogno di quindici anni (art. 15 lett. b LPT testo

in vigore sino al 30 aprile 2014, dal 1° maggio 2014 art. 15 cpv. 1 LPT). Quando una revisione del piano si avvicina a questo orizzonte temporale,

può risultare giustificata anche da

visioni ed esigenze diverse da parte delle autorità, indipendentemente da un

eventuale cambiamento notevole delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2

LPT (STF 1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2., in: ZBl 104/2003 pag. 654 segg.). Qualora poi il piano regolatore abbia superato il termine di 20 anni, non è più possibile appellarsi

alla sua stabilità (Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 20 ad art. 21 e nota n. 47). Ora, per quanto riguarda il piano

regolatore di Gordola, tra l'approvazione dello strumento originario (27

febbraio 1996) e quella della variante contestata (17 dicembre 2013) sono

trascorsi poco meno di 19 anni; esso ha pertanto ampiamente superato il periodo

di 15 anni in funzione del quale sono predisposte le zone edificabili,

avvicinandosi inoltre al termine per il quale il Tribunale federale non

riconosce più il diritto di invocare la stabilità del piano. Si tratta, dunque,

di uno strumento ormai datato. D'altro canto, i motivi per i quali esso

dev'essere adattato sono di primaria importanza: il conveniente inserimento

delle costruzioni nel contesto paesaggistico così come il corretto

dimensionamento della zona edificabili essendo tra gli scopi primordiali della

pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LPT). Le ragioni

che giustificano l'esame della pianificazione - rimaste incontestate dalle

ricorrenti - sono evidenziate negli atti della variante. Da un lato l'applicazione dei vigenti parametri edilizi

ha condotto all'edificazione di alcune costruzioni palesemente fuori

scala rispetto al contesto insediativo (messaggio municipale 1180, pag. 4 e 9,

rapporto al messaggio 1180 della commissione piano regolatore, pag. 4; rapporto

di pianificazione pag. 5, 7, 8, 22). Dall'altro, il sovradimensionamento della

zona edificabile è notevole. Stando ai dati consegnati nella risoluzione 10

marzo 2009 (n. 1042) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del

piano regolatore di Gordola relativa alla località s. Maria e l'omonimo piano particolareggiato, citata a pag.

10 della risoluzione qui impugnata, il piano regolatore in vigore permette

l'insediamento potenziale di 14'721 unità insediative (UI) nelle sole zone

residenziali, a fronte di una popolazione che nel 2014 era di 4'410 abitanti

(cfr. Annuario statistico ticinese 2014, pag. 536). In questi termini non è

possibile intravvedere una disattenzione del principio della stabilità dei

piani; la censura deve dunque essere respinta.

4. Le ricorrenti invocano una lesione

della garanzia della proprietà, unicamente in

relazione alla zona RSE, nella quale sono inseriti i loro fondi. In

particolare, esse ritengono che le misure adottate non siano idonee al raggiungimento

dello scopo prefissato e che erano a disposizione misure meno incisive, quali

norme di ordine estetico o urbanistico.

4.1 Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale, è

pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto,

segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici

e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24

consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruf-finen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa

edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige

invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo

di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico

perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso

stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

4.2. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello

comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 18

segg. Lst) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT).

Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT,

testo in vigore sino al 30 aprile 2014, i terreni idonei all'edificazione che

sono già stati edificati in larga misura

(lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15

anni (lett. b). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone

edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della

pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurigo 2009, n. 18 ad art. 15 con

rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 20 cpv. 2 Lst). Il territorio fabbricabile dev'essere, a

ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione,

dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi,

dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero ecc.

Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti.

Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone devono ossequiare

gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in vista - soprattutto -

di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Flücki-ger/ Grodecki,

ibidem; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 510). Oltre alla definizione della funzione, le zone si distinguono

anche per le regole di costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze

ecc.) che ne determinano le caratteristiche (cfr. Flückiger/

Grodecki, op. cit., n. 20

ad art. 15).

4.3.

4.3.1. La relazione di pianificazione spiega che la variante persegue un duplice obiettivo: da un lato quello di

adeguare le potenzialità edificatorie al reale fabbisogno dello sviluppo del

comune, dall'altro di trovare una risposta alla preoccupazione per il

sorgere di edifici tipologicamente fuori contesto rispetto all'impianto

plano-volumetrico prevalente. Difatti lo sviluppo della zona RSE ha avuto luogo

attraverso progetti di unità mono- o bifamigliare, salvo alcuni interventi

incoerenti ove sono stati sfruttati a pieno i parametri edificatori. Si tratta,

insomma, di perseguire il riequilibrio urbanistico della zona RSE (per tutto

quanto precede, cfr. relazione di pianificazione, pag. 7 segg.). La variante

prevede dunque l'introduzione di un indice di sfruttamento (i.s.) pari a 0.9,

riducendo quello teorico realizzabile sulla base di quello di occupazione (35%

per 4 piani [numero dedotto dall'altezza massima] = i.s. 1.4). In pari tempo

viene proposta una diminuzione delle altezze

da 12.00 m a 9.00 m, in modo di adeguarle a quanto già prevalentemente

realizzato (relazione di pianificazione, pag. 23). Conseguentemente è

stata ridotta l'altezza massima al colmo del tetto o della copertura a 11.00 m.

4.3.2. Già nell'ambito della risoluzione 27 febbraio 1996 (n. 817) il Consiglio

di Stato aveva attirato l'attenzione del comune sulle conseguenze che

l'eliminazione del parametro dell'indice di sfruttamento portava seco, sia in

relazione alla contenibilità teorica del piano regolatore, sia per quanto

comportava sotto il profilo dell'impoverimento qualitativo dell'espressione

architettonica (ris. gov. citata, pag. 18-20). Il Governo ha così invitato il

comune a ripensare a questa problematica, tramite una variante del piano regolatore.

Esso ha, tuttavia, proceduto a inserire d'ufficio l'indice di sfruttamento

massimo per la zona residenziale estensiva (RE; ibidem). La questione dell'eliminazione

dell'indice di sfruttamento è stata nuovamente sollevata dal Consiglio di Stato

nella citata risoluzione 10 marzo 2009 (n. 1042, relativa alla località s.

Maria, pag. 23-26).

4.3.3. Con la decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha condiviso la

soluzione del comune, ritenendola coerente con la dimensione dei fondi e con

l'edificazione prevalentemente realizzata

(ris. cit., pag. 12-13). In merito al ricorso di RI 1 e RI 2, il Governo

ha in particolare evidenziato la funzione dell'indice di sfruttamento quale

parametro che permette di gestire la densità

edificatorie e quindi lo sviluppo demografico di un comune, aspetti che

non possono essere gestiti con l'impiego di sole misure di carattere estetico/paesaggistico

(ris. cit., pag. 19-21).

4.4. Le ricorrenti non mettono in dubbio l'esistenza di una valida base legale,

in ogni caso data dalla norma di piano regolatore approvata. La verifica si

riduce dunque all'esame dell'interesse pubblico e della proporzionalità del

provvedimento.

4.4.1. L'interesse pubblico della modifica dei parametri della zona RSE è da

ricercare da un lato nel corretto dimensionamento della zona edificabile,

dall'altro dalla necessità di favorire un'edificazione che s'integri

convenientemente con quanto già realizzato. Si tratta - come già detto (supra,

3.2.2.) - di due scopi di primaria importanza in ambito di pianificazione

del territorio, che rispondono ad un interesse generale certo, avvertito

dall'intera popolazione.

4.4.2. Pure data, in concreto, la proporzionalità delle misure. Innanzitutto e

contrariamente a quanto sostenuto dalle insorgenti la riduzione delle altezze e

l'introduzione di un indice di sfruttamento massimo sono provvedimenti idonei a

ricondurre entro limiti accettabili l'esagerata contenibilità del piano

regolatore. Attraverso la riduzione delle possibilità edificatorie precedentemente

concesse, diminuisce infatti anche la densità edilizia e, di riflesso, il

numero delle unità insediative. La modifica dei parametri, inoltre, permette di

favorire un'edificazione che tenga conto di quanto già costruito. Essa è,

inoltre, necessaria. Non è infatti dato di vedere quale altra misura, meno

incisiva, permetta di ottenere lo stesso scopo. In particolare, clausole di

ordine estetico o urbanistico non possono entrare in linea di conto. A

prescindere che non è affatto scontato che queste abbiano un'incidenza minore sulla proprietà, esse si appalesano come

non idonee al raggiungimento degli scopi della variante. Intanto perché non

permettono di valutare la contenibilità del piano regolatore, non essendo

possibile valutare a priori il loro impatto. In ogni caso, per esplicare il

medesimo effetto della variante in esame, tali norme dovrebbero condurre

comunque a una diminuzione generalizzata delle facoltà edilizie concesse. In

questo senso il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che

l'applicazione di prescrizioni edilizie destinate a salvaguardare l'estetica

non possono consentire d'imporre, in modo generale, in una zona un indice di

sfruttamento inferiore a quello ammesso dalla relativa normativa (DTF 115 Ia

370 consid. 5). La criticata variante resiste anche sotto il profilo della

proporzionalità in senso stretto: la riduzione delle possibilità edificatorie è

tutto sommato contenuta e permette di edificare ancora in maniera relativamente

intensiva. Infine, dev'essere rammentato che il semplice interesse economico

del proprietario, volto a una migliore utilizzazione dei fondi, o al libero

godimento della sua proprietà, deve cedere di fronte all'interesse generale,

inteso a realizzare un uso del suolo razionale e ordinato, nel rispetto e nella

promozione degli scopi e dei principî pianificatori (DTF 119 Ia 362 consid. 5 e

rinvii, 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250

consid. 2c; DFGP/UPT, Commento della legge federale sulla pianificazione del

territorio, 1981, Introduzione, n. 41 lett. c).

5. 5.1.

Per i motivi che precedono il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

5.2. La tassa di giustizia è posta in capo alle ricorrenti, soccombenti, con

vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Non essendovi parti vincitrici

patrocinate, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, con vincolo di solidarietà. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario