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Decisione

90.2014.32

Ricorso contro un marciapiede e obbligo d'inserimento delle linee d'arretramento

27 marzo 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 è proprietaria a Melide di due fondi dirimpettai

ubicati l'uno a monte (mapp. 38) l'altro a valle (mapp. 39) della strada cantonale

che, costeggiando il lago, conduce a Vico Morcote, nel tratto denominato

lungolago Giuseppe Motta (località Cantine di fondo). Il mapp. 38 ha una

superficie di 3540 mq; su di esso sorge un edificio (sub. A; 304 mq) il cui

primo piano è adibito ad abitazione di RI 1, mentre il piano terreno è

utilizzato quale cantina, davanti alla quale vi sono tre posteggi. Il mapp. 39,

affacciato sul Ceresio, ha una superficie di 286 mq e ospita due edifici (sub.

A, 28 mq e sub. B, 24 mq): si tratta della casa a lago con darsena, utilizzata

dalla famiglia della ricorrente.

b. Il piano regolatore di Melide, approvato

dal Consiglio di Stato con risoluzione 20 ottobre 1992 (n. 9083) prevede per il

tratto di strada cantonale prospiciente i fondi della ricorrente la formazione

di due marciapiedi, uno a monte e uno a valle del sedime stradale.

c. Con risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6321) il Consiglio di Stato ha

approvato alcune varianti al piano regolatore del comune di Melide, che

interessa i comparti A (Peschiera, da piazza Moretti e casa Branca) e B (da

casa Branca al confine con Vico Morcote). Per quanto qui interessa, la cartografia

è stata integrata con l'introduzione di una

linea di arretramento a valle della strada, che interessa anche il mapp. 39 di RI

1. Il Governo ha inoltre ordinato al comune di adottare una variante per

completare i piani con l'indicazione delle sezioni tipo della strada cantonale

(ris. gov. citata, pag. 15).

B. a. Nella

seduta 13 marzo 2012 il consiglio comunale di Melide ha adottato alcune

varianti del piano regolatore. Per quanto qui interessa,

il piano del traffico è stato completato con l'introduzione dei calibri

stradali per i comparti A e B; inoltre è stato modificato l'assetto stradale, in

corrispondenza di alcuni fondi. Per quanto utile ai fini del giudizio, giova

qui rilevare che le modifiche non hanno interessato i mapp. 38 e 39.

b. Con ricorso 29 agosto 2012, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato

chiedendo lo stralcio del marciapiede sul lato a monte della strada cantonale e

della linea d'arretramento posta a carico del mapp. 39.

c. Con risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1911) il Consiglio di Stato ha approvato

le varianti e, nel contempo, nella misura in cui non era irricevibile, ha

respinto il ricorso di RI 1. Secondo il Governo la variante impugnata

riguardava aspetti che non concernevano le proprietà della ricorrente. Inoltre,

l'Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di allestire una variante, nel

termine di un anno dalla crescita in giudicato della decisione, per completare gli atti del piano regolatore mediante

l'inserimento grafico delle linee d'arretramento

dalle strade in tutte le zone edificabili, fatta eccezione per i nuclei.

C. Contro la decisione appena descritta, con ricorso

28 maggio 2014 RI 1 insorge davanti al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendo lo stralcio della richiesta

di variante in merito all'inserimento delle linee d'arretramento, nonché del marciapiede

dinnanzi al mapp. 38. Secondo la ricorrente la pianificazione disattende gli

obiettivi della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Ritiene pertanto di poter mettere in discussione il principio della

realizzazione del secondo marciapiede. Quanto alla linea d'arretramento,

la sua istituzione sul mapp. 39 sarebbe contraria alla garanzia costituzionale

della proprietà. Da ultimo, il Governo avrebbe commesso un diniego di giustizia, poiché non si sarebbe espresso circa la

necessità o meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi.

D. La Sezione

dello sviluppo territoriale, agente per il Governo, domanda che il ricorso sia

respinto, mentre il municipio di Melide, benché invitato, non ha prodotto

alcuna presa di posizione.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 Lst). Quanto

alla legittimazione attiva della ricorrente, il Tribunale considera quanto

segue.

1.2. Per quanto attiene alla richiesta di annullare l'ordine di adottare una variante per l'introduzione delle

linee d'arretramento dalle strade, questa configura una modifica d'ufficio, impugnabile

solamente nella misura in cui la ricorrente dimostri un interesse degno di

protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato

(art. 30 cpv. 2 lett. c Lst).

1.2.1. Il concetto d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato

all'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (RL 3.3.1.1; LPAmm), che a sua volta riprende il testo degli art. 89 cpv.

1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e 48

cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968

(PA; RS 172.021), allo scopo di garantire, anche a livello cantonale, una giustapposizione per quanto possibile lineare

tra la procedura ticinese e quella federale (cfr. il messaggio 23 maggio 2012

[n. 6645] del Consiglio di Stato sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, pubbl. in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1982 par.

1.1). Per essere legittimato a ricorrere, l'insorgente deve prevalersi di un interesse attuale, diretto, concreto e deve

inoltre trovarsi in un rapporto speciale,

stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della

controversia; dev'essere, soprattutto,

colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei

cittadini: questo allo scopo di escludere un'azione popolare (cfr. il messaggio

cit., pag. 1983 par. 1.2; RtiD I-2010 n. 35 consid. 3.1, I-2009 n. 50

consid. 2.3).

1.2.2. In concreto, la ricorrente non è

destinataria materiale dell'ordine di allestire una variante per

l'inserimento delle linee d'arretramento dalle strade, tale obbligo essendo

stato impartito al comune. Si tratta peraltro di un ordine di carattere

generale, riguardante l'intero territorio

comunale, che stabilisce unicamente un principio. Pertanto, nemmeno è

possibile ritenere che l'insorgente sia toccata in misura maggiore di quanto

non lo siano gli altri cittadini del comune o anche solo i proprietari d'immobili

potenzialmente interessati dalla (futura) pianificazione. In questi termini la

legittimazione a insorgere deve esserle per finire negata. Semmai nella procedura

di variante la ricorrente potrà - se del caso - far valere le sue ragioni.

1.3. Per quanto attiene ai marciapiedi, la domanda posta dalla ricorrente al

Tribunale (stralcio del marciapiede dinanzi il mapp. 38) è riduttiva rispetto a

quella avanzata in prima istanza davanti al Governo (realizzazione del

marciapiede unicamente sul lato opposto della strada). Si può dunque ammettere

l'identità tra le

due richieste, di modo che la legittimazione attiva dell'insorgente - già

ricorrente per gli stessi motivi - dev'essere riconosciuta in applicazione

dell'art. 30 cpv. 2 lett. b Lst.

1.4. Poiché la procedura relativa alle controverse varianti di piano regolatore

è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU

1990, 365), esse dovranno essere esaminate, nel merito, in applicazione di

quest'ultima legge (art. 117 Lst).

Considerandi

2.

Secondo la

ricorrente il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato sulla necessità o

meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi. La censura va disattesa.

Difatti, il Governo ha stabilito che tale questione non fosse oggetto della

procedura, dichiarando su questo punto irricevibile il ricorso. In questi termini

non vi è spazio per ritenere un diniego di giustizia. La decisione del Governo

di non entrare nel merito della richiesta di modifica della pianificazione dei

marciapiedi è inoltre corretta. Difatti, come visto in narrativa, la variante

oggetto d'approvazione non riguardava questo tema. Non è attraverso un ricorso

all'autorità di approvazione che possono essere messi in discussione aspetti

pianificatori che non sono stati oggetto di decisione da parte dell'autorità

che adotta la pianificazione. Nella procedura di approvazione del piano regolatore

il Governo approva, in tutto o in parte, non

approva rispettivamente modifica le proposte pianificatorie adottate dal

legislativo comunale (cfr. art. 37

cpv. 1 LALPT, dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst). Esso, che non è

autorità di pianificazione, non può modificare il piano su aspetti che non gli

sono stati sottoposti per approvazione. A ragione, dunque, il Governo ha

ritenuto irricevibile il ricorso di prima istanza su questo punto. Le domande

della ricorrente esulano difatti pacificamente dalla procedura di variante in

oggetto.

3.3.1

Per i

motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere

respinto.

3.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

L'assenza di parti vittoriose patrocinate preclude l'assegnazione di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario