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Decisione

90.2014.34

Piano regolatore intercomunale concernente il comparto potenzialmente idoneo per i GGT - realizzazione in due fasi di un nuovo accesso stradale

6 febbraio 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una

modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione

giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203

segg., 214).

3. 3.1. Preliminarmente occorre

precisare quanto segue. Secondo l'art. 37 cpv. 1 LALPT (art. 29 cpv. 1 LST) il

Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in

parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una

modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune,

affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo

la procedura prevista dagli articoli da 32

a 35 (art. 25 segg. LST). L'approvazione dei piani regolatori comunali

e delle loro modifiche da parte dell'autorità cantonale è prescritta direttamente

dal diritto federale (art. 26 cpv. 1 LPT). Il concetto di approvazione include

di principio la dichiarazione di accettazione o di rifiuto da parte

dell'autorità cantonale nei confronti dei documenti presentati (cfr. Alexander Ruch, Commentario LPT, n. 17

ad art. 26 con rinvii), esaminati dal profilo

della loro conformità con il diritto (cfr. consid. 2.1). Ciò non esclude

tuttavia la possibilità di assoggettare l'approvazione a riserve o a

condizioni, rispettivamente di impartire, nell'ambito di una mancata approvazione

o di un rinvio, indicazioni particolari all'autorità comunale nell'ottica della

rielaborazione dei piani (cfr. Ruch,

loc. cit.). Nulla impedisce quindi al Governo, dati i presupposti,

di condividere, e quindi di approvare, nel principio una soluzione adottata dal

piano, in quanto conforme ai principi di ordine superiore, assoggettandola

tuttavia a riserve o a condizioni quali ad esempio all'elaborazione di una

variante, volta a specificare determinate caratteristiche, ad

approfondire maggiormente questioni secondarie e/o a definire taluni dettagli.

3.2. In concreto, nella decisione di

approvazione, il Governo non ha avallato tutti gli interventi previsti per la

fase 2, che sono stati stralciati d'ufficio (cfr. p.to 3.3.2. b, pag. 11).

Tuttavia il cap. 5.1., al quale il p.to 2 del disp. rinvia, indica alla lett.

a, solo la mancata approvazione della rotonda. Inoltre anche l'allargamento di

via Ai Lischee, previsto nell'ambito della fase 1, non è stato approvato (cfr.

p.to 3.3.7., pag. 15 e cap. 5.1., lett. d). Ai comuni è stato quindi richiesto

lo studio di "(…) una soluzione alternativa di accesso alla parte ovest

del comparto, in territorio di Cadenazzo, da inserire a PRI tramite una

variante" (cfr. p.to 3.3.7., pag. 15 e cap. 5.2., lett. o). Sennonché

il dispositivo - che costituisce la sintesi di tutto il giudizio (RDAT II-1996

n. 66 con rinvii) - omette di chiedere in modo vincolante la presentazione di

detta variante. Ora, se il primo difetto (mancata menzione al cap. 5.1., al

quale il p.to 2 del disp. rinvia, della non approvazione di tutti gli interventi

contemplati dalla fase 2), ascrivibile verosimilmente a una svista, potrebbe facilmente

venir emendato da questo Tribunale, tramite la completazione del dispositivo della

decisione impugnata, il secondo difetto è strettamente legato alla questione a

sapere se il sistema viario previsto dalla fase 1 poteva venir approvato anche

senza l'allargamento di via Ai Lischee, rispettivamente se questo intervento

costituiva un aspetto secondario e marginale del piano viario. La questione,

attinente al merito, verrà trattata ai seguenti considerandi.

4. 4.1. I piani

di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può

prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente

pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In

Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di

quelle d'importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL

7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 5 cpv. 1 e

8 Lstr). In quest'ordine d'idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che

le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di

comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4.2.

L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è urbanizzato se vi è

accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua, d'energia e

d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo

senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono equipaggiate

dall'ente pubblico nei termini del programma

di urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari

fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili

nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da

sé secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese secondo il

diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per

un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche

indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle

autorità amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,

Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i

cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma

possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4a, Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 13 ad art. 19). Nel

Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere

nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567).

4.3.

Per quanto attiene ai centri commerciali l'art. 53 cpv. 1 lett. a LStr prevede che la costruzione o l'ampliamento

di centri commerciali aventi una superficie di vendita di almeno 1000 mq

può essere autorizzata se, per quanto

concerne il traffico, la rete stradale di accesso è adeguata e dispone

di una riserva di capacità sufficiente, tenuto segnatamente conto dell'incremento

del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova costruzione in

particolare.

5. 5.1. Come esposto in narrativa, il

PRI è finalizzato a disciplinare in modo unitario l'area posta a cavallo fra i

comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino, definita quale "comparto

potenzialmente idoneo per i grandi generatori di traffico (GGT)" dalla

scheda R8 del piano direttore cantonale, e a garantirne uno sviluppo conforme

agli obiettivi pianificatori locali e cantonali, a salvaguardare il territorio

da ripercussioni ambientali eccessive e a decongestionare la rete viaria

locale. Dopo un'approfondita analisi del potenziale di sviluppo del comparto

secondo i piani regolatori attualmente in vigore a Cadenazzo e a Sant'Antonino (cfr.

Rapporto, cap. 6) e della capacità della rete viaria interna e esterna (cfr.

Rapporto, cap. 7), il Rapporto giunge a concludere, a pag. 31, che il limite di

sviluppo della zona commerciale di Cadenazzo/Sant'Antonino non può superare i

72'000 mq di superficie di vendita (SV), ritenuto

che la superficie di vendita già presente si attesta sui 52'000 mq e che sono

pendenti due domande di costruzione (nuovo centro commerciale ai mapp.

655 e 944 di Cadenazzo e ampliamento del centro commerciale al mapp. 130 di

Sant'Antonino) per ulteriori complessivi 12'700 mq (cfr. Rapporto, pag. 16). In

base ad un'analisi urbanistica del comparto, il piano delle zone concentra

dunque la zona commerciale in due settori (zona commerciale 1 e zona

commerciale 2): la zona commerciale 2, alla quale viene attribuita una

superficie di vendita massima di 27'000 mq (cfr. art. 4 cpv. 4 delle norme di

attuazione del piano regolatore intercomunale; in seguito: NAPRI), è posta in

territorio di Sant'Antonino ed è già edificata, mentre la zona commerciale 1, alla

quale viene attribuita una superficie di vendita massima di 15'000 mq (cfr.

art. 4 cpv. 4 NAPRI), è situata a cavallo dei due comuni e risulta inedificata

per la porzione sita in territorio di Cadenazzo (mapp. 944 e 655, fatta

astrazione per la presenza di una tettoia lungo il lato ovest, di due capannoni

e della superficie asfaltata utilizzata come deposito e parcheggio). Da notare

che, secondo la tabella riportata a pag. 37 del Rapporto, nella zona commerciale 1 la superficie di vendita ancora

ammessa ammonta a 8'125 mq [= superficie di vendita secondo il PRI (15'000 mq)

- superficie di vendita presente a fine 2011 (6'875)], di modo che essa verrebbe esaurita con la costruzione del centro

commerciale ai mapp. 944 e 655 nel frattempo approvato con licenza edilizia

24 aprile 2015. Al di fuori di queste due zone, tutta l'area rimanente è attribuita alla zona per industria/servizi, nella

quale attività commerciali sono ammesse solo a titolo eccezionale (cfr.

art. 3 cpv. 3 NAPRI) per un limite massimo di superficie di vendita di 3'090 mq

(cfr. Rapporto, tabella a pag. 37).

5.2. In merito alla rete viaria,

il PRI contempla in particolare per quanto attiene alla mobilità individuale

motorizzata un miglioramento dell'attuale rete stradale in territorio di

Sant'Antonino e un suo completamento in territorio di Cadenazzo. Per quanto

attiene a Sant'Antonino il piano del traffico prevede l'allargamento del tratto centrale di via Serrai, lungo circa 330 m e

parallelo alla cantonale, e del tratto

finale di via Industrie, lungo circa 100 m e compreso fra via Essagra e via

Lischedi, unitamente alla creazione di una rotonda al termine di via Serrai,

speculare a quella esistente. Ciò per ovviare al fatto che "Nella rete

viaria interna sono due i punti maggiormente sollecitati dal

traffico e sono posti agli estremi dell'asse

di via Serrai" (cfr.

Rapporto, cap. 7.2.1., pag. 20). Il tratto allargato di via Serrai, strada

maggiormente sollecitata dalla mobilità sia veicolare che pedonale, avrà

così la funzione di "(…) viale urbano capace, da una parte, di

accogliere e gestire il movimento veicolare e pedonale futuro, e dall'altra

parte, garantire un aspetto estetico, sempre legato a quello funzionale, in

grado di aumentare l'attrattività del comparto stesso" (cfr. Rapporto,

pag. 41). Per quanto attiene ai completamenti della rete viaria previsti in

territorio di Cadenazzo, già descritti in narrativa, il Rapporto spiega quanto

segue (cfr. cap. 9.2.2., pag. 39 e 40):

In territorio di Cadenazzo la rete stradale esistente

e quella prevista dal PR in vigore non sono sufficienti per rispondere alle necessità

di sviluppo della zona edificabile. È quindi necessario un complemento di rete

che è risolto nel modo seguente (…):

° Fase 1 - nuova strada di servizio interna che si

allaccia sulla via Ala campagna.

Questo nuovo accesso serve tutta la zona posta in

territorio di Cadenazzo, in particolare i fondi che oggi non si trovano a

diretto contatto con la Via Ala Campagna.

Si esclude di congiungere questa nuova strada con la

Via Serrai, dato che ciò potrebbe causare importanti travasi di flussi, dalla

cantonale alle strade interne di comparto, nelle ore di punta. Si prevede però

(senza tuttavia vincolarne a PR la realizzazione) che vi possa essere un

posteggio di servizio agli insediamenti commerciali dedicato esclusivamente a

chi proviene da questa nuova strada. Si tratterà verosimilmente degli utenti provenienti

dalla sponda destra del fiume Ticino (dalla strada per Gudo), che non potranno

più utilizzare la strada che corre parallela alla ferrovia (ora dichiarata

ciclabile/pedonale).

È invece importante che i mezzi di trasporto pubblici

possano attraversare il sedime M__________, in modo da aumentare la loro

attrattività. È dunque posto un vincolo in tal senso.

Sempre in questa fase, come già accennato, è prevista

la chiusura al traffico veicolare della via Lischedi con l'inserimento di una

piazza di giro.

° Fase 2 - nuova tratta stradale atta a collegare

la strada di servizio interna con la Strada Cantonale (via S. Gottardo)

Il raccordo con via S. Gottardo avverrà attraverso una

nuova rotonda. Successivamente, sarà possibile chiudere l'accesso esistente di

via Ala campagna su via s. Gottardo, che oggi risulta essere un incrocio

pericoloso, ed inserire una nuova piazza di giro. La rotonda sarà

realizzabile solo in concomitanza con il nuovo collegamento A2/A13 (…).

5.3. Il Consiglio di Stato, in sede di

approvazione, ha anzitutto ritenuto, a pag. 9, che gli interventi contemplati

dalla fase 2, che prevede l'allacciamento del comparto con la viabilità

principale tramite l'esecuzione della rotonda, costituissero un semplice miglioramento

della soluzione contemplata dalla fase 1. Tale lettura, condivisibile, va

precisata nel senso che, nell'impostazione del piano del traffico, la fase 1

andava intesa come fase di transizione nell'ottica di realizzare, in un secondo

tempo, la fase 2, più completa e razionale, proponibile non da subito in quanto

legata e dipendente dal progetto di realizzazione del nuovo collegamento autostradale A2/A13. Per tutti i

motivi poi esposti al cap. 3.3.2. b, pag. 11 - segnatamente vista l'esclusiva

competenza del Cantone a pianificare la rotonda secondo la procedura prevista

dalla LStr nell'ambito del progetto di collegamento A2/A13 - il Governo

ha ritenuto che la fase 2 non potesse venir approvata.

5.4. Per quanto attiene al sistema viario

generale, comprensivo della fase 1, l'Esecutivo cantonale ha considerato che le

soluzioni predisposte dal piano fossero in grado di assicurare la gestione del

traffico come da quantitativi di sfruttamento ammessi dal PRI. A giusto titolo.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che ne lamenta(va)

il sottodimensionamento, il PRI, elaborato sulla base di un'accurata analisi della

capacità della rete viaria attuale, dei suoi limiti e delle relative conseguenze

sull'evoluzione degli insediamenti (cfr. in particolare Rapporto, cap. 7, pag.

17 e seg.), è giunto a definire i margini di sviluppo del comparto, riducendo drasticamente

il potenziale edificatorio concesso in precedenza dai piani regolatori di

Cadenazzo e Sant'Antonino (ulteriori ca.140'000 mq di superficie di vendita e

ulteriori ca. 65'000 mq di superfici industriali/logistiche: cfr. Rapporto,

cap. 6.1., pag. 15) e proponendo le misure e i correttivi alla rete viaria da

adottare soprattutto in territorio di Sant'Antonino, atti a garantire il

raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Peraltro non v'è motivo di dubitare,

come fa la ricorrente, dell'attendibilità dei dati relativi alla stima delle

superfici già sfruttate all'interno del comparto (situazione fine 2011),

riportate nell'allegato A del Rapporto, posto che comunque, come osservano i

comuni in sede di duplica, l'adeguatezza del sistema viario del PRI è stata

valutata in ragione dello sviluppo massimo preconizzato (in particolare: 72'000

mq di superficie di vendita) e non dello sviluppo attuale.

5.5. Va ora esaminato se, a seguito della

mancata approvazione dell'ampliamento di via Ai Lischee, il Governo poteva

approvare la fase 1, segnatamente se questo intervento poteva essere

considerato come secondario e marginale (cfr. anche supra, consid. 3)

nel disegno complessivo previsto dal piano viario per migliorare

l'urbanizzazione e il riordino del settore sud-ovest del comparto, non

pregiudicandone la realizzazione. Il quesito non può che venir risolto

negativamente. Infatti, come il sopralluogo ha permesso di appurare, il tratto

di via Ai Lischee che fungerebbe da collegamento fra via Ala Campagna e la

nuova tratta stradale prevista lungo il confine ovest del mapp. 655 di Cadenazzo,

presenta attualmente una larghezza di ca. 3 m e non permette l'incrocio dei

veicoli. La sua funzione e il suo allargamento fino a 7 m è determinante nel

disegno preconizzato dalla fase 1, rappresentando l'unico possibile collegamento

fra via Ala Campagna e la nuova tratta stradale a fondo cieco, anch'essa

prevista con un calibro di 7 m. Inoltre, nella risoluzione impugnata, il Governo

non è stato in grado di indicare i possibili correttivi alla mancata

approvazione del suo allargamento, di modo che la variante richiesta non è

chiamata a risolvere un aspetto di dettaglio, ben circoscritto e facilmente

emendabile, ma addirittura a prevedere "(…) una soluzione alternativa

di accesso alla parte ovest del comparto (…)". A fronte di queste

premesse, il sistema viario predisposto dalla fase 1 non poteva dunque nel

complesso venir approvato. In questo contesto va rilevato che gli asseriti ulteriori

disagi invocati dalla CT 2 con riferimento alla conversione di via Lischedi in

ciclopista appaiono tollerabili e vanno ridimensionati alla luce del fatto che,

come emerge dal Rapporto, cap. 9.2.3., pag. 41, l'accesso agli insediamenti

esistenti rimarrà garantito e gestito tramite specifiche autorizzazioni.

5.6. Rimane da chiedersi se questa

conclusione tragga seco anche l'annullamento dell'azzonamento previsto dal PRI

per la parte sita in territorio di Cadenazzo, che il completamento di rete era

chiamato a servire. Anche questo quesito non può che venir risolto per la negativa per un duplice motivo.

Anzitutto, come esposto sopra al consid. 5.3. e contrariamente a quanto sostiene

la ricorrente, il PRI prevede una drastica riduzione del potenziale

edificatorio concesso dai piani regolatori in vigore nei due comuni, che comporterebbe

una "(…) situazione che si può sicuramente considerare assolutamente

insostenibile dal punto di vista della creazione del traffico"

(cfr. Rapporto, cap. 6.1., pag. 15), di modo che l'azzonamento proposto merita

di essere tutelato. Secondariamente, posta la necessità di un complemento di

rete sul territorio di Cadenazzo "(…) per rispondere alle necessità di

sviluppo della zona edificabile" (cfr. Rapporto, cap. 9.2.2., pag. 39),

che migliori la situazione viaria esistente, la soluzione prevista dalla fase 1

mira(va) in particolare a creare un accesso ai "(…) fondi che oggi non

si trovano a diretto contatto con la Via Ala Campagna" (cfr. Rapporto,

ibidem), ovvero ai mapp. 655 e 944, i quali tuttavia risultano già ora raggiungibili

da est, come dimostra la licenza edilizia rilasciata il 24 aprile 2015, che

prevede che l'accesso segua il percorso interno ai fondi, che già attualmente

permette di raggiungere il mapp. 651.

6. 6.1. Per tutti questi motivi, nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione

impugnata è annullata nella misura in cui approva l'assetto viario previsto

dalla fase 1 in territorio di Cadenazzo. Gli atti vengono ritornati ai comuni affinché

elaborino una soluzione alternativa per l'accesso da ovest al comparto. Il p.to 5.1. lett. a, pag. 23, della

risoluzione impugnata viene inoltre corretto nel senso che tutti gli

interventi contemplati dalla fase 2 non sono approvati.

6.2. La tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente, della CT 1 e della CT 2 proporzionalmente al loro grado di

soccombenza, ritenuto che i comuni ne vanno esenti (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Devono inoltre essere assegnate le ripetibili alla ricorrente e alla CT 2, entrambe patrocinate, in proporzione

al grado di successo. La particolarità del caso giustifica che esse siano

dovute dallo Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 30 aprile 2014 (n.

2132) è annullata nella misura in cui approva l'assetto viario previsto dalla

fase 1 in territorio di Cadenazzo;

1.2. il p.to 5.1. lett. a, pag. 23, della

citata risoluzione è corretto nel senso che gli interventi previsti dalla fase

Considerandi

2.

non sono approvati;

1.3

gli atti vengono ritornati ai

comuni affinché elaborino una soluzione alternativa alla fase 1 per l'accesso da

ovest al comparto.

2.

La tassa di giustizia è posta a

carico della RI 1 nella misura di fr. 800.-, della CT 1 nella misura di fr. 500.-

e della CT 2 nella misura di fr. 200.-. Alla RI 1 dev'essere retrocesso l'importo

di fr. 700.- versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali. Lo Stato verserà alla RI 1 fr. 1'200.- a

titolo di ripetibili e, allo stesso titolo, fr. 500.- alla CT 2.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

;

;

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere