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Decisione

90.2014.39

Variante che riformula una NAPR, permettendo indiscriminatamente le demolizioni degli edifici nel nucleo

25 ottobre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i. zona di nuove costruzioni lungo la strada di cui

alla part. n. 7 RFD di Gnosca

(…)

·

le nuove costruzioni non potranno

superare l'altezza media in gronda di metri 4.00 al di sopra del livello

della strada comunale.(…)

·

le autorimesse dovranno trovarsi

a livello della strada. È vietata la costruzione di rampe per portare le automobili

a livello inferiore del terreno e dell'edificio.

(…)

·

le nuove costruzioni non potranno

superare l'altezza media in gronda di metri 4.00 al di sopra del livello

della strada comunale. L'altezza dovrà inoltre essere fissata nel rispetto

delle altezze degli edifici caratterizzanti il comparto (…)

·

le autorimesse dovranno trovarsi

a livello della strada. È vietata la costruzione di rampe per portare le

automobili a livello inferiore del terreno e dell'edificio. Inoltre le autorimesse

dovranno presentare un portone di chiusura verso la strada.

·

la fascia di terreno tra la

strada e l'edificio dovrà presentare un disegno qualificato e coordinato con

quello dei fondi adiacenti.

j. Aree libere part. n. 59, 74, 84, 87, 238, 292 e

307 RFD di Gnosca

(…)

(…)

Il nuovo edificio dovrà presentare una soluzione

adeguata al contesto: un volume le cui dimensioni siano in armonia con quelle

degli edifici attigui e il cui inserimento riprenda le regole di crescita

tipiche del sistema aggregativo del nucleo e degli allineamenti delle costruzioni

storiche. Importante sarà inoltre il disegno del tetto, che dovrà tener conto

del disegno complessivo delle coperture e riprenderne gli orientamenti.

cpv. 2.3. Distanze

È permessa la demolizione-ricostruzione di edifici

esistenti non conformi alle distanze qui prescritte, purché la nuova

costruzione non pregiudichi ulteriormente i diritti dei vicini.

È permessa la demolizione-ricostruzione di edifici

esistenti Nel caso di demolizioni-ricostruzioni

ammesse nel rispetto delle condizioni poste al cpv. 2.2 e non conformi

alle distanze qui prescritte, purché la nuova costruzione non pregiudichi ulteriormente

i diritti dei vicini.

cpv. 2.4. Condizioni particolari e deroghe

(…)

c. È consigliato l'inoltro di una domanda preliminare

informativa nel caso di nuove edificazioni all'interno del nucleo.

cpv. 3.2.

Commissione di consulenza

Per l'esame dei casi particolarmente significativi il

Municipio fa capo ad una Commissione di consulenza composta nel modo

seguente:

·

tecnico comunale

·

due architetti consulenti esterni

per il nucleo che vengono designati dal Municipio all'inizio di ogni

legislatura tramite contratto di mandato.

(…)

Per l'esame dei casi particolarmente significativi il

Municipio fa capo ad una Commissione di consulenza composta nel modo

seguente:

·

un municipale, (di regola) in

qualità di presidente

·

tecnico comunale

·

due architetti consulenti esterni

per il nucleo che vengono designati dal Municipio all'inizio di ogni

legislatura tramite contratto di mandato.

(…)

6. 6.1. La tutela degli abitati tradizionali quale

testimonianza storico-culturale nonché identitaria e quale elemento

caratteristico del paesaggio del nostro cantone riveste un sicuro interesse

pubblico. La sensibilità della popolazione verso il rispetto e la valorizzazione

dell'architettura (non solo monumentale, ma anche minore o rurale) e della

trama urbanistica dei centri abitati, è cresciuta in modo importante negli

anni. Lo testimoniano il moltiplicarsi di iniziative di autorità, associazioni

e privati cittadini, così come l'attività legislativa federale, cantonale e

comunale. Come visto in precedenza, la stessa legislazione pianificatoria ha

fra i suoi obiettivi il raggiungimento della qualità degli insediamenti,

ponendo l'accento anche sulla definizione di spazi pubblici attrattivi.

6.2. Ferme queste premesse, le critiche

sollevate dal Consiglio di Stato avverso l'impostazione della variante che

permette indiscriminatamente le demolizioni nel nucleo di Gnosca sono condivise

dalla Corte. Come ben emerge dalle fotografie scattate in occasione del

sopralluogo, l'abitato tradizionale di Gnosca è effettivamente caratterizzato

da un'eterogeneità edilizia. La trama urbanistica è oggi svilita, vuoi per la

mancanza di un approccio complessivo allo spazio pubblico, vuoi per gli spazi

residui delle costruzioni agricole in disuso, che non hanno sempre trovato una

nuova funzione all'interno del tessuto abitativo. In questo, la visione data

dal rapporto di pianificazione può essere condivisa. Tuttavia, il nucleo di

Gnosca non è privo di qualsiasi pregio sia edilizio, sia urbanistico. Intanto,

le testimonianze di edilizia storica rurale e abitativa sono ben presenti, del

resto nemmeno i ricorrenti pretendono altrimenti. Dall'altro, anche il dedalo

di vicoli che caratterizzano i nuclei rurali del nostro cantone sussiste

ancora, quantomeno in corrispondenza dei tre insediamenti originari che lo

compongono. Lo si vede bene non solo dalle istantanee scattate in occasione del

sopralluogo, ma anche dagli atti della variante. Da questi emerge altrettanto

bene come il successivo affiancarsi ai nuclei storici dell'edilizia più recente

è, invece, avvenuto senza un apparente criterio e con un risultato a tratti

anche svilente. Malgrado ciò, ne deriva ancora nel complesso una situazione di

un certo pregio, quanto meno sotto il profilo storico-culturale; per certi

versi il rapporto di pianificazione ne dà persino atto. La situazione appena

descritta può senz'altro giustificare un approccio non strettamente

conservativo del nucleo di Gnosca, così come vorrebbe RI 1. Anche l'intento di

evitare falsi storici e la concessione di una certa libertà progettuale sia per

le aggiunte alle costruzioni esistenti, sia per la realizzazione di nuovi

edifici può essere in linea di principio condivisa. Non appare infatti

necessario porre vincoli troppo severi nell'ottica di una tutela che comporti

una sostanziale museificazione dell'abitato in parola. Ciò non significa però

che si possa procedere, come la norma comunale permette, a demolizioni

indiscriminate, ovvero a una completa sostituzione della sostanza edilizia

esistente, ivi compresa quella storica. Ciò appare inconciliabile con la

definizione stessa di una zona nucleo; ammettere il contrario significherebbe privare

di qualsiasi tutela gli abitati tradizionali, che non si differenzierebbero più

da una qualsiasi altra zona edificabile. A ragione il Consiglio di Stato non ha

approvato questa impostazione pianificatoria che non solo non risponde a un

interesse pubblico preminente, ma anzi vi cozza. La conservazione e la valorizzazione

dell'architettura tradizionale ancora ben presente nel nucleo di villaggio è

comunque possibile, come testimoniano, del resto, le analisi e le schede

tipologiche allegate alle NAPR. Lo stesso rapporto di pianificazione ne dà

atto, sottolineando che (pag. 2):

è ben vero che le case antiche

rimaste sono in generale assai modeste e che non esistono spazi pubblici

architettonicamente rilevanti, ma la storia stessa del paese, la presenza di

due chiese e le testimonianze dell'architettura rustica minore esigono una migliore

attenzione per quanto rimane del villaggio antico.

Infine, a ragione

il Governo ha poi rilevato la contraddizione insita nelle norme, che pur

prescrivendo il principio di coerenza architettonica, si limitano a rinviare a

modalità d'intervento unicamente indicative,

prevedendo poi la possibilità di derogare a questo regime non vincolante. Ciò

che determina un'insicurezza giuridica che non può trovare conferma.

6.3. Il Tribunale non

può fare a meno di rilevare inoltre che così come adottata dal comune, la norma

rimette alla volontà del singolo di valutare se intende o no mantenere

l'edificazione tradizionale, ciò che non permette una visione d'insieme

coerente del disegno dell'abitato a lungo termine. Eliminando la precedente

zona delle aree collaterali e integrandola in quella del nucleo storico, il

comune avrebbe dovuto anche occuparsi di definire con maggiore cura la trama

urbanistica del nuovo "nucleo allargato". L'aver rinunciato a una

pianificazione di dettaglio perché ritenuta troppo onerosa, non lo esimeva

dall'affrontare anche la questione della definizione degli spazi pubblici.

L'ubicazione vincolata per alcuni edifici non è sufficiente. Nemmeno l'obbligo

di ricostruzione previsto al cpv. 2.1. lett. c è efficace, giacché la cartografia

del piano non indica in modo vincolante i casi nei quali gli allineamenti

devono essere rispettati, ciò che determina insicurezza giuridica. Da notare

che questo problema è stato pure rilevato nel rapporto di pianificazione, che

sottolinea come "l'antica contrada interna (…) sia ormai ridotta a uno

spazio di disimpegno poco qualificato" (pag. 3), questione, questa,

puntualmente sollevata anche dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare 31 luglio 2009 (cap. 5).

6.4. Sia soggiunto per completezza che tutto quanto precede vale anche

prescindendo dalla valutazione contenuta nella scheda ISOS prodotta dal

Governo, che in concreto non è determinante. Infatti, Gnosca non è stato inserito

in questo inventario, ma figura unicamente come villaggio d'importanza

regionale nell'elenco delle località visitate, in calce alla pubblicazione

dell'ISOS (ISOS della Repubblica e Cantone Ticino, vol. 4, Bellinzona - Blenio -

Riviera, Berna 2008, pag. 307 segg., 309). Il nucleo di Gnosca, dunque e

propriamente parlando, non è oggetto dell'inventario ISOS. Gli insediamenti che

figurano in questi elenchi sono infatti stati rilevati nell'ambito della prima

inventariazione secondo le modalità ISOS e non hanno alcuna valenza legale ai

sensi della legge federale

sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451; cfr. DATEC/DFI, Raccomandazioni

concernenti la presa in considerazione degli inventari federale secondo l'art.

5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, Berna 2012, pag. 13, n. 6.2.1.1). In occasione delle verifiche

dell'inventario federale esperite in relazione agli insediamenti candidati a

esservi inseriti, questi dati non sono inoltre nemmeno stati aggiornati (cfr. <http://www.bak.admin.ch/isos/03188/index.html?lang=it). La scheda prodotta dal Consiglio di Stato non ha dunque una portata

paragonabile alle raccomandazioni fornite dall'ISOS in relazione agli

insediamenti d'importanza nazionale. Si tratta unicamente di una prima raccolta

di dati e di valutazioni, che non tiene conto dei cambiamenti intervenuti in

seguito alla sua stesura. D'altro canto, l'attualità dei dati è un aspetto

tutt'altro che secondario per l'ISOS, che imposta il proprio lavoro

sull'immagine attuale, che ritiene preminente sulla storia dell'insediamento (ISOS,

op. cit., pag. 5).

6.5. A fronte di quanto

appena spiegato, la decisione del Consiglio di Stato di non approvare

l'impostazione pianificatoria decisa dal comune per il nucleo appare tutto

sommato corretta e resiste alle critiche dei ricorrenti. Tuttavia, il Governo

non poteva stabilire direttamente la pianificazione, apportando le numerose modifiche

che si sono viste. Per i seguenti motivi.

6.5.1. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di

Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a

livello comunale deve, di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore

per nuova decisione: lo esigono sia l'art. 37 cpv. 1 seconda frase LALPT, sia

l'art. 29 cpv. 2 LST e, non da ultimo, il rispetto dell'autonomia comunale. Il

Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore

- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli

organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata

d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili

alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a

emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid.

4.1. con rinvii; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 362 ad art. 37 LALPT). La via della modifica

d'ufficio presuppone che la soluzione s'imponga con tale evidenza da rendere

perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

6.5.2. Nel caso concreto le condizioni per stabilire direttamente le modifiche

della pianificazione adottata non erano date e il Consiglio di Stato avrebbe

dovuto retrocedere gli atti al comune. Disponendo il divieto generale di

demolizione per gli stabili esistenti e rendendo vincolanti le modalità d'intervento

previste nelle schede per gli edifici catalogati, il Governo ha di fatto

stravolto l'impostazione pianificatoria originaria. Certo, la soluzione da esso

improntata permette di colmare - quanto meno parzialmente - i gravi difetti

riscontrati. Tuttavia, essa non era l'unica soluzione possibile. Sconfessata

l'impostazione di fondo, il Governo non doveva porre mano alla normativa del

nucleo, compiendo numerose modifiche, ma doveva limitarsi a non approvarla.

Spettava e spetta invece al comune determinarsi sul tipo di approccio che

intende adottare per gestire il nucleo, pur nei limiti testé evocati. Avendo

sostituito la propria visione pianificatoria a quella dell'ente locale senza

che ne fossero date le condizioni, il Consiglio di Stato ne ha leso l'autonomia.

6.5.3. Ne discende che

la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che la variante dell'art.

49 NAPR non è approvata. Ciò rende privo d'oggetto l'esame delle ulteriori

censure di dettaglio, poiché dipende dall'impostazione pianificatoria che il

comune intenderà dare.

7.

In esito a quanto precede, i

ricorsi devono essere parzialmente accolti, annullando la decisione impugnata

nella misura in cui approva la modifica dell'art. 49 NAPR. Per evitare un vuoto

pianificatorio, viene mantenuta in vigore la precedente versione della norma e

nella misura in cui necessaria alla sua applicazione, anche la precedente

cartografia. Resta impregiudicata la facoltà per il comune di adottare una

nuova variante tenendo conto delle considerazioni sviluppate dal Tribunale,

così come quella del municipio di adottare, se necessario, misure di

salvaguardia della pianificazione.

8. La tassa di

giustizia, ridotta in proporzione della soccombenza, è posta a carico di RI 2 e

litisconsorti in solido, mentre il comune ne viene mandato esente (art. 47

LPAmm). A quest'ultimo - tenuto conto che l'atto è stato allestito prima dell'aggregazione

comunale, dunque che RI 1 non disponeva di un servizio giuridico - devono

essere rifuse le ripetibili, in proporzione al ridotto grado di successo

dell'impugnativa. In concreto esse sono dovute dallo Stato (art. 49 cpv. 2

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione impugnata è annullata nella misura in cui approva la modifica

dell'art. 49 NAPR;

1.2. l'art.

49 NAPR resta in vigore nella versione precedente la variante; nella misura in

cui è necessaria alla sua applicazione restano in vigore anche le relative rappresentazioni

grafiche.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, di complessivi fr. 600.-, è posta a carico di RI

2, AC 1, RI 5, RI 6, RI 3 e RI 4, con vincolo di solidarietà. A essi dev'essere

restituito l'importo di fr. 1'400.-, prestato in eccesso per anticipo spese. Lo

Stato verserà aRI 7 fr. 1'000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere