90.2014.48
Piano di utilizzazione cantonale. Realizzazione in un contesto transfrontaliero dell'ultima tappa di una discarica per materiali inerti con un volume approssimativo di 800'000 mc. Applicazione della C
12 febbraio 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Incarti n.
90.2014.48
90.2014.49
Lugano
12 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
segretario:
Fulvio
Campello, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 4 dicembre 2014 di:
a.
b.
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
patrocinati
da: PR 1
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
il
decreto legislativo 16 aprile 2014, con cui il Gran Consiglio ha approvato il
piano di utilizzazione cantonale per la realizzazione della terza e ultima
tappa della discarica per materiali inerti in località "Ca dal Boscat"
nel comune di Stabio;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto legislativo 16 aprile
2014 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale (PUC)
per la realizzazione della terza e ultima tappa della discarica per materiali
inerti in località "Ca dal Boscat" a Stabio e per la formazione di
un'area per il riciclaggio e il deposito provvisorio del materiale. Il PUC,
accompagnato da un rapporto d'impatto ambientale di prima fase (RIA 1a
fase) è coordinato con una domanda di dissodamento. La nuova tappa, che
concerne un volume approssimativo di 800'000 mc, si inserisce in un comparto
naturale, situato a cavallo della frontiera italo-svizzera, e completa le due
precedenti, realizzate al margine sud-ovest del territorio svizzero. Con le
tappe precedenti la capacità complessiva della discarica raggiunge un volume di
circa 1'450'000 mc. Oltre alla realizzazione della discarica, il PUC prevede,
durante la fase di riempimento, un'area di riciclaggio e di deposito temporaneo
del materiale tra il corpo della deponia e il torrente Gaggiolo. La nuova tappa
comporta l'occupazione temporanea di circa 6.3 ettari (ha), di cui 4.9 ha
costituiti da bosco. Finita la sua fase di esercizio, il PUC prevede la riconversione
di tutte le superfici alle loro destinazioni originarie, ossia agricola e
forestale.
B. Contro il predetto decreto il comune
italiano di RI 1 (provincia di Varese), limitrofo all'area dov'è prevista la
discarica, e RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6, proprietari di abitazioni
poste in territorio italiano, nelle immediate vicinanze della discarica, insorgono
con due separati ricorsi 4 dicembre 2014 davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento. Essi lamentano anzitutto una
violazione del diritto di essere sentiti per il fatto che il Dipartimento del
territorio, dopo la scadenza del termine di pubblicazione, avrebbe negato loro l'accesso
agli atti informanti il PUC, impedendo una compiuta presa di posizione in
merito. Sottolineando poi come proprio sul territorio del comune di RI 1 siano
situate le zone maggiormente vulnerabili all'impatto ambientale del previsto
impianto dal profilo della qualità dell'aria, del rumore, delle vibrazioni
nonché delle ripercussioni sulle acque, essi invocano una violazione della
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata dalla Svizzera il 16 settembre
1996 (Convenzione di Espoo; RS 0.814.06), nella misura in cui nessuna notifica
relativa all'impianto sarebbe stata effettuata da parte svizzera, né tanto meno
il comune sarebbe stato coinvolto nella valutazione di ipotesi alternative che
incidessero in modo meno significativo sul suo territorio, inclusa la rinuncia
all'esecuzione del progetto (cosiddetta opzione zero). Inoltre, anche qualora
il progetto non dovesse rientrare nella lista contenuta nell'appendice I della
Convenzione di Espoo (in seguito: la Convenzione), essi ritengono che in ogni
caso le disposizioni generali della Convenzione tornerebbero applicabili alla
fattispecie, di modo che, anche in questa ipotesi, l'esame di impatto ambientale
avrebbe dovuto venir eseguito in un'ottica transfrontaliera, considerando
adeguatamente anche i punti di immissione sul territorio italiano. Peraltro l'Autorità
cantonale avrebbe omesso di informare l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
circa la valenza transfrontaliera del progetto, violando l'art. 6a cpv.
2 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre
1988 (OEIA; RS 814.011). Con particolare riferimento alle abitazioni poste a
ridosso del confine, i ricorrenti sottolineano infine la necessità di un esame transfrontaliero,
e quindi globale, dell'impatto dell'impianto e non limitato all'incidenza dell'opera
sulle sole zone residenziali di Stabio, così come è avvenuto. Nello specifico
essi criticano poi l'incompatibilità della struttura con gli indirizzi
pianificatori e di tutela ambientale previsti nel piano direttore cantonale (PD)
per il comparto in parola, che presenta una forte valenza naturalistica e
un'importante funzione boschiva. Conclusivamente solo il comune chiede che
venga indetta un'udienza di istruzione e dibattimentale.
C. Il comune di Stabio, in sede di
risposta, si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione dello
sviluppo territoriale, agente per conto del Gran Consiglio, postula la
reiezione del gravame. Asserendo di avere correttamente applicato i disposti
procedurali previsti dalla legge, la Sezione nega anzitutto la sussistenza di
una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Nel merito essa ricorda
Fatti
i numerosi incontri intrattenuti con il comune di RI 1 già a partire dagli anni
'80/'90 relativi alla pianificazione della discarica, di modo che esso sarebbe
sempre stato perfettamente informato e adeguatamente coinvolto. Sostiene poi
che nell'ambito dell'elaborazione del PUC le
valutazioni d'impatto ambientale sarebbero state eseguite considerando
pure il limitrofo territorio italiano nell'estensione e con l'approfondimento
richiesto dall'art. 2 cpv. 7 della Convenzione. Per contro l'analisi dei vari
ambiti specifici in un'ottica transfrontaliera sarebbe stata correttamente
demandata al rapporto di impatto ambientale di 2a fase (RIA 2a
fase), in via di allestimento. Peraltro l'opzione zero sarebbe stata
adeguatamente considerata già negli studi di base svolti nell'ambito
dell'allestimento e della revisione della scheda V7 del PD. In merito alla
compatibilità dell'impianto con gli indirizzi pianificatori e di tutela ambientale,
la Sezione rinvia alle molteplici verifiche e valutazioni effettuate
nell'ambito del RIA 1a fase.
D. Con gli allegati di replica e di
duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi di fatto e di diritto. I
ricorrenti sottolineano in particolare come la mancata applicazione della Convenzione
abbia leso insanabilmente i loro diritti di partecipazione alla procedura di
adozione del PUC, il quale si baserebbe su un esame unilaterale della
fattispecie e su una ponderazione lacunosa degli interessi in gioco. Producendo la perizia 28 aprile 2015 del dott. __________,
essi analizzano poi nel dettaglio i contenuti del RIA 2a fase,
concludendo che anche questo documento non terrebbe conto in modo
sufficiente del contesto transfrontaliero.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
L'atto impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione
del PUC e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge
sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3).
Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cifra 3 Lcoord), quella relativa
al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La decisione
globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate,
indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di
diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 47 cpv. 1 legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1).
1.2.
1.2.1. Giusta l'art. 13 Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o
ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata.
Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica
dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le
facoltà di impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 11 febbraio 2003
[n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole
norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere
esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA
52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.).
1.2.2. In quanto rivolta contro l'approvazione del PUC, la legittimazione attiva
dei ricorrenti, detentori di un interesse degno di protezione, è certa (art. 47
cpv. 3 lett. c LST). Il permesso di dissodamento non è per contro messo in discussione
in quanto tale.
1.3. I ricorsi, inoltrati tempestivamente (art. 47 cpv. 1 LST), possono dunque essere
decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Per
quanto riguarda la richiesta di indire un'udienza, avanzata dal comune di RI 1,
giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono
alle parti il diritto di essere udite oralmente, essendo sufficiente che le
stesse possano far valere le loro ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid.
9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., Cadenazzo 2002, n. 141 e 146, n. 494).
1.4. I ricorsi, che hanno il
medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art.
76 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
I ricorrenti invocano
preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti per il fatto
che il Dipartimento del territorio, dopo la scadenza del termine di
pubblicazione, avrebbe negato loro l'accesso agli atti informanti il PUC, precludendo
una completa presa di posizione in merito in sede di ricorso. La critica non merita
di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui i ricorrenti stessi danno
atto del fatto che l'eventuale lesione dei loro diritti è stata sanata in sede
di replica con la possibilità di visionare compiutamente l'incarto.
3.
In ambito di piani di utilizzazione
cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.
Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo
campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato
di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo
solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto
riserbo. Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di
diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere
questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze
degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono
spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale dovrà
pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del
piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa
rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo
rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non
basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto
certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la
soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo
complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità
incaricata della pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2
non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).
4.
Giusta l'art. 75
Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello
legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso
di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente,
di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione
cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla
scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda
frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita la protezione
giuridica (art. 33 e segg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT).
Il piano d'utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso
ammissibile del suolo per aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è
inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori del piano
direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni di
interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 1 e 2 LST).
5.
5.1. Il 25 febbraio 1991 è stata firmata
a Espoo (Finlandia) l'omonima Convenzione, entrata in vigore per la Svizzera il
10.
settembre 1997. La Convenzione si applica anche a tutti i paesi ad essa limitrofi,
fra cui l'Italia (cfr. "Campo di applicazione della convenzione il 22
agosto 2003" in appendice alla Convenzione). La Convenzione introduce una
chiara base legale per la procedura di consultazione e di collaborazione in un
contesto frontaliero, istituzionalizzando, per quanto attiene alla Svizzera,
una prassi esistente già da diversi anni (cfr. Messaggio concernente la
ratificazione della Convenzione ONU/ECE sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero del 5 settembre 1995 in: FF 1995 IV
381, pag. 382-383; in seguito: Messaggio). Lo scopo della Convenzione è di
garantire che, nella progettazione di impianti aventi presumibilmente effetti
ambientali notevoli nel contesto transfrontaliero, la Parte di origine (ossia
il Paese che ha progettato e autorizzato un impianto nell'ambito delle sue
competenze) proceda ad un esame d'impatto ambientale nonché informi e consulti
le Parti interessate, vale a dire gli Stati colpiti dagli effetti nel contesto
transfrontaliero (cfr. Messaggio, pag. 386).
5.2
La Convenzione pone dunque il
principio secondo cui uno Stato (Parte di origine), nel cui territorio è
prevista la realizzazione di un progetto che potrebbe avere un impatto transfrontaliero
pregiudizievole importante sull'ambiente dello Stato limitrofo (Parte colpita),
informa quest'ultimo e gli offre la possibilità di partecipare alla procedura di
valutazione (art. 2 cpv. 6). In altri termini, il pubblico (ossia le persone
fisiche o giuridiche) e le autorità della Parte colpita devono avere la
possibilità di esprimersi sul progetto. Le indagini ambientali devono
considerare anche le conseguenze sullo Stato limitrofo. Il campo di applicazione
della Convenzione include:
- i progetti di cui all'appendice I, dai quali "potrebbe
derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante [all'ambiente]"
(art. 2 cpv. 2, 3 e 4);
- altri progetti per i quali le parti interessate
concordano l'assoggettamento alla Convenzione di Espoo (art. 2 cpv. 5 e appendice
III).
In Svizzera l'UFAM è l'autorità responsabile e il
centro di competenza per le questioni esecutive ai sensi della Convenzione
(cfr. anche per tutto quanto segue e per quanto precede: Manuale EIA: Direttiva della Confederazione per l'esame
dell'impatto sull'ambiente, Modulo 3: Procedure, capitolo 7, pag. 14 e seg.,
consultabile al sito dell'UFAM all'indirizzo: ‹http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01067/index.html?lang=it›).
5.3
Se in Svizzera è prevista la realizzazione di un
progetto sottoposto a EIA, l'autorità decisionale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OEIA
e del relativo allegato deve:
- accertare se dal progetto potrebbe derivare un impatto
transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e decidere se il
progetto soggiace alla Convenzione di Espoo; se lo reputa necessario, contatta
dapprima il centro di competenza per la Svizzera (UFAM, sezione EIA e
ordinamento del territorio);
- informare il più presto possibile - al più tardi
quando informa il pubblico svizzero - il centro di competenza della Parte
colpita (con copia al centro svizzero: cfr. art. 6a cpv. 2 OEIA); la notifica
contiene almeno una descrizione del progetto e, se disponibili, l'indagine
preliminare e il capitolato d'oneri; nella notifica la Parte colpita è invitata
a comunicare l'indirizzo del proprio ufficio di contatto e le informazioni
ambientali sull'area interessata (art. 2 cpv. 4 e art. 3 cpv. 1 e 2 della
Convenzione); lo scambio di informazioni avviene tramite l'ufficio indicato
dalla Parte colpita;
- trasmettere alla Parte colpita la documentazione per
la pubblicazione, in particolare le indagini ambientali, e fungere da
interlocutore per tutta la durata della procedura; le indagini ambientali
includono inoltre un capitolo sull'impatto ambientale nella regione estera
interessata affinché la Parte colpita possa condurre la propria valutazione
(art. 3 cpv. 5, art. 4, art. 5 e appendice II della Convenzione);
- provvedere affinché la Parte colpita pubblichi il
progetto in contemporanea (art. 3 cpv. 8 della Convenzione);
- provvedere affinché al momento della decisione si
tenga conto dei pareri del pubblico e delle autorità della Parte colpita, trasmettendole
poi per conoscenza la decisione (art. 6 della Convenzione).
6.
Nel caso concreto, la Sezione dello
sviluppo territoriale non contesta che alla fattispecie sia applicabile la
Convenzione, ma ritiene che l'adozione del PUC rientri nella casistica di cui
all'art. 2 cpv. 7 della Convenzione, che, per quanto concerne politiche,
piani e programmi, si limita a prescrivere alle Parti di sforzarsi
di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nella misura
richiesta. Ciò che sarebbe in concreto avvenuto, visto che nell'ambito dell'elaborazione
del PUC, le valutazioni d'impat-to ambientale sarebbero state eseguite
considerando pure il limitrofo territorio italiano nell'estensione e con l'approfondimento
richiesto dall'art. 2 cpv. 7 della Convenzione.
6.1
La tesi dipartimentale è condivisibile soltanto
per quanto concerne l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione.
6.1.1
L'Appendice I di quest'ultima prevede un elenco
di 17 attività ed impianti ai quali si applica obbligatoriamente la Convenzione,
sempreché possano avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.
Ne fanno parte, tra l'altro, gli impianti di eliminazione dei rifiuti
(incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi;
n. 10) ed il disboscamento di grandi superfici (n. 17). La circostanza che una
determinata attività non compaia sulla lista di cui all'Appendice I non esclude
tuttavia l'applicabilità della Convenzione. In effetti, se le Parti interessate concordano sul fatto che, alla luce dei
criteri indicati nell'Appendice III, l'attività prevista è suscettibile
di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la stessa deve
allora essere trattata come se fosse iscritta su detta lista (cfr. art. 2 cpv.
5.
della Convenzione). Determinante, ai fini dell'applica-zione della
Convenzione, è, in sostanza, il fatto che l'attività prevista comporti un
impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.
In concreto, atteso che la sussistenza di un tale
impatto non è controversa, trova dunque applicazione la Convenzione, a prescindere
dal fatto che la (terza tappa della) discarica in discussione, per il motivo
che vi verranno depositati anche materiali inquinati (cfr. risposta 27 febbraio
2015.
della Sezione dello sviluppo
territoriale) o perché esige il disboscamento di ben 4.9 ha, rientri nel novero
di quelle attività che compaiono sulla lista dell'Appendice I, oppure di quelle
che, seppur non figurandovi, devono essere trattate come se fossero
iscritte su detta lista, dal momento che, esaminata alla luce dei criteri
generali indicati nell'appendice III della Convenzione, adempie senz'altro le
condizioni di cui all'art. 2 cpv. 5 della Convenzione.
6.1.2
Tale conclusione trova conferma nella Direttiva della Confederazione per l'esame
dell'impatto sull'ambiente, citata supra al considerando 5.2. Per quanto attiene al campo di applicazione della
Convenzione, tale Direttiva
stabilisce infatti espressamente che la procedura contemplata dalla Convenzione
si applica in Svizzera "(…) a tutti i progetti che sono sottoposti a
EIA in virtù dell'OEIA e dai quali potrebbe derivare un impatto transfrontaliero
pregiudizievole importante per l'ambiente" (cfr. Modulo 3: Procedure,
capitolo 7, pag. 14 e 22). Ciò che è il caso dell'impianto in parola, posto che
l'OEIA sottopone all'esame dell'impatto ambientale
le discariche per materiali inerti con un volume di più di 500'000 mc.
Benché di principio le direttive
siano vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice, nel caso
concreto non vi è ragione per distanziarsi dalla direttiva summenzionata. Essa
risulta infatti del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla Convenzione.
6.2
Contrariamente a quanto
pretende la Sezione dello sviluppo territoriale, il PUC non va annoverato tra
le politiche, piani e programmi che l'art. 2 cpv. 7 della Convenzione,
limitandosi a prescrivere alle Parti di sforzarsi di attuarne i principi "nella
misura richiesta", sottrae alla valutazione dell'impatto ambientale e,
di conseguenza, alla procedura descritta al considerando 5.3.
6.2.1
In merito alla nozione di "politiche,
piani e programmi" va rilevato preliminarmente che il 1° luglio 2010 è
entrato in vigore nei 36 paesi che l'hanno ratificato e nell'Unione europea il
Protocollo alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero relativo alla valutazione strategica ambientale (in
seguito: Protocollo EAS; cfr. Alain
Griffel/Heri-bert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband
zur 2. Auflage, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, Vorbemerkung zu Art. 10a-10d, n.
32; inoltre sul tema: L'esame ambientale a livello strategico (EAS) / l'EAS a
livello internazionale, consultabile sul sito dell'UFAM all'indirizzo:
<http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=it>). Il Protocollo EAS obbliga le Parti a sottoporre a
valutazione le conseguenze ambientali scaturenti anche da piani e programmi.
Esso prevede inoltre all'art. 10 una procedura di consultazione e cooperazione
analoga a quella contemplata dalla Convenzione di Espoo, nel caso in cui la
messa in opera di un piano o di un programma sia suscettibile di avere degli effetti
transfrontalieri notevoli sull'ambiente (cfr. art. 10 cpv. 1 del Protocollo
EAS, consultabile al sito dell'UNECE all'indirizzo: <
http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html>). Il Protocollo EAS, approvato dal Consiglio federale
con decisione 14 maggio 2003, non è per ora ancora stato ratificato dal Parlamento.
6.2.2
Lo strumento
dell'esame ambientale a livello strategico (in seguito: EAS) è tuttavia
conosciuto anche in Svizzera. L'EAS persegue lo scopo di consentire l'integrazione
delle questioni ambientali nell'elaborazione e nell'autorizzazione di piani e
di programmi, intesi come pianificazione di ordine superiore, segnatamente
piani direttori cantonali e piani settoriali e strategie della Confederazione.
Benché non ancora introdotto a livello federale, esso è previsto dalla
legislazione del Canton Ginevra ed è stato applicato su base volontaria nel
Canton Vaud (cfr. Alain Griffel/Heribert
Rausch, op.cit., Vorbemerkung zu Art. 10a-10d, n. 29, inclusa lista
degli approfondimenti i.f., e n. 44; zu Art. 10a, n. 13; inoltre sul tema:
L'esame ambientale a livello strategico (EAS) / Definizione e obiettivi
dell'EAS, consultabile al sito dell'UFAM all'indirizzo: <http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=it>). L'EAS consente di riconoscere per tempo gli effetti
globali e i potenziali conflitti di un progetto,
valutando alternative e varianti. Tale strumento dovrebbe così
completare e accelerare l'esame di impatto ambientale a livello di progetto
concreto, fase in cui le condizioni quadro poste dalla pianificazione di ordine superiore non possono più venir
modificate o ottimizzate.
6.2.3
Ferme queste premesse, il grado di
concretizzazione del PUC all'esame esclude che esso possa venir assimilato a
una pianificazione di ordine superiore, così come appena descritta, e rientrare
quindi nella nozione di "politiche, piani e programmi" ai
sensi dell'art. 2 cpv. 7 della Convenzione. Il progetto, predeterminato a
livello superiore dalla scheda V7 del PD, precisa e definisce infatti
concretamente la localizzazione, il perimetro, la volumetria, gli accessi e la
sistemazione della terza tappa della discarica in funzione delle caratteristiche
naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, funzionali e tecniche del luogo.
Esso è inoltre corredato da un RIA 1a fase, che analizza anche il
problema del traffico indotto, e da una domanda di dissodamento, accompagnata
da misure compensative (cfr. in particolare: Rapporto di pianificazione,
programma di realizzazione e norme di attuazione, dicembre 2003, accompagnante
il PUC). Visto il grado di dettaglio e di affinamento del PUC, l'Autorità
cantonale non poteva dunque limitarsi, nell'allestimento del RIA 1a
fase, ad affrontare, come ha fatto, puntualmente e unilateralmente taluni
aspetti riguardanti le ripercussioni del previsto impianto sul limitrofo territorio
italiano (cfr. RIA 1a fase del 6 febbraio/25 marzo 2013, studio
Dionea SA, Locarno, pag. 10, 47-49, 115), bensì doveva dar avvio alla procedura
prescritta dalla Convenzione ed allestire il RIA 1a fase nelle
modalità previste agli art. 2 cpv. 4 e art. 3 e seg. della Convenzione. Disattendendo
tali principi, essa ha irrimediabilmente violato il diritto.
7.
Non porta ad altra conclusione il
fatto che, come osserva la Sezione in sede di risposta, il comune di RI 1 era
stato coinvolto nelle procedure riguardanti l'esecuzione delle prime due tappe
della discarica e, per quanto attiene alla terza tappa, aveva preso parte agli
incontri tenutisi il 27 marzo 2014 a Bellinzona presso la Direzione del
Dipartimento del territorio e il 17 dicembre 2014 a Stabio, poiché in ogni caso
non è stato coinvolto il centro di competenza italiano, così come prescritto
dalla Convenzione. Infatti, a prescindere dal fatto che l'incontro del 17
dicembre 2014 non verteva sul PUC bensì sulla presentazione della domanda di
costruzione relativa alla discarica e sul RIA 2a fase, lo scopo
principale della sottoscrizione da parte della Svizzera dalla Convenzione di
Espoo va proprio ricercato nella volontà di introdurre una chiara base legale
per la procedura di consultazione e di collaborazione in un contesto
transfrontaliero, istituzionalizzando la prassi di cooperazione con l'estero
esistente da parecchi anni nel nostro paese e inerente agli impianti ubicati
nella regioni di confine (cfr. supra, consid. 5.1.).
8.
Va aggiunto da ultimo, per
completezza, che sebbene il comune di RI 1 sollevi per la prima volta la
contestazione relativa alla mancata
applicazione della Convenzione in questa sede, non si può tuttavia ravvisare
nel fatto di non averla evocata in precedenza una rinuncia implicita a proporla
in seguito davanti ad un'istanza giudiziaria e di conseguenza che il richiamo a
detta violazione contravvenga al principio di buona fede processuale
(cfr. RtiD II-2009, n. 57, considerando 4 e rif. giurisprudenziali ivi menzionati). Tant'è che nemmeno la Sezione, in
sede di risposta, lo sostiene.
9.
9.1. Per tutti questi motivi i
ricorsi devono essere accolti, annullando il decreto legislativo impugnato.
9.2
Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito dei
ricorsi, si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti, patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto
esse sono dovute dallo Stato.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza il decreto legislativo 16 aprile 2014, con cui il
Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la
realizzazione della terza e ultima tappa della discarica per materiali inerti
in località "Ca dal Boscat" nel comune di Stabio, è annullato.
2.
Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Lo Stato verserà al comune di RI 1 fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili. Per lo stesso motivo, lo stato verserà complessivamente fr. 1'500.-
anche a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6. A quest'ultimi dev'essere inoltre retrocesso
l'importo di fr. 3'000.- versato quale anticipo per le presunte spese
processuali.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
;
;
Ufficio
federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna;
Ufficio
federale dell'ambiente UFAM, 3003
Berna.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario