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Decisione

90.2014.48

Piano di utilizzazione cantonale. Realizzazione in un contesto transfrontaliero dell'ultima tappa di una discarica per materiali inerti con un volume approssimativo di 800'000 mc. Applicazione della C

12 febbraio 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i numerosi incontri intrattenuti con il comune di RI 1 già a partire dagli anni

'80/'90 relativi alla pianificazione della discarica, di modo che esso sarebbe

sempre stato perfettamente informato e adeguatamente coinvolto. Sostiene poi

che nell'ambito dell'elaborazione del PUC le

valutazioni d'impatto ambientale sarebbero state eseguite considerando

pure il limitrofo territorio italiano nell'estensione e con l'approfondimento

richiesto dall'art. 2 cpv. 7 della Convenzione. Per contro l'analisi dei vari

ambiti specifici in un'ottica transfrontaliera sarebbe stata correttamente

demandata al rapporto di impatto ambientale di 2a fase (RIA 2a

fase), in via di allestimento. Peraltro l'opzione zero sarebbe stata

adeguatamente considerata già negli studi di base svolti nell'ambito

dell'allestimento e della revisione della scheda V7 del PD. In merito alla

compatibilità dell'impianto con gli indirizzi pianificatori e di tutela ambientale,

la Sezione rinvia alle molteplici verifiche e valutazioni effettuate

nell'ambito del RIA 1a fase.

D. Con gli allegati di replica e di

duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi di fatto e di diritto. I

ricorrenti sottolineano in particolare come la mancata applicazione della Convenzione

abbia leso insanabilmente i loro diritti di partecipazione alla procedura di

adozione del PUC, il quale si baserebbe su un esame unilaterale della

fattispecie e su una ponderazione lacunosa degli interessi in gioco. Producendo la perizia 28 aprile 2015 del dott. __________,

essi analizzano poi nel dettaglio i contenuti del RIA 2a fase,

concludendo che anche questo documento non terrebbe conto in modo

sufficiente del contesto transfrontaliero.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

L'atto impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione

del PUC e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge

sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3).

Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cifra 3 Lcoord), quella relativa

al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La decisione

globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate,

indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di

diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 47 cpv. 1 legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1).

1.2.

1.2.1. Giusta l'art. 13 Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o

ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata.

Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica

dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le

facoltà di impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 11 febbraio 2003

[n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole

norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere

esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA

52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.).

1.2.2. In quanto rivolta contro l'approvazione del PUC, la legittimazione attiva

dei ricorrenti, detentori di un interesse degno di protezione, è certa (art. 47

cpv. 3 lett. c LST). Il permesso di dissodamento non è per contro messo in discussione

in quanto tale.

1.3. I ricorsi, inoltrati tempestivamente (art. 47 cpv. 1 LST), possono dunque essere

decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Per

quanto riguarda la richiesta di indire un'udienza, avanzata dal comune di RI 1,

giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono

alle parti il diritto di essere udite oralmente, essendo sufficiente che le

stesse possano far valere le loro ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid.

9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a

ed., Cadenazzo 2002, n. 141 e 146, n. 494).

1.4. I ricorsi, che hanno il

medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art.

76 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

I ricorrenti invocano

preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti per il fatto

che il Dipartimento del territorio, dopo la scadenza del termine di

pubblicazione, avrebbe negato loro l'accesso agli atti informanti il PUC, precludendo

una completa presa di posizione in merito in sede di ricorso. La critica non merita

di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui i ricorrenti stessi danno

atto del fatto che l'eventuale lesione dei loro diritti è stata sanata in sede

di replica con la possibilità di visionare compiutamente l'incarto.

3.

In ambito di piani di utilizzazione

cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei

fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.

Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo

campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato

di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo

solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto

riserbo. Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di

diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere

questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze

degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono

spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale dovrà

pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del

piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa

rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo

rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non

basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto

certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la

soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo

complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità

incaricata della pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2

non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).

4.

Giusta l'art. 75

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono

allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello

legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo

quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:

pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso

di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente,

di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione

cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla

scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda

frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita la protezione

giuridica (art. 33 e segg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT).

Il piano d'utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso

ammissibile del suolo per aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è

inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori del piano

direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni di

interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 1 e 2 LST).

5.

5.1. Il 25 febbraio 1991 è stata firmata

a Espoo (Finlandia) l'omonima Convenzione, entrata in vigore per la Svizzera il

10.

settembre 1997. La Convenzione si applica anche a tutti i paesi ad essa limitrofi,

fra cui l'Italia (cfr. "Campo di applicazione della convenzione il 22

agosto 2003" in appendice alla Convenzione). La Convenzione introduce una

chiara base legale per la procedura di consultazione e di collaborazione in un

contesto frontaliero, istituzionalizzando, per quanto attiene alla Svizzera,

una prassi esistente già da diversi anni (cfr. Messaggio concernente la

ratificazione della Convenzione ONU/ECE sulla valutazione dell'impatto

ambientale in un contesto transfrontaliero del 5 settembre 1995 in: FF 1995 IV

381, pag. 382-383; in seguito: Messaggio). Lo scopo della Convenzione è di

garantire che, nella progettazione di impianti aventi presumibilmente effetti

ambientali notevoli nel contesto transfrontaliero, la Parte di origine (ossia

il Paese che ha progettato e autorizzato un impianto nell'ambito delle sue

competenze) proceda ad un esame d'impatto ambientale nonché informi e consulti

le Parti interessate, vale a dire gli Stati colpiti dagli effetti nel contesto

transfrontaliero (cfr. Messaggio, pag. 386).

5.2

La Convenzione pone dunque il

principio secondo cui uno Stato (Parte di origine), nel cui territorio è

prevista la realizzazione di un progetto che potrebbe avere un impatto transfrontaliero

pregiudizievole importante sull'ambiente dello Stato limitrofo (Parte colpita),

informa quest'ultimo e gli offre la possibilità di partecipare alla procedura di

valutazione (art. 2 cpv. 6). In altri termini, il pubblico (ossia le persone

fisiche o giuridiche) e le autorità della Parte colpita devono avere la

possibilità di esprimersi sul progetto. Le indagini ambientali devono

considerare anche le conseguenze sullo Stato limitrofo. Il campo di applicazione

della Convenzione include:

- i progetti di cui all'appendice I, dai quali "potrebbe

derivare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante [all'ambiente]"

(art. 2 cpv. 2, 3 e 4);

- altri progetti per i quali le parti interessate

concordano l'assoggettamento alla Convenzione di Espoo (art. 2 cpv. 5 e appendice

III).

In Svizzera l'UFAM è l'autorità responsabile e il

centro di competenza per le questioni esecutive ai sensi della Convenzione

(cfr. anche per tutto quanto segue e per quanto precede: Manuale EIA: Direttiva della Confederazione per l'esame

dell'impatto sull'ambiente, Modulo 3: Procedure, capitolo 7, pag. 14 e seg.,

consultabile al sito dell'UFAM all'indirizzo: ‹http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01067/index.html?lang=it›).

5.3

Se in Svizzera è prevista la realizzazione di un

progetto sottoposto a EIA, l'autorità decisionale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OEIA

e del relativo allegato deve:

- accertare se dal progetto potrebbe derivare un impatto

transfrontaliero pregiudizievole importante per l'ambiente e decidere se il

progetto soggiace alla Convenzione di Espoo; se lo reputa necessario, contatta

dapprima il centro di competenza per la Svizzera (UFAM, sezione EIA e

ordinamento del territorio);

- informare il più presto possibile - al più tardi

quando informa il pubblico svizzero - il centro di competenza della Parte

colpita (con copia al centro svizzero: cfr. art. 6a cpv. 2 OEIA); la notifica

contiene almeno una descrizione del progetto e, se disponibili, l'indagine

preliminare e il capitolato d'oneri; nella notifica la Parte colpita è invitata

a comunicare l'indirizzo del proprio ufficio di contatto e le informazioni

ambientali sull'area interessata (art. 2 cpv. 4 e art. 3 cpv. 1 e 2 della

Convenzione); lo scambio di informazioni avviene tramite l'ufficio indicato

dalla Parte colpita;

- trasmettere alla Parte colpita la documentazione per

la pubblicazione, in particolare le indagini ambientali, e fungere da

interlocutore per tutta la durata della procedura; le indagini ambientali

includono inoltre un capitolo sull'impatto ambientale nella regione estera

interessata affinché la Parte colpita possa condurre la propria valutazione

(art. 3 cpv. 5, art. 4, art. 5 e appendice II della Convenzione);

- provvedere affinché la Parte colpita pubblichi il

progetto in contemporanea (art. 3 cpv. 8 della Convenzione);

- provvedere affinché al momento della decisione si

tenga conto dei pareri del pubblico e delle autorità della Parte colpita, trasmettendole

poi per conoscenza la decisione (art. 6 della Convenzione).

6.

Nel caso concreto, la Sezione dello

sviluppo territoriale non contesta che alla fattispecie sia applicabile la

Convenzione, ma ritiene che l'adozione del PUC rientri nella casistica di cui

all'art. 2 cpv. 7 della Convenzione, che, per quanto concerne politiche,

piani e programmi, si limita a prescrivere alle Parti di sforzarsi

di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nella misura

richiesta. Ciò che sarebbe in concreto avvenuto, visto che nell'ambito dell'elaborazione

del PUC, le valutazioni d'impat-to ambientale sarebbero state eseguite

considerando pure il limitrofo territorio italiano nell'estensione e con l'approfondimento

richiesto dall'art. 2 cpv. 7 della Convenzione.

6.1

La tesi dipartimentale è condivisibile soltanto

per quanto concerne l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione.

6.1.1

L'Appendice I di quest'ultima prevede un elenco

di 17 attività ed impianti ai quali si applica obbligatoriamente la Convenzione,

sempreché possano avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.

Ne fanno parte, tra l'altro, gli impianti di eliminazione dei rifiuti

(incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi;

n. 10) ed il disboscamento di grandi superfici (n. 17). La circostanza che una

determinata attività non compaia sulla lista di cui all'Appendice I non esclude

tuttavia l'applicabilità della Convenzione. In effetti, se le Parti interessate concordano sul fatto che, alla luce dei

criteri indicati nell'Appendice III, l'attività prevista è suscettibile

di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la stessa deve

allora essere trattata come se fosse iscritta su detta lista (cfr. art. 2 cpv.

5.

della Convenzione). Determinante, ai fini dell'applica-zione della

Convenzione, è, in sostanza, il fatto che l'attività prevista comporti un

impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.

In concreto, atteso che la sussistenza di un tale

impatto non è controversa, trova dunque applicazione la Convenzione, a prescindere

dal fatto che la (terza tappa della) discarica in discussione, per il motivo

che vi verranno depositati anche materiali inquinati (cfr. risposta 27 febbraio

2015.

della Sezione dello sviluppo

territoriale) o perché esige il disboscamento di ben 4.9 ha, rientri nel novero

di quelle attività che compaiono sulla lista dell'Appendice I, oppure di quelle

che, seppur non figurandovi, devono essere trattate come se fossero

iscritte su detta lista, dal momento che, esaminata alla luce dei criteri

generali indicati nell'appendice III della Convenzione, adempie senz'altro le

condizioni di cui all'art. 2 cpv. 5 della Convenzione.

6.1.2

Tale conclusione trova conferma nella Direttiva della Confederazione per l'esame

dell'impatto sull'ambiente, citata supra al considerando 5.2. Per quanto attiene al campo di applicazione della

Convenzione, tale Direttiva

stabilisce infatti espressamente che la procedura contemplata dalla Convenzione

si applica in Svizzera "(…) a tutti i progetti che sono sottoposti a

EIA in virtù dell'OEIA e dai quali potrebbe derivare un impatto transfrontaliero

pregiudizievole importante per l'ambiente" (cfr. Modulo 3: Procedure,

capitolo 7, pag. 14 e 22). Ciò che è il caso dell'impianto in parola, posto che

l'OEIA sottopone all'esame dell'impatto ambientale

le discariche per materiali inerti con un volume di più di 500'000 mc.

Benché di principio le direttive

siano vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice, nel caso

concreto non vi è ragione per distanziarsi dalla direttiva summenzionata. Essa

risulta infatti del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla Convenzione.

6.2

Contrariamente a quanto

pretende la Sezione dello sviluppo territoriale, il PUC non va annoverato tra

le politiche, piani e programmi che l'art. 2 cpv. 7 della Convenzione,

limitandosi a prescrivere alle Parti di sforzarsi di attuarne i principi "nella

misura richiesta", sottrae alla valutazione dell'impatto ambientale e,

di conseguenza, alla procedura descritta al considerando 5.3.

6.2.1

In merito alla nozione di "politiche,

piani e programmi" va rilevato preliminarmente che il 1° luglio 2010 è

entrato in vigore nei 36 paesi che l'hanno ratificato e nell'Unione europea il

Protocollo alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un

contesto transfrontaliero relativo alla valutazione strategica ambientale (in

seguito: Protocollo EAS; cfr. Alain

Griffel/Heri-bert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband

zur 2. Auflage, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, Vorbemerkung zu Art. 10a-10d, n.

32; inoltre sul tema: L'esame ambientale a livello strategico (EAS) / l'EAS a

livello internazionale, consultabile sul sito dell'UFAM all'indirizzo:

<http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=it>). Il Protocollo EAS obbliga le Parti a sottoporre a

valutazione le conseguenze ambientali scaturenti anche da piani e programmi.

Esso prevede inoltre all'art. 10 una procedura di consultazione e cooperazione

analoga a quella contemplata dalla Convenzione di Espoo, nel caso in cui la

messa in opera di un piano o di un programma sia suscettibile di avere degli effetti

transfrontalieri notevoli sull'ambiente (cfr. art. 10 cpv. 1 del Protocollo

EAS, consultabile al sito dell'UNECE all'indirizzo: <

http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html>). Il Protocollo EAS, approvato dal Consiglio federale

con decisione 14 maggio 2003, non è per ora ancora stato ratificato dal Parlamento.

6.2.2

Lo strumento

dell'esame ambientale a livello strategico (in seguito: EAS) è tuttavia

conosciuto anche in Svizzera. L'EAS persegue lo scopo di consentire l'integrazione

delle questioni ambientali nell'elaborazione e nell'autorizzazione di piani e

di programmi, intesi come pianificazione di ordine superiore, segnatamente

piani direttori cantonali e piani settoriali e strategie della Confederazione.

Benché non ancora introdotto a livello federale, esso è previsto dalla

legislazione del Canton Ginevra ed è stato applicato su base volontaria nel

Canton Vaud (cfr. Alain Griffel/Heribert

Rausch, op.cit., Vorbemerkung zu Art. 10a-10d, n. 29, inclusa lista

degli approfondimenti i.f., e n. 44; zu Art. 10a, n. 13; inoltre sul tema:

L'esame ambientale a livello strategico (EAS) / Definizione e obiettivi

dell'EAS, consultabile al sito dell'UFAM all'indirizzo: <http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=it>). L'EAS consente di riconoscere per tempo gli effetti

globali e i potenziali conflitti di un progetto,

valutando alternative e varianti. Tale strumento dovrebbe così

completare e accelerare l'esame di impatto ambientale a livello di progetto

concreto, fase in cui le condizioni quadro poste dalla pianificazione di ordine superiore non possono più venir

modificate o ottimizzate.

6.2.3

Ferme queste premesse, il grado di

concretizzazione del PUC all'esame esclude che esso possa venir assimilato a

una pianificazione di ordine superiore, così come appena descritta, e rientrare

quindi nella nozione di "politiche, piani e programmi" ai

sensi dell'art. 2 cpv. 7 della Convenzione. Il progetto, predeterminato a

livello superiore dalla scheda V7 del PD, precisa e definisce infatti

concretamente la localizzazione, il perimetro, la volumetria, gli accessi e la

sistemazione della terza tappa della discarica in funzione delle caratteristiche

naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, funzionali e tecniche del luogo.

Esso è inoltre corredato da un RIA 1a fase, che analizza anche il

problema del traffico indotto, e da una domanda di dissodamento, accompagnata

da misure compensative (cfr. in particolare: Rapporto di pianificazione,

programma di realizzazione e norme di attuazione, dicembre 2003, accompagnante

il PUC). Visto il grado di dettaglio e di affinamento del PUC, l'Autorità

cantonale non poteva dunque limitarsi, nell'allestimento del RIA 1a

fase, ad affrontare, come ha fatto, puntualmente e unilateralmente taluni

aspetti riguardanti le ripercussioni del previsto impianto sul limitrofo territorio

italiano (cfr. RIA 1a fase del 6 febbraio/25 marzo 2013, studio

Dionea SA, Locarno, pag. 10, 47-49, 115), bensì doveva dar avvio alla procedura

prescritta dalla Convenzione ed allestire il RIA 1a fase nelle

modalità previste agli art. 2 cpv. 4 e art. 3 e seg. della Convenzione. Disattendendo

tali principi, essa ha irrimediabilmente violato il diritto.

7.

Non porta ad altra conclusione il

fatto che, come osserva la Sezione in sede di risposta, il comune di RI 1 era

stato coinvolto nelle procedure riguardanti l'esecuzione delle prime due tappe

della discarica e, per quanto attiene alla terza tappa, aveva preso parte agli

incontri tenutisi il 27 marzo 2014 a Bellinzona presso la Direzione del

Dipartimento del territorio e il 17 dicembre 2014 a Stabio, poiché in ogni caso

non è stato coinvolto il centro di competenza italiano, così come prescritto

dalla Convenzione. Infatti, a prescindere dal fatto che l'incontro del 17

dicembre 2014 non verteva sul PUC bensì sulla presentazione della domanda di

costruzione relativa alla discarica e sul RIA 2a fase, lo scopo

principale della sottoscrizione da parte della Svizzera dalla Convenzione di

Espoo va proprio ricercato nella volontà di introdurre una chiara base legale

per la procedura di consultazione e di collaborazione in un contesto

transfrontaliero, istituzionalizzando la prassi di cooperazione con l'estero

esistente da parecchi anni nel nostro paese e inerente agli impianti ubicati

nella regioni di confine (cfr. supra, consid. 5.1.).

8.

Va aggiunto da ultimo, per

completezza, che sebbene il comune di RI 1 sollevi per la prima volta la

contestazione relativa alla mancata

applicazione della Convenzione in questa sede, non si può tuttavia ravvisare

nel fatto di non averla evocata in precedenza una rinuncia implicita a proporla

in seguito davanti ad un'istanza giudiziaria e di conseguenza che il richiamo a

detta violazione contravvenga al principio di buona fede processuale

(cfr. RtiD II-2009, n. 57, considerando 4 e rif. giurisprudenziali ivi menzionati). Tant'è che nemmeno la Sezione, in

sede di risposta, lo sostiene.

9.

9.1. Per tutti questi motivi i

ricorsi devono essere accolti, annullando il decreto legislativo impugnato.

9.2

Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Dato l'esito dei

ricorsi, si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili ai ricorrenti, patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm); in concreto

esse sono dovute dallo Stato.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza il decreto legislativo 16 aprile 2014, con cui il

Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la

realizzazione della terza e ultima tappa della discarica per materiali inerti

in località "Ca dal Boscat" nel comune di Stabio, è annullato.

2.

Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Lo Stato verserà al comune di RI 1 fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili. Per lo stesso motivo, lo stato verserà complessivamente fr. 1'500.-

anche a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6. A quest'ultimi dev'essere inoltre retrocesso

l'importo di fr. 3'000.- versato quale anticipo per le presunte spese

processuali.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

;

Ufficio

federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna;

Ufficio

federale dell'ambiente UFAM, 3003

Berna.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario