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Decisione

90.2014.7

Piano regolatore. Determinazione dello spazio riservato alle acque stagnanti

9 dicembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione

dell'uomo e dei beni importanti lo esige;

- promuovere

la biodiversità;

- offrire

possibilità di svago e di riposo.

Quale misura viene individuata quella d'inserire

il concetto di spazio di pertinenza del corso d'acqua come principio basilare

della pianificazione territoriale (determinazione di adeguate linee d'arretramento

per l'insediamento, le costruzioni e gli impianti; 3.1.d). I comuni devono in

generale concorrere nel quadro dei compiti a loro assegnati al rispetto degli

indirizzi e degli obiettivi citati (4.2); la verifica dell'adozione di adeguate

misure pianificatorie è demandata alla Sezione dello sviluppo territoriale

(SST), in collaborazione con la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua

e del suolo (SPAAS) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA; 4.1.c).

3.2. In

linea con gli intendimenti della pianificazione direttrice, l'art. 28 cpv. 2 LALPT

prevede che le rappresentazioni grafiche fissino, tra l'altro, i vincoli

speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per

la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici

del paesaggio, degli edifici di pregio storico culturale o della vista panoramica

(lett. h) e le zone che, secondo l'esperienza comune o gli accertamenti

tecnici, non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di stabilità o che

sono soggette a immissione eccessive o a pericoli naturali, segnatamente ad alluvionamenti

o inondazioni (lett. l).

4.Gli

insorgenti contestano la decisione del Governo che non ha approvato la linea di

arretramento di 5.00 m dal demanio, per cui a titolo transitorio vige una

fascia larga 20.00 m quale spazio riservato alle acque. Essi sostengono che il

loro fondo sia situato in una zona densamente edificata: quasi tutti i terreni

siti dopo il nucleo a valle della strada che si congiunge colla circonvallazione

sarebbero costruiti, eccezion fatta per le superfici adibite ad attrezzature

pubbliche. Ne discende che lo spazio riservato alle acque dev'essere adeguato

alla situazione di edificazione e, ritenuto che per il loro fondo è garantita

la protezione contro le piene e che non vi è spazio fruibile per interessi

pubblici, la pianificazione adottata dal comune avrebbe dovuto essere approvata.

4.1. Determinante per l'esito della vertenza è la

nozione di zona densamente edificata. Il Tribunale federale ha già avuto modo

di esprimersi in merito allo spazio riservato alle acque lacustri, considerando

che l'attenzione deve di principio essere rivolta ai terreni lungo le rive,

senza soffermarsi sulla singola particella o quelle direttamente confinanti, ma

mantenendo sempre una visione d'insieme, con uno sguardo alla struttura

edilizia del territorio comunale. Occorre pertanto considerare la posizione del

fondo interessato, segnatamente se è periferica o all'interno dell'insediamento

principale. In quest'ultimo caso, non è necessario un interesse alla densificazione

del comparto; lo sfruttamento estensivo, che di regola connota le rive dei

laghi, non impedisce, infatti, di ammettere che sia adempiuto il concetto di

zona densamente edificata. Rilevante in questo senso è lo stato di cementificazione

della riva (ad es. con muri) e la massiccia presenza d'impianti per natanti o

balneari, che - vista dal lago - la fa apparire densamente costruita e ne

limita il potenziale di rivalorizzazione dal profilo ecologico. L'Alta corte ha

comunque sottolineato che quest'ultimo criterio - da solo - non può essere

decisivo (cfr. DTF 140 II 437 consid. 5.4; cfr. inoltre Reto Schmid, annotazione in calce alla citata sentenza in:

URP 6/2014, pag. 582 segg., 584; Peter

Hänni/Tamara Iseli, Bauen im geschützten Gewässerraum: Erste Urteile, in:

BR 2015 pag. 82 segg., pag. 88). Una pianificazione appropriata richiede un

perimetro di osservazione sufficientemente esteso, che coincide di regola con

il territorio comunale, perlomeno in comuni piccoli (STA 52.2013.302 del 30 settembre

2015 consid. 2.4.1. con riferimenti). II concetto di "zona densamente

edificata" contemplato dalla OPAc e quello di "terreni già edificati

in larga misura" usato dalla LPT devono in ogni caso essere tenuti

distinti. Il primo, infatti, si riferisce

unicamente al territorio a contatto con le acque; il secondo, invece, si

focalizza sull'insieme dell'abitato (ARE/UFAM, Gewässerraum im Siedlungsgebiet,

op. cit., pag. 4).

4.2. In concreto, il

comune ha tracciato sul piano delle zone il limite del demanio fondandosi su

quello fissato per il Lago Ceresio alla quota di 271.20 m.s.m. dagli art. 4

cpv. 2 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1 e 2 cpv. 1 del regolamento sul demanio pubblico del

30 agosto 1994; RDP; RL 9.4.1.1.1).

Questo limite è stato tenuto in considerazione per fissare quello delle zone

edificabili lungo la riva lacuale e, inoltre, è stato utilizzato per definire

la distanza minima dal lago per le costruzioni, come visto di 5.00 m (per tutto

quanto precede, cfr. Rapporto di pianificazione, pag. 61). Per comprendere

l'origine di questa distanza, occorre riferirsi al rapporto 30 settembre 2009 -

dunque prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto - del Dipartimento del

territorio che, esaminando preliminarmente il piano, ha indicato la necessità

di fissare la distanza minima dal lago in 5.00 m (rapporto citato, pag. 14).

4.3. Rilevato come la demarcazione del confine del demanio esulasse

dalla procedura di approvazione del piano regolatore e dalle sue competenza, il

Consiglio di Stato non ha approvato la linea del demanio adottata dal comune,

ritenendo invece determinante il confine tra Stato e privato riportato nella

misurazione ufficiale in vigore. Di conseguenza, il Governo ha determinato in

corrispondenza del limite dei fondi sia la zona edificabile, sia tutti i vincoli

a essa associati, adeguando quindi anche la superficie demaniale e uniformandola

allo stato di proprietà (ris. gov., pag. 17). Per quanto riguarda più

specificatamente la distanza dalla riva del lago, richiamata la legislazione

vigente il Consiglio di Stato ha approvato la distanza di 5.00 m unicamente in

corrispondenza delle due citata fasce ripuarie poste prima e dopo il nucleo del

paese (mapp. 319 - 389; mapp. 215 - 771). Approvazione che è invece stata negata

per il settore a lago che si sviluppa prima del mapp. 319, in direzione della

dogana, cui appartiene il mapp. 464 dei ricorrenti.

4.4. Tanto gli atti del piano regolatore, quanto la decisione impugnata

non motivano particolarmente le rispettive scelte. Il comune sembra aver

pedissequamente seguito l'indicazione fornita dal Dipartimento, fondata sul

previgente diritto, senza compiere una valutazione della situazione di fatto.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato enuncia una serie di criteri per la

definizione della zona densamente edificata, salvo poi concludere quasi apoditticamente

che essa è data solo per le due citate tratte perché "vi è una sufficiente

compattazione del tessuto edilizio", senza soffermarsi sui criteri

indicati in precedenza (supra, 4.1.). Tutto ciò non permette al Tribunale

di verificare la correttezza della pianificazione impugnata, giacché essa

risulta insufficientemente motivata. Nulla muta il fatto che sia i ricorrenti,

sia il Governo abbiano versato all'incarto le istantanee prese da lago delle

rive interessate. Non spetta infatti al Tribunale - che non è autorità di pianificazione

- compiere per la prima volta una simile valutazione. In definitiva, seppure

per motivi diversi, è a ragione che il Consiglio di Stato non ha approvato la

linea di arretramento in parola e chiesto al comune di elaborare una variante.

Quest'ultimo, se intende riproporre una distanza ridotta dalle acque stagnanti,

dovrà motivare la sua scelta alla luce dei criteri enunciati nel presente

giudizio.

4.5. In esito a quanto espresso, allo stadio attuale lo spazio riservato

alle acque nel comparto divisato non è determinato. Trova pertanto applicazione

quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio

2011 dell'OPAc.

5.

Visto quanto precede,

il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti,

soccombenti (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è posta a carico degli insorgenti, in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario