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Decisione

90.2015.102

Revisione di un piano regolatore - ampliamento della zona edificabile e regime transitorio LPT, contenibilità

12 luglio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2 è proprietario

del mapp. 326 di Capriasca, sezione Lopagno, e, unitamente a RI 1, del

contermine mapp. 1138. Sulle proprietà, poste a valle della cantonale che conduce

al nucleo di Oggio, sorge l'ex "Grotto Fagiano", ora "Grotthard

Café", con annesso un ampio posteggio. Secondo il piano regolatore di

Lopagno, approvato con risoluzione 3 maggio 1988 (n. 2710) e integrato in

seguito da alcune varianti, il mapp. 326 è attribuito quasi interamente alla

zona edificabile e per una minima parte alla zona agricola, mentre il mapp.

1138, in parte boschivo e ospitante il posteggio, è attribuito alla zona

agricola e per una esigua porzione alla zona edificabile.

B. a. Durante la seduta

del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca

ha adottato la revisione del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione

intervenuta nel 2001, riunisce in un unico atto le pianificazioni locali degli

ex comuni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio.

Per quanto attiene ai fondi in questione, la revisione ha confermato in

sostanza il precedente azzonamento, precisando il limite della zona edificabile

in modo dal farlo coincidere con gli elementi fisici presenti sul terreno,

quali, in particolare, muri di sostegno e terrazzamenti. La destinazione

agricola dell'area che ospita il posteggio non ha subito modifiche.

b. Avverso tale

ordinamento RI 2 e RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando,

fra l'altro, un'estensione della zona edificabile pari al suo raddoppio, comprendente

pure l'area riservata al posteggio.

C. Con risoluzione 10

novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione,

respingendo il ricorso in parola. Ricordando

come, in generale, il piano regolatore sottoposto ad approvazione presenti

elementi di contrasto con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio

2014, il Governo ha ritenuto in concreto che l'assetto pianificatorio

del settore in discussione meritasse conferma, vista la chiara e coerente

definizione della zona edificabile per rapporto a quella agricola.

D. Avverso tale

risoluzione RI 2 e RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento nella misura in cui respinge la richiesta di

includere (almeno) il posteggio in zona edificabile. L'area, risultante da una

valida procedura di dissodamento e sistemata in base a regolare premesso di

costruzione, risulterebbe infatti perfettamente urbanizzata e inidonea a uno

sfruttamento agricolo. Chiedono, fra le varie prove, l'esperimento di un

sopralluogo.

E. Il comune,

rappresentato dal municipio, postula l'accoglimento del gravame con argomenti

di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. La Sezione dello sviluppo

territoriale, agente per conto del Governo, chiede che il ricorso venga

respinto.

Le parti hanno

rinunciato ad un secondo scambio degli allegati.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli

insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).

1.2. Poiché la controversa

revisione del piano regolatore è stata avviata

in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365),

essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge

(art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza

ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento

anticipato, il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere

all'esperimento del sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad

alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con

rinvii; RDAT I-1995 n. 51 consid. 2; Marco

Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della

controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla

documentazione versata agli atti e dalle immagini visibili su Google Map e

Street View (cfr., a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016

consid. 6.5,1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3,1C_326/2011 del 22

marzo 2012 consid. 2.1).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il

diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i

ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente

che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli

interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;

RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione

- per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203

segg., 214).

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. LST) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1

Secondo l'art. 15

vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014,

le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano

già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che

adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che,

dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in

causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione

territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente

o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata

relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri

rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che

- ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del

terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere

congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad

art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

3.2.1

Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT

del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone

edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per

15.

anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).

L'ubicazione e le dimensioni delle zone

edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini

comunali, rispettando gli scopi e i principi

della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento

delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del

medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile

se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario

all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di

sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone

edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate

(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e

l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.

e).

3.2.2

La citata

revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni

in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli

insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato

degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il

legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori

cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo

contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i

piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici

insediative e la loro distribuzione nel cantone.

3.3

3.3.1

L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica

della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani

direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque

anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino

all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio

federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la

superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata

in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove

zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la

necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

3.3.2

L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT

(pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento

della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione

dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un

azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando

il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale

parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo

temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT

risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente

applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima

istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a

cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

3.3.3

Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio

di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti

soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene

dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a),

sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone

pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett.

b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si

rivelano urgentemente necessarie e se, in

sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la

superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano

direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).

4.

Giusta l'art. 16

cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,

per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti

funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o

all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti

dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio

2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per quanto

possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16

cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma

valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche

obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di

prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella

del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).

5.

In concreto, la revisione all'esame era pendente per approvazione

al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT.

Alla luce di quanto appena spiegato, trova dunque applicazione l'art. 38a

LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è

compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone.

Aspetto che gli atti della

revisione, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica,

manifestamente non affrontano. La tematica dell'estensione delle aree

fabbricabili viene infatti affrontata in termini generali di contenibilità del

piano, contrapponendo a un incremento complessivo della zona edificabile di ca.

40'070 mq una sua riduzione di ca. 3'050 mq (cfr. Rapporto di pianificazione

giugno 2010, p.ti 6.2.3. pag. 19, e 6.3.3, pag. 26-29, e risoluzione impugnata,

p.to 6.2.1., lett. c, pag. 98-100). A ogni modo, appare d'acchito escluso che

qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a

cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che

manifestamente esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto

dal Consiglio di Stato, il divisato ampliamento della zona edificabile non può

beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e

nemmeno viene sostenuto, che questo verrebbe compensato.

6.

A titolo

abbondanziale e in considerazione dell'esiguità della superficie in parola, si

osserva che l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i requisiti dell'art.

15.

vLPT.

Come visto al

consid. 3.1., perché un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile

occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste

dall'art. 15 vLPT, applicabile al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3,

STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione

parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010,

in: FF 2010, 931, cap. 2.3.4), ciò che non è il caso per la porzione del mapp.

1138.

che i ricorrenti vorrebbero veder inclusa in zona edificabile.

6.1

Innanzitutto essa

non appartiene ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi

dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15

lett. a vLPT, si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in

maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo

interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate

e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op.

cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, op. cit.,

n. 319). In concreto, dai piani acquisiti all'incarto emerge con

chiarezza come la porzione del mapp. 1138, di cui i ricorrenti chiedono

l'attribuzione alla zona fabbricabile, è posta in una situazione del tutto marginale

rispetto alla zona edificabile situata in località "Pian de Vócc"

che, a valle della cantonale, si espande verso est lungo una fascia continua,

seguendo l'andamento della strada. Inoltre, come rettamente rileva il Governo a

pag. 302 della risoluzione impugnata, una sua attribuzione alla zona

costruibile va esclusa, in quanto estranea "(…) alle delimitazioni di

zona previste sui fmn 1138 (sotto la strada) e 455 (sopra la strada), allineate

fra loro, [che] concorrono a determinare il fronte conclusivo della zona

edificabile Precamorina".

6.2

Nemmeno si

giustifica l'assegnazione di questa porzione di territorio alla zona

edificabile in applicazione dell'art. 15 lett. b vLPT.

6.2.1

Nella fattispecie occorre premettere che, attraverso la revisione, il

comune ha proposto l'esclusione dalle aree fabbricabili di alcuni terreni o

territori. Esso ha tuttavia nel contempo proposto anche degli importanti

ampliamenti delle zone edificabili. In sede di approvazione il Consiglio di

Stato ha condiviso la riduzione delle aree costruibili ma ha disatteso, salvo

alcune eccezioni minori, gli ampliamenti. A fronte di 7'059 unità insediative

(UI) effettive (di cui 4'683 abitanti nel 2007), indicate dal comune, il

Governo ha anzitutto aggiornato i dati contenuti al capitolo 4, pag. 11, del

Rapporto di pianificazione giugno 2010, quantificando

le UI effettive nel 2010 in 8'721 (di cui 6'285 abitanti). Per rapporto a una

previsione di 7'787 UI (di cui 5'190 abitanti nel 2025 secondo i tassi

di crescita applicati dal comune, ossia quelli determinati nel 2004 dal Service

cantonal de recherche et information statistique su incarico dell'Ufficio di

statistica del Cantone Ticino [USTAT]), l'Esecutivo cantonale ha poi appurato

che i valori indicati dal comune variavano per difetto da quelli più recenti

pubblicati dall'USTAT e di conseguenza da quelli pronosticati per il 2020 e 2025 sulla base del "trend"

degli anni precedenti. Il Consiglio di Stato ha quindi rivisto al rialzo il

calcolo effettuato dal comune, correggendo la previsione e indicando in

particolare per l'anno 2025 un numero di abitanti pari a 7'315 unità invece di

5'190. Esso ha poi rilevato che le zone edificabili proposte con la revisione

avrebbero permesso di accogliere circa 10'198 UI (di cui 8'069 abitanti),

concludendo, al p.to 5.2.4, pag. 22, della risoluzione impugnata, che la zona

edificabile stabilita dal nuovo piano regolatore (e non come erroneamente

indicato "dai PR in vigore") permetteva di coprire circa il 10% in

più delle necessità di prevedibile sviluppo per i prossimi 10 anni. In

proposito s'impone una prima osservazioni, ossia che i calcoli e le correzioni

effettuate dal Governo si riferiscono principalmente alle UI rappresentate

dagli abitanti. Tale approccio non presta fianco a critiche nella misura in cui

è il comune stesso a sottolineare a più riprese nel Rapporto di pianificazione

giugno 2010 la sua preminente vocazione residenziale (cfr. pag. 7, 10, 16),

motivo per cui proprio gli abitanti rappresentano il suo vero fattore di

crescita.

6.2.2

Stabilito che la revisione

permetteva di coprire circa il 10% in più delle necessità di prevedibile

sviluppo per i prossimi 10 anni, nella decisione impugnata il Governo,

attraverso la non approvazione degli ampliamenti della zona edificabile (salvo,

come detto, alcune eccezioni) ha poi ricondotto la contenibilità del piano a

9'883 UI (di cui 7'828 abitanti; cfr. risoluzione impugnata, pag. 101). Da ciò

risulta, per quanto attiene agli abitanti, una riserva più che sufficiente per

rapporto alle prognosi (7'315 abitanti), rispettivamente che le zone

edificabili sono adeguatamente dimensionate per soddisfare i prevedibili

fabbisogni del comune. Notasi che, anche qualora si volesse considerare

l'insieme delle UI pronosticate dal comune per il 2025 (e non solo gli

abitanti), tenendo conto della correzione apportata dal Governo, che da 7'787

UI le farebbe lievitare a 9'912 UI, il lieve ammanco che ne risulta per

rapporto alle riduzioni operate, pari a 29 UI (= 9'912 - 9'883 UI), si rivela

tutto sommato trascurabile, trattandosi di un calcolo teorico, e non è quindi

atto ad inficiare la valutazione complessiva operata dal Governo.

6.3

Poiché la

superficie in questione non soddisfa già i requisiti di cui all'art. 15 vLPT,

non solo merita di essere tutelata la decisione di non assegnarla alla zona

edificabile in sua corrispondenza, ma anche quella di mantenerla in zona

agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente

sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra,

consid. 4.).

6.4

La questione

dell'urbanizzazione del settore risulta, a questo punto, ininfluente. Difatti,

anche se fosse accertata, essa non sarebbe

comunque sia decisiva e non conferirebbe un diritto all'attribuzione del fondo

alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 87 ad

art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.

cit., n. 321).

6.5

In definitiva la

decisione di mantenere l'area in esame in zona agricola anziché attribuirla a

quella edificabile appare sorretta da una valida base legale e risponde a un

interesse pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di

proporzionalità poiché si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in

concreto possibile. Non è dunque data una lesione della garanzia della

proprietà.

7.

Per i motivi che precedono

il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate

permette di prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

complessivi fra. 2'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere