90.2015.102
Revisione di un piano regolatore - ampliamento della zona edificabile e regime transitorio LPT, contenibilità
12 luglio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2015.102
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 7 dicembre 2015 di
RI 1
RI 2
patrocinati
da: PR 1
contro
la
risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di Capriasca;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 2 è proprietario
del mapp. 326 di Capriasca, sezione Lopagno, e, unitamente a RI 1, del
contermine mapp. 1138. Sulle proprietà, poste a valle della cantonale che conduce
al nucleo di Oggio, sorge l'ex "Grotto Fagiano", ora "Grotthard
Café", con annesso un ampio posteggio. Secondo il piano regolatore di
Lopagno, approvato con risoluzione 3 maggio 1988 (n. 2710) e integrato in
seguito da alcune varianti, il mapp. 326 è attribuito quasi interamente alla
zona edificabile e per una minima parte alla zona agricola, mentre il mapp.
1138, in parte boschivo e ospitante il posteggio, è attribuito alla zona
agricola e per una esigua porzione alla zona edificabile.
B. a. Durante la seduta
del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca
ha adottato la revisione del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione
intervenuta nel 2001, riunisce in un unico atto le pianificazioni locali degli
ex comuni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio.
Per quanto attiene ai fondi in questione, la revisione ha confermato in
sostanza il precedente azzonamento, precisando il limite della zona edificabile
in modo dal farlo coincidere con gli elementi fisici presenti sul terreno,
quali, in particolare, muri di sostegno e terrazzamenti. La destinazione
agricola dell'area che ospita il posteggio non ha subito modifiche.
b. Avverso tale
ordinamento RI 2 e RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulando,
fra l'altro, un'estensione della zona edificabile pari al suo raddoppio, comprendente
pure l'area riservata al posteggio.
C. Con risoluzione 10
novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione,
respingendo il ricorso in parola. Ricordando
come, in generale, il piano regolatore sottoposto ad approvazione presenti
elementi di contrasto con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio
2014, il Governo ha ritenuto in concreto che l'assetto pianificatorio
del settore in discussione meritasse conferma, vista la chiara e coerente
definizione della zona edificabile per rapporto a quella agricola.
D. Avverso tale
risoluzione RI 2 e RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento nella misura in cui respinge la richiesta di
includere (almeno) il posteggio in zona edificabile. L'area, risultante da una
valida procedura di dissodamento e sistemata in base a regolare premesso di
costruzione, risulterebbe infatti perfettamente urbanizzata e inidonea a uno
sfruttamento agricolo. Chiedono, fra le varie prove, l'esperimento di un
sopralluogo.
E. Il comune,
rappresentato dal municipio, postula l'accoglimento del gravame con argomenti
di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. La Sezione dello sviluppo
territoriale, agente per conto del Governo, chiede che il ricorso venga
respinto.
Le parti hanno
rinunciato ad un secondo scambio degli allegati.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli
insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Poiché la controversa
revisione del piano regolatore è stata avviata
in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365),
essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge
(art. 117 LST).
1.3. Il gravame può
inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza
ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento
anticipato, il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere
all'esperimento del sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad
alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con
rinvii; RDAT I-1995 n. 51 consid. 2; Marco
Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della
controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla
documentazione versata agli atti e dalle immagini visibili su Google Map e
Street View (cfr., a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016
consid. 6.5,1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3,1C_326/2011 del 22
marzo 2012 consid. 2.1).
Considerandi
2.
2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il
diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i
ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente
che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli
interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;
RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione
- per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),
segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,
La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203
segg., 214).
3.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati, a livello comunale, piani
regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. LST) -
disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
3.1
Secondo l'art. 15
vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014,
le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che
adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che,
dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in
causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione
territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente
o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno
alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata
relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri
rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che
- ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere
congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la
giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre
Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad
art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.2
3.2.1
Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT
del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone
edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per
15.
anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).
L'ubicazione e le dimensioni delle zone
edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini
comunali, rispettando gli scopi e i principi
della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento
delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del
medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile
se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario
all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di
sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone
edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate
(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e
l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.
e).
3.2.2
La citata
revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni
in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli
insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato
degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il
legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori
cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio
concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del
territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo
contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i
piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici
insediative e la loro distribuzione nel cantone.
3.3
3.3.1
L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica
della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani
direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque
anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino
all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio
federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la
superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata
in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove
zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la
necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).
3.3.2
L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT
(pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento
della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione
dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un
azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando
il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale
parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo
temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT
risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente
applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima
istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a
cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).
3.3.3
Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio
di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti
soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene
dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a),
sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone
pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett.
b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si
rivelano urgentemente necessarie e se, in
sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la
superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano
direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).
4.
Giusta l'art. 16
cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base
dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio
per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,
per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti
funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o
all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti
dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono
essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio
2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per quanto
possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente
sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma
valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,
poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche
obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di
prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella
del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).
5.
In concreto, la revisione all'esame era pendente per approvazione
al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT.
Alla luce di quanto appena spiegato, trova dunque applicazione l'art. 38a
LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è
compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone.
Aspetto che gli atti della
revisione, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica,
manifestamente non affrontano. La tematica dell'estensione delle aree
fabbricabili viene infatti affrontata in termini generali di contenibilità del
piano, contrapponendo a un incremento complessivo della zona edificabile di ca.
40'070 mq una sua riduzione di ca. 3'050 mq (cfr. Rapporto di pianificazione
giugno 2010, p.ti 6.2.3. pag. 19, e 6.3.3, pag. 26-29, e risoluzione impugnata,
p.to 6.2.1., lett. c, pag. 98-100). A ogni modo, appare d'acchito escluso che
qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a
cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che
manifestamente esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto
dal Consiglio di Stato, il divisato ampliamento della zona edificabile non può
beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e
nemmeno viene sostenuto, che questo verrebbe compensato.
6.
A titolo
abbondanziale e in considerazione dell'esiguità della superficie in parola, si
osserva che l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i requisiti dell'art.
15.
vLPT.
Come visto al
consid. 3.1., perché un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile
occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste
dall'art. 15 vLPT, applicabile al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3,
STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione
parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010,
in: FF 2010, 931, cap. 2.3.4), ciò che non è il caso per la porzione del mapp.
1138.
che i ricorrenti vorrebbero veder inclusa in zona edificabile.
6.1
Innanzitutto essa
non appartiene ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi
dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15
lett. a vLPT, si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in
maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo
interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate
e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op.
cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, op. cit.,
n. 319). In concreto, dai piani acquisiti all'incarto emerge con
chiarezza come la porzione del mapp. 1138, di cui i ricorrenti chiedono
l'attribuzione alla zona fabbricabile, è posta in una situazione del tutto marginale
rispetto alla zona edificabile situata in località "Pian de Vócc"
che, a valle della cantonale, si espande verso est lungo una fascia continua,
seguendo l'andamento della strada. Inoltre, come rettamente rileva il Governo a
pag. 302 della risoluzione impugnata, una sua attribuzione alla zona
costruibile va esclusa, in quanto estranea "(…) alle delimitazioni di
zona previste sui fmn 1138 (sotto la strada) e 455 (sopra la strada), allineate
fra loro, [che] concorrono a determinare il fronte conclusivo della zona
edificabile Precamorina".
6.2
Nemmeno si
giustifica l'assegnazione di questa porzione di territorio alla zona
edificabile in applicazione dell'art. 15 lett. b vLPT.
6.2.1
Nella fattispecie occorre premettere che, attraverso la revisione, il
comune ha proposto l'esclusione dalle aree fabbricabili di alcuni terreni o
territori. Esso ha tuttavia nel contempo proposto anche degli importanti
ampliamenti delle zone edificabili. In sede di approvazione il Consiglio di
Stato ha condiviso la riduzione delle aree costruibili ma ha disatteso, salvo
alcune eccezioni minori, gli ampliamenti. A fronte di 7'059 unità insediative
(UI) effettive (di cui 4'683 abitanti nel 2007), indicate dal comune, il
Governo ha anzitutto aggiornato i dati contenuti al capitolo 4, pag. 11, del
Rapporto di pianificazione giugno 2010, quantificando
le UI effettive nel 2010 in 8'721 (di cui 6'285 abitanti). Per rapporto a una
previsione di 7'787 UI (di cui 5'190 abitanti nel 2025 secondo i tassi
di crescita applicati dal comune, ossia quelli determinati nel 2004 dal Service
cantonal de recherche et information statistique su incarico dell'Ufficio di
statistica del Cantone Ticino [USTAT]), l'Esecutivo cantonale ha poi appurato
che i valori indicati dal comune variavano per difetto da quelli più recenti
pubblicati dall'USTAT e di conseguenza da quelli pronosticati per il 2020 e 2025 sulla base del "trend"
degli anni precedenti. Il Consiglio di Stato ha quindi rivisto al rialzo il
calcolo effettuato dal comune, correggendo la previsione e indicando in
particolare per l'anno 2025 un numero di abitanti pari a 7'315 unità invece di
5'190. Esso ha poi rilevato che le zone edificabili proposte con la revisione
avrebbero permesso di accogliere circa 10'198 UI (di cui 8'069 abitanti),
concludendo, al p.to 5.2.4, pag. 22, della risoluzione impugnata, che la zona
edificabile stabilita dal nuovo piano regolatore (e non come erroneamente
indicato "dai PR in vigore") permetteva di coprire circa il 10% in
più delle necessità di prevedibile sviluppo per i prossimi 10 anni. In
proposito s'impone una prima osservazioni, ossia che i calcoli e le correzioni
effettuate dal Governo si riferiscono principalmente alle UI rappresentate
dagli abitanti. Tale approccio non presta fianco a critiche nella misura in cui
è il comune stesso a sottolineare a più riprese nel Rapporto di pianificazione
giugno 2010 la sua preminente vocazione residenziale (cfr. pag. 7, 10, 16),
motivo per cui proprio gli abitanti rappresentano il suo vero fattore di
crescita.
6.2.2
Stabilito che la revisione
permetteva di coprire circa il 10% in più delle necessità di prevedibile
sviluppo per i prossimi 10 anni, nella decisione impugnata il Governo,
attraverso la non approvazione degli ampliamenti della zona edificabile (salvo,
come detto, alcune eccezioni) ha poi ricondotto la contenibilità del piano a
9'883 UI (di cui 7'828 abitanti; cfr. risoluzione impugnata, pag. 101). Da ciò
risulta, per quanto attiene agli abitanti, una riserva più che sufficiente per
rapporto alle prognosi (7'315 abitanti), rispettivamente che le zone
edificabili sono adeguatamente dimensionate per soddisfare i prevedibili
fabbisogni del comune. Notasi che, anche qualora si volesse considerare
l'insieme delle UI pronosticate dal comune per il 2025 (e non solo gli
abitanti), tenendo conto della correzione apportata dal Governo, che da 7'787
UI le farebbe lievitare a 9'912 UI, il lieve ammanco che ne risulta per
rapporto alle riduzioni operate, pari a 29 UI (= 9'912 - 9'883 UI), si rivela
tutto sommato trascurabile, trattandosi di un calcolo teorico, e non è quindi
atto ad inficiare la valutazione complessiva operata dal Governo.
6.3
Poiché la
superficie in questione non soddisfa già i requisiti di cui all'art. 15 vLPT,
non solo merita di essere tutelata la decisione di non assegnarla alla zona
edificabile in sua corrispondenza, ma anche quella di mantenerla in zona
agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente
sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra,
consid. 4.).
6.4
La questione
dell'urbanizzazione del settore risulta, a questo punto, ininfluente. Difatti,
anche se fosse accertata, essa non sarebbe
comunque sia decisiva e non conferirebbe un diritto all'attribuzione del fondo
alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 87 ad
art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., n. 321).
6.5
In definitiva la
decisione di mantenere l'area in esame in zona agricola anziché attribuirla a
quella edificabile appare sorretta da una valida base legale e risponde a un
interesse pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di
proporzionalità poiché si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in
concreto possibile. Non è dunque data una lesione della garanzia della
proprietà.
7.
Per i motivi che precedono
il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate
permette di prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di
complessivi fra. 2'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere