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Decisione

90.2015.108

Revisione di un piano regolatore - limite forestale e urbanizzazione

25 ottobre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. I membri della comunione ereditaria fu __________

e __________ S__________, ossia RI 1, RI 2, RI 3, __________, __________, __________, __________ ed __________ (in seguito: CE S__________) erano proprietari di

svariate particelle nel comune di Capriasca, fra cui il mapp. 2110 MAF, ubicato

in località Gaggio. Il fondo, parzialmente ricoperto da bosco, era attribuito,

per la parte rimanente, alla zona residenziale estensiva RE secondo il piano

regolatore dell'ex comune di Sala, approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230) ed integrato in seguito da una variante.

Il piano del traffico prevedeva in particolare a est del comparto, dov'è

situato il fondo, una strada di servizio (via al Gaggio), che non giungeva

tuttavia a lambire la proprietà.

b. Il mapp. 2110 MAF è

stato inserito nel progetto di nuovo riparto dei fondi, allestito dal Consorzio

per l'esecuzione del raggruppamento terreni

a carattere generale a Sala e approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

21 dicembre 2005 (FU n. 102/2005 del 23 dicembre 2005). Avverso il nuovo

riparto, che attribuisce alla CE S__________

il mapp. 653 RT in località Gaggio (corrispondente grosso modo al mapp.

2110 MAF), i ricorrenti citati in ingresso sono insorti dapprima presso la

Commissione di ricorso di 1a

istanza (in seguito: Commissione) e, in seconda battuta, davanti al

Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza 29 agosto 2014 (inc. n.

52.2011.306), ha accolto parzialmente il loro ricorso, rinviando la causa alla

Commissione per un nuovo giudizio. Anche la

decisione resa dalla Commissione a seguito del rinvio è stata oggetto di

impugnativa presso questo Tribunale (inc. n. 52.2016.566) che, con

sentenza 26 maggio 2017, l'ha respinta. Il nuovo riparto dei fondi è stato così

confermato, unitamente alla soluzione prevista per gli accessi, contemplante un diritto di passo veicolare, che prende avvio da via

al Gaggio e che grava, per una fascia

lunga complessivamente una trentina di metri, il confine sud dei mapp. 719 e

703 e il confine nord dei mapp. 707 e 713 fino a raggiungere il mapp.

653. Tale giudizio è stato confermato con sentenza 5 ottobre 2017 dal Tribunale

federale.

B. a. Durante la seduta

del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione

del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2001,

riunisce mediante un unico atto le pianificazioni locali degli ex comuni di

Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio. In

particolare gli atti informanti la revisione riportano il limite boschivo a contatto con la zona edificabile

scaturito dalla procedura di accertamento, che si è conclusa con la decisione

17 giugno 2014 (n. 3422) della Sezione forestale. Salvo minime

correzioni, risultanti da suddetta procedura, l'estensione della zona edificabile

in località Gaggio non ha subito modifiche. Anche la strada di servizio (via al

Gaggio) è stata confermata.

b.

Avverso tale ordinamento RI 1, RI 2, RI 3, e la CE fu __________ S__________,

composta da RI 4, RI 5 e RI 7 e RI 6, sono insorti davanti al Consiglio di Stato,

contestando l'estensione del bosco con conseguente riduzione dell'area

edificabile e chiedendo che la part. 653 RT venga loro integralmente attribuita in proprietà nella sua costituzione

originaria (mq 2467) ed interamente inserita in zona fabbricabile. Essi hanno

inoltre criticato la soluzione riguardante l'accesso alla proprietà, previsto

nell'ambito del progetto di nuovo riparto, che sottrarrebbe al fondo ulteriore

superficie edificabile, ritenendo che la nuova strada, in quanto al servizio di

un nuovo quartiere, avrebbe dovuto venir

costituita come strada pubblica e non come coattiva privata.

C. Con risoluzione 10

novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del

piano regolatore di Capriasca, respingendo, per quanto ricevibile, il ricorso e

confermando la delimitazione della zona edificabile in corrispondenza del mapp.

653.

D. Avverso tale risoluzione i ricorrenti citati in

ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone

l'annullamento nella misura in cui respinge il loro ricorso, e riproponendo le

medesime domande formulate senza successo in prima sede. Essi censurano

nuovamente "(…) l'eccessiva estensione della linea del bosco a

discapito della superficie edificabile" e, ripercorrendo le varie

procedure ricorsuali di cui si sono fatti promotori, ritengono che la questione

relativa all'accertamento boschivo sia rimasta inevasa unitamente al ricorso da

essi interposto nel 2005 nell'ambito della pubblicazione della revisione del

piano regolatore di Sala. Chiedono quindi che venga fatta definitivamente

chiarezza in merito. Contestano poi la natura boschiva della porzione del mapp.

653 sottratta alla zona edificabile e ripropongono le critiche rivolte

all'accesso. Invocano infine una violazione del principio della proporzionalità

e della parità di trattamento.

E. a. Il comune, rappresentato dal municipio, e la

Sezione dello sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, postulano la

reiezione del gravame, sottolineando in particolare come i ricorrenti

non si siano opposti al limite del bosco accertato nell'ambito della procedura

conclusasi il 17 giugno 2014. La Sezione rileva inoltre come il ricorso interposto

il 19/24 marzo 2005 contro la revisione del piano regolatore di Sala sia stato

regolarmente evaso nell'ambito della risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230). Il

comune osserva dal canto suo, per quanto attiene all'accesso, come l'impostazione

fondiaria, scaturente dalla procedura di raggruppamento terreni, esuli

dall'ambito pianificatorio. Dei loro ulteriori argomenti si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

b. I ricorrenti non hanno

replicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione

attiva degli insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). In effetti, nella procedura

amministrativa è riconosciuta anche a un singolo coerede la facoltà di

impugnare in proprio nome una decisione che riguardi la comunione ereditaria, sempre che il ricorso tenda all'annullamento

di un atto che determina obblighi o oneri per la comunione, evenienza data in

concreto (RDAT II-2002 n. 22; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 1 ad art. 43 e rinvii). Identico principio fa stato del resto anche sul piano federale (art. 48 lett. a legge

federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS

172.021] per il ricorso amministrativo; cfr. Alfred

Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. edizione,

Zurigo 2013, n. 935; STF 1C_278/2011 del 17 aprile 2012 consid. 1.2 e

rinvii).

1.2. Poiché la

controversa revisione del piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU

1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di

quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza

ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il

diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che

approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno

2000.

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione

del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. LPAmm; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato (Raffaello Balerna,

La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag.

214).

3.

Accertamento

forestale/superficie edificabile al mapp. 653

3.1

I ricorrenti contestano

anzitutto il limite boschivo al mapp. 653, ritenendolo eccessivamente esteso a

scapito della superficie edificabile.

Sostenendo che la questione relativa all'accertamento del bosco sia finora

rimasta inevasa, chiedono che in questa sede venga finalmente fatta

chiarezza, correggendo "(…) gli errori di merito e di forma del passato".

Tali critiche si rivelano manifestamente prive di fondamento. In concreto

occorre infatti rilevare che nel 2009 è stata avviata la procedura di accertamento

del limite del bosco a contatto con la zona edificabile del comune di Capriasca.

Il limite forestale accertato è stato però determinato in seguito a una seconda

pubblicazione dei piani, in quanto quella precedente (avvenuta dal 26 gennaio

al 24 febbraio 2009) non considerava i limiti dei boschi stabiliti nell'ambito

della procedura di raggruppamento terreni. I piani corretti, pubblicati nel dicembre 2013 e riportanti anche il nuovo

limite del bosco a contatto con il mapp. 653, non sono stati contestati.

Ora, come sottolinea il Governo sia nella decisione impugnata che in sede di

risposta, risultando assodato che gli insorgenti non si siano opposti in sede

di pubblicazione conformemente all'art. 5 cpv. 3 del regolamento della legge

cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), né abbiano poi

ricorso in virtù dell'art. 42 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile

1998.

(LCFo; RL 8.4.1.1) contro la decisione di accertamento 17 giugno 2014

della Sezione forestale, quest'ultima pronuncia è validamente cresciuta in

giudicato. Con il ricorso in oggetto, che riguarda la procedura di revisione

del piano regolatore, i ricorrenti postulano la rettifica dei piani, chiedendo

l'integrale attribuzione del mapp. 653 alla zona edificabile. Tuttavia, alla

luce di quanto sinora esposto, appare

evidente che non v'è spazio in questa sede per contestare nel merito la

decisione d'approvazione della revisione,

siccome la stessa non fa che rilevare come il limite del bosco accertato a seguito

della procedura appena descritta e quello indicato nei piani coincidono.

3.2

Diretta conseguenza

dell'accertamento forestale è la riduzione del limite della zona edificabile

operato dal comune per il fondo dei ricorrenti. Sebbene quest'ultimi non

sollevino critiche in merito dal profilo del diritto pianificatorio, va

rilevato come l'impostazione del comune meriti

conferma, siccome coerente con l'assetto del comparto che rimane in sostanza

inalterato rispetto alla pianificazione previgente.

4.

Accesso

Secondo i ricorrenti, il progetto

di accesso al mapp. 653, così come previsto nell'ambito della procedura di

raggruppamento terreni, toglierebbe ulteriore superficie edificabile al fondo.

Inoltre, indipendentemente dal suo posizionamento, l'accesso, in quanto

serviente un intero quartiere, non avrebbe dovuto venir costituito come

coattiva privata, ma come strada pubblica (strada di quartiere).

4.1

In proposito occorre

anzitutto precisare che, come esposto in narrativa, il piano del traffico conferma

la precedente pianificazione, prevedendo in particolare a est del comparto,

dov'è situato il mapp. 653, una strada di servizio (via al Gaggio), che non

confina con la proprietà. Tuttavia, al fine di garantirne l'accesso,

nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni, è stato previsto un diritto

di passo veicolare, che prende avvio da via al Gaggio e che grava, per una

fascia lunga complessivamente una trentina di metri, il confine sud dei mapp.

719.

e 703 e il confine nord dei mapp. 707 e 713. Alla luce di queste

circostanze, le critiche rivolte al disegno dell'accesso alla proprietà, oltre

a esulare manifestamente dalla presente procedura, si rivelano destituite di

qualsiasi fondamento, poiché, come visto, l'accesso veicolare non insiste sul mapp.

653.

e non toglie di conseguenza superficie edificabile. Per quanto attiene

invece alla questione, strettamente connessa, relativa all'urbanizzazione del

comparto si rileva quanto segue.

4.2

Secondo l'art. 19 cpv. 1 LPT un fondo è urbanizzato se, ai fini

della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente. Il Tribunale

federale ha già avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi

dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli

strumenti pianificatori (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4).

L'ordinamento pianificatorio dovrebbe avere

per conseguenza che, in una zona edificabile, i fondi siano urbanizzati in

conformità con il piano e che i diritti di passo necessari giusta l'art. 694

del codice civile svizzero del 10 dicembre

1907.

(CC; RS 210) siano così superflui. La pretesa all'ottenimento di un

diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere

fatta valere soltanto in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un simile

stato quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela

insufficiente per poter utilizzare il fondo

in modo conforme alla sua destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 e

3.3

).

4.3

L'art. 19 LPT rientra nelle disposizioni

che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di utilizzazione. La legge

sulla pianificazione del territorio collega l'urbanizzazione ai piani di

utilizzazio-ne, consentendo il rilascio della licenza edilizia soltanto se il

fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). I piani di utilizzazione

determinano l'uso ammissibile del suolo e i piani di urbanizzazione costituiscono,

specialmente per le zone edificabili, un elemento di questa pianificazione,

servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103 consid. 7d). L'accesso sufficiente

ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LALPT, non necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici, comprende

anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid. 3c), deve

essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere

conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF

136.

III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la

soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d).

4.4

In concreto, con

la revisione generale in parola, il comune ha confermato - salvo alcuni

adattamenti del limite di zona derivanti dalla procedura di accertamento

dell'area forestale (cfr. supra, consid. 3.3. e 3.4.) - l'attribuzione

del comparto, dov`è inserito il mapp. 653, alla zona edificabile (zona

residenziale estensiva - RE). Per quanto attiene agli accessi a questo

comparto, il nuovo piano regolatore riprende essenzialmente la rete stradale di

quello previgente, indicando inoltre, quale percorso pedonale, la stradina che

congiunge via al Gaggio alla sovrastante via Bigorio. Va tuttavia notato che,

unitamente al mapp. 653, anche alcuni mappali situati al centro del comparto

(mapp. 703, 707 e 713) non godono di accesso diretto alla via pubblica.

Senonché, come esposto sopra, nell'ambito della procedura di raggruppamento

terreni, è stato predisposto l'accesso a queste proprietà tramite un diritto di

passo veicolare che le raccorda a via al Gaggio. Da quanto precede, occorre concludere che nel caso concreto il

comparto in cui è inserita la proprietà dei ricorrenti è da ritenersi

sufficientemente urbanizzato. Infatti l'accesso sufficiente ai sensi dell'art.

19.

cpv. 1 LPT, peraltro non necessariamente carrozzabile fino al fondo da

edificare o ai singoli edifici, deve tenere conto delle possibilità

edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF 136 III 130 consid.

3.3

), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la soddisfazione di

esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d). In concreto, viste le

caratteristiche morfologiche del comparto e le sue potenzialità insediative di

carattere estensivo, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, il comune

ha senz'altro atteso al suo obbligo di equipaggiare il settore in oggetto,

considerato come la quasi totalità dei fondi attribuiti alla zona RE siano

adeguatamente urbanizzati tramite via al Gaggio. Giustamente il legislativo

comunale ha dunque deciso che l'obbligo derivante dall'art. 19 LPT per quanto

attiene ai mappali centrali del comparto era soddisfatto dalla soluzione

concepita nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni.

5.

I ricorrenti invocano

infine una violazione del principio della proporzionalità e della parità di

trattamento, per il fatto di essere stati bistrattati "(…) su tutta la

linea, in tutte le sedi, salvo da questo Tram con decisione 29 agosto 2014".

Il loro fondo di originari mq 2'400 ca. interamente edificabile, si è ridotto a

ca. mq 600, oltretutto con una serie di limitazioni (distanze, indici), che lo

rendono pressocché inutilizzabile. A differenza di altre situazioni assai favorite". In proposito non si può che rilevare come i ricorrenti ripresentino le

critiche rivolte al ridisegno del comparto scaturito dal raggruppamento

terreni, improponibili in questa sede. Ad ogni modo non è data di vedere in

concreto disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101). Infatti in ambito pianificatorio la parità di trattamento si confonde

con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a), ciò che non si avvera

nel caso concreto poiché la decisione impugnata, per tutti i motivi sin qui

esposti, poggia su motivazioni pertinenti. Priva di fondamento, la censura va

dunque disattesa.

6.

Per i motivi che precedono

il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate

permette di prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

complessivi fr. 2'000.-, già anticipata dagli insorgenti, è posta a loro

carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere