Lexipedia

Decisione

90.2015.110

Revisione di un piano regolatore - istituzione di un vincolo di strada panoramica e linee d'arretramento

23 giugno 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni, di eccettuare dall'obbligo di rispettare le linee di arretramento edifici o impianti di piccola entità

(come cinte, siepi, accessi o pergole), oppure che non sporgono dal terreno,

oppure infine sotterranei.

6.6. Nel caso in esame per quanto attiene all'arretramento di 4 m

previsto lungo il lato a valle di via Muralta, bisogna convenire che,

contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'interesse pubblico alla sua

conferma nell'ambito della revisione risulta manifesto. Anzitutto, come esposto

ai considerandi che precedono, simili provvedimenti non mirano esclusivamente a

permettere l'esecuzione di futuri allargamenti stradali ma perseguono, come in

concreto, anche altri scopi. Infatti l'arretramento previsto aspira soprattutto

a mantere anche in futuro lungo via Muralta un aspetto ordinato e armoniso,

garantendo inoltre un sufficiente stacco dal vecchio nucleo di Almatro, i cui

edifici si pongono a valle direttamente sul confine con la strada. In questo

contesto si osserva poi come l'ipotesi avanzata dal ricorrente (con riferimento

però al vincolo di strada panoramica) relativa alla possibilità di erigere, a

contatto con via Muralta, manufatti aperti sui quattro lati, sia stata a giusto

titolo respinta dal Consiglio di Stato. Infatti, costruzioni di questa indole

non possono essere annoverate tra quelle di piccola entità ai sensi dell'art.

13 cpv. 1 lett. a RLALPT. In quanto costruzioni accessorie, esse possono

difatti raggiungere un'altezza di 3 m, rispettivamente 4 m al colmo (cfr. art.

10 cpv. 2 lett. b delle norme generali d'attuazione del piano regolatore e

inoltre sul tema: STA 90.2007.78 del 12 novembre 2007 consid. 4.4. e 4.5.).

6.7. Per quanto attiene all'arretramento previsto lungo il sentiero

pedonale, che prende avvio da via P. Nobile per poi immettersi a valle su via

Ar Baracòn (pure indicata nel piano quale sentiero pedonale) e sfociare sulla

sottostante via Carlo Battaglini, si osserva quanto segue. Tale percorso, lungo

un centinaio di metri, s'inserisce in un contesto residenziale, confinando sui

due lati con la zona edificabile RE. Esso è affiancato al suo inizio da una

linea arretramento di 2 m su ambo i lati, arretramento che, per quanto attiene

al fondo del ricorrente, prosegue poi verso sud, ampliandosi fino a raggiungere

nel punto di massima estensione una larghezza di ca. 6 m. Da un esame del piano

delle zone e del piano del traffico e della AP-EP emerge che la larghezza

modulabile della linea di arretramento è da ricondurre all'innesto del percorso

pedonale su via Ar Barcòn e alla volontà di garantire verso quest'ultima e

verso la sottostante EPP 4 un arretramento maggiore. Il ricorrente contesta

anche in questo caso l'arretramento previsto sul suo fondo con argomenti analoghi

a quelli avanzati con riferimento a via Muralta, escludendo l'ipotesi che il

sentiero possa in futuro venir trasformato in strada carrozzabile e quindi

allargato. In proposito non possono che venir qui riproposti i medesimi argomenti

già addotti ai considerandi che precedono. Infatti, come esposto al considerando

6.4., oltre ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la possibilità

di eseguire future correzioni stradali, le linee di arretramento perseguono

anche finalità di carattere urbanistico, inserendo un elemento ordinatore ai

lati delle strade e contribuendo quindi in termini generali a uno sviluppo

armonioso degli agglomerati. Tale evenienza si avvera per il percorso pedonale

in questione che, come detto, si inserisce in un contesto edificato e

edificabile. Assodata è quindi, anche in questo caso, la sussistenza di un

interesse pubblico alla sua previsione. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

7. 7.1. Visto quanto precede, il

ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, nella misura

in cui approva il vincolo di strada panoramica sul tratto compreso fra via P.

Nobile, all'altezza del mapp. 4, e via Muralta, per la parte sottostante il

nucleo di Almatro.

7.2. La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47. cpv. 1

LPAmm), ritenuto che il comune ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è pazialmente accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778) del

Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva il vincolo di

strada panoramica sul tratto di via Muralta sottostante il nucleo di Almatro.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di

fr. 1'000.-. A RI 1 dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'000.- versato in

eccesso quale anticipo per le spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere