90.2015.110
Revisione di un piano regolatore - istituzione di un vincolo di strada panoramica e linee d'arretramento
23 giugno 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2015.110
Lugano
23 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 15 dicembre 2015 di
RI
1
contro
la
risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di Capriasca;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario
del mapp. 12 di Capriasca, sezione Cagiallo, situato in zona residenziale
estensiva (R2) secondo il piano regolatore del comune di Cagiallo, approvato
dal Consiglio di Stato con risoluzione 29
ottobre 1985 (n. 6457) e integrato in seguito da alcune varianti. Il fondo
confina a monte con via Muralta mentre il suo lato ovest è lambito parzialmente
da un percorso pedonale.
B. Durante la seduta del
12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione del
piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2001,
riunisce in un unico atto le pianificazioni locali degli ex comuni di Cagiallo,
Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio. In particolare gli
atti informanti la revisione indicano il tratto di strada compreso fra via P.
Nobile, all'altezza del mapp. 4, e la parte iniziale di via Muralta sottostante
il nucleo di Almatro, come "strada panoramica", retta dall'art. 20
delle norme particolari di attuazione del piano regolatore (NAPR particolari).
Il lato a valle di via Muralta e i due lati del percorso pedonale sono inoltre
stati gravati da linee di arretramento.
C. a. Avverso suddetti
vincoli RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Nel merito egli ha censurato la genericità del vincolo di
strada panoramica che grava via Muralta, ritenuto privo di interesse pubblico
nonché sproporzionato. Tant'è che la tutela della vista potrebbe venir
raggiunta con mezzi meno incisivi, consentendo ad esempio l'erezione di
manufatti aperti sui quattro lati. Anche le linee di arretramento non sarebbero
sorrette da un sufficiente interesse pubblico: anzitutto via Muralta è già
stata oggetto di allargamenti stradali. Inoltre la presenza di costruzioni e
altre opere renderebbero impossibile l'attuazione di ulteriori ampliamenti
verso valle. Per quanto attiene al sentiero pedonale, egli ha escluso l'ipotesi
che possa in futuro venir trasformato in strada carrozzabile e quindi allargato.
b. Il comune, in sede
di risposta, ha specificato in particolare come il vincolo di strada panoramica
permetta di tutelare la vista sulla campagna di Sarone, sul lago di Lugano e
sulle montagne che lo circondano.
c. Durante il
sopralluogo, indetto l'11 giugno 2014 dalla Sezione dello sviluppo territoriale,
il ricorrente ha evidenziato come lungo il tratto gravato dal vincolo non
fossero visibili né la campagna di Sarone né il lago di Lugano.
D. Con risoluzione 10
novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del
piano regolatore di Capriasca, respingendo nel contempo il ricorso in parola.
Dando atto del fatto che, da via Muralta, la campagna di Sarone e il lago di
Lugano risultano poco visibili, esso ha tuttavia ritenuto che dalla stessa "(…) si può godere di un'avvincente vista verso
le ampie colline antistanti della Capriasca (…)". In merito alla formulazione dell'art. 20 NAPR particolari, il Governo ha
considerato come la stessa "(…) tiene conto di determinati limiti
imposti dalle edificazioni esistenti e degli interessi legittimi
dei proprietari dei sedimi posti lungo la strada panoramica, che nel complesso
possono comunque edificare, con tuttavia l'obiettivo di garantire - per lo meno
- dei canali di visuale fra le abitazioni". Infine, in via abbondanziale,
ha rilevato come l'ipotesi di permettere l'esecuzione di manufatti aperti sui
quattro lati, che consentirebbe al ricorrente la copertura del parcheggio
esistente a filo della strada, non risulterebbe attuabile a causa dei vincoli
previsti dal piano regolatore, fra cui il rispetto dell'altezza.
E. Avverso tale
risoluzione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento nella misura in cui respinge il suo ricorso. Egli
ripropone in sostanza, approfondendole, le censure formulate senza successo in
prima sede, rimproverando inoltre al Governo di aver addotto nuove, inammissibili, motivazioni per giustificare
il vincolo di strada panoramica - che in realtà non poggerebbe su alcun
interesse pubblico e comunque non su quello dichiarato dal comune - e di non
essersi pronunciato, come peraltro il comune in sede di risposta, in merito
alle censure rivolte contro le linee di arretramento. Il silenzio del Consiglio
di Stato su questo punto andrebbe pertanto interpretato come implicito
accoglimento delle sue doglianze. Infine la motivazione che respinge la sua
proposta di consentire, quale vincolo meno incisivo, l'erezione di manufatti
aperti sui quattro lati, sarebbe del tutto generica e quindi arbitraria.
F. a. Il comune,
tramite il suo municipio, e la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per
conto del Governo, postulano la reiezione del gravame, prendendo fra l'altro
posizione in merito alla tematica delle linee di arretramento. Dei loro
argomenti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. Le parti hanno
rinunciato a un ulteriore scambio degli allegati.
G. Il 25 aprile 2017 una delegazione
del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della contestazione, scattando
alcune fotografie, acquisite agli atti. D'intesa con le parti, il giudice
delegato ha ripetuto l'assunzione della prova il 9 maggio 2017, in quanto le condizioni metereologiche presenti al
momento del sopralluogo non
permettevano la vista. Le parti sono poi state invitate a prendere
visione delle nuove risultanze probatorie e a produrre, entro il termine
assegnato, eventuali conclusioni. Solo il ricorrente ha fatto uso di tale
facoltà, ribadendo le sue posizioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva
dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Poiché la
controversa revisione del piano regolatore è stata avviata in vigenza della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere
esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può
inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto e delle
risultanze dei sopralluoghi, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
2. 2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1
LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:
questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però
limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su
alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;
RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.
64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di
approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. Il ricorrente
lamenta, anzitutto, una lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto
che la risoluzione impugnata non affronta le critiche rivolte contro le linee
di arretramento che incidono sul lato nord e ovest della sua proprietà. Ne
deduce che il Consiglio di Stato, col suo silenzio, avrebbe implicitamente
accolto su questo punto il suo ricorso con relativo stralcio dei vincoli in
parola.
3.1.
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, com-ponente essenziale del
diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di
permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della
decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua
volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Sco-lari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed.,
Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c; Lorenz
Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è
inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti
che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni
rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle
che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 130 II 530
consid. 4.3, con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2,
1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2., entrambe con rinvii; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii,
tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 26 n. 2a, pure con rinvii). È tuttavia necessario che
l'autorità si confronti con la fattispecie all'esame: considerazioni di natura
generale, senza attinenza con il caso concreto, non appaiono invece sufficienti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, II ed., Basilea 2013, n. 3.106).
3.2. In concreto a giusto titolo il ricorrente
rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi espresso, nella risoluzione
impugnata, in merito alle critiche rivolte contro le linee di arretramento.
Nell'esaminare il ricorso di RI 1 il Governo si è infatti limitato, a pag.
345-346, ad affrontare ed evadere esclusivamente la censura relativa al vincolo
di strada panoramica. Occorre tuttavia tener presente che l'Esecutivo
cantonale, in sede di risposta davanti a questo Tribunale, ha posto rimedio a
tale difetto, adducendo i motivi che l'hanno indotto a confermare le previste
misure. All'insorgente è poi stata data la possibilità, in sede di replica, di
prendere posizione in merito, ciò che ha rinunciato a fare. Ne consegue che,
nel caso di specie, l'offesa arrecata ai suoi diritti di difesa non gli ha
procurato pregiudizio alcuno e non è quindi atta a giustificare l'annullamento
in ordine della risoluzione impugnata quo alle sue doglianze. Priva di
riscontro appare poi la tesi secondo cui l'Esecutivo cantonale, non
esprimendosi in merito alle sue critiche, avrebbe implicitamente accolto il suo
ricorso. Tale assunto si scontra infatti con il chiaro tenore del dispositivo
della decisione impugnata, che approva a pag. 399, senza riserve su questo
aspetto, il piano delle attrezzature e edifici pubblici e del traffico del
comune.
4. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile
con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost., solo se si fonda su
di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e
rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea
generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una
sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio
delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione
del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.
Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Pier-marco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, op. cit., n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece
che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo
d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi
provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che
lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità),
infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico
perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto;
RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
5. Vincolo
di strada panoramica
5.1. L'art. 1 cpv. 2 lett. a e l'art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che Confederazione,
Cantoni e comuni, in qualità di autorità preposte alla pianificazione, devono
provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e protetto. L'art. 17 cpv. 1
lett. c LPT prevede espres-samente che i siti caratteristici, i luoghi storici
e i monumenti naturali e culturali devono venir assegnati alle zone protette. A
livello cantonale, oltre all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1
LALPT), la LALPT prevede espressamente all'art. 28 cpv. 2 lett. h la
possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i
vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi
contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della
vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT il piano regolatore può
prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o
siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio
(cpv. 2 lett. d).
5.2. Con la revisione
all'esame il comune di Capriasca si è posto fra i vari obiettivi quello di
garantire uno sviluppo qualitativo degli insediamenti, obiettivo che viene
perseguito anche attraverso misure di promozione della qualità urbanistica, che
si concretizzano con provvedimenti particolari relativi alle modalità di edificazione e di sistemazione del terreno (cfr.
Rapporto di pianificazione giugno 2010, pag. 23, p.to 6.2.6). Rientrano in
questi provvedimenti le strade panoramiche, in merito alle quali il citato
Rapporto si esprime a pag. 23 nei seguenti termini: "L'eccezionalità
della vista sul Golfo di Lugano e sul Piano del Vedeggio dalla Capriasca è cosa
risaputa. Il PR tiene conto di questo valore, avendo stabilito, lungo alcune
strade dei pendii tra Campestro e Roveredo e tra Sala e Bigorio dei vincoli di
strade panoramiche. Questo vincolo ha come implicazione che le facciate degli
edifici verso la strada non possono estendersi oltre i 2/3 del fronte del
terreno verso la strada e una limitazione delle altezze delle cinte".
Tali intendimenti sono codificati all'art. 20 NAPR particolari, che
protegge la vista verso valle (cpv. 1). Oltre alle citate limitazioni relative
all'ampiezza dei volumi e alle opere di cinta (cfr. cpv. 2 e 3), la norma prevede
inoltre, al cpv. 3, che entro un angolo di visuale di 10° gradi verso il basso,
misurato a partire dal confine del fondo a un'altezza di m 1.20 sopra il campo
viabile, sono escluse anche le costruzioni accessorie e i terrazzamenti del
terreno. Infine il cpv. 4 vieta piantagioni schermanti la visuale.
5.3. Per quanto attiene alla proprietà del ricorrente, la revisione
prevede lungo il tratto di circa 120.00 m che prende avvio da via P. Nobile,
all'altezza del mapp. 4, e prosegue sulla parte iniziale di via Muralta sottostante
il nucleo di Almatro, un vincolo di "strada panoramica". RI 1 ha
contestato in prima sede il provvedimento, ritenendolo privo di interesse
pubblico nonché sproporzionato. Anche in questa sede egli ripropone la critica,
rimproverando inoltre al Consiglio di Stato di essersi arbitrariamento sostituito
al comune, adducendo, a giustificazione della misura, una motivazione del tutto
nuova, ovvero "l'avvincente vista verso le ampie colline antistanti
della Capriasca". Ora, come rettamente sostiene l'insorgente, il
sopralluogo ha permesso di appurare che, in considerazione del suo
orientamento, dalla tratta gravata dal vincolo non è data la vista né sulla
campagna di Sarone, posta a sud-est e molto più a valle, né tanto meno sul lago
di Lugano. Inoltre, ad eccezione della porzione di via P. Nobile colpita dalla
misura, dalla quale si dispiega verso sud-ovest un'ampia vista panoramica su
Tesserete e sul contesto collinare della Capriasca, il tratto di via Muralta
gravato dal vincolo permette esclusivamente verso valle una vista sulla
sottostante zona residenziale, parzialmente occlusa dalle costruzioni esistenti
e dalle relative sistemazioni al bordo della strada (cinte, posteggi, accessi,
siepi). Su questo tratto rimane per contro ben visibile, al di sopra delle costruzioni
e delle sistemazioni esterne, il gradevolissimo contesto collinare antistante,
apprezzato anche dal Governo, ma insufficiente a giustificare la misura.
Infatti, alla luce delle circostanze appena evocate, il vincolo in questione
non risulta sorretto da un sufficiente interesse pubblico. Anzitutto, il cpv. 1
dell'art. 20 NAPR particolari tutela la vista che si spiega verso valle,
così come è ad esempio percepibile dai pendii tra Campestro e Roveredo e tra
Sala e Bigorio (cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2010, pag. 23), ciò che in
concreto può tutt'al più apparire giustificato per la breve tratta di via P.
Nobile gravata dal vincolo, ma non per via Muralta che, come appena esposto,
non consente verso valle alcuna vista panoramica. Il vincolo non corrisponde
inoltre, pacificamente, all'obiettivo dichiarato dal comune sia nel Rapporto di
pianificazione, sia in sede responsiva, ossia la tutela della vista verso il
Golfo e la campagna di Sarone. Visto quanto precede, a torto il Governo ha dunque
difeso il contestato vincolo, sostituendo per di più arbitrariamente il proprio
apprezzamento a quello del comune. Su questo punto il ricorso merita dunque di
venir accolto.
6. Linee d'arretramento
6.1. I piani di utilizzazione - nel nostro
Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -
disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di
utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare
le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, il Consiglio di Stato
provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di
importanza generale per il Cantone (art. 4 e 9 legge sulle strade del 23 marzo
1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle
strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 8 Lstr). Il Consiglio di
Stato, per il tramite del dipartimento, può inoltre chiedere l'iscrizione nel
piano regolatore di speciali vincoli per l'esecuzione di opere di interesse
regionale o cantonale, come le strade (art. 31 cpv. 1 LALPT). L'art. 28 cpv. 2
lett. p LALPT stabilisce pertanto che le rappresentazioni grafiche che
compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento.
6.2. In concreto, le rappresentazioni
grafiche del piano regolatore di Capriasca prevedono lungo il tratto iniziale
di via Muralta, per la sua parte rivolta a valle, una linea di arretramento di
4 m, che riprende quella indicata in precedenza nel piano delle attrezzature ed
edifici d'interesse pubblico e del traffico del comune di Cagiallo. Le rappresentazioni
grafiche istituiscono inoltre, lungo il percorso pedonale che prende avvio da
via P. Nobile, delle linee di arretramento, che lambiscono il lato ovest del
fondo del ricorrente per una larghezza compresa fra i 2 e i 6 m. Tali provvedimenti
sono disciplinati all'art. 54 NAPR particolari, che regolamenta come
segue le distanze che devono rispettare le costruzioni e gli impianti dalle
strade:
1. Le linee
di arretramento indicate sul piano del traffico fissano il limite fino al quale
è possibile costruire.
2. Le
linee di costruzione (…).
3. Dove non
altrimenti stabilito, le linee si applicano a tutti gli edifici o impianti,
comprese le parti interrate, ad eccezione di manufatti di piccola entità quali
cinte, siepi, accessi o pergole.
4. Per
eventuali deroghe fanno stato le disposizioni delle NAPR generali concernenti
la distanza verso piazze e strade pubbliche e private ad uso pubblico o
collettivo.
6.3. Il ricorrente contesta
che le suddette linee siano sorrette da un sufficiente interesse pubblico:
anzitutto via Muralta sarebbe già stata oggetto di allargamenti stradali.
Inoltre la presenza di costruzioni e altre opere renderebbero impossibile
l'attuazione di ulteriori interventi di ampliamento a valle. Per quanto attiene
al sentiero pedonale, egli ha escluso l'ipotesi che possa in futuro venir
trasformato in strada carrozzabile e quindi allargato.
6.4. L'imposizione del rispetto di determinate distanze dalle strade, sotto
forma di arretramenti o allineamenti, risponde anzitutto ad un sicuro interesse
pubblico. Queste restrizioni, note ed applicate da lungo tempo, possono
perseguire, nello stesso tempo, uno o più scopi, come tutelare la sicurezza
della circolazione stradale, assicurare la possibilità di attuare future
correzioni stradali, permettere uno sviluppo armonioso degli agglomerati,
offrire il necessario respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle
immissioni), migliorare l'estetica dei centri urbani, facilitare la creazione
di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuendo in definitiva ad elevare
la qualità di vita della popolazione (RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; DTF 109
Ib 116 e relativi rinvii; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 25 LE, n. 1026 segg.). Il piano regolatore
può limitarsi a prescrivere delle distanze minime dalle strade, imponendo delle
linee di arretramento, oppure stabilire un obbligo di costruire lungo le
stesse, fissando le cosiddette linee di costruzione o di allineamento (cfr.
art. 13 cpv. 2 regolamento della LALPT del 29 gennaio 1991; RLALPT; BU 1991, 48).
6.5. In funzione degli
specifici scopi perseguiti nel singolo caso attraverso le linee di arretramento
e per tenere in debita considerazione gli interessi dei proprietari, l'art. 13
cpv. 1 RLALPT istituisce la possibilità, per
Fatti
i comuni, di eccettuare dall'obbligo di rispettare le linee di arretramento edifici o impianti di piccola entità
(come cinte, siepi, accessi o pergole), oppure che non sporgono dal terreno,
oppure infine sotterranei.
6.6. Nel caso in esame per quanto attiene all'arretramento di 4 m
previsto lungo il lato a valle di via Muralta, bisogna convenire che,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'interesse pubblico alla sua
conferma nell'ambito della revisione risulta manifesto. Anzitutto, come esposto
ai considerandi che precedono, simili provvedimenti non mirano esclusivamente a
permettere l'esecuzione di futuri allargamenti stradali ma perseguono, come in
concreto, anche altri scopi. Infatti l'arretramento previsto aspira soprattutto
a mantere anche in futuro lungo via Muralta un aspetto ordinato e armoniso,
garantendo inoltre un sufficiente stacco dal vecchio nucleo di Almatro, i cui
edifici si pongono a valle direttamente sul confine con la strada. In questo
contesto si osserva poi come l'ipotesi avanzata dal ricorrente (con riferimento
però al vincolo di strada panoramica) relativa alla possibilità di erigere, a
contatto con via Muralta, manufatti aperti sui quattro lati, sia stata a giusto
titolo respinta dal Consiglio di Stato. Infatti, costruzioni di questa indole
non possono essere annoverate tra quelle di piccola entità ai sensi dell'art.
13 cpv. 1 lett. a RLALPT. In quanto costruzioni accessorie, esse possono
difatti raggiungere un'altezza di 3 m, rispettivamente 4 m al colmo (cfr. art.
10 cpv. 2 lett. b delle norme generali d'attuazione del piano regolatore e
inoltre sul tema: STA 90.2007.78 del 12 novembre 2007 consid. 4.4. e 4.5.).
6.7. Per quanto attiene all'arretramento previsto lungo il sentiero
pedonale, che prende avvio da via P. Nobile per poi immettersi a valle su via
Ar Baracòn (pure indicata nel piano quale sentiero pedonale) e sfociare sulla
sottostante via Carlo Battaglini, si osserva quanto segue. Tale percorso, lungo
un centinaio di metri, s'inserisce in un contesto residenziale, confinando sui
due lati con la zona edificabile RE. Esso è affiancato al suo inizio da una
linea arretramento di 2 m su ambo i lati, arretramento che, per quanto attiene
al fondo del ricorrente, prosegue poi verso sud, ampliandosi fino a raggiungere
nel punto di massima estensione una larghezza di ca. 6 m. Da un esame del piano
delle zone e del piano del traffico e della AP-EP emerge che la larghezza
modulabile della linea di arretramento è da ricondurre all'innesto del percorso
pedonale su via Ar Barcòn e alla volontà di garantire verso quest'ultima e
verso la sottostante EPP 4 un arretramento maggiore. Il ricorrente contesta
anche in questo caso l'arretramento previsto sul suo fondo con argomenti analoghi
a quelli avanzati con riferimento a via Muralta, escludendo l'ipotesi che il
sentiero possa in futuro venir trasformato in strada carrozzabile e quindi
allargato. In proposito non possono che venir qui riproposti i medesimi argomenti
già addotti ai considerandi che precedono. Infatti, come esposto al considerando
6.4., oltre ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la possibilità
di eseguire future correzioni stradali, le linee di arretramento perseguono
anche finalità di carattere urbanistico, inserendo un elemento ordinatore ai
lati delle strade e contribuendo quindi in termini generali a uno sviluppo
armonioso degli agglomerati. Tale evenienza si avvera per il percorso pedonale
in questione che, come detto, si inserisce in un contesto edificato e
edificabile. Assodata è quindi, anche in questo caso, la sussistenza di un
interesse pubblico alla sua previsione. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
7. 7.1. Visto quanto precede, il
ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, nella misura
in cui approva il vincolo di strada panoramica sul tratto compreso fra via P.
Nobile, all'altezza del mapp. 4, e via Muralta, per la parte sottostante il
nucleo di Almatro.
7.2. La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47. cpv. 1
LPAmm), ritenuto che il comune ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è pazialmente accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778) del
Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva il vincolo di
strada panoramica sul tratto di via Muralta sottostante il nucleo di Almatro.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di
fr. 1'000.-. A RI 1 dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'000.- versato in
eccesso quale anticipo per le spese processuali.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere