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Decisione

90.2015.118

Strada forestale

27 ottobre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la risoluzione appena descritta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso 16 dicembre 2015 dichiarando di voler subentrare a X.

nella procedura in qualità di nuovo proprietario. Egli ribadisce la tesi

secondo cui l'obbligo di adottare il regolamento della strada AF1 debba essere

ancorato nelle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

J. Il comune,

rappresentato dal municipio, e il Consiglio di Stato, per il tramite della

Sezione dello sviluppo territoriale, resistono al ricorso con argomenti di cui,

ove necessario, si dirà in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso

discendono dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1). Certa,

inoltre, la legittimazione attiva di RI 1 (art. 30 cpv. 2 lett. b LST),

successore in lite di X. (art. 44 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso è ricevibile in ordine.

1.2. Poiché la revisione del piano regolatore in esame è stata avviata in

vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel

merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale

sulle foreste del 4 ottobre 1991 (legge forestale,

LFo; RS 921.9) si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti

forestali che possa svolgere funzioni forestali (art. 1 cpv. 1 lett. c LFo); l'origine, il genere di sfruttamento e la

designazione nel registro fondiario - prosegue la norma - non sono elementi

rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2 LFo): i

boschi pascolati, i pascoli alberati e le

selve (lett. a); le superfici non alberate o improduttive di un fondo

forestale quali radure, strade forestali o altre

costruzioni e impianti forestali (lett. b); i fondi gravati dall'obbligo di

rimboschimento (lett. c).

2.2

La foresta non è, di principio, oggetto

della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta

(Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29 giugno 1988, in:

FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. 11 - 13 LFo e 18

cpv. 3 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). L'inclusione di una foresta in una zona di

utilizzazione è di conseguenza subordinata a un permesso di dissodamento (art.

12.

LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35

consid. 3.4). Questo principio è applicabile anche quando il piano di

utilizzazione è adottato in vista della costruzione di una strada che non sia

forestale (DTF 122 II 81 consid. 6d/ee).

2.3

La strada forestale, che viene

considerata a tutti gli effetti foresta (art. 2 cpv. 2 lett. b LFo), non è

particolarmente definita dalla legislazione federale. Il messaggio del

Consiglio Federale precisa tuttavia che "la strada forestale è una via

d'accesso che serve al governo ed all'utilizzazione della foresta e che presenta

tracciato e dimensioni consoni agli interessi della foresta stessa. In pari tempo

funge da posto di lavoro e via di trasporto percorribile da autocarri"

(cfr. Messaggio cit., pag. 154). Analogamente la giurisprudenza del Tribunale

federale ritiene che una strada che attraversa un bosco può essere qualificata

come forestale quando è necessaria per lo sfruttamento di tale bosco, serve in

ampia misura alla sua conservazione e adempie alle esigenze forestali per

quanto concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche (RtiD II-2004 n. 40

consid. 2.1 con rinvii). L'Alta Corte ha indi chiarito anche i requisiti di

approvazione, in applicazione delle due pertinenti legislazioni federali. Una

strada, il cui tracciato si snoda in una zona forestale e che non è prevista da

un piano di utilizzazione, necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 22

LPT se serve unicamente a scopi forestali. Se, per contro, adempie ad altre

funzioni non prettamente forestali, sono necessari un'autorizzazione

eccezionale secondo l'art. 24 LPT e un permesso di dissodamento giusta l'art. 5

LFo (ibidem).

2.4

In applicazione di

questi principi, nella sentenza 29 agosto 2005 (n. 90.2003.113) l'allora

Tribunale della pianificazione del territorio (nel frattempo integrato nel

Tribunale cantonale amministrativo; BU 2006, 215 segg.), ha avuto modo di

considerare che le strade forestali non

devono essere pianificate, poiché sono e rimangono bosco (consid. 4.4).

Giurisprudenza cui si è allineato anche il Tribunale cantonale amministrativo

(STA 90.2008.73 del 23 marzo 2010 consid. 4). Di conseguenza, esse

possono essere eseguite sulla scorta di un permesso ordinario di costruzione.

3.

3.1

In concreto, come visto in narrativa, seguendo le

indicazioni impartite con risoluzione 24 aprile 2007 dal Governo, nella seduta

2.

febbraio 2010 il consiglio comunale ha in un primo tempo adottato una variante

del piano regolatore, inserendo nel piano del traffico il tracciato della strada

AF1. Pur ribadendone con dovizia di argomenti le finalità agricolo-forestali

(cfr. rapporto di pianificazione), per rispettare l'impostazione del piano in

vigore, essa è stata designata come strada di servizio. In sede di approvazione

della variante, il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la classificazione

in strada forestale. Ora, dal momento però che il Governo ha riconosciuto i

fini esclusivamente forestali dell'opera dichiarati nel rapporto di

pianificazione e che, come visto (supra, 2.4), tali opere non devono essere

pianificate, con la risoluzione 13 marzo 2013 l'Esecutivo cantonale doveva

limitarsi a non approvare la variante.

3.2

In ogni caso, questa impostazione pianificatoria sembra nemmeno essere

stata ripresa nell'ambito della revisione del piano regolatore, adottata dal

consiglio comunale il 12 marzo 2012. Infatti, la strada AF1 figura ora unicamente

nel piano del paesaggio in scala 1:10'000 come generica "superficie

di circolazione e di posteggio", funzione non prevista dalle NAPR, ma che

comunque corrisponde alla superficie riservata agli impianti stradali nel piano

del traffico. Dal canto suo, il Consiglio di Stato nei considerandi della

decisione impugnata dichiara di approvare il tracciato in parola quale strada

forestale, salvo chiedere poi al comune di adottare

una variante per la ridefinizione formale delle strade agricole forestali nel

senso di inglobarle nella zona agricola e forestale che servono (consid.

6.1.1.1

lett. b pag. 28 seg.). Approccio

che appare quantomeno contraddittorio. Inoltre, l'intenzione di approvare il

tracciato dell'AF1 quale strada forestale non sembra nemmeno essere stato

ancorato nel dispositivo della risoluzione impugnata. Per contro, esso abroga

esplicitamente il precedente piano regolatore. Ferme queste premesse si potrebbe

ritenere che la pianificazione approvata, passata in giudicato sotto questo

aspetto, non prevede più la strada forestale AF1, ma unicamente il suo

tracciato, privo di una funzione specifica. Ma anche facendo astrazione da ciò,

l'impugnativa andrebbe respinta poiché, come visto in precedenza (supra,

consid. 2.5.), le strade forestali non devono essere pianificate. Se, dunque, è

escluso che il Tribunale possa ordinare al comune o al Consiglio di Stato di

porre mano al piano per consolidare la pianificazione della strada AF1 a scopo

forestale, a maggior ragione il suo utilizzo non dev'essere disciplinato dalle

NAPR. Sia soggiunto per completezza che le strade forestali non dovrebbero

figurare sul piano nemmeno a titolo indicativo. In proposito questa Corte ha

già avuto modo di considerare, anche in tempi recenti, che sia secondo il diritto

federale (art. 21 cpv. 1 LPT) sia in base a quello cantonale (art. 19 cpv. 2

lett. a e lett. b LST, in precedenza art. 26 cpv. 1 LALPT) le rappresentazioni

grafiche del piano regolatore hanno carattere vincolante e, pertanto, non è

lecito riportarvi elementi "indicativi" (STA 90.2011.146 del 4

dicembre 2014 consid. 5.2. con rinvio alla 90.2010.61/63-67 del 16 gennaio 2012

consid. 8.3. non pubblicato in RtiD II-2012 n. 18 e alla 90.2008.46 del 14 ottobre

2009.

consid. 11.4 non pubblicato in RtiD II-2010 n. 31).

4.

Il ricorso deve dunque essere respinto, caricando

a RI 1 la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere