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Decisione

90.2015.120

Revisione di un piano regolatore - estromissione di un fondo dalla zona edificabile

12 luglio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i principi della pianificazione del territorio esposti all'art. 1 e 3 LPT ed in

particolare il rispetto del paesaggio e il mantenimento per l'agricoltura di

sufficienti superfici coltive idonee. Le modifiche della LPT, entrate in vigore

il 1° maggio 2014, prevedono del resto ormai espressamente il sostegno degli

sforzi messi in atto, tramite misure pianificatorie, per realizzare

insediamenti compatti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT).

5.7. In definitiva la decisione di assegnare il fondo in esame alla

zona agricola appare sorretta da una valida base legale e risponde a un

interesse pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di

proporzionalità poiché si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in

concreto possibile. Non è dunque data una lesione della garanzia della

proprietà.

6. Parità di trattamento

Da

ultimo, non è data di vedere disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv.

1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999,

critica che il ricorrente invoca per rapporto al destino pianificatorio

del limitrofo mapp. 117. Infatti in ambito pianificatorio la parità di

trattamento si confonde con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid.

5a), ciò che non si avvera nel caso concreto poiché la decisione impugnata, per

tutti i motivi sin qui esposti, posa su motivazioni pertinenti. Priva di fondamento,

la censura va dunque disattesa.

7. Per i motivi che precedono il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art.

47 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di

prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

complessivi fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, è posta a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere