90.2015.120
Revisione di un piano regolatore - estromissione di un fondo dalla zona edificabile
12 luglio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2015.120
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 16 novembre 2015 di
RI
1
contro
la
risoluzione 10 novembre 2015 (n.4778), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di Capriasca;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario
del mapp. 234 di Capriasca, sezione Lopagno, di 741 mq, situato per la parte
non boschiva in zona del nucleo tradizionale (NV) secondo il piano regolatore
di Lopagno, approvato con risoluzione 3 maggio 1988 (n. 2710) e integrato in
seguito da alcune varianti.
B. a. Durante la seduta
del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione
del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2001,
riunisce in un unico atto le pianificazioni locali degli ex comuni di Cagiallo,
Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio. In particolare gli
atti informanti la revisione hanno estromesso dalla zona NV (ora "zona dei
nuclei vecchi NV") la parte non boschiva del mapp. 234, attribuendola alla
zona agricola.
b. Avverso tale
ordinamento RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Spiegando di aver acquistato di recente anche il finitimo mapp.
233 per potervi erigere una costruzione per i suoi figli, contribuendo alla
riqualifica del nucleo, esso ha sottolineato come il nuovo azzonamento relativo alla sua proprietà, perfettamente
urbanizzata, l'abbia colto di sorpresa. Ritenendo che il precedente azzonamento
rispondesse in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie e alle caratteristiche
del luogo, egli si è riservato la facoltà di far valere un'indennità per
espropriazione.
C.
Con risoluzione 10 novembre
2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore di Capriasca, respingendo il ricorso in parola. Ricordando come in
termini generali la revisione sottoposta ad approvazione presenti degli elementi
di contrasto con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014, il Governo ha ritenuto che la
configurazione pianificatoria del settore in discussione preveda ora una chiara
e coerente definizione della zona edificabile e di quella agricola e meriti
dunque conferma.
D. Avverso tale
risoluzione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento nella misura in cui respinge il suo ricorso. Egli
ripropone in sostanza, approfondendole, le censure formulate senza successo in
prima sede. In considerazione dell'avvenuta edificazione del fondo limitrofo al
mapp. 117, egli invoca inoltre una lesione del principio della parità di
trattamento.
E. a. Il comune postula
l'accoglimento del gravame mentre la Sezione dello sviluppo territoriale,
agente per conto del Governo, ne postula la
reiezione. Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei
seguenti considerandi.
b. Con la replica e la
duplica le parti si riconfermano in sostanza nella rispettive allegazioni e
domande.
F. In data 25
aprile 2017 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della
contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti. In tale
occasione le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande, rinunciando
a presentare le conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva dell'insorgente
(art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Poiché la controversa revisione del piano
regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
(LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in
applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può
inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto e delle
risultanze del sopralluogo, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
2. 2.1.
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il
diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i
ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;
RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.
64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di
approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1°
gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo
(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
3.1. Secondo l'art. 15
vLPT, nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014,
le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edifi-cazione che erano
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che
adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che,
dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in
causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione
territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente
o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno
alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata
relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri
rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che
- ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere
congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la
giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre
Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménage-ment du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.2.
3.2.1. Il 1° maggio
2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il
nuovo testo dell'art. 15 LPT sta-bilisce che le zone edificabili vanno definite
in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle
sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la
norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando
gli scopi e i principi della
pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento
delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del
medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile
se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario
all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di
sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone
edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate
(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e
l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.
e).
3.2.2. La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per
includere nuovi terreni in una zona edificabile, al fine di arginare
l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno
sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la
protezione delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento
sulla funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di
controllo e di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della
legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010,
931, cap. 1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra
l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive
delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone.
3.3. Va aggiunto, per completezza, che l'art. 38a LPT, che disciplina
il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai
cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e
8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1),
ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano
direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i
cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili
delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto il citato termine
quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa finché il piano
direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo
federale (cpv. 3). Poiché in concreto la porzione del mapp. 234, attribuita in
precedenza alla zona NV, è stata estromessa dalla zona edificabile, la
questione relativa all'applicazione dell'art. 38a LPT non si pone.
4. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT
(testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone
agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e
comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura
produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett.
a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati
dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso
senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003,
in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per quanto possibile
devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla
zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora
all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche
in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché
persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi
in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione
dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del
paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale
della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).
5. Come visto al consid. 3.1., perché un fondo possa
essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come
condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 vLPT, applicabile
al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3, STF 1C_54/2015 del 2 novembre
2015 consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla
pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap.
2.3.4), ciò che non è il caso per la porzione del mapp. 234 estromessa dalla
zona edificabile.
5.1. Innanzitutto occorre premettere che il nucleo storico di Lopagno si
sviluppa ai lati di via Cantonale. Il fondo del ricorrente, inedificato e
situato a monte di via Cantonale, confina a sud con un vicolo (mapp. 202) che
prende avvio da detta strada, all'altezza di via del nucleo. Esso confina a est
con il mapp. 117, su cui sorge una costruzione principale affiancata da un
subalterno, e a ovest con il mapp. 207, pure inedificato. Irrilevante nella
presente disamina risulta invece il mapp. 233, di 37 mq, ritagliato sul lato
nord-ovest del mapp. 234 e pressoché interamente ricoperto dal bosco. Secondo
il vecchio piano regolatore, i mapp. 117, 207 e 234 risultavano inseriti per la
parte libera da foresta, a contatto con il vicolo, in zona NV (il mapp. 207
solo parzialmente). Con la revisione la porzione edificabile dei mapp. 234 e
207 è stata estromessa dalla zona NV. Le ragioni che hanno portato all'adozione
di questa misura meritano di essere condivise. Anzitutto il sopralluogo esperito
dal Tribunale e documentato dalle fotografie agli atti ha permesso di
confermare ciò che già emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole
processuali, ossia che in nessun caso, nemmeno parzialmente, l'area in
questione presenta le caratteristiche proprie ai terreni già edificati in larga
misura ai sensi dell'art. 15 lett. a vLPT. Con terreni edificati in larga
misura, secondo l'art. 15 lett. a vLPT, si intende infatti essenzialmente il
territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole
particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona
edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n.
60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., n. 319). In concreto l'appezzamento formato dai mapp. 234 e 207, inedificato, confina a nord con il bosco,
a ovest con la zona agricola, a sud con il vicolo e solo a est con la zona NV
(mapp. 117), per rapporto alla quale si pone in posizione
marginale. Inoltre, come osserva giustamente il Governo, il vicolo rappresenta
un elemento di strutturazione del territorio, e meglio di cesura, che separa
l'appezzamento dal resto del nucleo. Per quanto attiene specificamente al fondo
del ricorrente, la sua non appartenenza al nucleo è anche data dalla sua morfologia,
in pendenza e terrazzata, che si inserisce nel contesto del promontorio che si
sviluppa a nord dell'insediamento storico. Neppure il fatto che il mapp. 117
sia stato mantenuto per la sua parte non boschiva in zona NV è in grado di
sovvertire questa conclusione. A prescindere dal fatto che questo fondo è costruito,
l'edificio principale che vi insiste costituisce manifestamente l'ultimo
tassello della parte di nucleo posta a monte di via Cantonale, con la quale
confina direttamente. Esso risulta inoltre orientato verso la parte del nucleo
situata a valle della strada, per rapporto alla quale, vista la prossimità, si
pone in forte correlazione.
5.2. Il comparto dov'è
situato il mappale del ricorrente non è nemmeno necessario per lo sviluppo del
comune nei prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b vLPT) per i seguenti
motivi.
5.2.1. Nella fattispecie occorre premettere
che, attraverso la revisione, il comune ha proposto l'esclusione dalle aree
fabbricabili di alcuni terreni o territori. Esso ha tuttavia nel contempo
proposto anche degli importanti ampliamenti delle zone edificabili. In sede di
approvazione il Consiglio di Stato ha condiviso la riduzione delle aree
costruibili ma ha disatteso, salvo alcune eccezioni minori, gli ampliamenti. A
fronte di 7'059 unità insediative (UI) effettive (di cui 4'683 abitanti nel
2007), indicate dal comune, il Governo ha anzitutto aggiornato i dati contenuti
al capitolo 4, pag. 11, del Rapporto di pianificazione giugno 2010,
quantificando le UI effettive nel 2010 in 8'721 (di cui 6'285 abitanti). Per
rapporto a una previsione di 7'787 UI (di cui 5'190 abitanti nel 2025 secondo i
tassi di crescita applicati dal comune, ossia quelli determinati nel 2004 dal
Service cantonal de recherche et information statistique su incarico dell'Ufficio
di statistica del Cantone Ticino [USTAT]), l'Esecutivo cantonale ha poi
appurato che i valori indicati dal comune variavano per difetto da quelli più
recenti pubblicati dall'USTAT e di conseguenza da quelli pronosticati per il
2020 e 2025 sulla base del "trend" degli anni precedenti. Il Consiglio
di Stato ha quindi rivisto al rialzo il calcolo effettuato dal comune,
correggendo la previsione e indicando in particolare per l'anno 2025 un numero
di abitanti pari a 7'315 unità invece di 5'190. Esso ha poi rilevato che le
zone edificabili proposte con la revisione avrebbero permesso di accogliere
circa 10'198 UI (di cui 8'069 abitanti), concludendo, al p.to 5.2.4, pag. 22,
della risoluzione impugnata, che la zona edificabile stabilita dal nuovo piano
regolatore (e non come erroneamente indicato "dai PR in vigore")
permetteva di coprire circa il 10% in più delle necessità di prevedibile
sviluppo per i prossimi 10 anni. In proposito s'impone una prima osservazioni,
ossia che i calcoli e le correzioni effettuate dal Governo si riferiscono
principalmente alle UI rappresentate dagli abitanti. Tale approccio non presta
fianco a critiche nella misura in cui è il comune stesso a sottolineare a più
riprese nel Rapporto di pianificazione giugno 2010 la sua preminente vocazione
residenziale (cfr. pag. 7, 10, 16), motivo per cui proprio gli abitanti rappresentano
il suo vero fattore di crescita.
5.2.2. Stabilito che la revisione permetteva di
coprire circa il 10% in più delle necessità di prevedibile sviluppo per i
prossimi 10 anni, nella decisione impugnata il Governo, attraverso la non
approvazione degli ampliamenti della zona edificabile - salvo, come detto,
alcune eccezioni - ha poi ricondotto la contenibilità del piano a 9'883 UI (di
cui 7'828 abitanti; cfr. risoluzione impugnata, pag. 101). Da ciò risulta, per
quanto attiene agli abitanti, una riserva più che sufficiente per rapporto alle
prognosi (7'315 abitanti), rispettivamente che le zone edificabili sono
adeguatamente dimensionate per soddisfare i prevedibili fabbisogni del comune. Si
noti che anche qualora si volesse considerare l'insieme delle UI pronosticate
dal comune per il 2025 (e non solo gli abitanti) tenendo conto della correzione
apportata dal Governo, che da 7'787 UI le farebbe lievitare a 9'912 UI, il
lieve ammanco che ne risulta per rapporto alle riduzioni operate, pari a 29 UI
(= 9'912 - 9'883 UI), si rivela tutto sommato trascurabile, trattandosi di un
calcolo teorico, e non è quindi atto a inficiare la valutazione complessiva
operata dal Governo.
5.3. In assenza dei requisiti legali, a ragione il comune ha estromesso
la parte del mapp. 234 attribuita in precedenza alla zona fabbricabile da tale
zona. L'interesse pubblico alla tutela del paesaggio appare, in concreto,
preminente sugli interessi del privato a veder incluso il proprio fondo nel
territorio edificabile. Dal Rapporto di pianificazione giugno 2010, pag. 16 e
17, è infatti possibile evincere che questa scelta è da ricondurre
principalmente all'obbiettivo specifico di riqualificare i nuclei, intesi come
fattori di identità e di memoria storica, "(…) favorendo la
trasformazione delle case non usate, salvaguardando al contempo il loro
carattere tipico e la testimonianza storica che rappresentano" (Rapporto
citato, pag. 25).
5.4. Poiché la
superficie in questione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 15 vLPT, non
solo merita di essere tutelata la decisione di toglierla dalla zona
edificabile, ma anche quella di attribuirla alla zona agricola, intesa
nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT, nella
versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra, 4.).
5.5. La questione
dell'urbanizzazione del settore risulta, a questo punto, ininfluente. Difatti, anche se fosse accertata, essa non sarebbe
comunque sia decisiva e non conferirebbe un diritto all'attribuzione del fondo
alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki,
op. cit., n. 87 ad art. 15; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).
5.6. La ponderazione globale degli interessi conferma infine la bontà
della decisione di attribuire alla zona agricola la parte del fondo in parola attribuita in precedenza alla zona
NV. L'interesse paesaggistico
a definire chiaramente i limiti della zona fabbricabile, comprimendoli, risulta
preponderante rispetto all'interesse del proprietario a mantenere in zona
fabbricabile un terreno marginale. Dev'essere poi rilevato
che il ridimensionamento delle zone edificabili concretizza gli scopi e
Fatti
i principi della pianificazione del territorio esposti all'art. 1 e 3 LPT ed in
particolare il rispetto del paesaggio e il mantenimento per l'agricoltura di
sufficienti superfici coltive idonee. Le modifiche della LPT, entrate in vigore
il 1° maggio 2014, prevedono del resto ormai espressamente il sostegno degli
sforzi messi in atto, tramite misure pianificatorie, per realizzare
insediamenti compatti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT).
5.7. In definitiva la decisione di assegnare il fondo in esame alla
zona agricola appare sorretta da una valida base legale e risponde a un
interesse pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di
proporzionalità poiché si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in
concreto possibile. Non è dunque data una lesione della garanzia della
proprietà.
6. Parità di trattamento
Da
ultimo, non è data di vedere disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv.
1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999,
critica che il ricorrente invoca per rapporto al destino pianificatorio
del limitrofo mapp. 117. Infatti in ambito pianificatorio la parità di
trattamento si confonde con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid.
5a), ciò che non si avvera nel caso concreto poiché la decisione impugnata, per
tutti i motivi sin qui esposti, posa su motivazioni pertinenti. Priva di fondamento,
la censura va dunque disattesa.
7. Per i motivi che precedono il
ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art.
47 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di
prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
complessivi fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, è posta a suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere