90.2015.123
Revisione di un piano regolatore - mantenimento di una parte di un fondo in zona agricola
12 luglio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2015.123
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 16 dicembre 2015 di
RI 2
patrocinati
da: PR 1
contro
la
risoluzione 10 novembre 2015 (n. 4778), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di Capriasca;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 e RI 2 sono
comproprietari del mapp. 240 di Capriasca, sezione Lopagno, situato in località
"Ca dar Bósch" e attribuito parzialmente alla zona estensiva (RE) e,
per la parte rimanente, alla zona agricola secondo il piano regolatore di
Lopagno, approvato con risoluzione 3 maggio 1988 (n. 2710) e integrato in
seguito da alcune varianti.
B. a. Durante la seduta
del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione
del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2001,
riunisce in un unico atto le pianificazioni locali degli ex comuni di Cagiallo,
Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio. Per quanto attiene al
fondo in parola, la revisione ha confermato integralmente il precedente
azzonamento.
b. Avverso tale
ordinamento RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato. Richiamando
l'iter procedurale conclusosi con il decreto di stralcio del 9 gennaio 2006 del
Presidente dell'allora Tribunale della pianificazione del territorio (inc. n.
90.2005.24), essi hanno chiesto l'attribuzione alla zona edificabile della
porzione della loro proprietà situata ad est, fra l'edificio esistente e il
bosco.
C. Con risoluzione 10
novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione in parola,
respingendo il ricorso in parola. Ricordato
come la revisione sottoposta ad approvazione presenti, in generale, degli
elementi di contrasto con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014, il Governo ha ritenuto che dal
profilo materiale l'attuale delimitazione della zona edificabile in corrispondenza
del mapp. 240 risultasse corretta anche dal profilo della tutela e della
valorizzazione dei valori paesaggistici circostanti.
D. Avverso tale
risoluzione i già ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento nella misura in cui respinge il
loro gravame. Chiedendo l'esperimento di un sopralluogo, essi ritengono che "(…)
la decisione impugnata non risponda ad alcun valido interesse pubblico preponderante.
Il lembo di terreno, inserendosi in un contesto ampiamente edificato, deve
essere attribuito alla zona edificabile, ciò anche in considerazione della sua
esigua superficie (ca. soli 250 mq) ed impossibilità di edificazione,
rispettivamente di sfruttamento agricolo". Peraltro, vista l'esigua
dimensione della superficie in parola, le finalità di tutela paesaggistica
risulterebbero garantite anche qualora la stessa venisse attribuita alla zona costruibile.
E. a. Il comune,
rappresentato dal municipio, e la Sezione dello sviluppo territoriale, agente
per conto del Governo, postulano la reiezione del gravame.
b. In sede di replica e
di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazione e domande. Il
comune, in particolare, aderisce alla richiesta di effettuare un sopralluogo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli
insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Poiché la
controversa revisione del piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;
BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di
quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può
inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza
ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato,
il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere all'esperimento del
sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo
chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con rinvii;
RDAT I-1995 n. 51 consid. 2; Marco
Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della
controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla
documentazione versata agli atti e dalle immagini visibili su Google Map e
Street View (cfr., a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016
consid. 6.5,1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3,1C_326/2011 del 22
marzo 2012 consid. 2.1).
Considerandi
2.
2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese
fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano
regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino
tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il
piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa
controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano
tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.
Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono
adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei
dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità
governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto
la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;
RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna
2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1°
gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo
(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
3.1
Secondo l'art. 15
vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili
comprendevano i terreni idonei all'edificazione
che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli
prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un
terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a
meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e
privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della
pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi
criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di
valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente
all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano
ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la
giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre
Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad
art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.2
3.2.1
Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT
del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone
edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per
15.
anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).
L'ubicazione e le dimensioni delle zone
edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei
confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della
pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici
per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il
cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una
zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente
necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in
caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone
edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate
(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e
l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.
e).
3.2.2
La citata
revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni
in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli
insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato
degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il
legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori
cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio
concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del
territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo
contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i
piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici
insediative e la loro distribuzione nel cantone.
3.3
3.3.1
L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica
della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani
direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque
anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino
all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio
federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la
superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata
in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove
zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la
necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).
3.3.2
L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT
(pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento
della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione
dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un
azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento
quando il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale
parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo
temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT
risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente
applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima
istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a
cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).
3.3.3
Secondo l'art.
52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti
soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene
dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel
quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate
a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture
molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone
d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di
approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie
da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore,
non è necessario adempiervi (lett. c).
4.
Giusta l'art. 16
cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base
dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio
per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere
tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro
differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola
o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti
dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono
essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio
2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per
quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente
sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma
valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,
poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche
obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di
prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella
del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con
rinvii).
5.
In concreto, la
revisione all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in
vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto appena
spiegato, trova dunque applicazione l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni
nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un
dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti
della revisione, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica,
manifestamente non affrontano. La tematica dell'estensione delle aree
fabbricabili viene infatti affrontata in termini generali di contenibilità del
piano, contrapponendo a un incremento complessivo della zona edificabile di ca.
40'070 mq una sua riduzione di ca. 3'050 mq (cfr. Rapporto di pianificazione
giugno 2010, p.ti 6.2.3. pag. 19, e 6.3.3, pag. 26-29, e risoluzione impugnata,
p.to 6.2.1., lett. c, pag. 98-100). A ogni modo, appare d'acchito escluso che
qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2
lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente
esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di
Stato, il divisato ampliamento della zona edificabile non può beneficiare
nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno viene
sostenuto, che questo verrebbe compensato.
6.
A titolo abbondanziale e in
considerazione dell'esiguità della superficie in parola, si osserva che
l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i requisiti dell'art. 15 vLPT.
Come visto al consid. 3.1., perché un
fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi,
come condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 vLPT, applicabile
al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3, STF 1C_54/2015 del 2 novembre
2015.
consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione parziale della legge
sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap.
2.3
), ciò che non è il caso per la porzione del mapp. 240 che i ricorrenti
vorrebbero veder inclusa in zona edificabile.
6.1
Innanzitutto,
contrariamente a quanto essi asseriscono, essa non appartiene ai terreni
edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza. Con
terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15 lett. a vLPT, si intende
infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente
ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). In concreto, dai piani acquisiti all'incarto emerge con chiarezza
come la porzione del mapp. 240, di cui i ricorrenti chiedono l'attribuzione
alla zona fabbricabile, è posta in una situazione del tutto marginale rispetto
alla zona estensiva (RE), che si espande a monte di via ai Ca dar Bósch e, in
minima parte a valle della stessa (mapp. 239 e, parzialmente 240). Tant'è che
ad est essa confina direttamente con il bosco. I ricorrenti non contestano tale
assunto, ma si limitano ad affermare che, in considerazione del diritto di passo
che la grava e delle distanze legali da mantenere dal bosco, essa risulterebbe
di fatto inedificabile. Senonché, argomentando in questo modo,
essi stessi riconoscono implicitamente come l'unica giustificazione
pianificatoria dell'azzonamento da loro richiesto vada ricercata non tanto
nella corretta definizione del limite della zona edificabile, in concreto data,
bensì nel fatto di far beneficiare la loro proprietà di indici maggiori, incrementandone
il potenziale edificatorio, e quindi in motivi estranei all'art. 15 lett. a
vLPT. Di conseguenza, al di là degli aspetti di carattere paesaggistico addotti
dal comune in sede di revisione, la decisione del Governo di avallare, sotto
questo profilo, l'azzonamento proposto dal comune merita conferma.
6.2
Nemmeno si giustifica
l'assegnazione di questa porzione di territorio
alla zona edificabile, rispettivamente il lieve incremento del potenziale edificatorio, in applicazione dell'art. 15 lett. b vLPT.
6.2.1
Nella fattispecie occorre premettere che, attraverso la revisione, il
comune ha proposto l'esclusione dalle aree fabbricabili di alcuni terreni o
territori. Esso ha tuttavia nel contempo proposto anche degli importanti
ampliamenti delle zone edificabili. In sede di approvazione il Consiglio di
Stato ha condiviso la riduzione delle aree costruibili ma ha disatteso, salvo
alcune eccezioni minori, gli ampliamenti. A fronte di 7'059 unità insediative
(UI) effettive (di cui 4'683 abitanti nel 2007), indicate dal comune, il
Governo ha anzitutto aggiornato i dati contenuti al capitolo 4, pag. 11, del
Rapporto di pianificazione giugno 2010, quantificando
le UI effettive nel 2010 in 8'721 (di cui 6'285 abitanti). Per rapporto a una
previsione di 7'787 UI (di cui 5'190 abitanti nel 2025 secondo i tassi
di crescita applicati dal comune, ossia quelli determinati nel 2004 dal Service
cantonal de recherche et information statistique su incarico dell'Ufficio di
statistica del Cantone Ticino [USTAT]), l'Esecutivo cantonale ha poi appurato
che i valori indicati dal comune variavano
per difetto da quelli più recenti pubblicati dall'USTAT e di conseguenza da
quelli pronosticati per il 2020 e 2025 sulla base del "trend" degli
anni precedenti. Il Consiglio di Stato
ha quindi rivisto al rialzo il calcolo effettuato dal comune, correggendo la
previsione e indicando in particolare per l'anno 2025 un numero di abitanti
pari a 7'315 unità invece di 5'190. Esso ha poi rilevato che le zone
edificabili proposte con la revisione avrebbero permesso di accogliere circa
10'198 UI (di cui 8'069 abitanti), concludendo, al p.to 5.2.4, pag. 22, della risoluzione impugnata, che la zona edificabile
stabilita dal nuovo piano regolatore (e non come erroneamente indicato "dai
PR in vigore") permetteva di coprire circa il 10% in più delle necessità
di prevedibile sviluppo per i prossimi 10 anni. In proposito s'impone una prima
osservazioni, ossia che i calcoli e le correzioni effettuate dal Governo si
riferiscono principalmente alle UI rappresentate dagli abitanti. Tale approccio
non presta fianco a critiche nella misura in cui è il comune stesso a
sottolineare a più riprese nel Rapporto di pianificazione giugno 2010 la sua
preminente vocazione residenziale (cfr. pag. 7, 10, 16), motivo per cui proprio
gli abitanti rappresentano il suo vero fattore di crescita.
6.2.2
Stabilito che la revisione permetteva di
coprire circa il 10% in più delle necessità di prevedibile sviluppo per i
prossimi 10 anni, nella decisione impugnata il Governo, attraverso la
non approvazione degli ampliamenti della zona edificabile (salvo, come detto,
alcune eccezioni) ha poi ricondotto la contenibilità del piano a 9'883 UI (di
cui 7'828 abitanti; cfr. risoluzione impugnata, pag. 101). Da ciò risulta, per
quanto attiene agli abitanti, una riserva più che sufficiente per rapporto alle
prognosi (7'315 abitanti), rispettivamente che le zone edificabili sono
adeguatamente dimensionate per soddisfare i prevedibili fabbisogni del comune. Si
noti che, anche qualora si volesse considerare l'insieme delle UI pronosticate
dal comune per il 2025 (e non solo gli abitanti), tenendo conto della
correzione apportata dal Governo, che da 7'787 UI le farebbe lievitare a 9'912
UI, il lieve ammanco che ne risulta per rapporto alle riduzioni operate, pari a
29.
UI (= 9'912 - 9'883 UI), si rivela tutto sommato trascurabile, trattandosi
di un calcolo teorico, e non è quindi atto ad inficiare la valutazione
complessiva operata dal Governo.
6.3
Poiché la
superficie in questione non soddisfa già i requisiti di cui all'art. 15 vLPT,
non solo merita di essere tutelata la decisione di non assegnarla alla zona
edificabile in sua corrispondenza, ma anche quella di mantenerla in zona
agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente
sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra,
consid. 4.). Ciò anche alla luce della tutela paesaggistica delle adiacenze.
6.4
In definitiva la
decisione di mantenere l'area in esame in zona agricola anziché attribuirla a quella
edificabile appare sorretta da una valida base legale e risponde a un interesse
pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di proporzionalità poiché
si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in concreto possibile. Non è
dunque data una lesione della garanzia della proprietà.
7.
Per i motivi
che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose
patrocinate permette di prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 2'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere