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Decisione

90.2015.123

Revisione di un piano regolatore - mantenimento di una parte di un fondo in zona agricola

12 luglio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e RI 2 sono

comproprietari del mapp. 240 di Capriasca, sezione Lopagno, situato in località

"Ca dar Bósch" e attribuito parzialmente alla zona estensiva (RE) e,

per la parte rimanente, alla zona agricola secondo il piano regolatore di

Lopagno, approvato con risoluzione 3 maggio 1988 (n. 2710) e integrato in

seguito da alcune varianti.

B. a. Durante la seduta

del 12 marzo 2012 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato la revisione

del piano regolatore che, a seguito dell'aggregazione intervenuta nel 2001,

riunisce in un unico atto le pianificazioni locali degli ex comuni di Cagiallo,

Lopagno, Roveredo, Sala (Capriasca), Tesserete e Vaglio. Per quanto attiene al

fondo in parola, la revisione ha confermato integralmente il precedente

azzonamento.

b. Avverso tale

ordinamento RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato. Richiamando

l'iter procedurale conclusosi con il decreto di stralcio del 9 gennaio 2006 del

Presidente dell'allora Tribunale della pianificazione del territorio (inc. n.

90.2005.24), essi hanno chiesto l'attribuzione alla zona edificabile della

porzione della loro proprietà situata ad est, fra l'edificio esistente e il

bosco.

C. Con risoluzione 10

novembre 2015 (n. 4778) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione in parola,

respingendo il ricorso in parola. Ricordato

come la revisione sottoposta ad approvazione presenti, in generale, degli

elementi di contrasto con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014, il Governo ha ritenuto che dal

profilo materiale l'attuale delimitazione della zona edificabile in corrispondenza

del mapp. 240 risultasse corretta anche dal profilo della tutela e della

valorizzazione dei valori paesaggistici circostanti.

D. Avverso tale

risoluzione i già ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento nella misura in cui respinge il

loro gravame. Chiedendo l'esperimento di un sopralluogo, essi ritengono che "(…)

la decisione impugnata non risponda ad alcun valido interesse pubblico preponderante.

Il lembo di terreno, inserendosi in un contesto ampiamente edificato, deve

essere attribuito alla zona edificabile, ciò anche in considerazione della sua

esigua superficie (ca. soli 250 mq) ed impossibilità di edificazione,

rispettivamente di sfruttamento agricolo". Peraltro, vista l'esigua

dimensione della superficie in parola, le finalità di tutela paesaggistica

risulterebbero garantite anche qualora la stessa venisse attribuita alla zona costruibile.

E. a. Il comune,

rappresentato dal municipio, e la Sezione dello sviluppo territoriale, agente

per conto del Governo, postulano la reiezione del gravame.

b. In sede di replica e

di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazione e domande. Il

comune, in particolare, aderisce alla richiesta di effettuare un sopralluogo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è

tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli

insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).

1.2. Poiché la

controversa revisione del piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;

BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di

quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Il gravame può

inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza

ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato,

il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere all'esperimento del

sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo

chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con rinvii;

RDAT I-1995 n. 51 consid. 2; Marco

Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della

controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla

documentazione versata agli atti e dalle immagini visibili su Google Map e

Street View (cfr., a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016

consid. 6.5,1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3,1C_326/2011 del 22

marzo 2012 consid. 2.1).

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese

fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3

lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino

tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il

piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte

pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano

tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale

non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve

al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non

danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono

adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei

dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm;

RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1°

gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1

Secondo l'art. 15

vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili

comprendevano i terreni idonei all'edificazione

che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli

prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un

terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a

meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e

privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della

pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere

incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi

criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di

valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano

ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad

art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

3.2.1

Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT

del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone

edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per

15.

anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).

L'ubicazione e le dimensioni delle zone

edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei

confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della

pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici

per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il

cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una

zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente

necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in

caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone

edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate

(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e

l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.

e).

3.2.2

La citata

revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni

in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli

insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato

degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il

legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori

cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo

contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i

piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici

insediative e la loro distribuzione nel cantone.

3.3

3.3.1

L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica

della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani

direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque

anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino

all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio

federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la

superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata

in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove

zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la

necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

3.3.2

L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT

(pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento

della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione

dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un

azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento

quando il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale

parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo

temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT

risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente

applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima

istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a

cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

3.3.3

Secondo l'art.

52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti

soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene

dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel

quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate

a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture

molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone

d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di

approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie

da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore,

non è necessario adempiervi (lett. c).

4.

Giusta l'art. 16

cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere

tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro

differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola

o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti

dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio

2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per

quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16

cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma

valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche

obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di

prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella

del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con

rinvii).

5.

In concreto, la

revisione all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in

vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto appena

spiegato, trova dunque applicazione l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni

nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un

dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti

della revisione, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica,

manifestamente non affrontano. La tematica dell'estensione delle aree

fabbricabili viene infatti affrontata in termini generali di contenibilità del

piano, contrapponendo a un incremento complessivo della zona edificabile di ca.

40'070 mq una sua riduzione di ca. 3'050 mq (cfr. Rapporto di pianificazione

giugno 2010, p.ti 6.2.3. pag. 19, e 6.3.3, pag. 26-29, e risoluzione impugnata,

p.to 6.2.1., lett. c, pag. 98-100). A ogni modo, appare d'acchito escluso che

qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2

lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente

esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di

Stato, il divisato ampliamento della zona edificabile non può beneficiare

nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno viene

sostenuto, che questo verrebbe compensato.

6.

A titolo abbondanziale e in

considerazione dell'esiguità della superficie in parola, si osserva che

l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i requisiti dell'art. 15 vLPT.

Come visto al consid. 3.1., perché un

fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi,

come condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 vLPT, applicabile

al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3, STF 1C_54/2015 del 2 novembre

2015.

consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione parziale della legge

sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap.

2.3

), ciò che non è il caso per la porzione del mapp. 240 che i ricorrenti

vorrebbero veder inclusa in zona edificabile.

6.1

Innanzitutto,

contrariamente a quanto essi asseriscono, essa non appartiene ai terreni

edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza. Con

terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15 lett. a vLPT, si intende

infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente

ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). In concreto, dai piani acquisiti all'incarto emerge con chiarezza

come la porzione del mapp. 240, di cui i ricorrenti chiedono l'attribuzione

alla zona fabbricabile, è posta in una situazione del tutto marginale rispetto

alla zona estensiva (RE), che si espande a monte di via ai Ca dar Bósch e, in

minima parte a valle della stessa (mapp. 239 e, parzialmente 240). Tant'è che

ad est essa confina direttamente con il bosco. I ricorrenti non contestano tale

assunto, ma si limitano ad affermare che, in considerazione del diritto di passo

che la grava e delle distanze legali da mantenere dal bosco, essa risulterebbe

di fatto inedificabile. Senonché, argomentando in questo modo,

essi stessi riconoscono implicitamente come l'unica giustificazione

pianificatoria dell'azzonamento da loro richiesto vada ricercata non tanto

nella corretta definizione del limite della zona edificabile, in concreto data,

bensì nel fatto di far beneficiare la loro proprietà di indici maggiori, incrementandone

il potenziale edificatorio, e quindi in motivi estranei all'art. 15 lett. a

vLPT. Di conseguenza, al di là degli aspetti di carattere paesaggistico addotti

dal comune in sede di revisione, la decisione del Governo di avallare, sotto

questo profilo, l'azzonamento proposto dal comune merita conferma.

6.2

Nemmeno si giustifica

l'assegnazione di questa porzione di territorio

alla zona edificabile, rispettivamente il lieve incremento del potenziale edificatorio, in applicazione dell'art. 15 lett. b vLPT.

6.2.1

Nella fattispecie occorre premettere che, attraverso la revisione, il

comune ha proposto l'esclusione dalle aree fabbricabili di alcuni terreni o

territori. Esso ha tuttavia nel contempo proposto anche degli importanti

ampliamenti delle zone edificabili. In sede di approvazione il Consiglio di

Stato ha condiviso la riduzione delle aree costruibili ma ha disatteso, salvo

alcune eccezioni minori, gli ampliamenti. A fronte di 7'059 unità insediative

(UI) effettive (di cui 4'683 abitanti nel 2007), indicate dal comune, il

Governo ha anzitutto aggiornato i dati contenuti al capitolo 4, pag. 11, del

Rapporto di pianificazione giugno 2010, quantificando

le UI effettive nel 2010 in 8'721 (di cui 6'285 abitanti). Per rapporto a una

previsione di 7'787 UI (di cui 5'190 abitanti nel 2025 secondo i tassi

di crescita applicati dal comune, ossia quelli determinati nel 2004 dal Service

cantonal de recherche et information statistique su incarico dell'Ufficio di

statistica del Cantone Ticino [USTAT]), l'Esecutivo cantonale ha poi appurato

che i valori indicati dal comune variavano

per difetto da quelli più recenti pubblicati dall'USTAT e di conseguenza da

quelli pronosticati per il 2020 e 2025 sulla base del "trend" degli

anni precedenti. Il Consiglio di Stato

ha quindi rivisto al rialzo il calcolo effettuato dal comune, correggendo la

previsione e indicando in particolare per l'anno 2025 un numero di abitanti

pari a 7'315 unità invece di 5'190. Esso ha poi rilevato che le zone

edificabili proposte con la revisione avrebbero permesso di accogliere circa

10'198 UI (di cui 8'069 abitanti), concludendo, al p.to 5.2.4, pag. 22, della risoluzione impugnata, che la zona edificabile

stabilita dal nuovo piano regolatore (e non come erroneamente indicato "dai

PR in vigore") permetteva di coprire circa il 10% in più delle necessità

di prevedibile sviluppo per i prossimi 10 anni. In proposito s'impone una prima

osservazioni, ossia che i calcoli e le correzioni effettuate dal Governo si

riferiscono principalmente alle UI rappresentate dagli abitanti. Tale approccio

non presta fianco a critiche nella misura in cui è il comune stesso a

sottolineare a più riprese nel Rapporto di pianificazione giugno 2010 la sua

preminente vocazione residenziale (cfr. pag. 7, 10, 16), motivo per cui proprio

gli abitanti rappresentano il suo vero fattore di crescita.

6.2.2

Stabilito che la revisione permetteva di

coprire circa il 10% in più delle necessità di prevedibile sviluppo per i

prossimi 10 anni, nella decisione impugnata il Governo, attraverso la

non approvazione degli ampliamenti della zona edificabile (salvo, come detto,

alcune eccezioni) ha poi ricondotto la contenibilità del piano a 9'883 UI (di

cui 7'828 abitanti; cfr. risoluzione impugnata, pag. 101). Da ciò risulta, per

quanto attiene agli abitanti, una riserva più che sufficiente per rapporto alle

prognosi (7'315 abitanti), rispettivamente che le zone edificabili sono

adeguatamente dimensionate per soddisfare i prevedibili fabbisogni del comune. Si

noti che, anche qualora si volesse considerare l'insieme delle UI pronosticate

dal comune per il 2025 (e non solo gli abitanti), tenendo conto della

correzione apportata dal Governo, che da 7'787 UI le farebbe lievitare a 9'912

UI, il lieve ammanco che ne risulta per rapporto alle riduzioni operate, pari a

29.

UI (= 9'912 - 9'883 UI), si rivela tutto sommato trascurabile, trattandosi

di un calcolo teorico, e non è quindi atto ad inficiare la valutazione

complessiva operata dal Governo.

6.3

Poiché la

superficie in questione non soddisfa già i requisiti di cui all'art. 15 vLPT,

non solo merita di essere tutelata la decisione di non assegnarla alla zona

edificabile in sua corrispondenza, ma anche quella di mantenerla in zona

agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente

sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra,

consid. 4.). Ciò anche alla luce della tutela paesaggistica delle adiacenze.

6.4

In definitiva la

decisione di mantenere l'area in esame in zona agricola anziché attribuirla a quella

edificabile appare sorretta da una valida base legale e risponde a un interesse

pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di proporzionalità poiché

si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in concreto possibile. Non è

dunque data una lesione della garanzia della proprietà.

7.

Per i motivi

che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose

patrocinate permette di prescindere dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere