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Decisione

90.2015.125

Revisione di un piano regolatore - attribuzione di un fondo alla zona edificabile contrario al principio del compenso

12 luglio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I piani di utilizzazione - nel

nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg.

LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile

del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1. Secondo l'art. 15

vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014,

le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano

già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari

e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva

queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa,

effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione

territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente

o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata

relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri

rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che -

ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del

terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere

congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad

art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2.

3.2.1. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT

del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone

edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per

15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).

L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la norma (cpv.

3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i

principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare

le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il

paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere

assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà

prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15

anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne

d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici

coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul

piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto

nel piano direttore (lett. e).

3.2.2. La citata

revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni

in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli

insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato

degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il

legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori

cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo

contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i

piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici

insediative e la loro distribuzione nel cantone.

3.3.

3.3.1. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica

della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani

direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque

anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino

all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio

federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la

superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata

in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove

zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la

necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

3.3.2. L'art. 38a LPT

è concretizzato dall'art. 52a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014),

il cui cpv. 1 specifica che se al momento della sua entrata in vigore è

pendente un ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale secondo l'art.

26 LPT concernente l'approvazione di un azzonamento, l'art. 38a cpv. 2

LPT non si applica all'azzonamento quando il ricorso non porta né a un riesame

né a una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure

se è stato intentato in modo temerario. Il Tribunale federale ha comunque

precisato che l'art. 38a LPT risponde a un interesse pubblico

preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile anche alle cause

pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a prescindere di

massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a cpv. 1 OPT (DTF 141

Considerandi

II 393 consid. 2 e 3).

3.3.3

Secondo l'art.

52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a

cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in

vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie

oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a),

sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone

pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett.

b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza

cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione

di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare;

l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è

necessario adempiervi (lett. c).

4.

4.1. In concreto, la

revisione all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in

vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto appena

spiegato, trova dunque applicazione l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni

nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un

dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti

della revisione, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica,

manifestamente non affrontano. La tematica dell'estensione delle aree

fabbricabili viene infatti affrontata in termini generali di contenibilità del

piano, contrapponendo a un incremento complessivo della zona edificabile di ca.

40'070 mq (di cui ca. 11'715 mq riguardanti il comparto Pezzolo) una sua

riduzione di ca. 3'050 mq (cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2010, p.ti

6.2.3

pag. 19, e 6.3.3, pag. 26-29, e risoluzione impugnata, p.to 6.2.1.,

lett. c, pag. 98-100). A ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa

trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2 lett.

b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano

dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato,

il divisato ampliamento della zona edificabile in località Pezzolo non può

beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e

nemmeno viene sostenuto, che questo verrebbe compensato.

4.2

Poiché la revisione

comporta un ampliamento della zona fabbricabile contrario all'art. 38a

cpv. 2 LPT, non occorre esaminare oltre se l'azzonamento in località Pezzolo

risulta conforme all'art. 15 vLPT (cfr. STF 1C_197/2015 del 2 febbraio 2016 consid.

2.5

e 2.6.).

4.3

In questo contesto va

respinta la critica rivolta al Governo di non aver evaso celermente la

revisione, in modo da scongiurare l'applicazione del nuovo diritto, posto che

la revisione della LPT è entrata in vigore dieci mesi dopo la trasmissione dei

154.

ricorsi interposti contro gli atti in pubblicazione e delle relative osservazioni,

avvenuta il 4 luglio 2013.

5.

In considerazione di quanto

precede, anche la richiesta di attribuire i mapp. 312 e 313 alla zona

artigianale va respinta. Infatti, come rettamente rileva il Governo a pag. 194

della risoluzione impugnata, vista la mancata approvazione della limitrofa zona,

"(…) un azzonamento edificabile a sé stante di tipo artigianale-industriale

riguardante una singola superficie libera di ca. 900 mq di superficie"

sarebbe privo di logica pianificatoria.

6.

Per tutti questi motivi il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza,

ritenuto che il comune ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), mentre

l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di prescindere

dall'assegnare ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'200.-. Al ricorrente

dev'essere retrocesso l'importo di fr. 800.-, versato in esubero all'anticipo

delle spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere