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Decisione

90.2015.126

Irricevibilità per carenza di legittimazione

24 gennaio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi. Ai

proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo

alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile anche

quando essi non risiedono nel comune dove sono siti questi ultimi (RDAT II-1999

n. 9 consid. 6b; inoltre: RtiD

I-2010 n. 20

consid.

3.2; Heinz Aemisegger/ Stephan Haag, Praxiskommentar zum

Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25). L'art. 27 cpv. 2 LST, attuato in

chiave restrittiva dall'art. 36 cpv. 3 del regolamento della legge sullo

sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), ha frattanto

introdotto l'obbligo, per il municipio, di avvisare personalmente i proprietari

della pubblicazione della decisione di adozione del piano regolatore; ma questa

disposizione non può giovare alla ricorrente, in quanto alla fattispecie torna

applicabile la LALPT (cfr. supra consid. 2.1.).

4. 4.1. Sia infine soggiunto, per completezza, che per gli

stessi motivi appena enunciati, il Consiglio di Stato dovrebbe tassativamente

respingere il ricorso anche qualora dovesse essere trattato alla stregua di una

domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini (cfr. art. 12

cpv. 1 LPamm e relativo rinvio alle norme della procedura civile).

4.2. Il 1° gennaio

2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale civile svizzero, del

19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), il cui art. 148 prevede che ad istanza della

parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine

suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa

dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1); la domanda

dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo

dell'inosservanza (cpv. 2); se vi è già stata una pronuncia del giudice, la

restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal

passaggio in giudicato (cpv. 3). Il CPC prevede dei requisiti meno severi di

quelli sanciti, fino al 31 dicembre 2010, dell'or abrogato codice di procedura

civile ticinese, del 18 febbraio 1971 (CPC-TI), che presupponeva - per la restituzione

del termine - l'assenza di (ogni) colpa della parte che la chiedeva (cfr. art.

137 CPC-TI, RL 3.3.2.1); va, per contro, rilevato che dal 1° gennaio 2011 la restitutio

in integrum non può più essere ottenuta per il semplice fatto di soddisfare

i requisiti legali, ma è altresì rimessa - una volta che questi sono adempiuti

- al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. l'art. 148 cpv. 1 CPC).

4.3. Ora, nel caso di specie, la sola

responsabile dell'omessa impugnazione dei vincoli in parola nei termini fissati

dall'art. 35 cpv. 1 LALPT è la ricorrente. La sua colpa non può, inoltre, essere

banalizzata, qualificandola di lieve; essa ha difatti disatteso in maniera

palese il suo dovere primordiale di esaminare con la dovuta attenzione i documenti

posti in pubblicazione, da cui poteva evincere agevolmente l'apposizione dei

vincoli ora contestati (cfr. Rapporto di pianificazione giugno 2010, pag. 22; art.

13 cpv. 1 norme particolari di attuazione del piano regolatore; piano del

paesaggio scala 1:2'500; piano del paesaggio scala 1:10'000), facendosi se

necessario assistere da persone cognite nella materia. Stando cosi le cose, non

è nemmeno necessario verificare se sia stato osservato anche il termine di

dieci giorni stabilito dall'art. 148 cpv. 2 CPC per l'inoltro della domanda:

requisito di più che dubbio soddisfacimento nel caso di specie.

4.4. Non si giustifica, pertanto, nemmeno

sotto questo aspetto di retrocedere l'incarto all'autorità inferiore per

l'emanazione di un giudizio perfettamente scontato.

5. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente

(art. 47 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 3.3.1.1).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, di

fr. 800.-, è posta a carico della ricorrente, alla quale dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.-

versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

La

giudice delegata Il

vicecancelliere

del

Tribunale cantonale amministrativo