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Decisione

90.2015.15

Piano particolareggiato che codifica un parco eolico

19 novembre 2015Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Balerna,

op. cit., pag. 214).

4.3. La verifica della ponderazione degli interessi operata dall'autorità

pianificante è una questione di diritto (DTF 132 II 408 consid. 4.5.5), che

il Tribunale esamina dunque con pieno potere cognitivo, ma fornendo prova di un

certo riserbo, trattandosi di temi tecnici e con una valenza anche locale.

5. 5.1.

Giusta l'art. 75 Cost. i cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per

assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è

codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve

avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione

dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in

reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una

specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani

regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT; art. 18 segg. Lst) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT).

5.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)

organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente

delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione

urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla

protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo

richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale

(art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso

dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la

dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di

superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la

formazione in comune d'infrastrutture che interessino un preciso numero di

proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano

particolareggiato si distingue dal piano

regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la

diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n.

409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

6. La

protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection

de la nature et du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.).

Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione

gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei

paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali

e culturali; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri (art.

78 cpv. 2 Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 LPN). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la Confederazione,

i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i cantoni sono tenuti,

nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le

caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le

rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in

essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio federale,

sentiti i cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza nazionale

(art. 5 cpv. 1, 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto

d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente

di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato per

quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione

(cfr. art. 6 LPN; Heribert Rausch/Arnold

Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004,

n. 561-564). L'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario

federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempimento

di compiti propri. Gli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN equivalgono difatti

alle concezioni e ai piani settoriali ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo

significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni

direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera

adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; DTF 135 II

209 consid. 2.1 con rinvii; Rausch/Marti/ Griffel, op. cit., n. 565, con rinvii; STA 90.2008.32 del 7

gennaio 2009 consid. 7 e relativi rinvii, confermata dal Tribunale federale con

sentenza 1C_75/2009 del 28 luglio 2009 consid. 3). È quanto si avvera, nel

nostro Cantone e per quanto qui interessa, per i comuni contemplati dall'inventario

ISOS, allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre

1981 (OISOS; RS 451.12; cfr. anche il nuovo art. 4a OISOS). La scheda

8.4 del piano direttore del 1990 imponeva loro di promuovere la protezione

degli insediamenti di importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure

pianificatorie di protezione. La menzionata scheda obbligava quindi i comuni interessati

dall'inventario ISOS a verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui

disponevano fossero adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti

ed a modificarle opportunamente. Del pari, la cifra 4.1. lett. f della scheda

P10 del nuovo piano direttore incarica l'autorità cantonale di vegliare affinché

i comuni adeguino i loro piani regolatori conformemente agli indirizzi dell'inventario

ISOS, dell'IVS (entrato in vigore il 1° luglio 2010) e degli altri inventari

federali.

7.

Data la loro valenza

preliminare, sono dapprima esaminate le censure riguardanti le perizie delle commissioni

federali. Come visto in narrativa, le ricorrenti rimproverano innanzitutto al Governo

di non aver raccolto il parere della CFMS, che esse ritengono andasse

consultata. D'altro canto, le insorgenti sostengono che la CFNP abbia a torto

limitato le sue considerazioni alla valutazione dell'impatto unicamente della

pala eolica n. 4, la sola inserita all'interno del perimetro dell'ISOS,

omettendo di considerare che l'insieme della struttura avrà ripercussioni sull'oggetto

inventariato. Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.

7.1.

7.1.1. Per l'art. 7 cpv. 1 LPN se l'adempimento di un compito della

Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale

dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura (UFC) oppure l'Ufficio

federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una

commissione di cui all'articolo 25 cpv. 1 LPN. Se è competente il cantone,

decide il servizio cantonale previsto all'articolo 25 cpv. 2 LPN. Se nell'adempimento

di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale

ai sensi dell'art. 5 LPN può subire un danno rilevante oppure se sorgono

questioni d'importanza fondamentale al riguardo, prosegue la norma (cpv. 2), la

commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione.

La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera

per salvaguardarlo. L'art. 7 LPN non è una semplice disposizione ordinatoria:

se le condizioni sono riunite, una perizia a cura degli organi federali da essa

stabiliti è obbligatoria (DTF 127 II 273 consid. 4b). L'attuale testo dell'art.

7 LPN, in vigore dal 1° settembre 2014 (RU 2014, 2629), è il frutto di due successive

modifiche; l'adempimento di un compito federale quale premessa all'obbligo di

conseguire la perizia è comunque rimasto immutato rispetto al testo originario (per

quanto riguarda alla precedente versione [RU 1999 3071], in questo senso,

esplicite quelle in lingua tedesca [AS 1999 3071] e francese [RO 1999 3071]).

In casi gravi, l'art. 8 LPN conferisce alla commissione competente la facoltà

di dare moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla

maniera di rispettare un oggetto.

7.1.2. L'art. 25 cpv. 1 LPN attribuisce al Consiglio federale il compito di

designare una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la

protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici. Dando

seguito al mandato ricevuto, il Governo federale ha in particolare istituito la

CFNP e la CFMS (art. 23 cpv. 4 e 25 cpv. 1 lett. d ordinanza sulla protezione

della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991; OPN; RS 451.1). Il

segretariato della CFNP è assicurato dall'UFAM, quello della CFMS, invece, dall'UFC

(CFMS; art. 24 cpv. 4 OPN). L'UFAM e la CFNP sono incaricati della protezione

della natura e del paesaggio (art. 23 cpv. 1 lett. a OPN), all'UFC e alla CFMS

spetta invece la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la

protezione degli insediamenti (lett. b).

7.2. In concreto, le contestazioni sollevate dalle ricorrenti portano, come

visto, essenzialmente sull'impatto che il Parco eolico avrà sul paesaggio del

San Gottardo e sul sito "Ospizio del San Gottardo", inventariato dall'ISOS.

7.2.1. Per costante giurisprudenza la protezione del

paesaggio e del patrimonio costruito è competenza dei cantoni, non della Confederazione

(Nina Dajcar, Natur- und Heimatschutz-Inventare

des Bundes, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 30 seg., con giurisprudenza ivi

riassunta). Nulla muta il fatto che un oggetto sia inserito in un inventario

federale. Nel caso concreto, inoltre, la tutela della natura e del paesaggio è

attuata nell'ambito della pianificazione dell'utilizzazione (piano

particolareggiato), pure di competenza cantonale. Su questa base, quindi, è a

torto che le ricorrenti pretendono che debba essere obbligatoriamente coinvolta

la CFMS; la relativa censura dev'essere respinta. Ininfluente in sede di

pianificazione dell'utilizzazione è il fatto che il progetto esecutivo

necessiti un'autorizzazione che costituisce un compito federale (cfr. supra,

3.2.2.2). In assenza di un compito federale, la questione di sapere se

la pianificazione impugnata potrebbe cagionare un danno rilevante secondo

l'art. 7 cpv. 2 LPN può restare indecisa.

7.2.2. In ogni caso, anche se l'allestimento di una perizia delle citate commissioni

fosse stata obbligatoria, l'operato dell'autorità cantonale non presterebbe

fianco a critiche.

7.2.2.1. Torna innanzitutto qui utile riportare quanto indicato dal Governo in

sede di risposta (pag. 4):

"Nell'ambito della precedente procedura

pianificatoria dell'impianto (…) l'Ufficio dei beni culturali aveva contattato

la CFMS per un preavviso in merito al progetto. È stato allora segnalato che

secondo la suddivisione dei compiti tra le due Commissioni federali è la CFNP a

trattare tale domanda. Nell'ambito della procedura di approvazione del PP-SG la

scrivente Sezione (lettera 2 ottobre 2012) ha così coinvolto la CFNP, chiedendo

conferma di tale suddivisione dei compiti (con copia alla CFMS) e ricevendo in

risposta il parere della CFNP (trasmessa in copia all'UFC, Sezione patrimonio

culturale e monumenti storici). Il Cantone non ha quindi scelto a quale

Commissione federale rivolgersi ma ha seguito le indicazioni ricevute in merito

alla suddivisione dei compiti decisa a livello federale tra CFNP e CFMS, preoccupandosi

che entrambe siano informate sul progetto e sulla procedura in corso. Peraltro

anche l'ARE, nell'ambito dell'approvazione dell'iscrizione del parco eolico del

San Gottardo nella scheda di PD V3 Energia, ha coinvolto la CFNP (…)".

Tali affermazioni

trovano puntuale riscontro nella documentazione richiamata dal Tribunale. La

decisione di coinvolgere la CFNP è inoltre corretta, per i seguenti motivi.

7.2.2.2. L' "Ospizio del San

Gottardo" è inserito nell'inventario ISOS quale caso particolare,

ossia oggetto non qualificabile quale città, cittadina/borgo, villaggio

urbanizzato, villaggio, frazione/piccolo villaggio (ISOS della Repubblica e

Cantone Ticino, vol. 6, Leventina, Berna 2006, pag. 225 segg.). Secondo l'inventario,

il sito presenta qualità situazionali, spaziali e storico-architettoniche

elevate. Ai fini del giudizio è interessante la valutazione dell'altipiano che

si sviluppa a nord del sito, che la scheda indica con il numero romano I e al

cui interno è tracciata la zona destinata all'aerogeneratore n. 4.

ISOS, op. cit., pag. 228 Studio

d'inserimento paesaggistico, pag. 14

Secondo l'inventario ISOS,

l'altipiano è rilevato quale categoria "a"; esso rappresenta quindi

una parte irrinunciabile dell'insediamento, cui l'inventario pone l'obiettivo

di salvaguardia, ossia la conservazione della destinazione dei terreni, della vegetazione

importante per l'insediamento e la vecchia edificazione. Fattori perturbanti

devono essere eliminati. La scheda sottolinea in particolare quanto segue (pag.

231):

Nessuno degli edifici, qui meno

che in altri insediamenti, vive del valore proprio, ma addirittura

l'edificazione tutta trova il suo particolare significato nella sua

collocazione geografica, nella morfologia spettacolare del contesto naturale,

tra desolazione e trionfo dell'elemento naturale in cui ogni presenza umana

diventa anch'essa testimonianza di un qualcosa di grandioso, soprattutto per

quanto riguarda le realizzazioni antecedenti al secolo XX, allorché i mezzi ridotti

rispetto a oggi, fanno sì che ogni presenza risulti un qualcosa di strappato

all'anecumene. Soprattutto il paesaggio invernale, che impone anche oggi la

chiusura del passo al transito per molti mesi, conferisce grandiosità alla presenza

stabile dell'uomo e di edifici di una certa mole. Tutt'intorno, l'elevarsi di

vette rocciose offre all'insediamento di passo una cornice maestosa.

L'inventario formula

quindi le seguenti raccomandazioni (ibidem):

Evitare la proliferazione delle superfici asfaltate.

Considerare la possibilità di sostituire il manto

d'asfalto del piazzale a lago; limitare la possibilità di posteggio all'area a

ovest (…)

Salvaguardare gli intorni da qualsiasi intervento

edificatorio per evitare di compromettere il rapporto tra l'edificazione e il selvaggio

paesaggio naturale.

Da quanto appena

spiegato, emerge che per la tutela dell'oggetto "Ospizio del San

Gottardo" l'inventario ISOS ponga l'accento non tanto sugli aspetti

monumentali della sua edificazione, quanto piuttosto sul suo rapporto con il paesaggio.

Non a caso le qualità situazionali sono valutate come ottime, ossia leggermente

più significative rispetto a quelle storico architettoniche, ritenute comunque

di alto livello. Ne discende che competente a esprimersi in materia è la CFNP,

la quale nelle sue considerazioni deve comunque far confluire gli aspetti

rilevanti alla tutela dei monumenti storici, ciò che è stato fatto nel caso

concreto. Anche sotto questo profilo, dunque, non sussiste violazione del diritto.

7.2.3. Dev'essere respinta anche la censura secondo cui la CFNP avrebbe omesso

di considerare l'impatto dell'intero impianto, omettendo in particolare di

considerare le torri situate a ovest. La semplice lettura del referto peritale permette

di concludere con certezza proprio il contrario, ossia che è stato valutato

l'impatto di tutti gli aerogeneratori.

7.2.4. Da ultimo, le ricorrenti rimproverano alla CFNP di non aver operato la

ponderazione degli interessi. Essi omettono tuttavia di considerare che il

compito della commissione non è quello di operare una ponderazione tra gli

interessi in gioco, che spetta invece all'ente pianificante. La CFNP è invece

chiamata a esprimersi sulla possibilità di mantenere inalterato un oggetto

oppure la maniera di salvaguardarlo (art. 7 cpv. 2 LPN; in questo senso: DTF

136 II 214 consid. 5; Jörg

Leimbacher in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig

Fahrländer [curatori], Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 7). La

censura si rivela dunque infondata.

8. 8.1. In

estrema sintesi, le ricorrenti contestano poi la pianificazione nella misura in

cui prevede l'inserimento del Parco eolico sul Passo del San Gottardo, per il

motivo che esso influirebbe negativamente sul paesaggio e non sarebbe conciliabile

con la tutela del sito censito dall'inventario ISOS. Esse non condividono

dunque le valutazioni operate dal comune e dal Consiglio di Stato e nemmeno sul

parere espresso dalla CFNP su cui esse si fondano. Nella presente controversia,

appare dunque centrale la questione della ponderazione degli interessi in

gioco, richiesta nel caso concreto sia dall'art. 3 OPT, sia dalla necessità di

effettuare l'EIA.

8.2. Il PP-SG s'inserisce nell'ambito della revisione generale del piano del

paesaggio del piano regolatore del comune d'Airolo, approvata dal Consiglio di

Stato con risoluzione 10 novembre 2010, che già ne aveva codificato il

principio. La decisione di procedere con una pianificazione di dettaglio prende

origine dalla volontà di proteggere il complesso monumentale del Passo del San

Gottardo, cui si è affiancata l'esigenza di porre le basi per la costruzione di

un Parco eolico. Tale volontà è codificata nel nuovo art. 40a cpv. 2 NAPR, il

quale specifica che il PP-SG persegue, da un lato, il riordino e la

valorizzazione della sommità del Passo del San Gottardo con riferimento ai

valori paesaggistici, naturalistici, storico-culturali e monumentali presenti

e, dall'altro, la realizzazione di un Parco eolico alpino e la sua integrazione

ottimale nel paesaggio della sommità del Passo. Quanto agli indirizzi, possono

essere così declinati (Rapporto cit., pag. 9):

a) la valorizzazione dei manufatti e degli edifici

di valore storico-culturale dell'area del Passo, in particolare del complesso

monumentale, attraverso un'adeguata concezione urbanistica e paesaggistica;

b) il riordino paesaggistico e naturalistico e la

conseguente valorizzazione della conca del Passo eliminando o sistemando gli

elementi di disturbo o in conflitto con la valorizzazione di cui al pto. a) e

provvedendo in parallelo ad un inserimento qualificante degli impianti del

nuovo parco eolico alpino quale ulteriore stratificazione antropologica sulla

sommità del Passo;

c) il miglioramento della fruibilità

turistico-ricreativa della sommità e ciò an-che allo scopo di divulgare la

conoscenza della storia e della natura, migliorando l'offerta d'infrastrutture

che facilitino l'incontro e l'erogazione di servizi per la cultura, lo svago le

attività sportive ed il turismo in generale;

d) la riorganizzazione della viabilità generale con

lo scopo di razionalizzare i movimenti di transito, di servizio e di sosta, di

renderli compatibili con le esigenze di fruizione turistica, paesaggistica e

storico-culturali dei luoghi.

8.3. Il comune ha dato

seguito all'obbligo di compiere una ponderazione degli interessi, consegnando

la sua valutazione nel rapporto di pianificazione.

8.3.1. Esso richiama

innanzitutto la politica federale, quella cantonale e quella comunale a

sostegno dell'incremento della produzione d'energia elettrica da fonti

rinnovabili. La scelta della località, prosegue, è da ricondurre alla sua

idoneità sotto il profilo della ventosità e dall'assenza di conflitti di fondo

con le zone di protezione di rilevanza nazionale. Il posizionamento delle

singole pale è stato stabilito in base a criteri tecnici (disponibilità del vento,

accessibilità, superficie di servizio, allacciamento alla rete elettrica,

distanze di sicurezza) e alla necessità di rispettare le aree e componenti

protette, nonché un adeguato inserimento paesaggistico. Il processo di

coordinazione e ottimizzazione a più fasi fra le esigenze tecniche e

paesaggistiche, naturalistiche e pianificatorie ha quindi condotto alla

riduzione da 8 a 5 pale. Il concetto paesaggistico alla base della scelta

pianificatoria prevede che l'intervento, considerate anche le misure di

riordino predisposte, porterà con sé una nuova stratificazione propositiva contemporanea

nel paesaggio del Passo, che ne arricchirà il suo valore nel complesso. Gli

aerogeneratori saranno ancorati direttamente su dei rilievi naturali, con una

disposizione piuttosto regolare. Solo le torri saranno visibili, mentre le

strutture secondarie saranno rese il più possibile invisibili. In confronto al

livello di circa 2091 m s.m. dei laghi e del complesso edificato, le basi degli

aerogeneratori saranno poste a una quota oscillante tra i 2046 e i 2135 m s.m.

sui pendii laterali della conca principale del valico, introducendo dunque un

distacco fisico tra i differenti strati, favorendo così la percezione di quello

nuovo come omogeneo e indipendente. Quali ulteriori interessi a favore

dell'intervento, il comune individua quelli turistico-ricreativi e

turistico-culturali, che il Parco eolico favorirebbe.

8.3.2. Nell'ambito della ponderazione degli interessi, il comune valuta

innanzitutto la valenza energetica del progetto che permetterebbe di coprire le

necessità di ca. 7000 economie domestiche, ossia 15'000 - 17'000 abitanti,

riducendo in proporzione le emissioni di CO2. Nel contempo, viene

perseguito l'obiettivo del riordino e della valorizzazione del comprensorio del

Passo, compresa la tutela e la promozione dei beni monumentali, attraverso la

conservazione dei monumenti del complesso dell'ospizio e la sistemazione di

quelli paesaggistici e insediativi oggi dissonanti. Sotto il profilo economico,

il comune pone l'accento sul possibile "turismo eolico", che si

affiancherebbe a quello storico-culturale. L'ente locale ritiene che il Parco

eolico non deturperà il paesaggio, che si presenta già oggi come fortemente

antropizzato, ma si limiterà a sovrapporre alle preesistenze un nuovo segno contemporaneo.

Oltre che a essere compatibile con le altre esigenze ambientali (ivi comprese

la fauna, i pericoli valangari ecc.) la struttura si concilia anche con

l'aviazione civile e militare.

8.3.3. In definitiva, secondo il comune il Parco eolico rafforzerà la

connotazione rappresentativa del paesaggio ricco e variegato, immerso nella

natura del massiccio montano, fornendo un immagine d'avanguardia della Svizzera,

ben visibile sulla Via delle genti. Gli impatti delle superfici

interessate dalle infrastrutture sono compensate con interventi di recupero e

riordino paesaggistico e naturalistico. Da ultimo, l'intervento è reversibile.

8.4. Il Consiglio di Stato condivide la ponderazione degli interessi operata

dal comune, sottolineando che la messa in relazione della pianificazione della

nuova infrastruttura energetica con la riqualifica e riordino del passo sia un

aspetto positivo dal punto di vista della tutela e della valorizzazione del

paesaggio e della natura del comparto monumentale. Esso ha inoltre svolto l'esame

dell'impatto sull'ambiente, giungendo alle conclusioni riportate in narrativa (supra,

C.c.).

9. Il

Tribunale condivide la ponderazione operata dal comune e avallata dal Consiglio

di Stato, siccome esente da violazioni del diritto.

9.1. Il concetto d'interesse pubblico è dinamico ed evolve con la società riflettendone

esigenze ed aspirazioni (René A. Rhinow/ Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 57 B II). In linea di massima è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio

esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,

chiaramente avvertito dalla collettività (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con

rinvii; Piermarco

Zen-Ruf-finen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).

9.2. Come visto in precedenza (supra, 6), la protezione della natura e

del paesaggio riveste grande importanza nel nostro Paese. La legislazione in

materia, frutto anche d'iniziative popolari a livello costituzionale,

testimonia della grande attenzione che la collettività dedica ai temi

ambientali. La Svizzera, del resto, ha sviluppato parte della sua fama internazionale

proprio sull'immagine della realtà alpina, che attrae ogni anno molti turisti. Si

tratta di un interesse pubblico riconosciuto da sempre, sul quale non occorre

dilungarsi oltre. Del resto nessuno in questa procedura ne mette in dubbio la

consistenza. La convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000 (RS

0.451.3), entrata in vigore il 1° giugno 2013, conferma l'importanza che il

nostro Paese conferisce a questi aspetti. Essa, tuttavia, non apporta nuovi elementi

rispetto alla legislazione già in vigore in Svizzera: ne segue che, nel caso

concreto, essa è materialmente già stata considerata dalle autorità coinvolte.

La convenzione riveste, inoltre, mero carattere programmatico, la sua

attuazione spettando ai soli stati membri (STF 1C_242/2014 del 1° luglio 2015

consid. 3.2; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione

della Convenzione europea del paesaggio del 2 novembre 2011, in: FF 2011 7683).

9.3. Quanto alla

produzione di energia elettrica attraverso aerogeneratori, è tema più recente

che merita quindi di essere approfondito. La Corte considera quanto segue.

9.3.1. L'art. 89 cpv. 1

Cost. impone alla Confederazione e ai cantoni di adoperarsi per un

approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed

ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. La Confederazione,

soggiunge la norma (cpv. 2), emana principi per l'utilizzazione delle energie

indigene e quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

Per raggiungere gli scopi dell'art. 89 Cost., occorre quindi riconoscere un

ruolo importante alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

9.3.2.

9.3.2.1. Coerentemente con questo principio, l'art. 1 cpv. 3 della legge

sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0), nella versione in vigore dal

1° gennaio 2009 (RU 2007 3425), prevede che la generazione annua media di

elettricità a partire da energie rinnovabili dev'essere aumentata entro il 2030

di almeno 5400 GWh rispetto al livello del 2000. Inoltre, secondo le linee

direttrici enunciate all'art. 5 LEne, l'approvvigionamento energetico

dev'essere sicuro (cpv. 1), economico (cpv. 2) e compatibile con le esigenze

della protezione dell'ambiente, ciò che significa utilizzare le risorse

naturali in modo parsimonioso, impiegare le energie rinnovabili ed evitare

effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente (cpv. 3). Per energia

rinnovabile s'intendono la forza idrica, l'energia solare, la geotermia, il

calore ambientale, l'energia eolica, quella da biomassa e da scorie di biomassa

(art. 1 lett. f ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn; RS 730.01).

9.3.2.2. Il 4 settembre 2013 il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea

federale il messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia

energetica 2050 (revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa

popolare "per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa

per l'abbandono del nucleare)" (in: FF 2013 6489). Nel messaggio, viene

spiegato che nel 2011 il Consiglio federale e il Parlamento hanno preso una

decisione di principio a favore dell'abbandono graduale dell'energia nucleare. Ciò

comporta la progressiva trasformazione del sistema energetico svizzero entro il

2050. A tal fine, il Governo federale ha elaborato la Strategia energetica

2050, la quale mira, tra gli altri obiettivi, a ridurre il consumo di energia

finale ed energia elettrica, aumentare la quota delle energie rinnovabili e

ridurre le emissioni di CO2 dovute al consumo energetico, senza compromettere

né la sicurezza, né la convenienza dell'approvvigionamento. De lege ferenda,

il disegno di modifica della LEne prevede che nella ponderazione degli

interessi lo sfruttamento delle energie rinnovabili e l'incremento della loro

produzione costituiscano un interesse nazionale. Si preconizza che, per essere

d'interesse nazionale, i progetti di energia eolica dovranno avere una

grandezza tra 5 e 20 MW. Il disegno di legge è pendente davanti all'Assemblea federale.

9.3.2.3. Gli Uffici federali dell'energia (UFE), dell'ambiente, delle foreste e

del paesaggio (UFAFP) dello sviluppo territoriale (ARE) del Dipartimento

federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni

(DATEC) hanno elaborato una concezione per l'energia eolica in Svizzera, al

fine di promuovere un'edificazione ordinata dei parchi eolici (UFE/UFAFP/ARE,

Konzept Windenergie Schweiz, Berna 2004, nel seguito: Concezione 2004). Questo

strumento si prefigge in particolare di trovare un consenso tra i rappresentanti

degli interessi dei diversi attori coinvolti (federali, cantonali, economici e

naturalistici) in modo da individuare dei criteri condivisi per la scelta dei

luoghi dove insediare queste strutture. Ai fini di raggiungere gli obiettivi

prefissati con SvizzeraEnergia (piattaforma della politica energetica) per

l'orizzonte 2010 vengono quindi identificati una serie di ubicazioni da

sviluppare prioritariamente, fra le quali risulta il massiccio del Gottardo,

dove si prevede la posa di 9 aerogeneratori per la produzione complessiva di

11.1 GWh (Concezione 2004, pag. 22). Per compiere questa prima valutazione sono

stati considerati criteri quali l'esclusione delle zone inventariate o protette

a livello nazionale, delle foreste, di quelle urbanizzate e di edifici abitati

e le condizioni di ventosità (Concezione 2004, pag. 17 seg.).

9.3.2.4. L'UFE,

l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'ARE hanno in seguito emanato le Raccomandazioni

per la pianificazione degli impianti per la produzione di energia da vento, che

precisano e completano la Concezione 2004 (UFE/UFAM/ARE, Empfehlung zur Planung

von Windenergieanlagen, Berna/Ittigen 2010, nel seguito: Raccomandazioni 2010).

Alla luce degli obiettivi accresciuti imposti dalla modifica della LEne, secondo

le Raccomandazioni 2010 il contributo che l'energia eolica è chiamato a prestare

sarà di circa il 10%, pari a 600 GWh all'anno, ciò che corrisponde a una

potenza istallata di circa 400 MW ossia 200 turbine eoliche da 2 MW (Raccomandazione

2010, pag. 5). Per l'analisi dell'ubicazione delle pale eoliche, vengono

proposti anche i criteri dell'urbanizzazione (accessibilità) e della possibilità

di allacciarsi alla rete di trasporto dell'elettricità (Raccomandazione 2010,

pag. 12).

9.3.3.

9.3.3.1. Nel Cantone Ticino è in vigore la legge cantonale sull'energia dell'8

febbraio 1994 (Len; RL 9.1.7.1.), la quale attraverso l'art. 1 propone di favorire

un approvvigionamento energetico sufficiente, sicuro, economico e compatibile

con le esigenze della protezione dell'ambiente (cpv. 1). Essa, prosegue la

norma (cpv. 2), promuove tramite misure di pianificazione, di promozione e di

regolamentazione, l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (lett. a), lo

sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (lett. b), la riduzione

della dipendenza dalle fonti energetiche importate (lett. c) e il ruolo

dell'AET (lett. d). La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano

energetico cantonale (PEC; art. 3 cpv. 1 Len), elaborato dal Consiglio di Stato

e approvato dal Gran Consiglio (art. 5 Len). Il PEC si prefigge di coordinare

la politica energetica del Cantone con le altre politiche settoriali,

stabilendone gli indirizzi, fissando gli obiettivi e definendo un piano d'azione

(art. 3 cpv. 1 e art. 4 Len). La legge fissa comunque già gli indirizzi per la

produzione di energia elettrica; per quanto qui interessa la realizzazione d'impianti

eolici è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le

condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo

permettano (art. 5b cpv. 2 Len).

9.3.3.2. Il PEC è stato

approvato dal parlamento cantonale nella seduta del 5 novembre 2014 (BU 2014,

591). Esso conferma gli indirizzi strategici già in precedenza individuati con

gli altri strumenti programmatici adottati dall'autorità cantonale (rapporto sugli

indirizzi, linee direttive, piano direttore, rapporto cantonale sulla

protezione dell'ambiente), vale a dire (piano d'azione 2013, pag. 40):

·

Efficienza, efficacia e

risparmio energetico: riduzione dei consumi negli usi finali dell'energia, attraverso l'attivazione generalizzata

di misure tecniche di efficienza energetica, scelte strategiche per un uso

efficace dell'energia e modalità comportamentali orientate al risparmio

energetico: a lungo termine, consumi stabilizzati a 2000 watt;

·

Conversione energetica: sostituzione dei vettori energetici, con progressivo

abbandono dei combustibili fossili, in particolare olio combustibile e

carburanti liquidi: a medio termine, emissioni stabilizzate a 1 ton CO2

pro capite;

·

Produzione energetica ed

approvvigionamento efficienti, sicuri e sostenibili: diversificazione dell'approvvigionamento, valorizzazione

della risorsa acqua, confermando ed assicurando le riversioni ed il ruolo dell'AET,

e promozione delle altre fonti rinnovabili indigene, quali solare (termico e fotovoltaico),

eolico, biomassa, calore ambiente e geotermia di profondità.

Fra gli indirizzi

operativi, il PEC indica in particolare di favorire la realizzazione d'impianti

di produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili tra i quali

rientrano i parchi eolici, che vengono promossi laddove l'impatto sul paesaggio

sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete e le vie d'accesso

lo permettono (Piano d'azione 2013, pag. 42). Questo indirizzo vuole, da un

lato, evitare che questi impianti compromettano paesaggi di alto valore, in

particolare le Alpi, dall'altro, escludere la realizzazione di parchi che

richiedono insostenibili vie d'accesso (ibidem, pag. 47). Per la produzione

di energia eolica è fissato l'obiettivo di raggiungere nel periodo di 25-30

anni la produzione di 80 GWhel/anno (ibidem, pag. 51). La

scheda di provvedimento P.2, riferita all'energia eolica, prevede la seguente

evoluzione (ibidem, pag. 135 seg.):

Produzione di energia elettrica

2020: 28 GWh/anno

2035: 40 GWh/anno

2050: 80 GWh/anno

Potenza installata

2020: 14 MW

2035: 20 MW

2050: 40 MW

Energia

[GWhel/a]

Potenza

[MW]

2020

2035

2050

2020

2035

2050

PESG

28

28

28

14

14

14

Altri parchi eolici

0

10

40

0

5

20

Mini eolico

0

2

12

0

1

6

Totale

28

40

80

14

20

40

Seppure il PEC

riconosca al vettore energia eolica un potenziale tutto sommato limitato (ibidem,

55), esso attribuisce un ruolo centrale alla realizzazione del Parco eolico del

San Gottardo. Il criterio quantitativo non è in ogni caso decisivo: difatti se

nell'ambito delle energie rinnovabili il contributo principale è fornito dalle

forze idriche e la quantità di energia prodotta dalle fonti rinnovabili è

destinata a rimanere proporzionalmente debole, la politica energetica deve

comunque orientarsi anche a un suo incremento (DTF 132 II 408 consid. 4.5.2.). Non

a caso, come visto (supra, 9.3.2.2.), l'orientamento del Consiglio

federale è quello di conferirle a certe condizioni lo statuto d'interesse nazionale.

9.3.3.3. La scheda di piano direttore dell'ambito vivibilità V3, di dato

acquisito, tratta dell'energia. Conformemente agli orientamenti federali, essa

pone come indirizzo - tra l'altro - l'incremento della produzione di

elettricità attraverso fonti d'energia rinnovabile, segnatamente eolica

(2.1.b), promuovendone l'utilizzo tenendo conto per i grandi impianti delle

Concezioni 2004 e ponendo particolare attenzione agli aspetti paesaggistici e

di protezione della natura legati agli accessi dei siti e agli impatti della

realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, in un'ottica comprensiva

di tutto il territorio alpino ticinese (2.2.d). Tra le misure di dato

acquisito, vi è la realizzazione del Parco eolico nel comparto del Passo del

San Gottardo, nell'ambito della pianificazione dell'utilizzazione (3.1.j).

L'area è ritenuta è ritenuta interessante per la buona accessibilità e la

possibilità di allacciamento alla rete elettrica (pag. 9).

9.4. In concreto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre

riconoscere che la realizzazione dell'avversato Parco eolico risponde a un sicuro

interesse pubblico, indipendentemente dalla quantità di energia che esso è

chiamato a produrre. In ogni caso, questa non è trascurabile ed è pari a quasi

i tre quarti della produzione attesa a medio termine (2035). Questo va ricondotto

all'esigenza di produzione diversificata di energia da fonti rinnovabili, alla

quale la popolazione attribuisce un'importanza crescente, anche alla luce di

avvenimenti tutto sommato recenti (si pensi agli incidenti nucleari, ai

problemi di politica internazionale che possono influenzare

l'approvvigionamento del paese ecc.).

10. Accertato che sia la tutela del

paesaggio del Passo del san Gottardo, sia la costruzione del Parco eolico rivestono

il carattere d'interesse pubblico, dev'essere verificato se la ponderazione

degli interessi operata dal comune e l'esame d'impatto ambientale svolto dal

Governo resistono alla critica.

10.1. Il carattere monumentale del paesaggio del San Gottardo è fuori

discussione. Esso presenta peculiarità uniche, sia morfologiche, sia storiche. Si

tratta di un luogo simbolo per la Svizzera sotto molti punti di vista: Via

delle genti, baluardo militare, sito turistico e anche paesaggistico, come

del resto conferma la scheda P4 del piano direttore, che lo designa zona di

protezione del paesaggio d'importanza cantonale. Il passo del San Gottardo,

tuttavia, non è un ambiente naturale e incontaminato; la presenza antropica è

invece evidente e, come riconosce l'inventario ISOS stesso, ne è una delle

caratteristiche. Se già l'altipiano presenta peculiarità uniche, tra queste vi

è proprio l'attività umana che testimonia l'ingegno dell'uomo a erigere

manufatti in condizioni naturali avverse. Già oggi, dunque, il comprensorio è

marcato dalla sovrapposizione di diversi interventi che testimoniano l'attività

umana nei secoli: si pensi all'edilizia della vecchia sosta, alla mulattiera,

alla costruzione della strada della Tremola o della diga del Lucendro e, seppur

meno visibili, alle strutture militari. Il paesaggio in esame, quindi, è il

risultato dell'interazione tra il contesto d'anecumene (come lo definisce

l'ISOS) e l'attività umana, simbolo di perizia architettonica e ingegneristica.

Poste queste premesse, il Tribunale condivide la visione di principio del Parco

eolico quale ulteriore stratificazione storica e simbolo dell'attività umana

contemporanea. Del resto, proprio perché non siamo in presenza di un paesaggio

vergine, bensì di un sito bene accessibile e già oggi molto frequentato, una

protezione dello stesso sotto il profilo strettamente naturalistico dev'essere

relativizzata (in questo senso cfr. DTF 132 II 408 consid. 4.5.3). L'argomento

avanzato dalle ricorrenti secondo i quali tale ragionamento permetterebbe di

sdoganare qualsiasi intervento in qualsiasi parte del territorio non è condivisibile:

la tesi in esame, infatti, si fonda sull'analisi del caso specifico e non è

formulata in alcun modo in astratto.

10.2. Il Parco eolico avrà un impatto importante sul paesaggio montano: nessuno

lo mette in dubbio e, del resto, non si vede come ciò potrebbe essere

seriamente fatto. Si tratterà, infatti, di strutture imponenti, ben percepibili

da diverse angolazioni. Ma ciò non significa ancora che esso costituirà un

elemento degradante per l'ambiente in cui sarà inserito. Al riguardo dev'essere

innanzitutto rilevato che questo nuovo elemento antropico si pone in stretta

correlazione con gli interventi di riordino e valorizzazione del comprensorio

del PP-SG, come previsto dal comune e rettamente sottolineato dal Governo. In

effetti, è solo attraverso alla messa in opera di queste misure che sarà

possibile ridurre in modo rilevante gli attuali elementi di disturbo, ponendo le

basi per l'inserimento ordinato della nuova stratificazione.

Un intervento di natura moderna e percettibile all'interno di un paesaggio

fortemente antropizzato come quello in esame non costituisce necessariamente un

aspetto negativo. Le preoccupazioni delle ricorrenti appaiono eccessive e non

possono essere condivise. Difatti, le istallazioni sono senz'altro ben visibili

(non dall'abitato di Airolo), ma comunque sono poste a una distanza sufficiente

per non influire negativamente sul sito inventariato dall'ISOS. È proprio il

manifesto carattere moderno e tecnico-funzionale della struttura del Parco

eolico che permette di evitare, in ogni caso di ridurre al minimo, i potenziali

conflitti con il sito protetto: la radura che fa da fondale è mantenuta

sgombra, mentre la pala eolica si ergerà quale elemento puntuale a simbolo dell'evoluzione

tecnologica. In ogni caso, la pianificazione contestata non modifica fondamentalmente

l'utilizzazione degli intorni, né ne compromette il carattere naturale, che funge

da scenografia. Non viene, in particolare, creata una nuova zona edificabile

ordinaria. A ragione le ricorrenti sostengono che il parco sarà percepito come

intervento molto importante e nel suo complesso, sia per il turista in sosta,

sia per quello di passaggio; ma tale aspetto non è messo in discussione ed è

riconosciuto nella decisione impugnata. In realtà è proprio il concetto alla

base dell'inserimento di questo elemento puntuale e ordinato che permette di

evidenziarne il carattere d'incrostazione, di nuovo strato storico che s'aggiunge

a quelli esistenti. Quanto alle proporzioni delle torri, può essere condivisa

la visione del RIA che sottolinea come l'assenza di elementi verticali di

paragone (alberi) e le alte montagne circostanti ne relativizzeranno l'altezza

(RIA, pag. 47).

Il parere espresso dalla CFNP permette di confortare questa visione, così come

l'impatto contenuto (leggero e solo in relazione all'aerogeneratore n. 4) che il

parco avrà sul sito inventariato dall'ISOS e sulle vie storiche oggetto

dell'IVS. La CFNP ritiene comunque che nel complesso il Parco eolico avrà un leggero

effetto negativo ai sensi dell'art. 6 LPN; sempre secondo la commissione, per

garantire la salvaguardia dei valori d'importanza nazionale è imperativo

ridurre gli impatti sugli oggetti IVS e la realizzazione delle misure di

compensazione previste, nel rispetto del carattere storico dell'Ospizio. Il

principio del riordino e della valorizzazione della sommità del passo è quindi

ancorato all'art. 2 NAPP, mentre le misure di riordino e di recupero sono

previste all'art. 18 NAPP. Si tratta di interventi che prevedono lo smantellamento

di elementi di disturbo quali linee elettriche aeree, basamenti ecc., di

sistemazione del suolo, restauro ecc. (cfr. anche allegato 3 al programma di

realizzazione), che concorrono alla valorizzazione del sito ISOS.

10.3. Le ricorrenti ritengono esistano ubicazioni alternative alla struttura,

altrettanto raggiungibili e poco distanti; essi citano, ad esempio, i dintorni

del lago Sella.

10.3.1. Nell'ambito della precedente decisione, questa Corte ha già escluso che

il controverso progetto possa essere autorizzato tramite un permesso

eccezionale retto dall'art. 24 LPT, a causa delle sue dimensioni e

ripercussioni. La giurisprudenza, in questi casi, ritiene che la revisione

parziale del piano d'utilizzazione, per il tramite dell'adozione di una pianificazione

specifica, non possa essere sottoposta a condizioni più blande rispetto a

quelle della concessione di una deroga secondo l'art. 24 LPT. In altre parole,

dev'essere soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata e verificato che

nessun interesse preponderante vi si oppone. L'autorità di pianificazione deve

quindi procedere a una ponderazione generale degli interessi e, in

quest'ambito, valutare le possibili ubicazioni alternative. Tuttavia, se, alla

luce dell'evolversi delle circostanze per raggiungere gli scopi e i principi

della pianificazione del territorio e concretare gli obiettivi del piano direttore,

s'impone di rivedere la pianificazione dell'utilizzazione di un'area circoscritta

in vista della realizzazione di un preciso progetto, l'autorità pianificatrice

deve poter compiere le scelte necessarie senza essere vincolata a

un'interpretazione restrittiva dei criteri previsti dall'art. 24 LPT (per tutto

quanto precede: DTF 132 II 408 consid. 4.2).

10.3.2.

Garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese in energia è uno

degli scopi della pianificazione territoriale (art. 1 cpv. 2 lett. d LPT; Pierre Tschannen, in: Commentaire LPT,

Ginevra/Zurigo/Basi­lea 2010, n. 40 ad art. 1). Inoltre, stabilire l'ubicazione

di un parco eolico delle dimensioni di quello contestato è questione che, in

linea di principio, necessita un coordinamento a livello sovracomunale, dunque almeno

di piano direttore (cfr. DTF 137 II 254 consid. 3.2). La scelta del Passo del

San Gottardo, come già visto, è il frutto di un'approfondita analisi che ha

interessato l'insieme del territorio nazionale. Essa, fondata sui criteri di

cui si è già detto, è quindi stata ancorata a livello cantonale nel piano

direttore. Questo non significa, come erroneamente sostiene il comune, che tale

scelta non possa più essere messa in discussione. Il piano direttore, infatti,

vincola unicamente le autorità (art. 9 cpv. 1 LPT). Non è una legge. Per acquisire

forza giuridica, esso necessita di essere tradotto in decreti, ordinanze o

piani d'utilizzazione (Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 4 ad art. 9). Posta questa importante premessa, la scelta operata

dal comune, che conferma quella della pianificazione di ordine superiore,

resiste all'esame del Tribunale.

10.3.3. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla

sua realizzazione devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, op. cit., n. 530

seg.). Occorre, infatti, che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto

fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti

all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Non sono

sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 124 II 252 consid.

4; Waldmann/Hänni, op. cit., ad

art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè

dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare

quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere

realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la

tenuta di animali o uno stand di tiro; Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). Inoltre non devono

opporsi interessi contrastanti (art. 24 lett. b LPT).

10.3.4. In concreto, come visto (supra, 9.3.2.), i criteri posti alla

base dello studio per l'individuazione dei siti che potrebbero ospitare

impianti eolici rispondono ampiamente a quelli per riconoscerne l'ubicazione

vincolata (esclusione di zone non adatte, rispettivamente, necessità di vento,

cfr. Concezione 2004 pag. 17 seg.); il semplice fatto che possa esistere

un'ubicazione alternativa di per sé non inficia questa scelta. I criteri sono

del resto senz'altro pertinenti e condivisibili. Le ricorrenti non contestano

che il sito prescelto corrisponda alla necessità di lontananza dall'abitato, di

urbanizzazione e connessione alla rete elettrica. Esse ritengono piuttosto che a

questa scelta si opponga l'interesse paesaggistico e storico, a loro giudizio preminente.

Si tratta dunque, applicando per analogia l'art. 24 b LPT, di compiere una

ponderazione degli interessi. Comune e Cantone hanno ritenuto che l'interesse

paesaggistico non ostasse alla pianificazione avversata. Tesi che, come si

vedrà in seguito, è condivisa dal Tribunale (infra, 10.5.).

10.3.5. Le ricorrenti formulano anche una proposta come possibile ubicazione

alternativa nella regione, più precisamente nei pressi del lago Sella. In

applicazione dei citati criteri, tuttavia, questa zona appare da subito assai

più sfavorevole sotto il profilo degli accessi. L'impatto sul territorio a

livello della loro costruzione sarebbe molto maggiore a causa dell'orografia. Il

comparto - fatto astrazione della diga - risulta inoltre molto meno interessato

dall'attività umana.

10.4. Nella

ponderazione degli interessi, dev'essere da ultimo considerato anche il

carattere reversibile a medio termine dell'intervento, opportunamente garantito

a livello pianificatorio (cfr. infra, 11). Ciò significa che seppure

destinato a marcare il paesaggio locale per i prossimi decenni, il Parco eolico

non pregiudica le scelte delle future generazioni.

10.5. In definitiva, la ponderazione degli interessi operata dal comune e dal

Governo non appare lesiva del diritto. Procede da un corretto esercizio del

potere di apprezzamento di cui dispone l'ente pubblico in materia di

pianificazione del territorio. Si fonda su considerazioni oggettive e

pertinenti. Essa merita, pertanto, di essere condivisa. La tutela del paesaggio

e la produzione di energia da fonti rinnovabili appaiono in concreto

conciliabili, a condizione che vengano realizzate le misure di riordino e

valorizzazione previste per il comparto. Così come già fatto dal Consiglio di

Stato, anche questo Tribunale condivide la visione del Parco eolico quale segno

nuovo e contemporaneo nel concreto contesto alpino, che si sovrappone agli

elementi antropici che già oggi lo caratterizzano. Il riordino e la

valorizzazione propugnata con il PP-SG dovrebbe consentire di incrementare il

valore simbolico del passo, costituendo la base per un interesse anche turistico.

Anche gli effetti sul sito contemplato dall'inventario ISOS appaiono

sopportabili e l'insieme della pianificazione è conforme agli scopi della

tutela.

11. Le ricorrenti sostengono da ultimo

che non vi siano sufficienti garanzie quanto alla durata massima dello

sfruttamento del Parco eolico e che il relativo articolo delle NAPR sia poco

chiaro. La critica è infondata. Intanto, attraverso l'obbligo di prestare una garanzia

per lo smantellamento della struttura - onere che spetta all'istante in licenza

e che il comune intende sia dal profilo finanziario, sia da quello tecnico (cfr.

risposta, pag. 11) - l'ente pubblico si è premunito di evitare che la struttura

resti in loco in fase d'abbandono una volta cessato il suo sfruttamento. La

clausola è chiara. Essa, anche alla luce dei precedenti proprio sul Passo (si

vedano, ad esempio, i basamenti tutt'ora presenti della funivia del Lucendro

che è stata smantellata), si rivela senz'altro opportuna. Anche la durata di 30

anni è condivisibile: essa permette di salvaguardare la libertà di manovra

delle future generazioni, ciò che appare in linea con i principi e gli scopi

della pianificazione territoriale, nonché della Costituzione. Non è invece necessario

- né possibile - anticipare le decisioni che dovranno essere prese al momento

della scadenza del periodo di sfruttamento degli aerogeneratori. Da ultimo,

dalla sola lettera della disposizione appare assolutamente chiaro che il

termine partirà dalla "concessione della prima licenza edilizia per il

complesso del parco eolico" e non in relazione a ogni singola pala. Anche

quest'ultima censura deve quindi essere respinta.

12. Sulla base delle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia, commisurata

per difetto, è posta a carico delle ricorrenti, soccombenti; essa tiene conto degli

alti valori in gioco, del dispendio di lavoro occasionato al Tribunale, ma

anche del movente di natura ideale delle insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

essendovi parti patrocinate non si pone il quesito delle ripetibili (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 4'000.-,

di cui fr. 1'500.- già anticipati dalle ricorrenti, è posta a loro carico, con

vincolo di solidarietà.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario

Raccomandata

telefono

fax

Palazzo di giustizia

Via Pretorio 16

6901.

Lugano

091/815 54 64

091/815

56.

02

M.

Repubblica

e Cantone

Ticino

Tribunale cantonale

amministrativo

Tribunale d'appello

6901.

Lugano

-

-

Incarto n.

90.2015.15

Lugano

2.

dicembre 2015

Sentenza

19.

novembre 2015 dipendente dal ricorso 2 febbraio 2015 della RI 1, , e della RI

2, contro la decisione 17 dicembre 2014 (n. 5823) del Consiglio di Stato

Gentili

signore,

egregi

signori,

nella

redazione del punto 2 del dispositivo della sentenza citata a margine, il Tribunale

è incorso in un errore, indicando che le ricorrenti avevano già anticipo le

spese processuali nella misura di fr. 1'500.-; in realtà esse avevano versato

fr. 2'000.-.

In applicazione

dell'art. 62 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013.

(LPAmm; RL 3.3.1.1), che consente di correggere in ogni momento errori di

scrittura o di calcolo, il Tribunale corregge il citato dispositivo come segue:

"La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, di cui fr. 2'000.-

già anticipati dalle ricorrenti, è posta a loro carico, con vincolo di

solidarietà."

Con

distinta stima.

Per il

Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario