Lexipedia

Decisione

90.2015.27

Legittimazione attiva - interesse degno di protezione

28 luglio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni, ai quali competono le decisioni formali relative ai ripristini da

eseguire. Essendo le situazioni di principio illegali, spetta ai proprietari l'onere

di risanare le situazioni.

Responsabili per

l'attuazione della misura, prevista per il primo quadriennio (priorità 1), sono

l'Ente Parco (impostazione e supporto), il Cantone e i comuni (decisioni e procedure

formali) e i proprietari (attuazione).

3.2. I ricorrenti non

contestano l'obiettivo specifico OS_1.1 né tanto meno le misure previste dal

PUC-PPdM per attuarlo, inclusi gli art. 18 e

19 NAPUC-PPdM. Essi insorgono contro il Rapporto di pianificazione che

nell'ambito delle "Tematiche particolari", e più precisamente al punto

8.3.6, pag. 60-61, tratta le due strutture del Go-kart di Locarno e del tiro al

piattello a Giubiasco/Sementina, formulando per quest'ultima "(…)

l'obiettivo di allontanamento dell'attività dalla golena". Senonché,

se da un lato il Rapporto di pianificazione possiede carattere puramente indicativo

(cfr. art. 3 lett. c NAPUC-PPdM) e non è quindi vincolante (ciò che vale anche

per le considerazioni relative al Go-kart di Locarno; cfr. inoltre STA

90.2010.58 del 16 aprile 2012 consid. 3.3), dall'altro l'obiettivo di allontanamento

ivi menzionato non è poi stato ancorato né nelle NAPUC-PPdM né nei relativi

allegati, che si limitano a prevedere gli obiettivi e le misure esposte sopra,

rispettivamente a dichiarare direttamente applicabili gli art. 23 a-d della

legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966

(LPN; RS 451) e l'ordinanza sulle zone palustri (cfr. art. 18 cpv. 2

NAPUC-PPdM). Non imponendo quindi aggravi specifici e particolari a carico del

Poligono, ne consegue che agli insorgenti fa difetto l'interesse concreto e

attuale all'annullamento del decreto d'approvazione del PUC-PPdM. Sarà semmai

nell'ambito dell'adozione di un'eventuale decisione concreta di allontanamento,

in applicazione della misura M_1.1.2, che i ricorrenti potranno proporre le loro doglianze, che si rivelano in questa sede

premature. Per tutti questi motivi il ricorso va dichiarato irricevibile.

4. La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti (art. 47 cpv. 1 e 2 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 900.-

è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai quali va restituito l'importo di

fr. 600.-, versato in eccesso a titolo di anticipo sulle presunte spese

processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

4.

Intimazione a:

;

;

;

Ufficio

federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna;

Ufficio

federale dell'ambiente UFAM, 3003

Berna.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera