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Decisione

90.2015.3

Revisione generale di un piano regolatore

2 dicembre 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari dei mapp. 680, 681, 682 e 684, contermini al fondo della

ricorrente e posti anch'essi a monte del citato sentiero, non hanno ricorso

contro il dezonamento dei loro fondi con conseguente attribuzione alla zona

agricola. D'altro canto, RI 1, nel suo ricorso, si è limitata a postulare il solo

mantenimento della sua proprietà nella zona edificabile e non ha esteso la sua

richiesta a tutto il comparto che si espande ad est, precedentemente incluso in

zona fabbricabile. Di conseguenza, allo stato attuale, il mantenimento del

fondo della ricorrente in zona edificabile concorrerebbe a formare una propaggine

incongrua all'interno della zona agricola.

7.1.2. Mapp.

1294

Un discorso

analogo vale per il fondo, di vaste dimensioni (6'236 mq), di proprietà di RI 2,

di cui solo una modesta porzione, rivolta a settentrione e incuneata nella zona

edificabile, è stata mantenuta in tale zona. Da notare anzitutto che, a differenza

della proprietà di RI 1, il fondo del ricorrente confina solo su due lati con

proprietà edificate (mapp. 711, 712 e 1103 a nord, mapp 714 nord/est e mapp. 716

a ovest), di cui quattro proprietà (mapp. 711, 712, 1103 e 714) appartenenti al

territorio fabbricabile ma di cui tre (mapp. 712, 1103 e 714) contornanti proprio

la porzione del mapp. 1294 mantenuta in tale zona. Ma a prescindere da ciò, il

sopralluogo ha permesso di appurare che, se nel caso del mapp. 1362 si è in

presenza, nelle adiacenze, di episodi edificati isolati e estremi di una trama,

quella edificata, che va via via disperdendosi verso sud, nel caso del mapp.

1294, confinante ad ovest con la zona agricola, a sud col bosco e ad est con il

mapp. 718, di cui si dirà al considerando 7.1.3, anche questa condizione fa difetto,

di modo che va categoricamente escluso che esso possa far parte del territorio

edificato in larga misura. Esso si pone infatti in una manifesta relazione di

continuità con il comparto agricolo limitrofo, che funge da limite alla zona

edificabile e si inserisce quale fascia verde fra di essa e il bosco, posto più

a sud. Di conseguenza, a prescindere dalla problematica relativa all'accesso,

che risulta certamente garantito per la porzione del fondo attribuita alla zona

edificabile, raggiungibile dalla cantonale tramite il mapp. 709, l'impostazione

del comune, che ha fissato il limite della zona edificabile in corrispondenza

dei fondi già edificati, posti a nord della proprietà del ricorrente, appare

del tutto coerente e immune da critiche.

7.1.3. Mapp. 718, 1312, 1313

L'appezzamento formato dai mapp.

718, 1312 e 1313, di complessivi 3'893 mq, confina a ovest con il mapp. 1294 e

a est con il nucleo di Fosano. La proprietà è

inedificata, ad eccezione dell'edificio al mapp. 718 e delle sue

adiacenze, sistemate con un terrazzo e cintate con un muro di sasso che

delimita la parte costruita. Attualmente la proprietà è sfruttata per la

coltivazione della vite. La pianificazione all'esame assegna, come visto, l'appezzamento

alla zona agricola, salvo per una fascia ad est, profonda circa 30.00 m e posta

a diretto contatto con il nucleo di Fosano, che include l'edificio esistente al

mapp. 718, e che viene attribuita alla zona CN. A nord la proprietà confina con

l'Oratorio della Madonna degli Angeli e con la zona edificabile. Il sopralluogo

esperito dal Tribunale e documentato dalle fotografie agli atti, ha permesso di

confermare ciò che già emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole

processuali, ossia che in nessun caso, nemmeno parzialmente, l'appezzamento

presenta le caratteristiche proprie ai terreni già edificati in larga misura ai

sensi dell'art. 15 lett. a vLPT. Esso è invece posto ai margini della zona

edificabile, con la quale, come detto, ha solo un episodico contatto diretto a

valle (mapp. 714), mentre risulta fortemente correlato con il mapp. 1294 e con

la zona agricola che si espande a ovest, delimitata a sud da bosco. I fondi

sono inoltre manifestamente sottratti all'edilizia del nucleo antico di Fosano

che si sviluppa ad est e verso il quale il comune ha rettamente approntato la

fascia attribuita alla zona CN, che funge da area di transizione fra il nucleo

storico e la zona agricola ed in cui sono peraltro ammesse nuove costruzioni a

completazione dell'impianto urbanistico del nucleo (cfr. art. 35 delle norma di

attuazione del piano regolatore). In conclusione, anche in questo caso l'impostazione del comune, che ha fissato il limite

della zona edificabile in corrispondenza dei fondi già edificati, posti a nord

delle proprietà del ricorrente, appare del tutto coerente e merita di venir

confermata.

7.2. I mappali dei ricorrenti non sono nemmeno necessari

per lo sviluppo del comune nei prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b

vLPT). Come spiegato al consid. 6, le zone edificabili definite attraverso il

piano regolatore previgente, approvato dal Governo il 12 luglio 1985, integrate

dalle riduzioni di superfici fabbricabili proposte dal Consorzio ed approvate

dal Consiglio di Stato in sede di revisione, sono già più che sufficientemente

dimensionate per soddisfare i prevedibili fabbisogni del comune.

7.3. In

assenza dei requisiti legali, a ragione il comune ha estromesso il mapp. 1362 e

la parte preponderante dei mapp. 1294, 718 e 1312 dalla zona fabbricabile.

L'interesse pubblico alla tutela del

paesaggio e al contenimento dell'espansione a macchia d'olio della zona

fabbricabile in assenza di necessità appare, in concreto, preminente rispetto agli

interessi dei privati a veder incluso il proprio fondo nel territorio

fabbricabile. Dalla Relazione di

pianificazione agosto 2008 è infatti possibile evincere che questa

scelta non è da ricondurre unicamente a motivi di ordine generale, come il

sovradimensionamento della zona edificabile, ma anche (pag. 63) all'obbiettivo

specifico di "(…) ridisegnare formalmente l'assetto pianificatorio dei

comparti residenziali ponendo particolare attenzione alla relazione tra le

tipologie insediative e i contesti naturali, paesaggistici e urbanistici del

territorio, ridefinire i limiti volumetrici degli edifici in funzione del

territorio e del come è stato costruito nel tempo andando quindi oltre il

concetto dell'aumento delle possibilità edificatorie ad ogni costo (…)".

Inoltre, in presenza di una zona edificabile sovradimensionata risulta corretto

- in occasione della revisione del piano regolatore la cui impostazione è ormai

datata - procedere alla sua riduzione.

7.4. Poiché le superfici in

questione non soddisfano i requisiti di cui all'art. 15 vLPT, non solo merita

di essere tutelata la decisione di non assegnarle (porzione del mapp. 1294

attribuita in precedenza alla zona forestale indicativa, e porzione dei mapp. 718

e 1312 attribuita in precedenza al territorio fuori dalle zone edificabili),

rispettivamente di toglierle dalla zona edificabile, ma anche quella di

attribuirle alla zona agricola, intesa

nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT, nella

versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra, consid. 4.). Ciò anche

alla luce della tutela paesaggistica del comparto, che la misura mette al

riparo da nuove costruzioni.

7.5. Anche la ponderazione globale degli

interessi conferma infine la bontà della decisione di attribuire alla zona

agricola e alla zona di protezione del

paesaggio (ZPP2) le proprietà in parola. L'interesse paesaggistico a definire

chiaramente i limiti della zona fabbricabile, comprimendoli, risulta

preponderante rispetto all'interesse dei proprietari a mantenere in zona

fabbricabile dei terreni marginali, la cui morfologia, salvo il mapp. 1362,

rende disagevole l'edificazione e il cui accesso verrebbe garantito solo

pedonalmente (ad eccezione del mapp. 1294, ove tuttavia il Governo pone giustamente in dubbio, a pag. 4-5 della

decisione impugnata, che l'accesso carrabile privato attraverso il mapp.

709 presenti la funzionalità necessaria a servire un'ipotetica edificazione su tutto il fondo). Dev'essere poi rilevato

che il ridimensionamento

delle zone edificabili concretizza gli scopi e i principi della pianificazione del territorio esposti all'art. 1 e 3

LPT ed in particolare il rispetto del paesaggio e il mantenimento per l'agricoltura

di sufficienti superfici coltive idonee. Le modifiche della LPT, entrate in

vigore il 1° maggio 2014, prevedono del resto ormai espressamente il sostegno

degli sforzi messi in atto, tramite misure pianificatorio, per realizzare

insediamenti compatti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT).

7.6. In definitiva la decisione di assegnare i fondi

in esame alla zona agricola e alla zona ZPP2 appare sorretta da una valida base

legale e risponde a un interesse pubblico e preminente. Essa rispetta pure il

principio di proporzionalità poiché si tratta, alla fin fine, dell'unica

soluzione in concreto possibile. Non è dunque data una lesione della garanzia

della proprietà.

8. Per

quanto attiene infine allo stralcio dal piano della strada di raccordo SR2, mai

realizzata, va osservato che scopo della stessa era quello di urbanizzare tutto

il vasto comprensorio in cui sono situati i fondi dei ricorrenti, allora

incluso nella zona fabbricabile. Ora, venendo a cadere, per tutti i

motivi esposti nella Relazione di pianificazione agosto 2008, i presupposti per

mantenere in tale zona tutto il comprensorio lambito dalla strada, viene gioco

forza a cadere anche l'interesse pubblico alla sua previsione e alla sua

realizzazione. La richiesta in tale senso di RI 2 e RI 3 va quindi respinta.

9. Parità di trattamento

Da ultimo, non è data di vedere disparità di

trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il

riferimento al fatto che le proprietà confinino con la zona edificabile non è

di rilievo. Infatti in ambito pianificatorio

la parità di trattamento si confonde con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n.

49 consid. 5a), ciò che non si avvera nel caso concreto poiché la decisione impugnata

posa su motivazioni pertinenti. Priva di qualsiasi fondamento, le censure non

meritano dunque di essere ulteriormente approfondite.

10. Per i motivi che precedono i ricorsi

devono essere respinti. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47

LPAmm), mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di prescindere

dall'assegnare ripetibili (art 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

complessivi fr. 4'500.-, è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-

ciascuno. Di conseguenza a ognuno di essi va restituito l'importo di fr. 500.-,

versato in eccesso quale anticipo sulla presunte spese processuali.

8.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere