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Decisione

90.2015.30

PUC Parco del Piano di Magadino e Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)

12 dicembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I contenuti e

le attività dell'aerodromo sono di competenza federale e sono regolate dal

Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), la cui scheda di

coordinamento è in fase di aggiornamento. (…)

Il PUC, conformemente a quanto

stabilito dalla scheda R11 del Piano direttore cantonale e dallo PSIA, riprende e conferma la destinazione

pianificatoria dell'aeroporto, per la quale, dunque, non sono previsti

ulteriori condizionamenti rispetto a quelli esistenti. L'aeroporto si

trova all'interno del Parco, ma rappresenta al contempo una realtà abbastanza

indipendente, con caratteristiche e attrattive proprie. Questo sia per la

tipologia delle attività svolte sia per la collocazione territoriale della

parte visitabile, isolata dal resto del territorio e raggiungibile

esclusivamente dalla strada a vicolo cieco che diparte dalla strada cantonale.

5.4. Ferme

queste premesse, le domande che i ricorrenti formulano

nel loro gravame non possono trovare accoglimento in quanto infondate.

Anzitutto per quanto attiene alla richiesta di completare il

PUC-PPdM con la menzione del PSIA nel rapporto di pianificazione

e nelle NAPUC-PPdM, in modo che la preminenza dello PSIA rispetto al PUC-PPdM emerga

in modo chiaro, si rileva che se da un lato, come appena visto, il rapporto di

pianificazione descrive esplicitamente, a pag. 57, il PSIA e la sua funzione,

dall'altro la formulazione dell'art. 40 NAPUC-PPdM è da ricondurre al fatto

che, come spiega la Sezione dello sviluppo territoriale

in sede di risposta, al momento dell'elaborazione del PUC-PPdM la scheda di

coordinamento dello PSIA relativa all'aeroporto

di Locarno - poi adottata dal Consiglio federale il 17 dicembre 2014 -

era ancora in fase di aggiornamento. A ogni modo, in base a quanto esposto nei

considerandi che precedono, la mancata

menzione del PSIA nella norma nulla toglie al fatto che esso sia vincolante per

tutte le autorità, sia federali che cantonali (cfr. art. 22 OPT), e che l'aeroporto

di Locarno sia sottratto alla competenza cantonale per quanto attiene a obiettivi, area richiesta, grandi linee di

utilizzo, infrastrutture e condizioni d'esercizio generali (cfr. art. 3a cpv. 2 OSIA). Parimenti da respingere sono le critiche rivolte

alle rappresentazioni grafiche del PUC-PPdM. Come si evince infatti dal piano

delle zone, scala 1:5'000, il perimetro della zona aeroportuale riprende correttamente

con tratteggio nero (linea punto linea) quello contenuto nella scheda di

coordinamento del PSIA relativa all'aeroporto di Locarno, dandovi seguito (cfr.

scheda, pag. 6: "Il perimetro dell'aerodromo si sovrappone

all'utilizzazione primaria secondo il piano delle

zone e deve pertanto essere introdotto come indicazione in quest'ultime"). Esso ingloba a sud le infrastrutture del volo a vela e l'accesso veicolare

dalla strada cantonale, che non subisce modifiche. Il percorso pedonale

previsto dal piano dell'urbanizzazione lungo il

confine sud della Zona aeroportuale nulla muta a riguardo, tanto più che,

rientrando suddetto accesso nelle opere di urbanizzazione particolare ai sensi

dell'art. 6 cpv. 2 lett. c NAPUC-PPdM, il suo disciplinamento è sottratto al

PUC-PPdM.

6. Visto quanto precede il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

mentre l'assenza di parti vittoriose patrocinate permette di prescindere dall'assegnare

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

complessivi fr. 1'500.-, già anticipata dagli insorgenti, rimane a loro carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere