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Decisione

90.2015.31

Ampliamento della zona edificabile. Revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS). Diritto transitorio

8 agosto 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani

regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 214).

3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1°

gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in

vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni

idonei all'edificazione che erano già stati

edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e

urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste

esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione

globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla

luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli

art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel

territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 vLPT per

l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli

art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli

strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano

necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile, ma dovevano ancora essere

congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre: Wald-

mann/Hänni, op.

cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/

Stéphane

Grodecki, Commentario LPT, n.

40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 314).

3.2.

3.2.1. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT

del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone

edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per

15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).

L'ubicazione e le dimensioni delle zone

edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei

confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del

territorio; in particolare occorre conservare le superfici per

l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4

del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona

edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente

necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in

caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone

edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate

(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e

l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.

e).

3.2.2. La citata revisione

ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona

edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti

nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli

insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il

legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori

cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio

concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del

territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo

contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i

piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici

insediative e la loro distribuzione nel cantone.

3.3.

3.3.1. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica

della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani

direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque

anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino

all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio

federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la

superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata

in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove

zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la

necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

3.3.2. L'art. 38a LPT

è concretizzato dall'art. 52a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014),

il cui cpv. 1 specifica che se al momento

della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione

dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un

azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando

il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale parziale

della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario.

Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT risponde

a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile

anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a

prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a cpv.

1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

3.3.3. Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo

transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati

azzonamenti soltanto se, dall'entrata

in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa

superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa

decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche

nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto

importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza

cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione

di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata

la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano

direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).

4. 4.1. In concreto, la variante all'esame

era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio

2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto appena spiegato, trova

dunque applicazione l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento

può essere approvato unicamente se è compensato con un dezonamento di una

superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti della variante

manifestamente non affrontano. Ad ogni modo, appare d'acchito escluso che qui

possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2

lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano

dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, il

divisato ampliamento della zona edificabile non può beneficiare nemmeno dell'ipotesi

di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno è sostenuto, che questo verrebbe

compensato. Poco importa che la variante abbia un'incidenza minima sulla

contenibilità del piano, non contenendo l'art. 38a cpv. 2 LPT differenziazioni di sorta circa le caratteristiche

dell'ampliamento della superficie edificabile, che in concreto ammonta a

10'861 mq.

4.2. Poiché la variante comporta un

ampliamento della zona fabbricabile contrario all'art. 38a cpv. 2 LPT,

non occorre esaminare oltre se l'azzonamento risulta conforme all'art. 15 vLPT

(cfr. STF 1C_197/2015 del 2 febbraio 2016

consid. 2.5.e 2.6.), posto che qualora il comune dovesse emendare il difetto

testé descritto e riproporre la variante, il Governo sarà chiamato a precisare

maggiormente le ragioni alla base della riserva espressa in merito

all'azzonamento proposto per la proprietà del ricorrente.

5. Per i motivi che precedono il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che il comune, che ha postulato l'accoglimento

dell'impugnativa, ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), mentre l'assenza di

parti vittoriose patrocinate permette di prescindere dall'assegnare ripetibili

(art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipati dal ricorrente,

restano a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere