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Decisione

90.2015.42

Piano regolatore - inserimento in zona agricola di un fondo

16 dicembre 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2.a.aa i.f.).

3.2.2. In concreto il Governo, dopo aver ripercorso, a pag. 36-38 della

decisione impugnata, tutto l'istoriato concernente le varie tappe della

destinazione pianificatoria del mapp. 693, è giunto a concludere, a pag. 38,

che

I signori __________ sono stati

pertanto destinatari delle decisioni delle diverse autorità pronunciatesi nel

tempo sulla destinazione pianificatoria del fondo di loro proprietà. Essi sono

pertanto a conoscenza di tutti i motivi che ostano all'attribuzione del fondo

di loro proprietà alla zona edificabile che non possono essere che ribaditi e

confermati in questa sede (…). Nessun fatto nuovo si è nel frattempo verificato

e nemmeno nessun nuovo argomento è stato sollevato dai ricorrenti tale da poter

giustificare una diversa decisione. Anzi l'entrata in vigore delle nuove norme

federali lo scorso 1° maggio 2014 hanno reso ancor più restrittivi i principi

che reggono il disciplinamento delle zone edificabili e la loro estensione.

In proposito il Tribunale ritiene che la decisione

impugnata, che va letta nella sua globalità, alla luce di tutte le premesse e

considerazioni formulate nell'istoriato, fornisca informazioni sufficienti per

comprendere i motivi che hanno condotto il Governo ad approvare la variante

elaborata dal comune. Peraltro la miglior prova della sufficiente motivazione

dell'atto impugnato è data dal ricorso presentato dagli insorgenti, che

contestano dettagliatamente le valutazioni del Consiglio di Stato. Sapere se

queste considerazioni siano corrette è questione di merito, che sarà esaminata

in seguito. Anche questa censura cade pertanto nel vuoto.

4. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1°

gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

4.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore

sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei

all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di

massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona

edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi

pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi

della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere

incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per

l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1

e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli

strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano

necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile,

ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli

altri (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre

Flückiger/Stéphane Grodecki,

Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco

Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.2.

4.2.1. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT

del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone

edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per

15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2).

L'ubicazione e le dimensioni delle zone

edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei

confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del

territorio; in particolare occorre conservare le superfici per

l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4

del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona

edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente

necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in

caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone

edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate

(lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e

l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett.

e).

4.2.2. La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per

includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione

disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo

centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la protezione

delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla

funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di controllo e

di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla

pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap.

1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra

l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive

delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone.

4.3.

4.3.1. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica

della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani

direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque

anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino

all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio

federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la

superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata

in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove

zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la

necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

4.3.2. L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT

(pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento

della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione

dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un

azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando

il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale parziale della

decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario. Il

Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT risponde a

un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile

anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a

prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a cpv.

1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

4.3.3. Secondo l'art. 52a

cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT

possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della

disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il

dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono

delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone

pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett.

b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano

urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è

stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento

decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).

5. Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1°

settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere

tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro

differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola

o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti

dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno

2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per quanto possibile devono essere delimitate

ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel

suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione

in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere

riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di

politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,

quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla

protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio

federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF

1996 III 457 segg., 471, con rinvii).

6. 6.1.

In concreto occorre premettere che, con risoluzione 27 marzo 2007, il Consiglio

di Stato ha negato l'approvazione alla modifica del piano delle zone che

prevedeva l'inclusione di 1'412 mq del mapp. 693 in zona edificabile,

demandando al comune il compito di attribuire l'intero mappale alla zona

agricola. Nella medesima risoluzione il Governo ha, in parallelo, abrogato il

vecchio piano regolatore e le sue successive modifiche, che attribuivano fra

l'altro 1'200 mq del fondo in questione alla zona edificabile. La risoluzione

27 marzo 2007 è stata confermata dal Tribunale con giudizio 1° settembre 2008

(cfr. supra B.b.). Da ciò discende che, contrariamente a quanto

sostengono i ricorrenti, fino alla sua attribuzione alla zona agricola, operata

con la variante all'esame, la porzione del mapp. 693 attribuita dal vecchio

piano regolatore alla zona edificabile, è divenuta, a seguito della risoluzione

27 marzo 2007, un'area (inedificabile) non pianificata (vuoto pianificatorio),

perdendo quindi la sua qualità di superficie costruibile.

6.2.

Occorre inoltre rilevare che il ricorso di prima istanza degli insorgenti era

pendente al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica

della LPT. In forza di quanto spiegato al consid. 4.2., trova dunque

applicazione, come sostiene il Consiglio di Stato, l'art. 38a LPT e,

pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è

compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Alla

luce di ciò, il Tribunale ha offerto alle parti la possibilità di esprimersi in

merito alla moratoria istituita dal diritto transitorio (cfr. supra H.).

Ad ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa trovare applicazione una

delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome

trattano di fattispecie che manifestamente esulano dalla richiesta formulata

nel ricorso. Ma al divisato ampliamento della zona edificabile sembrerebbe

ostare soprattutto l'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta e nemmeno

è sostenuto che questo verrebbe compensato. In ogni caso, la questione non necessita

di essere approfondita oltre in questa sede, poiché il ricorso andrebbe

comunque sia respinto, poiché l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i

requisiti dell'art. 15 vLPT.

6.3.

6.3.1. Come visto al consid. 4.1., perché

un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si

trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 vLPT,

applicabile al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3, STF 1C_54/2015 del

Considerandi

2.

novembre 2015 consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione parziale della

legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010,

931, cap. 2.3.4), ciò che non è il caso per la porzione del mapp. 693 che i

ricorrenti vorrebbero veder inclusa in zona edificabile.

6.3.2

Innanzitutto essa non appartiene ai terreni edificati in larga misura ai sensi

restrittivi intesi dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura,

secondo l'art. 15 lett. a LPT, si intende infatti essenzialmente il territorio

costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle

inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in

genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). In concreto, come questo Tribunale

ha già avuto modo di statuire al

consid. 3.4.3. della sentenza 1° settembre 2008, il comparto dov'è situato il mapp. 693 non adempie manifestamente

questo presupposto. Inoltre nessuna modifica delle circostanze, atta a

sovvertire tali conclusioni, è intervenuta nel frattempo, ciò che neppure i

ricorrenti, che si limitano a rimettere in discussione gli accertamenti e le

considerazioni espresse nel 2007 dal Consiglio di Stato e confermate nel 2008

dal Tribunale, sostengono.

6.3.3

I ricorrenti lamentano tuttavia una

modifica delle circostanze per rapporto all'asserito recente

sviluppo demografico ed edilizio del comune, che lascerebbe apparire come ormai

superate le considerazioni alla base della risoluzione 27 marzo 2007. In

proposito si osserva che, come spiegato al consid. 3.2.3. della sentenza

1° settembre 2008,

Il piano regolatore di Novazzano presenta (…) delle

riserve edificatorie molto ampie, ben al di là del necessario. L'evoluzione

della popolazione nell'ultimo decennio di riferimento ha segnato un incremento

di 334 abitanti, ossia ca. 16.5% tra il 1990 e il 2000, assestandosi a 2'369

abitanti nel 2000. La potenzialità insediativa del piano, di 5'396 abitanti,

appare dunque non solo assai generosa e senz'altro sufficiente per le esigenze

di sviluppo, anche le più rosee e ottimistiche, del comune, ma addirittura

eccessiva.

Tali

previsioni sono confermate dall'evoluzione della popolazione di Novazzano, che

nel 2010 contava 2'405 abitanti e nel 2015 2'373 (cfr. i dati dell'Ufficio

cantonale di statistica relativi al comune di Novazzano, reperibili

all'indirizzo: <http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction =dati.dettaglio&id=294>). In considerazione dell'ampiezza delle riserva

edificatorie del comune, che contemplano una potenzialità insediativa del

doppio rispetto agli abitanti attuali, la costruzione di 25 case familiari in

atto in località Pobbia, segnalata dai ricorrenti, nonché l'asserito, ma non

comprovato, "(…) insediamento massiccio di lavoratori stranieri con

permesso di domicilio e necessità abitativa correlata", non sono

manifestamente atti ad esaurire tali riserve e a sovvertire le precedenti

conclusioni del Governo, poi confermate da questo Tribunale. Di conseguenza la porzione del mapp. 693, che i ricorrenti vorrebbero veder attribuita

alla zona edificabile, non è nemmeno necessaria per lo sviluppo del comune nei

prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b vLPT)

6.3.4

Poiché la superficie in questione

non soddisfa i requisiti di cui all'art. 15 vLPT, non solo merita di essere

tutelata la decisione di non assegnarla alla zona edificabile, ma anche quella

di attribuirla alla zona agricola, intesa nella sua accezione più

ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1°

settembre 2000 (cfr. supra, consid. 5.).

7.

Per i

motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia

segue la soccombenza degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm, mentre l'assenza

di parti vittoriose patrocinate permette di prescindere dall'assegnare

ripetibili (art 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 2'500.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere