Lexipedia

Decisione

90.2015.43

Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino

14 settembre 2018Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente

belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti

caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i

biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). L'assegnazione

alle differenti zone di utilizzazione è il frutto di una ponderazione globale

degli interessi effettuata in primo luogo in funzione degli scopi della

pianificazione del territorio e dei principi pianificatori posti agli art. 1 e

3 LPT ed inoltre dei principi più specifici ancorati agli art. da 15 a 17 LPT

(cfr. Pierre Moor in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (curatori), Commentario LPT, Zurigo, Basilea,

Ginevra 2010, art. 14 n. 73 con rinvii; art. 17 n. 5 segg. pure con rinvii, per

quanto concerne più particolarmente la delimitazione delle zone protette; art.

17 n. 71 seg. e 109 per quanto concerne infine la protezione dei biotopi).

Infine, l'art. 28 cpv. 2 LALPT, applicabile ai piani di utilizzazione in forza

del rinvio previsto dall'art. 45 cpv. 2 LALPT, dispone alla lett. f che le

rappresentazioni grafiche dei piani regolatori abbiano in particolare a fissare

le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali

e, alla lett. h, i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di

taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del

paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio

storico-culturale o della vista panoramica.

7. Paesaggio

palustre di importanza nazionale

7.1. In concreto il piano

delle zone delimita il paesaggio palustre d'importanza nazionale del Piano di

Magadino, che costituisce l'oggetto n. 260 dell'inventario federale delle zone

palustri secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione delle zone palustri

di particolare bellezza e di importanza nazionale del 1° maggio 1996 (ordinanza

sulle zone palustri; RS 451.35), sottoponendone il disciplinamento agli art. 18

e 19 NAPUC-PPdM, che prevedono:

Art.

18 Paesaggio palustre d'importanza nazionale

a) Delimitazione

e protezione

1 Il

paesaggio palustre d'importanza nazionale del Piano di Magadino è delimitato

nel piano delle zone.

Considerandi

2.

Esso è

protetto ai sensi degli artt. 23a-d LPN e dell'Ordinanza sulle zone

palustri, direttamente applicabili.

3.

L'obiettivo

della protezione è la conservazione del paesaggio, delle componenti naturali e

degli elementi caratteristici tradizionali.

Art.

19.

b) Usi ammessi

1.

Sono

ammessi:

a) l'uso

agricolo e forestale, purché conformi agli scopi della protezione;

b) la

manutenzione e il rinnovo di costruzioni esistenti, a suo tempo lecitamente

edificate, purché compatibili con gli scopi della protezione;

c) nuove

costruzioni agricole, unicamente per interventi necessari a preservare l'uso

agricolo tradizionale della zona palustre e se non riguardano aree sensibili

dal profilo paesaggistico; deve essere dimostrata la compatibilità con gli

scopi della protezione.

2.

Sono

vietati ogni uso, intervento o attività che, direttamente o

indirettamente,

possa portare pregiudizio al paesaggio o ai suoi elementi caratteristici.

3.

In

particolare sono vietati:

a) l'ampliamento

e il cambiamento di destinazione delle costruzioni esistenti;

b) nuove

costruzioni, se non necessarie agli scopi della protezione o alle pratiche

agricole tradizionali;

c) l'intensificazione

delle pratiche agricole rispetto alla situazione esistente nel 1996;

d) la

posa di tunnel o serre;

e) le

bonifiche.

7.2

Il ricorrente

contesta i divieti enunciati all'art. 19 cpv. 2 e 3 NAPUC-PPdM, poiché

inasprirebbero le condizioni già particolarmente

restrittive di cui agli art. 4 e 5 dell'ordinanza federale, nonché la

delimitazione dell'area di protezione al mapp. 4194, che, a sua detta,

non lo concernerebbe bensì coinciderebbe con il

suo confine sud. Infatti, la planimetria dell'inventario federale, elaborata sulla

base di un estratto della carta nazionale 1:50'000, non costituirebbe un

riferimento univoco per quanto attiene ai limiti precisi della zona di

protezione. Chiede dunque che il fondo ne venga escluso. Il Dipartimento

osserva in particolare come la delimitazione

della zona palustre sia stata effettuata tenendo conto della situazione in

loco, ricca di biotopi e di ulteriori elementi naturalistici, e degli

obiettivi dell'inventario.

7.3

In proposito si deve

in effetti convenire con il ricorrente che la fissazione dei limiti della zona

di protezione soffre di un certo grado di imprecisione, dovuto alla scala molto

elevata della base cartografica che accompagna l'inventario federale.

Concorrono quindi a precisarne i limiti ulteriori motivi di carattere

naturalistico legati alle peculiarità del sito, quali quelli che la Sezione ha ampiamente documentato in sede di risposta (canale

Riazzino a sud del fondo e corso d'acqua che scende dal Carcale ad est; sito

di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, oggetto TI152 - Bolle di

Magadino; Palude d'importanza nazionale, oggetto 2299 - Bograsso-Bollette).

Motivi questi che il ricorrente non contesta, limitandosi a proporre esempi

generali d'imprecisione nelle indicazioni contenute nelle cartine topografiche

(cfr. doc. M: "Breve descrizione

tecnica sulla differenza tra cartina topografica e mappa" del 15

aprile 2015) e argomenti generici, legati all'esercizio dell'impianto e al suo

sviluppo, che verrebbe impedito o comunque fortemente limitato dal vincolo in

parola. La delimitazione della zona di

protezione, sorretta dalle considerazioni pertinenti e oggettive di

carattere naturalistico esposte dalla Sezione, merita dunque conferma.

7.4

Per quanto attiene

poi agli interventi ammessi nella zona di protezione, il ricorrente sostiene

che l'art. 19 cpv. 2 e 3 NAPUC-PPdM "sembra

andare oltre" a quanto prevede l'ordinanza sulle zone palustri. Anche

questa censura, non ulteriormente dettagliata, va respinta. Infatti il tenore

dell'art. 19 cpv. 2 NAPUC-PPdM, con la relativa esemplificazione al cpv. 3,

riprende quasi testualmente il contenuto dell'art. 23d cpv. 1 LPN

(poi ribadito all'art. 5 cpv. 2 lett. c

dell'ordinanza sulle zone palustri), secondo cui gli interventi volti a

configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli

elementi tipici delle zone medesime. Peraltro gli usi vietati all'art. 19 cpv.

3.

lett. a e b NAPUC-PPdM - usi che interessano potenzialmente il ricorrente -, vanno

letti alla luce degli utilizzi ammessi al cpv. 1 (cfr. anche art. 23d

cpv. 2 LPN), a cui sono correlati e che l'insorgente non pone in dubbio.

8.

Zona protetta delle

Bolle di Magadino

Il comprensorio delle Bolle di Magadino

soggiace alle norme di polizia dell'omonima ordinanza del 30 marzo 1979 (OPBM; RL

484.

), che ne assicura la protezione definendo i limiti degli interventi e

delle attività ammissibili (art. 1 OPBM). Il PUC-PPdM inserisce l'intero mapp. 4194 in "Zona protetta delle Bolle di Magadino", che viene delimitata quale "Elemento

indicativo/informativo" nel piano delle zone. Anche in questo caso il

ricorrente sostiene che il perimetro della zona di protezione potrebbe essere stato

riportato in modo errato o impreciso, contestando prudenzialmente l'inserimento

del suo fondo nella zona. Dal canto

suo la Sezione, producendo l'OPBM con il relativo piano, che costituisce parte

integrante dell'ordinanza (cfr. art. 1 cpv. 2 OPBM) e suddivide il comprensorio

in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C (cfr. art.

1cpv. 3 OPBM), osserva come "(…) la zona

protetta si estende fino alla strada A13, comprendendo chiaramente il

mappale in questione nella zona C". Poiché il ricorrente, in sede di

replica, da atto di tali spiegazioni, non occorre approfondire ulteriormente la

critica, da considerarsi così evasa.

9.

Zona cuscinetto nutrienti (ZCN)

9.1

Nel piano di Magadino, e nel territorio incluso nel PUC-PPdM in particolare,

sono presenti numerosi biotopi e agro-ecosistemi che ospitano moltissime specie

animali e vegetali rare, protetti sia a livello nazionale che cantonale (cfr.

NAPUC-PPdM, allegato 6). Inoltre, come visto, l'ordinanza sulle zone pa-

lustri annovera il piano di Magadino nell'allegato 1 quale oggetto n. 260. In

attuazione di quest'ultima ordinanza, nonché dell'ordinanza concernente la

protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992

(ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31), dell'ordinanza sulla protezione

delle paludi d'importanza nazionale del 7 settembre 1994 (ordinanza sulle

paludi; RS 451.33), dell'ordinanza sulla

protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale del 15

giugno 2001 (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA, RS 451.34),

nonché della legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN; RL 480.100), per i biotopi

e agro-ecosi-stemi il PUC-PPdM istituisce delle riserve naturali,

composte da zone nucleo (ZN) e da zone cuscinetto nutrienti (ZCN), rette in

particolare dagli art. 29-32 NAPUC-PPdM.

9.2

L'art. 32 NAPUC-PPdM,

concernente le ZCN, prevede:

1.

La zona cuscinetto nutrienti comprende le superfici

agricole circostanti la zona nucleo.

2.

Essa ha lo scopo di proteggere la zona nucleo dall'immissione

di nutrienti o di altre sostanze utilizzate in agricoltura, che potrebbero

nuocere a flora e fauna.

3.

Di regola

l'uso agricolo nella zona cuscinetto deve essere di prato estensivo, gestito

secondo le modalità stabilite dall'OPD14, escluso il pascolo autunnale.

4.

Il

contratto di gestione può prevedere altri usi, se compatibili con le finalità

della protezione.

La norma rientra

nell'obiettivo specifico OS_3.1 "Tutelare e valorizzare i biotopi e gli

spazi vitali di specie importanti per la biodiversità", e più precisamente

nella misura M_3.1.1 "Proteggere i biotopi che figurano in inventari

naturalistici attraverso l'istituzione di riserve naturali, con le rispettive

fasce cuscinetto", che viene così commentata (cfr. capitolo 2 "Obiettivi

e misure", pag. 22):

(…) Le zone cuscinetto sono anch'esse previste da

norme di diritto federale e sono fissate sulla base di direttive emanate dall'Ufficio

federale dell'ambiente. La loro estensione dipende dal tipo di coltura

praticata nei pressi del biotopo protetto, dalle condizioni pedologiche e dal

contesto territoriale. Le zone cuscinetto si sovrappongono alla zona agricola:

la gestione è regolata tramite contratto con l'Ufficio della natura e del

paesaggio. (…)

9.3

In concreto il mapp. 4194 confina a sud con il mapp. 4097 e a est con i

mapp. 5373 e 5359. Vista in particolare la presenza del sito di riproduzione

degli anfibi di importanza nazionale, oggetto TI152 - Bolle di Magadino e della

palude d'importanza nazionale, oggetto 2299 - Bograsso-Bollette, il PUC-PPdM

inserisce questi tre fondi in zona nucleo (ZN). A tutela di tale zona sulla

parte inferiore del mapp. 4194 è prevista una ZCN, profonda nella parte più

estesa una ventina di metri, che si sovrappone, grosso modo, con la porzione

del fondo indicata come facente parte del Paesaggio palustre di importanza

nazionale (cfr. supra, consid. 7). Il ricorrente chiede lo stralcio

della ZCN "(…) che limiterebbe fortemente ed oltre le oggettive

necessità le possibilità di adeguamento e potenziamento dell'infrastruttura (…)".

Si impegna inoltre a mantenere integralmente la configurazione della porzione

meridionale del fondo e segnala la presenza di una scarpata di diversi metri

fino al sottostante canale Riazzino, che fungerebbe già ora da zona cuscinetto.

Infine anche in caso di futuro ampliamento delle istallazioni, l'immissione di

nutrienti o inquinanti sarebbe in ogni caso scongiurata dal rispetto delle

severe prescrizioni tecniche in materia di impianti di depurazione. La Sezione

si limita ad osservare come la delimitazione della ZCN sia stata stabilita in

base alle direttive federali per la determinazione di zone cuscinetto

ecologicamente sufficienti per la protezione dei biotopi palustri. In proposito

si osserva quanto segue.

9.4

L'art. 14 cpv. 2

lett. d dell'ordinanza sulla protezione della natura e del

paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1), concernente la protezione dei

biotopi, prevede che la loro tutela venga assicurata tramite varie misure, fra

cui la delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista

ecologico. Posta dunque, in concreto, la necessità di predisporre l'adozione di

un simile provvedimento a tutela degli elementi di pregio naturalistico

presenti sui fondi limitrofi al mapp. 4194 - il cui valore non è messo in

dubbio dal ricorrente - dagli atti non emerge tuttavia nessun argomento che

permetta di verificare la correttezza, soprattutto dal profilo della sua

estensione, della contestata ZCN. Anche il rinvio alle direttive federali

per la determinazione di zone cuscinetto ecologicamente sufficienti per la

protezione dei biotopi palustri (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft,

Pufferzonenschlüssel: Leitfaden zur Ermittlung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen für Moorbiotope, 1997),

effettuato dalla Sezione in sede di risposta, non è d'aiuto, nella

misura in cui tale direttiva prevede un complesso procedimento suddiviso in 3

fasi (1. Gesamtbeurteilung; 2. Nährstoff-Pufferzonen-Schlüssel; 3.

Erfolgskontrolle), di cui però non viene spiegata l'applicazione al caso

concreto. Inoltre, l'art. 32 NAPUC-PPdM non limita in realtà le attività ammesse

sul fondo del ricorrente, bensì è totalmente silente in merito. La norma è

infatti concepita esclusivamente con riferimento alle "superfici agricole

circostanti la zona nucleo" (cfr. cpv.

1.

e 3 nonché commento alla misura M_3.1.1, riportato sopra al consid. 9.2.) mentre

che sul mapp. 4194, inserito in "Zona per scopi pubblici dei PR comunali",

viene esercitata un'attività di tutt'altro tipo. Di conseguenza, oltre all'impossibilità

per questo Tribunale di verificare, dal

profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità, il corretto

dimensionamento della ZCN in parola, la stessa, per quanto attiene al mapp.

4194, risulta priva di un adeguato disciplinamento che tenga conto delle

particolarità dell'attività ivi esercitata. Di conseguenza, su questo punto il

ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui

approva il vincolo ZCN sul fondo del ricorrente. Gli atti vanno retrocessi al

Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione motivata in merito e

provveda, in caso di conferma della ZCN, a completare l'art. 32

NAPUC-PPdM.

10.

Reticolo di collegamento

ecologico

Il piano delle zone

indica, quale elemento indicativo/informativo, il "Reticolo di

collegamento ecologico", retto dall'art. 33 NAPUC-PPdM, che prevede:

1.

Il

reticolo ecologico è segnalato a titolo indicativo nel piano delle zone.

2.

Esso mira

a favorire i collegamenti ecologici all'interno del Parco, in particolare tra i

biotopi e gli elementi d'interesse naturalistico quali siepi, boschetti, canali

e prati permanenti.

3.

Le

finalità del reticolo sono precisate dal progetto di interconnessione ai sensi

dell'OQE.

4.

I piani

regolatori comunali tengono conto delle necessità di collegamento ecologico tra

il Parco ed i versanti.

Per quanto attiene alle

proprietà del ricorrente, il piano delle zone appone tale vincolo sulla

porzione inferiore del mapp. 4194 e lungo il suo confine est, nonché lungo il

confine est del mapp. 4169. L'insorgente dà atto del fatto che il vincolo abbia

mero valore indicativo. Osservando tuttavia come, per motivi di sicurezza, la

sua proprietà debba essere recintata e le installazioni protette, ritiene che

il vincolo risulti inattuabile e ne chiede lo stralcio. La Sezione, dal canto

suo, osserva come il perimetro e le finalità

del reticolo verranno definiti nell'ambito del progetto agricolo di

interconnessione ai sensi dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD;

RS 910.13) - ordinanza in cui è confluita anche la materia regolata in

precedenza dall'ordinanza sul promovimento regionale della

qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura

del 4 aprile 2001 (OQE) -, progetto che vincola direttamente solo le aziende

che vi aderiscono. Ritiene che il vincolo vada comunque mantenuto. A ragione.

Infatti, anzitutto, come emerge chiaramente dal testo dell'art. 33 NAPUC-PPdM, il vincolo in parola non implica in alcun

caso le conseguenze paventate dal ricorrente quo alla sicurezza dei suoi

impianti. Inoltre, come osserva la Sezione, i progetti dei Cantoni per la

promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici

per la promozione della biodiversità (cfr. art. 33 cpv. 3 NAPUC-PPdM e art. 61

e 62 OPD) vincolano unicamente i gestori che vi aderiscono, che si impegnano a gestire

le superfici nel modo concordato fino alla

scadenza della durata del progetto (art. 62 cpv. 3 OPD). Tuttavia, ritenuto che

il piano delle zone sottopone al vincolo una vasta area, che si espande a

ovest delle proprietà del ricorrente, nonché, in modo più contenuto, a sud e

est, risulta giustificato dal profilo di una lettura territoriale completa, inserire a

titolo informativo tutte le superfici potenzialmente atte a favorire i

collegamenti ecologici all'interno del Parco, fra cui quelle del

ricorrente, le quali ne verranno semmai escluse nell'ambito dell'allestimento del

progetto di interconnessione.

11.

Spazio di pertinenza dei

corsi d'acqua

11.1

Il piano delle zone

definisce lo spazio di pertinenza dei corsi d'acqua, retto dall'art. 43

NAPUC-PPdM, che prevede:

1.

Il piano

delle zone definisce lo spazio di pertinenza dei corsi d'acqua, conformemente

all'art. 36a LPac e 41a ss. OPAc.

2.

Esso

serve in particolare:

-

al mantenimento delle funzioni naturali;

-

alla protezione contro le piene;

-

all'utilizzazione delle acque.

3.

Le

costruzioni e le utilizzazioni ammesse all'interno dello dello spazio di

pertinenza dei corsi d'acqua sono definite dall'art. 41c OPAc; si

richiama inoltre l'art. 23 cpv. 4 di queste norme.

Per quanto attiene alle

proprietà del ricorrente, lambite a sud dal canale Riazzino e a est dal corso

d'acqua che scende dal Carcale, il piano delle zone ne definisce uno spazio di

pertinenza lungo il lato inferiore del mapp. 4194 e lungo il suo confine est,

nonché lungo il confine est del mapp. 4169.

L'insorgente, osservando come allo stato attuale sia impossibile stabilire

l'esatta ubicazione e l'entità dell'ampliamento e del potenziamento dei suoi impianti,

contesta cautelativamente il vincolo nella misura in cui grava la parte

inferiore del mapp. 4194. In proposito, osservando come il canale Riazzino sia

incanalato, ritiene che siano date le premesse per rinunciare al vincolo ai

sensi dell'art. 41a cpv. 5 lett. c dell'ordinanza sulla

protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201). Ma anche qualora

il canale non dovesse essere considerato artificiale, ritiene che lo spazio di

pertinenza andrebbe stabilito dopo le opportune misurazioni della larghezza

dell'alveo e tenendo conto della particolare morfologia del terreno. La

Sezione, in sede di risposta, osservando come il canale in questione

costituisca un corso d'acqua naturale incanalato, nega la presenza dei

presupposti per rinunciare ad istituire uno spazio di pertinenza, che in

casu sarebbe stato definito correttamente ai sensi dell'art. 41a

cpv. 1 OPAc. Inoltre, non superando il limite inferiore della scarpata che separa il corso

d'acqua dagli impianti del ricorrente, esso terrebbe adeguatamente conto della

morfologia del terreno. In sede di replica il ricorrente non pone in dubbio la

necessità di protezione dell'area in questione, limitandosi a sottolineare che "(…)

proprio gli scopi di chiaro interesse pubblico del RI 1 non collidono,

ma piuttosto combaciano con le esigenze della legislazione in materia di protezione

delle acque. Questo anche in considerazione del fatto che il RI 1 assicura

elevatissimi standard di sicurezza e sottostà notoriamente a severe (e sempre

maggiori) prescrizioni tecniche di esercizio".

11.2

In concreto occorre

premettere che, ai sensi dell'art. 36a cpv. 1 della legge

federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20),

la determinazione dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua serve a

garantire le funzioni naturali delle acque (lett. a), la

protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Tali

finalità vengono ribadite all'art. 33 cpv. 2 NAPUC-PPdM. Il ricorrente, che in

sede di replica non solleva obiezioni in merito alle pertinenti osservazioni della

Sezione circa le modalità secondo le quali è stato fissato il vincolo sulla sua

proprietà, si limita a sottolineare - così come fatto nell'ambito delle

contestazioni relative alla zona cuscinetto nutrienti (cfr. supra,

consid. 9.3.) - gli elevati standard di sicurezza a cui sono sottoposti i suoi

impianti, derivanti dal rispetto delle prescrizioni federali e cantonali in

materia ambientale e di trattamento delle acque, standard che scongiurerebbero

l'immissione nei vicini canali di sostanze inquinanti. In tal modo egli sembra

però confondere gli scopi generali della legislazione sulla protezione delle

acque - fra cui la salvaguardia della loro qualità (cfr. art. 6 e seg. LPAc) -

con gli scopi specifici e diversi degli spazi di pertinenza, sopra enunciati,

che egli non mette in dubbio. Ad ogni modo, per quanto attiene alle costruzioni

e utilizzazioni ammesse entro tali spazi, l'art. 33 cpv. 3 NAPUC-PPdM si limita

ad effettuare un rinvio all'art. 41c OPAc, rispettivamente all'art. 23

cpv. 4 NAPUC-PPdM, che ammette la gestione agricola all'interno dello

spazio di pertinenza se compatibile con le sue funzioni ed esigenze. Inoltre proprio

la morfologia della porzione inferiore del mapp. 4194, la cui superficie

complessiva ammonta a ben 18'164 m2, con la presenza della scarpata,

sembra escludere che un eventuale potenziamento degli impianti, che il ricorrente

vede limitato dal vincolo, debba avvenire proprio in prossimità del canale

Riazzino. Le sue critiche non meritano pertanto accoglimento e la misura che

grava la parte inferiore del mapp. 4194 viene confermata.

12.

Soluzione pianificatoria

alternativa

12.1

Come esposto in narrativa,

il PUC-PPdM, oltre alle limitazioni esposte ed esaminate ai considerandi che

precedono, inserisce i mapp. 4169 e 4194 in "Zona

per scopi pubblici dei PR comunali", riprendendo la destinazione loro

attribuita dal piano regolatore di Locarno. Il ricorrente sottolinea come tale

azzonamento rischi di compromettere il futuro necessario ammodernamento

e sviluppo delle sue infrastrutture, soprattutto alla luce dei vincoli che

gravano il mapp. 4194. Sottolineandone i vantaggi, egli propone quindi una

soluzione pianificatoria alternativa, consistente nel gravare le proprietà

poste a nord dell'autostrada e contigue al mapp. 4169 (mapp. 4126, 4128, 4129 e

4172) con un vincolo per attrezzature di interesse pubblico, in modo da poter spostare

e sviluppare il suo impianto a monte della A13. Il mapp. 4194, ossia l'area di

maggior pregio naturalistico, potrebbe così venir restituita alla sua vocazione

e le strutture ivi presenti smantellate. Chiede di conseguenza di annullare la

nuova pianificazione (soprattutto con riferimento al mapp. 4194) e di rinviare

gli atti all'autorità cantonale affinché appronti una variante nel senso auspicato.

La Sezione osserva anzitutto come il PUC-PPdM sia stato elaborato in base alle

indicazioni contenute nei piani regolatori comunali. Ritiene inoltre che il

progetto di concentrazione delle attività preconizzato dal ricorrente non

raggiunga, allo stato attuale, un grado di concretizzazione tale per poter dar

avvio ad una procedura di variante. Il ricorrente contesta, in sede di replica, tale assunto, asserendo come, alla luce

dello stadio avanzato degli studi relativi alla riorganizzazione dei suoi

impianti, la necessità di trovare un'adeguata soluzione pianificatoria non sia

prematura, ma al contrario indifferibile. In proposito si rileva quanto

segue.

12.2

Il PUC-PPdM persegue,

come visto in narrativa, gli obiettivi generali

di valorizzare le qualità paesaggistiche del Parco, segnatamente la sua varietà

e ricchezza, di rafforzare il settore agricolo e sostenere le aziende

che operano nel Parco, favorendone la collaborazione, di proteggere, gestire e

promuovere le componenti naturali e le funzioni ecologiche, di valorizzare il

Parco quale area di svago di prossimità e quale componente dell'offerta turistica

regionale, di promuovere sinergie tra agricoltura, natura e svago, di garantire

all'interno del Parco una mobilità coordinata con i suoi obiettivi, di

migliorare la qualità ambientale all'interno del Parco ed infine di informare e

sensibilizzare sui contenuti e i valori del Parco (cfr. art. 2 cpv. 1

NAPUC-PPdM). Il piano delle zone stabilisce il perimetro del Parco e ne

suddivide il territorio nelle opportune zone d'utilizzazione (art. 4

NAPUC-PPdM). Per quanto attiene al rapporto fra PUC-PPdM e piani regolatori comunali,

l'art. 6 NAPUC-PPdM prevede:

1.

Il PUC

PPdM è prevalente rispetto ai Piani regolatori comunali, che decadono nella

misura in cui si trovano in contrasto con esso o riguardano aspetti da esso

disciplinati in modo esclusivo.

2.

Nel

rispetto dei limiti stabiliti dal capoverso precedente, restano di competenza

dei Piani regolatori comunali:

a) la

delimitazione e il disciplinamento di:

-

zone esistenti per scopi pubblici

-

zone agricole attrezzate

-

zone di protezione delle acque sotterranee

-

zone di pericolo

-

zone campeggio esistenti

b) la

tutela dei beni culturali e la delimitazione di zone di interesse archeologico

c)

l'urbanizzazione generale e particolare.

In concreto il piano regolatore

di Locarno - Territorio sul Piano di Magadino, attualmente in fase di

revisione, conferma l'attribuzione dei due fondi in parola alla zona per

attrezzature d'interesse pubblico - AP. Ora, alla luce del chiaro tenore

dell'art. 6 cpv. 2 NAPUC-PPdM, il PUC-PPdM si limita a riportare nei piani gli azzonamenti

di cui alla lett. a, rimandando alla competenza in merito dei singoli Comuni e

ai loro piani regolatori. I fondi del ricorrente non fanno eccezione. Di

conseguenza il piano delle zone del PUC-PPdM merita conferma già solo per il

fatto di indicare correttamente, con la menzione "Zona per scopi pubblici

dei PR comunali", la destinazione prevista per i fondi in parola dal piano

regolatore di Locarno. Spetterà semmai al ricorrente - qualora avesse omesso di

partecipare alla procedura di revisione del piano regolatore in corso -

riproporre, tramite istanza al Municipio (così come fatto per la stazione di

pompaggio GSP60, cfr. doc. U prodotto in questa sede dal ricorrente e infra

consid. 13.), gli argomenti avanzati a favore della soluzione ipotizzata in questa

sede, procedura che garantirà, fra l'altro, il coinvolgimento dei proprietari

dei mapp. 4126, 4128, 4129 e 4172, che l'insorgente

vorrebbe veder vincolati a favore del suo impianto. Se del caso, proprio i

molteplici vincoli introdotti dal PUC-PPdM al mapp. 4194, estremamente

penalizzanti per l'ulteriore sfruttamento della proprietà, potranno inoltre

costituire, assieme a tutte le altre ragioni addotte in questa sede, un

ulteriore elemento a suffragio della necessità di rivedere l'azzonamento comunale

attuale e della bontà della variante ipotizzata, che permetterebbe di recuperare

un'area di grande pregio naturalistico. Di conseguenza, su questo punto il

ricorso va respinto unitamente alla richiesta di annullare la nuova

pianificazione (soprattutto con riferimento al mapp. 4194), che non può venir

accolta già per il solo fatto che risulterebbe incongruente con la

pianificazione comunale attualmente in vigore, confermata dalla revisione in

corso, a Locarno.

13.

Stazione di pompaggio GSP60

13.1

Il mapp. 5457 di

Locarno e il limitrofo mapp. 1657 di Gambarogno, sezione di Magadino, ospitano

una delle tre stazioni di pompaggio principale dell'__________. Il PUC-PPdM

attribuisce la parte superiore del mapp. 5457 alla zona agricola, mentre la sua

parte inferiore, unitamente al mapp. 1657, sono inseriti in "Zona forestale,

siepi, boschetti" (a carattere indicativo). A queste due attribuzioni si

sovrappongono, sull'insieme dei due fondi, le seguenti indicazioni: "Zona

protetta delle Bolle di Magadino", "Paesaggio palustre d'importanza

nazionale", "Reticolo di collegamento ecologico" e "Spazio

di pertinenza dei corsi d'acqua". Il ricorrente, asserendo di non voler "(…)

contestare in maniera generale il contenuto della nuova pianificazione e i

vincoli imposti dalla legislazione cantonale e federale", teme "(…)

che dalla nuova pianificazione potrebbero derivare delle limitazioni

all'accessibilità del fondo, rispettivamente all'ammodernamento e al necessario

potenziamento dell'infrastruttura (…)". Postula pertanto che "(…)

l'area occupata dall'impianto venga esclusa dalla zona indicativa Zona

forestale siepi e boschetti (…) e resti assoggettata ai rispettivi PR",

rispettivamente, contestando l'idoneità agricola della porzione superiore del

mapp. 5457, che ne venga confermata l'attribuzione "(…) al territorio

senza destinazione specifica (come nella pianificazione comunale)".

Chiede inoltre al Tribunale "(…) di valutare l'opportunità di rinviare

gli atti all'autorità decidente affinché proceda - dopo gli opportuni

approfondimenti - a inserire i fondi in questione in una specifica area (AP-EP)".

La Sezione, osservando come gli impianti esistenti siano posti al beneficio

della tutela delle situazioni acquisite, si limita a rilevare come, qualora

eventuali futuri ampliamenti esulassero da quanto autorizzabile in base all'art.

24.

LPT, verrà verificata la possibilità di allestire

una variante del PUC-PPdM. In sede di replica il ricorrente, ribadendo come "(…)

la nuova pianificazione indica diverse limitazioni o vincoli che non si

giustificano nella situazione concreta (…), riafferma come

l'attribuzione ad una specifica zona AP-EP eviterebbe qualsiasi incertezza in

merito al futuro della stazione di pompaggio. Con allegato del 9 marzo 2017 il

Comune di Locarno rileva come, nell'ambito della revisione in corso del suo piano regolatore, il mapp. 5457 venga attribuito alla

zona per attrezzature d'interesse pubblico. Il Comune di Gambarogno, sezione di

Magadino, aderisce alla richiesta di inserire il mapp. 1657 in una specifica

zona AP-EP.

13.2

Ferme queste

premesse in concreto occorre convenire con il ricorrente che l'azzonamento dei

fondi su cui insiste la stazione di pompaggio, segnatamente la loro parziale attribuzione

alla zona agricola (ca. 300 m2 del mapp. 5457) e alla "Zona

forestale, siepi e boschetti" non è soddisfacente sotto diversi profili.

Anzitutto l'attività d'interesse pubblico svolta ai mappali giustifica una

destinazione che tenga conto delle sue specificità. Tant'è che, come appena

esposto, nell'ambito della revisione del piano regolatore, il Comune di Locarno

ha inserito il mapp. 5457, attualmente attribuito alla zona senza destinazione

specifica, in zona per attrezzature d'interesse pubblico - AP: 3. impianto di

depurazione delle acque. Il Comune del Gambarogno auspica anch'esso l'inserimento del mapp. 1657,

attualmente posto in zona agricola, in una specifica zona AP. Da notare che

qualora il Consiglio di Stato approvasse la revisione così come proposta dal

Comune di Locarno, in base all'art. 6 cpv. 2 lett. a NAPUC-PPdM (cfr. supra,

consid. 12.2.) il piano delle zone del PUC-PPdM andrebbe rivisto in modo da

tener conto del nuovo azzonamento e il fondo inserito in "Zona per scopi

pubblici dei PR comunali". In proposito

non è dato di sapere se, nell'ambito dell'approntamento della variante, il Comune

di Locarno abbia coinvolto il Comune di Gambarogno, dando seguito al principio del coordinamento del piano regolatore con quelli dei Comuni

vicini sancito all'art. 2 cpv. 1 LPT

e ribadito a livello

cantonale all'art. 24 cpv. 3 LALPT. Ad ogni modo, come

detto, quest'ultimo conviene con la necessità di inserire (anche) il mapp. 1657

in una specifica zona d'interesse pubblico, di modo che, a dipendenza

dell'esito della procedura di approvazione della revisione del piano regolatore

di Locarno, attualmente pendente presso il Governo, esso sarà chiamato a porre

in sintonia la sua pianificazione con quella del Comune limitrofo tramite una

modifica del suo piano regolatore.

13.3

Anche

l'attribuzione della parte inferiore del mapp. 5457 e dell'intero mapp. 1657

alla "Zona forestale, siepi, boschetti" suscita perplessità. In

proposito si osserva che la zona in parola è retta dall'art. 21 NAPUC-PPdM, che

recita:

1.

La zona

forestale, le siepi ed i boschetti esistenti, delimitati nel piano delle zone a

titolo indicativo, sono protetti.

2.

La zona

forestale è protetta conformemente alla LFo.

3.

Interventi

su siepi e boschetti che vanno oltre la gestione corrente sono soggetti ad

autorizzazione del Dipartimento, la loro manomissione anche a compensazione

reale.

In proposito il

Rapporto di pianificazione sottolinea a più riprese l'importanza delle siepi e

dei boschetti presenti all'interno del PUC-PPdM (cfr. capitolo 6.3.7.1., pag.

31: "Su un piano generale gli elementi che concorrono ad abbellire il

paesaggio sono sostanzialmente gli stessi che favoriscono la natura e la

biodiversità […]. […] il paesaggio è caratterizzato da elementi strutturanti [siepi,

boschetti, orli erbacei e corsi d'acqua]" e inoltre capitolo 6.4.3.5.,

pag. 38: "[…] Gran parte della superficie arbustiva del Parco è

tuttavia rappresentata da formazioni quali siepi, bordi di bosco, roveti (36

ha). Essi hanno un valore ecologico determinante sulla funzionalità degli

ecosistemi agricoli e sulla loro ricchezza biologica grazie al loro ruolo di

elementi strutturanti [rifugi, punti d'appoggio, corridoi faunistici]").

Sennonché bisogna dar atto che in concreto, come sostiene il ricorrente, non è

dato modo di capire esattamente le ragioni di interesse pubblico alla base del

vincolo. Infatti, dalla documentazione fotografica prodotta con il ricorso

(cfr. in particolare doc. R e S), emerge un carattere boschivo/arbustivo del

tutto marginale e completamente assente in prossimità degli accessi e degli spazi

circostanti l'infrastruttura - completamente

privi di vegetazione oppure a carattere esclusivamente prativo - e tutt'al più

presente solo sul lato sud-ovest del mapp. 1657. Poiché la Sezione, in sede di risposta

e di duplica, non spiega i motivi che hanno condotto alla previsione della misura,

vista l'impossibilità per questo Tribunale di verificare, dal profilo

dell'interesse pubblico e della proporzionalità, il suo corretto dimensionamento,

essa va annullata e gli atti ritornati al Consiglio di Stato affinché, esperiti

i necessari accertamenti, emetta

una nuova decisione motivata in merito.

13.4

Per quanto

attiene infine all'assegnazione della parte superiore del mapp. 5457 alla zona

agricola, in assenza, per ora, di una pianificazione comunale che attribuisca il

fondo ad una zona di utilizzazione confacente, la stessa merita conferma.

Infatti, ritenuto come il fondo sia incluso in zone di protezione naturalistica

e paesaggistica (in particolare: "Zona protetta delle Bolle di Magadino",

"Paesaggio palustre d'importanza nazionale"), gli argomenti del

ricorrente (esiguità della superficie, inidoneità all'uso agricolo, assenza di

interconnessione con altre aree agricole) si rivelano inappropriati alla luce

del ruolo multifunzionale della zona agricola. A questo tipo di zona, intesa nel senso più ampio, espressamente sancito all'art. 16 LPT,

nella versione in vigore dal 1º settembre 2000, dev'essere infatti riconosciuto

un ruolo multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di politica agraria e

fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente

strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione

dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale

concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1999, in: FF 1996 III

457, 471 con rinvii).

13.5

In conclusione

l'assetto pianificatorio previsto per la stazione di pompaggio GSP60 va

confermato, ad eccezione dell'attribuzione alla "Zona forestale, siepi e

boschetti".

14.

Accessibilità ai diversi

impianti consortili

14.1

Il piano dell'urbanizzazione del PUC-PPdM prevede all'interno

del suo perimetro svariati percorsi pedonali, ciclabili ed equestri. Esso contempla

inoltre dei percorsi misti (pedonale-ciclabile, pedonale-equestre, ciclabile-equestre,

pedonale-cicla-bile-equestre) e dei

circuiti/sentieri didattici. Secondo l'art. 5 NAPUC-PPdM il piano dell'urbanizzazione

stabilisce l'urbanizzazione generale e particolare necessaria all'attuazione

del PUC-PPdM, segnatamente e in modo esclusivo i percorsi pedonali, ciclabili

ed equestri. Resta invece di competenza dei piani regolatori comunali

l'urbanizzazione generale e particolare (art. 6 cpv. 2 lett. c NAPUC-PPdM). Inoltre,

l'art. 39 NAPUC-PPdM, concernente la limitazione del traffico veicolare motorizzato,

sancisce:

1.

Il

traffico veicolare motorizzato sulle strade di servizio del Parco va limitato a

quello agricolo e al servizio domicilio.

2.

Il Cantone

e i Comuni introducono la limitazione del traffico di transito mediante la posa

di apposita segnaletica.

3.

La

disciplina dei precedenti capoversi non si applica alla strada di attraversamento

Gudo-Cadenazzo, sino alla realizzazione del collegamento A2-A13.

14.2

Il ricorrente, che possiede un'estesa rete fognaria che si sviluppa

su tutto il territorio soggetto al PUC-PPdM, dà atto del fatto che l'accessibilità

veicolare ai diversi impianti, attualmente regolata dai diversi piani

regolatori comunali, risulti confacente. Egli ritiene tuttavia che la

pianificazione dei vari percorsi pedonali, ciclabili ed equestri si riveli

potenzialmente problematica nella misura in cui, in alcuni casi, si sovrappone

alle attuali vie d'accesso alle sue infrastrutture. Per quanto attiene poi alle

limitazioni del traffico veicolare esso paventa, citando alcuni passaggi del

Rapporto di pianificazione, l'introduzione in futuro di ulteriori misure di

moderazione del traffico o di messa in sicurezza di tratti stradali.

Sottolineando come l'accessibilità ai suoi impianti debba essere sempre

garantita al fine di assicurarne la manutenzione ordinaria e di intervenire in

caso d'urgenza, contesta quindi la nuova pianificazione "(…) nella misura

in cui dovesse introdurre delle restrizioni all'accessibilità dell'infrastruttura

del RI 1 (segnatamente restringimento delle carreggiate, barriere o divieti)

(…)" e chiede, in via subordinata, al Tribunale di valutare l'opportunità

di inserire nelle NAPUC-PPdM una disposizione generale che garantisca in modo

chiaro e univoco l'accessibilità al piano ai suoi mezzi nonché a quelli pubblici

di servizio (ambulanze, vigili del fuoco ecc.) in analogia con quanto prevede

l'art. 37 cpv. 3 NAPUC-PPdM. La Sezione si limita a precisare come l'art. 5

NAPUC-PPdM non va inteso nel senso che i percorsi pedonali, ciclabili ed

equestri siano destinati esclusivamente a tali usi e come la definizione delle

strade ad accessibilità veicolare rimanga di competenza comunale.

14.3

Per quanto riguarda il primo aspetto, attinente alla rete dei percorsi

pedonali, ciclabili ed equestri previsti dal PUC-PPdM, si rileva come il

ricorrente non ne contesti di principio la previsione. A giusta ragione. Infatti,

come viene esposto nel capitolo del PUC-PPdM "4.4 Svago", 4.4.1

Commento agli obiettivi, pag. 26, l'interesse pubblico alla base dei vari vincoli

è fuori discussione:

Il

Piano di Magadino presenta numerose possibilità ricreative, sia per lo sportivo,

sia per l'amante delle escursioni e della natura. Esso è inoltre particolarmente

apprezzato per gite in bicicletta o a cavallo. Non mancano inoltre gli agriturismi

e le vendite di prodotti locali. In questo senso il Parco costituisce un

importantissimo polo di svago, non solo per il turista di passaggio, ma soprattutto

per gli abitanti degli agglomerati urbani di Locarno e di Bellinzona.

Nonostante

queste potenzialità, oggi si evidenziano limiti e carenze a livello

infrastrutturale (…).

Non

va infine sottovalutato il rischio che un maggiore afflusso di fruitori, se non

opportunamente regolato, sia fonte di un'accentuata pressione diffusa e porti a

dei conflitti. La strategia perseguita dall'Ente Parco è dunque quella di

sviluppare e mettere in rete le infrastrutture al fine di valorizzare il

Parco quale area di svago di prossimità e quale componente dell'offerta

turistica regionale (OG_4).

Questo

obiettivo generale si concretizza in 3 obiettivi specifici e in 11

misure.

(…)

L'offerta di svago non va solo organizzata ma anche potenziata, in particolare

assicurando una rete di percorsi segnalati che colleghino i diversi

punti d'interesse (OS_4.2). Si tratta dunque innanzi tutto di definire una

rete ufficiale dei percorsi del Parco (M_4.2.1), creando e uniformandone la

segnaletica (M_4.2.2) e garantendone la gestione (M_4.2.4). (…)

14.4

Con riserva di

quanto verrà esposto al seguente considerando, bisogna convenire con la Sezione

che i timori espressi dal ricorrente in merito ad eventuali conflitti con la

possibilità di accesso alle sue infrastrutture non hanno motivo d'essere. Considerato

il chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 lett. c NAPUC-PPdM circa la competenza dei

Comuni in materia di urbanizzazione generale e particolare, l'art. 5 NAPUC-PPdM

si limita infatti a enunciare la competenza esclusiva dell'autorità cantonale a

predisporre la rete dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri all'interno

del PUC-PPdM, senza con ciò riservare esclusivamente tali percorsi alle menzionate tipologie di utenti. Tant'è vero che il

PUC-PPdM persegue, fra i vari obiettivi, proprio quello di coordinare le

esigenze dei diversi tipi di mobilità (OS_6.2), attuato attraverso la misura

M_6.2.1 "Mettere in sicurezza i percorsi misti" (cfr. capitolo 2 "Obiettivi

e misure", pag. 42).

14.5

Diverso il discorso per quanto attiene alle limitazioni relative

al traffico veicolare motorizzato, disciplinate, come visto, all'art. 39 NAPUC-PPdM.

Tale norma concretizza la misura M_6.1.1 "Limitare il traffico motorizzato parassitario sulle strade agricole del

Parco", la quale a sua volta costituisce uno dei provvedimenti miranti a

raggiungere l'obiettivo specifico OS_6.1 "Pianificare e regolare il

traffico veicolare sulle strade del Parco" (cfr. capitolo 2 "Obiettivi

e misure", pag. 40). I vari obiettivi

concernenti il tema "Mobilità" all'interno del PUC-PPdM vengono così

commentati (cfr. ibidem, pag. 39):

Le

strade presenti nel Parco sono state dimensionate per sostenere il traffico

agricolo, così com'era 50 anni or sono. Oggi invece sono spesso utilizzate

quali vie di transito verso i centri commerciali o quale aggiramento di arterie

viarie sempre più congestionate. Il traffico parassitario è dunque una fonte di

disturbo. A ciò si aggiungono altri fruitori – in particolare ciclisti, skater,

pedoni, cavalieri ecc. – che spesso vengono messi in pericolo dalle automobili

e dal traffico agricolo. Infine va sottolineato come per i mezzi agricoli

moderni il calibro attuale delle strade sia a volte insufficiente.

È

pertanto necessaria una strategia coordinata di gestione del traffico, volta a

limitare i conflitti e a migliorare la situazione, in collaborazione con i

Comuni. L'Ente Parco si prefigge dunque di garantire una mobilità coordinata

e in linea con i suoi obiettivi (OG_6), attraverso la regolazione del

traffico, la promozione del trasporto pubblico e la gestione dei parcheggi.

Questo

obiettivo generale si concretizza in 4 obiettivi specifici e in 8

misure.

Il

primo obiettivo specifico prevede di pianificare e organizzare il traffico

veicolare sulle strade del Parco, in collaborazione con i Comuni (OS_6.1), limitando

il traffico motorizzato parassitario (M_6.1.1), sostenendo la sistemazione

della strada Gudo-Cadenazzo (M_6.1.2) – in maniera coordinata con le altre

misure a carattere paesaggistico – e adottando ulteriori provvedimenti sulla

base di una pianificazione della mobilità interna al Parco (M_6.1.3).

Da

notare che il PUC-PPdM prevede la possibilità di inasprire le limitazioni al

traffico motorizzato. Infatti, secondo la misura M_6.1.3 "Adottare

ulteriori provvedimenti sulla base di una pianificazione della mobilità interna

al Parco in collaborazione con i Comuni" (cfr. ibidem, pag. 41),

Nel

caso in cui le misure di segnaletica e controllo che saranno adottate non si

rivelassero sufficienti per perseguire l'obiettivo fissato, vanno previste ulteriori

misure di moderazione del traffico e di messa in sicurezza di tratti stradali,

considerando i nuovi interessi di promozione della qualità dello svago. È

perciò prevista l'elaborazione di un rapporto sull'efficacia delle disposizioni

di segnaletica adottate tramite la misura M 6.1.1. e l'elaborazione di uno

studio dettagliato sulla mobilità interna al Parco.

Sulla base di queste

premesse, bisogna riconoscere che se da un lato le limitazioni di cui all'art.

39.

NAPUC-PPdM mirano chiaramente a colpire solo il traffico parassitario

presente sul Piano e non quello generato da chi vi vive o lavora, d'altro canto

è innegabile che un eventuale inasprimento delle limitazioni al traffico

veicolare motorizzato potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso alle

installazioni che il ricorrente è chiamato a gestire. Proprio la particolarità

di tali installazioni giustifica quindi, in analogia all'art. 37 cpv. 3

NAPUC-PPdM concernente la Zona per attrezzature private di interesse pubblico

(AP-IP) ("L'accesso veicolare è limitato agli utenti della zona. L'accesso

di mezzi pubblici di servizio quali ambulanze, vigili del fuoco, guardie di

confine, ecc. deve essere sempre garantito"), che l'art. 39 NAPUC-PPdM

venga completato con una disposizione che garantisca inequivocabilmente l'accesso

anche ai mezzi del ricorrente nonché a quelli pubblici di servizio, tenendo in

tal modo adeguatamente conto dei loro interessi. Su questo punto il ricorso

viene di conseguenza accolto.

15.

15.1. In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso dev'essere parzialmente accolto.

15.2

La tassa di giustizia è posta

a carico dell'insorgente in proporzione al grado di soccombenza, mentre i Comuni

ne vanno esenti (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Devono

inoltre essere assegnate le ripetibili al ricorrente, patrocinato, in

proporzione al grado di successo. La particolarità del caso giustifica che esse

siano dovute dallo Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1

Il decreto legislativo del 18

dicembre 2014 è annullato nella misura in cui approva la "Zona cuscinetto

nutrienti" al mapp. 4194 di Locarno e la "Zona forestale, siepi, bo-schetti"

al mapp. 5457 di Locarno e al mapp. 1657 di Gambarogno.

1.2

Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato

affinché:

1.2.1

emetta una nuova

decisione motivata in merito alla "Zona cuscinetto nutrienti" al

mapp. 4194 di Locarno e provveda, in caso di conferma, a completare l'art. 32

NAPUC-PPdM ai sensi del consid. 9.4. del presente giudizio;

1.2.2

esperiti i

necessari accertamenti, emetta una nuova decisione motivata in merito

all'istituzione di una "Zona forestale, siepi, boschetti" al mapp.

5457.

di Locarno e al mapp. 1657 di Gambarogno;

1.2.3

provveda a

completare l'art. 39 NAPUC-PPdM così come

indicato al consid. 14.5. del presente giudizio.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale lo Stato verserà fr. 1'500.-

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera