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Decisione

90.2015.73

Vincolo AP-EP per la realizzazione di un ecocentro e di un'area di compostaggio

21 ottobre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La CO 2 è

proprietaria del mapp. 574 di Cureglia, situato in zona agricola secondo il

piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 4 luglio 1975

(n. 5640) e integrato in seguito da alcune varianti, approvate con risoluzione

governativa 8 marzo 1983 (n. 1230). Sul lato nord del fondo si trova un punto

di raccolta comunale per scarti vegetali.

b. Nelle sedute 24

novembre, 1° e 15 dicembre 2010, il consiglio comunale di Cureglia ha adottato

la revisione generale del piano regolatore, prevedendo in particolare su detto

fondo l'istituzione del vincolo AP-EP 5 - ecocentro e area di compostaggio.

c. Con risoluzione 21

dicembre 2011 (n. 7155) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione in

parola; tuttavia, per quanto attiene al vincolo in questione, il Governo, preso

atto dell'intenzione del comune di Comano di predisporre un ecocentro

intercomunale sul suo territorio, struttura peraltro citata a pag. 29 del

rapporto di pianificazione novembre 2008 accompagnante la revisione del piano

regolatore di Cureglia, ha ritenuto opportuno attendere la conclusione

dell'iter procedurale avviato a Comano, già oggetto dell'esame preliminare 15

novembre 2009. La decisione in merito al vincolo AP-EP5 è stata pertanto sospesa

per un periodo di 12 mesi (cfr. disp. n. 2, pag. 38, che rinvia al p.to 5.3 "Sospensione

della decisione", pag. 37).

d. Il 27 agosto 2014 il

Consiglio di Stato ha prorogato la sospensione della decisione fino ad approvazione

della variante del piano regolatore di Comano, nel frattempo adottata dal

consiglio comunale e trasmessagli per approvazione.

B. Con risoluzione 9

giugno 2015 (n. 2418) il Consiglio di Stato ha approvato la suddetta variante.

Parallelamente, con risoluzione di stessa data, il Governo ha negato

l'approvazione del vincolo AP-EP5, ritenendo che l'ecocentro intercomunale

previsto a Comano avrebbe risposto anche al fabbisogno del comune di Cureglia.

C. Avverso quest'ultima

risoluzione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento e chiedendo che il vincolo AP-EP5 venga approvato.

Osservato come i tempi di realizzazione della variante del piano regolatore di

Comano, che prevede l'esecuzione di varie strutture, di cui prioritaria risulta

la casa per anziani, richiederà tempi lunghi, il ricorrente sottolinea come l'AP-EP5

sia necessaria per ottemperare al regolamento di applicazione dell'ordinanza

tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR; RL 9.2.1.1.2). Realizzato

l'ecocentro di Comano, rileva inoltre l'insorgente, verrà presentata una

variante contemplante lo stralcio della zona AP-EP5.

D. a. La Sezione dello

sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, postula la reiezione del

gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

b. In sede di replica e

di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.

E. Con sentenza 22 agosto

2016 (inc. n. 90.2015.71), il Tribunale ha annullato la risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2418), con cui il Consiglio di

Stato ha approvato la variante del piano regolatore di Comano.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo

(art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL

7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv.

Considerandi

2.

lett. LST).

1.2

Il gravame è

ricevibile in ordine e può inoltre essere giudicato sulla base degli atti

acquisiti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

2.

In linea generale, è

pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio

è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000

n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo

2002, n. 558-594).

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello

comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile

del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può

inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I

piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo

per le

zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di

utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle

zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a

soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano

indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una

buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,

l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione

di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,

determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15

lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e

che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza

(RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2, con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4, con

rinvii; inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono

particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi

pubblici). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e

impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza

precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà

di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a

queste condizioni (cfr. Brandt/Moor,

Commentaire LAT, ad art. 18 n. 22 con rinvii; Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee

l'art. 20 cpv. 2 LST stabilisce che il piano delle zone che compone il piano

regolatore può fissare, tra l'altro, le zone per scopi pubblici (cfr. anche

art. 27 cifra V. del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1).

4.

Nel caso

concreto il previsto vincolo AP-EP5 mira a consolidare a livello pianificatorio

una struttura già operante sul territorio di Cureglia, che soddisfa già

attualmente un bisogno avvertito dalla popolazione. L'interesse pubblico del

provvedimento è quindi indubbio. Sennonché il Consiglio di Stato ha negato

l'approvazione del vincolo per il solo motivo che il bisogno dei cittadini di

Cureglia sarebbe stato soddisfatto in futuro dalla struttura intercomunale

prevista a Comano. A torto. Infatti alla previsione di una zona per scopi

pubblici non è di principio d'impedimento il fatto che essa sia chiamata a

soddisfare un bisogno circoscritto nel tempo. Come giustamente rileva RI 1,

qualora si verificasse un mutamento delle circostanze e i presupposti alla base

del vincolo venissero a cadere, il piano potrebbe senz'altro essere rivisto e la

zona stralciata dalle rappresentazioni grafiche. Ma tali considerazioni non

necessitano di ulteriore approfondimento, posto che i recenti sviluppi in

merito alla zona istituita a Comano concernente la nuova casa anziani

consortile, l'ecocentro e i magazzini intercomunali (cfr. supra, E.), avranno

per effetto di allungare considerevolmente l'iter pianificatorio relativo alla

struttura che dovrebbe sostituire quella di Cureglia. L'assunto da cui è

partito il Consiglio di Stato per negare l'approvazione del vincolo AP-EP5 a

carico del mapp. 574 di Cureglia viene pertanto a cadere, mentre l'interesse

pubblico alla previsione della misura pianificatoria continua a persistere.

Alla luce di queste circostanze il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata

annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini nel

merito il vincolo AP-EP5.

5.

Il Tribunale non preleva una tassa

di giustizia .

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione 9 giugno 2015 (n.

2419) con cui il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione del vincolo AP-EP5

- compostaggio previsto nell'ambito della revisione del piano regolatore di

Cureglia, è annullata;

1.2

gli atti vengono retrocessi al

Consiglio di Stato affinché, esaminato nel merito il vincolo, emani un nuovo

giudizio.

2.

Non si preleva tassa di

giustizia.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere