90.2015.73
Vincolo AP-EP per la realizzazione di un ecocentro e di un'area di compostaggio
21 ottobre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2015.73
Lugano
21 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 6 luglio 2015 del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1,
contro
la
risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2419) con cui il Consiglio di Stato ha negato
l'approvazione del vincolo AP-EP5 - ecocentro e area di compostaggio previsto
nell'ambito della revisione del piano regolatore del comune di Cureglia;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La CO 2 è
proprietaria del mapp. 574 di Cureglia, situato in zona agricola secondo il
piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 4 luglio 1975
(n. 5640) e integrato in seguito da alcune varianti, approvate con risoluzione
governativa 8 marzo 1983 (n. 1230). Sul lato nord del fondo si trova un punto
di raccolta comunale per scarti vegetali.
b. Nelle sedute 24
novembre, 1° e 15 dicembre 2010, il consiglio comunale di Cureglia ha adottato
la revisione generale del piano regolatore, prevedendo in particolare su detto
fondo l'istituzione del vincolo AP-EP 5 - ecocentro e area di compostaggio.
c. Con risoluzione 21
dicembre 2011 (n. 7155) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione in
parola; tuttavia, per quanto attiene al vincolo in questione, il Governo, preso
atto dell'intenzione del comune di Comano di predisporre un ecocentro
intercomunale sul suo territorio, struttura peraltro citata a pag. 29 del
rapporto di pianificazione novembre 2008 accompagnante la revisione del piano
regolatore di Cureglia, ha ritenuto opportuno attendere la conclusione
dell'iter procedurale avviato a Comano, già oggetto dell'esame preliminare 15
novembre 2009. La decisione in merito al vincolo AP-EP5 è stata pertanto sospesa
per un periodo di 12 mesi (cfr. disp. n. 2, pag. 38, che rinvia al p.to 5.3 "Sospensione
della decisione", pag. 37).
d. Il 27 agosto 2014 il
Consiglio di Stato ha prorogato la sospensione della decisione fino ad approvazione
della variante del piano regolatore di Comano, nel frattempo adottata dal
consiglio comunale e trasmessagli per approvazione.
B. Con risoluzione 9
giugno 2015 (n. 2418) il Consiglio di Stato ha approvato la suddetta variante.
Parallelamente, con risoluzione di stessa data, il Governo ha negato
l'approvazione del vincolo AP-EP5, ritenendo che l'ecocentro intercomunale
previsto a Comano avrebbe risposto anche al fabbisogno del comune di Cureglia.
C. Avverso quest'ultima
risoluzione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo che il vincolo AP-EP5 venga approvato.
Osservato come i tempi di realizzazione della variante del piano regolatore di
Comano, che prevede l'esecuzione di varie strutture, di cui prioritaria risulta
la casa per anziani, richiederà tempi lunghi, il ricorrente sottolinea come l'AP-EP5
sia necessaria per ottemperare al regolamento di applicazione dell'ordinanza
tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR; RL 9.2.1.1.2). Realizzato
l'ecocentro di Comano, rileva inoltre l'insorgente, verrà presentata una
variante contemplante lo stralcio della zona AP-EP5.
D. a. La Sezione dello
sviluppo territoriale, agente per conto del Governo, postula la reiezione del
gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
b. In sede di replica e
di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.
E. Con sentenza 22 agosto
2016 (inc. n. 90.2015.71), il Tribunale ha annullato la risoluzione 9 giugno 2015 (n. 2418), con cui il Consiglio di
Stato ha approvato la variante del piano regolatore di Comano.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo
(art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL
7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv.
Considerandi
2.
lett. LST).
1.2
Il gravame è
ricevibile in ordine e può inoltre essere giudicato sulla base degli atti
acquisiti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
2.
In linea generale, è
pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle
sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio
è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno
importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve
prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000
n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo
2002, n. 558-594).
3.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello
comunale, piani regolatori (art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile
del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le
zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione
di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,
determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15
lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e
che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza
(RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2, con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4, con
rinvii; inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono
particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi
pubblici). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e
impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza
precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà
di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a
queste condizioni (cfr. Brandt/Moor,
Commentaire LAT, ad art. 18 n. 22 con rinvii; Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee
l'art. 20 cpv. 2 LST stabilisce che il piano delle zone che compone il piano
regolatore può fissare, tra l'altro, le zone per scopi pubblici (cfr. anche
art. 27 cifra V. del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20
dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1).
4.
Nel caso
concreto il previsto vincolo AP-EP5 mira a consolidare a livello pianificatorio
una struttura già operante sul territorio di Cureglia, che soddisfa già
attualmente un bisogno avvertito dalla popolazione. L'interesse pubblico del
provvedimento è quindi indubbio. Sennonché il Consiglio di Stato ha negato
l'approvazione del vincolo per il solo motivo che il bisogno dei cittadini di
Cureglia sarebbe stato soddisfatto in futuro dalla struttura intercomunale
prevista a Comano. A torto. Infatti alla previsione di una zona per scopi
pubblici non è di principio d'impedimento il fatto che essa sia chiamata a
soddisfare un bisogno circoscritto nel tempo. Come giustamente rileva RI 1,
qualora si verificasse un mutamento delle circostanze e i presupposti alla base
del vincolo venissero a cadere, il piano potrebbe senz'altro essere rivisto e la
zona stralciata dalle rappresentazioni grafiche. Ma tali considerazioni non
necessitano di ulteriore approfondimento, posto che i recenti sviluppi in
merito alla zona istituita a Comano concernente la nuova casa anziani
consortile, l'ecocentro e i magazzini intercomunali (cfr. supra, E.), avranno
per effetto di allungare considerevolmente l'iter pianificatorio relativo alla
struttura che dovrebbe sostituire quella di Cureglia. L'assunto da cui è
partito il Consiglio di Stato per negare l'approvazione del vincolo AP-EP5 a
carico del mapp. 574 di Cureglia viene pertanto a cadere, mentre l'interesse
pubblico alla previsione della misura pianificatoria continua a persistere.
Alla luce di queste circostanze il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata
annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini nel
merito il vincolo AP-EP5.
5.
Il Tribunale non preleva una tassa
di giustizia .
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la risoluzione 9 giugno 2015 (n.
2419) con cui il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione del vincolo AP-EP5
- compostaggio previsto nell'ambito della revisione del piano regolatore di
Cureglia, è annullata;
1.2
gli atti vengono retrocessi al
Consiglio di Stato affinché, esaminato nel merito il vincolo, emani un nuovo
giudizio.
2.
Non si preleva tassa di
giustizia.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere