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Decisione

90.2016.16

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni cultutali

10 dicembre 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietaria

del mapp. __________ di Bellinzona, situato in località al Dragonaa

(via Lugano __________). Sul fondo, di complessivi 1'524 m2, insiste

una villa di fine '800, ampliata dall'arch. __________ nel 1936, e alcuni

accessori, immersi in un parco.

B. a. Con risoluzione

del 28 ottobre 2015 (n. 6002) il Municipio del Comune di Bellinzona ha adottato

una zona di pianificazione, la cui durata è limitata fino alla pubblicazione

della variante del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni. Scopo

del provvedimento è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente

interessati dalla tutela dei beni culturali d'interesse cantonale e locale e

quelli da conservare ai sensi del piano particolareggiato del centro storico

(PP-CS). Il provvedimento vieta ogni intervento che possa pregiudicare la

pianificazione dell'utilizzazione; in particolare non è ammessa la demolizione

degli edifici e degli impianti potenzialmente ritenuti beni culturali protetti e

non sono ammessi interventi che ne alterino irrimediabilmente i valori

storico-architettonici e contestuali che ne potrebbero giustificare la tutela.

Possono essere autorizzati gli interventi di ricupero, risanamento,

riattamento, trasformazione e manutenzione che rispettino i valori

storico-architettonici e contestuali alla base della proposta di tutela. Nuovi

edifici che non perturbano in modo rilevante lo spazio di relazione degli

oggetti di cui è da esaminare la proposta di tutela possono essere autorizzati.

b. Raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del

Dipartimento del territorio (Sezione), il Municipio ha disposto la

pubblicazione della zona di pianificazione dal 18 gennaio al 16 febbraio 2016.

Questa interessa, tra gli altri, il mapp. ________.

C. Con ricorso del 16

febbraio 2016 RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo

contro il predetto provvedimento pianificatorio nella misura in cui interessa

il mapp. __________, domandando in via principale che esso venga espunto dalla

lista dei potenziali beni culturali e in via subordinata una limitazione della durata

della misura a tre anni. Essa censura anzitutto l'assenza di una base legale

formale per la sua adozione, la carenza di interesse pubblico sia con riferimento

all'immobile di sua proprietà, ed in particolare alla parte ampliata nel 1936,

sia con riferimento alla mancata ponderazione dei costi generati dal provvedimento

qualora dovesse concretizzarsi in esproprio materiale, e infine una violazione

del principio della proporzionalità per rapporto alla sua durata. Nello

specifico essa ritiene che la tutela dei beni culturali andasse prevista,

secondo corrette regole democratiche, già nel recente piano regolatore. Nega

inoltre la sussistenza di un notevole cambiamento delle circostanze atto a giustificarne

la revisione. La misura poi, che dovrebbe concernere comprensori esattamente

delimitati, sarebbe invece stata istituita "a macchia di leopardo",

senza spiegare i motivi per cui il recente piano regolatore dovrebbe essere

modificato. Infine la prescrizione contenuta nella scheda descrittiva, secondo

cui "Per singoli manufatti (…) ubicati in spazi pubblici (…) la zona di

pianificazione non è esplicitamente delimitata ed è da intendersi estesa allo

spazio pubblico con il quale sono in relazione", sarebbe contraria ai

dettami che ispirano l'istituzione delle zone di pianificazione.

D. a. Il Comune di

Bellinzona e la Sezione postulano in sede di risposta la reiezione del gravame.

Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

b. In sede di replica e

di duplica le parti, approfondendo i loro argomenti, si riconfermano nelle

rispettive tesi e domande.

E. Con risoluzione del 1° marzo 2017

(n. 9177) il Municipio ha adottato un aggiornamento della predetta misura a

seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio nell'ambito

dell'esame preliminare del 26 gennaio 2017 concernente la variante del piano

regolatore relativa alla tutela dei beni culturali. Tale aggiornamento non

interessa il mapp. __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv.

1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

In merito alla legittimazione attiva della ricorrente in questa sede si osserva

quanto segue. Secondo l'art. 64 cpv. 2 lett. a LST è legittimata a ricorrere al

Tribunale amministrativo ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di

protezione. In concreto la legittimazione di RI 1 in qualità di proprietaria di

un fondo toccato dal provvedimento contestato è

fuori discussione. Sennonché, non avendo nel suo ricorso

dimostrato di detenere un interesse degno di protezione all'annullamento della

disposizione relativa ai singoli manufatti ubicati negli spazi pubblici, la sua

potestà ricorsuale non può che essere riconosciuta che in relazione alle limitazioni

riguardanti la sua proprietà.

1.2. Con questa premessa, l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può

essere giudicata sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59.

LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia

di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle

pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art.

62.

cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT,

secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che possa

rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che

le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in

formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di

due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT, 60 LST).

2.2

La zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di

essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto

consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo

svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad

art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.

27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,

affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde

con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono

appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione

manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero

sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del

vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid.

2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento

si giustifichi in quanto tale.

2.3

Alla

luce di quanto precede, contrariamento a quanto sostiene la ricorrente, la base

legale per l'adozione della misura appare manifestamente data.

3.

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1

In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione

di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse

pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a

livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di

pianificazione (Ruch, op. cit., n.

31.

seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op.

cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione

non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il

provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo

comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

3.2

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

4.

Ai fini

del giudizio, occorre rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal 1°

novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

(LBC; RL 445.100).

4.1

Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito

comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono

suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili

(cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un

bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse

storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico,

urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i

beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia

le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di

costruzione, le zone archeologiche ecc.

4.2

Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano

di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge

distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi

sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito

locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi

sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei

beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La

ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato

che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20

e segg. LBC).

4.3

Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC

l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica

del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone

infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art.

27.

n. IX lett. d del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio

sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua

proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei

beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di

esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere

(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione

della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse

locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2

e 3 LBC).

4.4

Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione

o la sua valorizzazione (cpv. 2).

5.

Secondo la

ricorrente il vincolo pianificatorio contrasterebbe anzitutto con il principio

della stabilità dei piani e della sicurezza del diritto. Il Municipio non

avrebbe dimostrato un notevole mutamento delle circostanze atto a giustificare

un adattamento dell'assetto pianificatorio valido sul territorio comunale con

riferimento alla tutela dei beni culturali. La tesi non è condivisibile.

5.1

5.1.1

Il principio

della stabilità dei piani è sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST. Ora,

tuttavia, i requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono di

modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle

circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza giuridica

a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi

verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del

piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad art.

27; Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad

art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata

necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio.

Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione,

di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano

regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e

risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei

proprietari di mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem,

con riferimento anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3).

5.1.2

Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT, vi è

la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari

interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono

ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di

pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per

cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme

ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare

sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua

validità sarà contestabile.

5.2

In concreto il piano del paesaggio del Comune di Bellinzona è stato approvato

dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16 novembre 2010 (n. 5761). In tale

ambito il Governo, preso atto dell'ampliamento da parte del Legislativo

comunale della lista dei beni culturali d'interesse locale posti sotto

protezione, indicava nel contempo a pag. 18 che: "Il Servizio

inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero di edifici

e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel caso in

cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime

procedure di modifica del PR". Tale indicazione si riallacciava a

quanto già segnalato nell'ambito dell'esame preliminare del 29 novembre 2006,

pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario dell'UBC sta eseguendo

una catalogazione generale degli edifici meritevoli di studio esistenti sul

territorio del vostro Comune. Da questo censimento usciranno ulteriori indicazioni

su edifici degni di essere protetti sul piano locale o, in qualche caso,

cantonale (…)". Il censimento, composto da piani di situazione e

schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi stato ultimato fra il

2013.

e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014. Dei circa 900 beni d'interesse

storico-culturale censiti dal Servizio inventario, l'UBC ha proposto la

protezione di 13 beni d'interesse cantonale e indicato altri 309 beni (272 integrali

e 37 parziali) potenzialmente meritevoli di protezione a livello locale. Sulla

base di tale documentazione il 7 maggio 2014 il Municipio ha licenziato immediatamente

il messaggio n. 3815 per la richiesta di credito per l'accompagnamento nell'elaborazione

della variante di piano regolatore con oggetto i beni culturali da proteggere

su territorio comunale.

5.3

Ferme

queste premesse, è vero che dalla data d'approvazione del piano del paesaggio

sino all'adozione della misura qui contestata sono trascorsi solo cinque anni.

Tuttavia il processo pianificatorio che ha preceduto l'adozione della misura,

culminato nell'approvazione del 16 novembre 2010, non poteva a quella data essere

considerato ultimato e quindi definitivo per quanto attiene alla tutela dei

beni culturali, mancando l'aggiornamento del relativo censimento, che

costituisce uno strumento conoscitivo indispensabile per vagliare e semmai proteggere

il patrimonio architettonico e artistico. Di qui l'impossibilità, così come

lamenta la ricorrente, di prevedere la tutela dei beni oggetto dell'avversato

provvedimento già nel piano del paesaggio adottato dal Consiglio comunale il 3

marzo 2008 e poi approvato nel 2010. A ciò si aggiunge il fatto che, come ricorda

il Comune in sede di risposta, ancor prima del licenziamento del citato

messaggio municipale erano state presentate al Municipio una mozione, una petizione

e un'iniziativa popolare (con firme depositate il 10 febbraio 2014) per una

maggior tutela dei beni culturali presenti sul territorio. Anche questa

circostanza, indicativa di un mutato atteggiamento nella popolazione in merito alla

tematica dei beni culturali, concorre dunque a sostanziare la necessità di

sottoporre a verifica il piano regolatore. Da tutto ciò discende che, tenuto oltremodo

conto del limitato esame che qui si è chiamati a svolgere, l'avversata zona di

pianificazione non viola il precetto della sicurezza giuridica e il principio

della stabilità dei piani.

6.

La

ricorrente ritiene poi che il Municipio non poteva procedere unicamente con una

lista di singoli fondi, ma avrebbe per contro dovuto delimitare dei comprensori

oggetto di tutela, non essendo possibile tutelare un ambiente pregevole "a

macchia di leopardo" salvaguardando unicamente alcuni edifici. La misura

non sarebbe quindi rispettosa del principio della legalità. In merito il Tribunale

rileva che la zona di pianificazione qui avversata è comprensiva di un piano 1:3'000

che delimita il territorio per il quale è istituita la tutela temporanea,

suddividendo edifici e aree. Per i primi la zona di pianificazione coincide di

regola con il fondo su cui sorge il bene culturale; le aree invece abbracciano

di solito spazi di contorno e giardini. È dunque a torto che la ricorrente ritiene

che il provvedimento non delimiti esattamente dei comprensori. Il fatto che

essi non siano contigui o che abbiano dimensioni ridotte nulla muta al

riguardo: il principio di proporzionalità, cui occorre ricondurre la nozione di

"comprensori esattamente delimitati" (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 21 ad art. 27; Ruch, op. cit., n. 37 ad art. 27),

impone anzi di procedere in questo senso. Si deve infatti considerare come la

zona di pianificazione in parola si pone nel contesto della tutela dei beni

culturali. Vero è che questa dev'essere estesa anche al loro contesto, attraverso

l'istituzione dei perimetri di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), ma non si può

pretendere che esso venga tracciato già a questo stadio, ove il Municipio

intende ancora verificare se il bene culturale sia o meno degno di tutela (cfr.

STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 5.1.2).

7.

La ricorrente

ritiene inoltre che non siano presenti i requisiti per l'inclusione del suo

edificio nella zona di pianificazione ed

in particolare della parte ampliata nel 1936. Il Municipio avrebbe inoltre

omesso di ponderare i costi generati dal provvedimento qualora dovesse

concretizzarsi in esproprio materiale.

7.1

Innanzitutto dev'essere

riconosciuto l'interesse pubblico alla verifica della necessità di preservare

determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse storico, culturale

o ambientale per la collettività. Come visto al considerando 5.2., il provvedimento

interessa quegli oggetti contenuti nella proposta 6 maggio 2014 dell'UBC, a

seguito della quale il Municipio ha dato immediatamente avvio ai lavori di

revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un pianificatore esterno

e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro preparatorio si è

concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per esame preliminare

ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua una prima scelta,

selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in base al piano

particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243 beni protetti

(cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento è stato

inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il 28 ottobre

2015, data che corrisponde all'adozione del provvedimento qui avversato, che è

stato inoltrato due giorni dopo, il 30 ottobre 2015, alla Sezione dello

sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra, consid. B.b). La

contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi alla

revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati possano venir

irrimediabilmente compromessi. La scheda descrittiva ne dà atto, spiegando come

la scelta abbia preso in considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo storico-architettonico

e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e decorativi

(interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni subite,

rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso nella documentazione posta in pubblicazione relativa all'avversata

misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).

7.2

Sulla scorta di

queste considerazioni, l'intenzione del Municipio di porre mano alla

pianificazione in questa direzione appare sufficientemente dimostrata, ciò che

basta per giustificare, sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, l'adozione del

provvedimento in oggetto. Nulla mutano al riguardo le considerazioni espresse

dalla ricorrente sul fatto che l'edificio di sua proprietà non adempirebbe ai

requisiti appena descritti. Con questa argomentazione essa misconosce lo scopo

del provvedimento stesso, che è proprio quello di approfondire questi aspetti

in modo da valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La critica

risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla pianificazione in fieri.

Precoce a questo stadio è quindi una discussione sul valore del bene che l'autorità

intenderebbe tutelare, dal momento che scopo del provvedimento qui contestato è

unicamente la salvaguardia degli obiettivi della futura pianificazione (STA 90.2013.14

del 27 ottobre 2014 consid. 5.2., 90.2008.9 dell'8 settembre 2009 consid. 5.2.).

Alla luce dei criteri sopra menzionati, prematura appare anche la critica

secondo cui il Municipio avrebbe omesso di valutare le eventuali ripercussioni

finanziarie della misura.

8.

8.1.

Fondata dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico,

dev'essere ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura

pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente

se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT

I-1995 n. 31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

8.2

Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa

permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli

oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente

pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato

di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente

l'interesse dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout

court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli

che potrebbero pregiudicare la futura pianificazione. Ciò significa che, anche

a seconda del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti

edilizi che non vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati. Da

ultimo va ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità è già insito

nella natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile potrà

venir ridotta a dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di revisione. In definitiva, esso si appalesa senz'altro sopportabile.

9.

In

esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza della

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica l'assegnazione di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera