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Decisione

90.2016.21

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali

10 dicembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo

all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di

pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Municipio,

rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre

stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo

territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57

cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti

del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno

della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la

pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di

costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise

negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore

con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano

sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di

Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art.

27 cpv. 2 LPT, 60 LST).

3.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di

essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione

dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia

510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen

[curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016,

n. 26 ad art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.

27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,

affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che

l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non

si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante

che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si

pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono

appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di

un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel

quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e

all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia

(RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare

se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

4. Una restrizione di

diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita

dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità

(art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

4.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24

consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura

di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una

seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un

interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano

regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento

della zona di pianificazione (Ruch,

op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione

non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il

provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo

comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

4.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

5. Ai fini del giudizio, occorre

rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100).

5.1. Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito

comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono

suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili

(cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un

bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo

d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico,

architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico,

numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come

detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti

costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche ecc.

5.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano

di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge

distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi

sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica

l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I

secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte

di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali.

La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte

differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti

(cfr. art. 20 e segg. LBC).

5.3. Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC

l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica

del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone

infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art.

27 n. IX lett. d del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio

sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua

proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei

beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di

esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere

(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione

della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse

locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2

e 3 LBC).

5.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione

o la sua valorizzazione (cpv. 2).

6. Ripercorrendo gli avvenimenti e il "contesto

emotivo" che hanno portato all'istituzione della misura - per questo "avulsa

da effettive valutazioni o approfondimenti particolari" - le ricorrenti la

ritengono anzitutto ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico. Essa

poggerebbe infatti su criteri non oggettivi, quale il "valore affettivo",

rivelandosi manifestamente insostenibile e quindi arbitraria.

6.1. Il piano del paesaggio del Comune

di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16

novembre 2010 (n. 5761). In tale ambito il Governo, preso atto dell'ampliamento

da parte del Legislativo comunale della lista dei beni culturali d'interesse

locale posti sotto protezione, indicava nel contempo a pag. 18 che: "Il

Servizio inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero

di edifici e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel

caso in cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime

procedure di modifica del PR". Tale indicazione si riallacciava a

quanto già segnalato nell'ambito dell'esame preliminare del 29 novembre 2006,

pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario dell'UBC sta eseguendo

una catalogazione generale degli edifici meritevoli di studio esistenti sul

territorio del vostro Comune. Da questo censimento usciranno ulteriori

indicazioni su edifici degni di essere protetti sul piano locale o, in qualche

caso, cantonale (…)". Il censimento, composto da piani di situazione e

schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi stato ultimato fra il

2013 e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014. Dei circa 900 beni

d'interesse storico-culturale censiti dal Servizio inventario, l'UBC ha

proposto la protezione di 13 beni d'interesse cantonale e indicato altri 309

beni (272 integrali e 37 parziali) potenzialmente meritevoli di protezione a

livello locale. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio 2014 il Municipio

ha licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la richiesta di credito

per l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di piano regolatore con

oggetto i beni culturali da proteggere su territorio comunale.

6.2. Il provvedimento

interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6 maggio 2014 dell'UBC, a

seguito della quale, come visto, il Municipio ha dato immediatamente avvio ai

lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un

pianificatore esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro

preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per

esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua

una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in

base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243

beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento

è stato inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il 28

ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del provvedimento qui

avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30 ottobre 2015, alla

Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra, consid.

B.b). La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi

alla revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati possano venir

irrimediabilmente compromessi. La scheda descrittiva ne dà atto, spiegando come

la scelta abbia preso in considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni subite,

rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso a titolo informativo nella documentazione posta in pubblicazione relativa

all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).

6.3. Da tutto ciò discende che,

contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, l'avversata misura, volta a

tutelare la pianificazione in via di formazione, poggia su un accurato lavoro

preparatorio ed è ispirata da considerazioni pertinenti, non risultando quindi arbitraria.

Anzitutto, anche se non ha valore vincolante, il censimento allestito dall'UBC

costituisce il risultato di un'analisi approfondita, condotta da persone esperte

e qualificate, che hanno valutato i singoli oggetti presenti sul territorio

comunale in base a criteri scientifici riconosciuti, applicati in modo uniforme

e omogeneo. Inoltre, come esposto al considerando che precede, la scheda

descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano i motivi

in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che sono poi

stati inclusi nella misura. Tali motivi, con i quali le ricorrenti non si

confrontano minimamente salvo per quanto riguarda al "valore affettivo",

appaiono pertinenti e per nulla "insostenibili". Quest'ultimo

criterio, seppur possa apparire infelice ad una prima lettura, si riferisce

infatti a quegli oggetti che, pur non ravvisando qualità straordinarie dal

profilo storico e/o architettonico, rivestono comunque un significato particolare

nella memoria collettiva della comunità.

7. Le ricorrenti

negano poi che l'edificio che sorge sulla loro proprietà possieda qualità tali

da renderlo meritevole di tutela. Infatti la costruzione sarebbe avulsa dal

contesto poiché presenterebbe una tipologia estranea all'architettura ticinese.

In proposito si rileva che, innanzitutto, dev'essere riconosciuto l'interesse

pubblico alla verifica della necessità di preservare determinati manufatti che

potrebbero presentare un interesse storico, culturale o ambientale per la

collettività. Come visto ai considerandi che precedono, la contestata misura,

adottata al termine dei lavori preparatori relativi alla revisione, mira a

evitare che gli oggetti selezionati possano venir irrimediabilmente

compromessi. Sulla scorta di queste considerazioni, l'intenzione del Municipio

di porre mano alla pianificazione in questa direzione appare sufficientemente

dimostrata, ciò che basta per giustificare, sotto l'aspetto dell'interesse

pubblico, l'adozione del provvedimento in oggetto. Nulla mutano al riguardo le

considerazioni espresse dalle ricorrenti sul fatto che il loro edificio non

adempirebbe ai requisiti appena descritti. Con questa argomentazione esse misconoscono

lo scopo del provvedimento stesso, che è proprio quello di approfondire questi

aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La

critica risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla pianificazione in

fieri. Precoce a questo stadio è quindi una discussione sul valore del bene

che l'autorità intenderebbe tutelare, dal momento che scopo del provvedimento

qui contestato è unicamente la salvaguardia degli obiettivi della futura

pianificazione (STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 5.2., 90.2008.9

dell'8 settembre 2009 consid. 5.2.). Si rileva ad ogni modo come la scheda

descrittiva enunci fra i vari criteri di valutazione il valore oggettivo

dell'edificio dal profilo storico-architettonico e affettivo nonché la presenza

di elementi architettonici, tipologici e decorativi (interni ed esterni) che ne

giustifichino una messa sotto tutela, e ciò al di là dell'espressione architettonica

che caratterizza i vari oggetti nel singolo caso.

8. Le ricorrenti lamentano una violazione

del principio della parità di trattamento per rapporto all'edificio situato al

mapp. __________, che presenterebbe caratteristiche analoghe al loro ma che

sarebbe stato escluso dalla misura. Ora, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una

portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori e

s'identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio (DTF 131 I 1 consid. 4.2,

130 I 65 consid. 3.6, 129 I 346 consid. 6). Le ricorrenti non dimostrano

affatto che il provvedimento osteggiato sia non solo opinabile, ma addirittura

manifestamente insostenibile. Ad ogni modo, come esposto al consid. 6.2. la

scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano i

motivi in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che

sono poi stati inclusi nella misura. La Tabella riassuntiva descrive inoltre le

particolarità dell'edificio al mapp. __________. Alla luce di queste motivazioni

la misura risulta sorretta da motivi pertinenti.

9. Non è infine dato di vedere come

l'attuale regime pianificatorio a cui è soggetta la proprietà delle insorgenti

(art. 50 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR) sia già atto a

tutelare sufficientemente, dal profilo del patrimonio costruito, il quartiere

di San Giovanni. Basti rilevare in proposito che la norma ammette al cpv. 1 la

demolizione degli edifici.

10. 10.1. Fondata dal

punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

10.2. Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa

permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli

oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente

pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato

di vedere un provvedimento meno incisivo, dato che, come appena visto, l'art.

50 NAPR permette la demolizione. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente

l'interesse dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout

court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli

che potrebbero pregiudicare la futura pianificazione. Ciò significa che, anche

a seconda del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti

edilizi che non vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati.

Da ultimo va ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità è già

insito nella natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile

potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di

revisione. In definitiva, esso si appalesa senz'altro sopportabile.

11. In esito alle considerazioni che

precedono, nella misura in cui non va stralciato dai ruoli in quanto privo

d'oggetto, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza delle ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica

l'assegnazione di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui non va

stralciato dai ruoli, siccome privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera