90.2016.21
Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali
10 dicembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2016.21
Lugano
10 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 25 febbraio 2016 di
RI
1
RI
2
patrocinate
da: PR 1
contro
la
risoluzione del 28 ottobre 2015 (n. 6002), con cui il Municipio del Comune di
Bellinzona ha istituito la zona di pianificazione "Tutela beni culturali";
ritenuto, in
fatto
A. La RI 2 è
proprietaria del mapp. __________ di Bellinzona, mentre la RI 1 ne è stata
comproprietaria in ragione di 3/4 fino al 23 dicembre 2016. Sul fondo, di complessivi 1'980 m2, situato in
località San Giovanni (via Cancelliere Molo __________) e inserito nel
Comparto speciale San Giovanni (CSP 1) secondo il piano regolatore in vigore, sorge
una villa, eretta nel 1928 su progetto dell'arch. __________.
B. a. Con risoluzione
del 28 ottobre 2015 (n. 6002) il Municipio del Comune di Bellinzona ha adottato
una zona di pianificazione, la cui durata è limitata fino alla pubblicazione
della variante del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni. Scopo
del provvedimento è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente
interessati dalla tutela dei beni culturali d'interesse cantonale e locale e
quelli da conservare ai sensi del piano particolareggiato del centro storico
(PP-CS). Il provvedimento vieta ogni intervento che possa pregiudicare la pianificazione
dell'utilizzazione; in particolare non è ammessa la demolizione degli edifici e
degli impianti potenzialmente ritenuti beni culturali protetti e non sono
ammessi interventi che ne alterino irrimediabilmente i valori
storico-architettonici e contestuali che ne potrebbero giustificare la tutela.
Possono essere autorizzati gli interventi di ricupero, risanamento,
riattamento, trasformazione e manutenzione che rispettino i valori
storico-architettonici e contestuali alla base della proposta di tutela. Nuovi
edifici che non perturbano in modo rilevante lo spazio di relazione degli
oggetti di cui è da esaminare la proposta di tutela possono essere autorizzati.
b. Raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del
Dipartimento del territorio (Sezione), il Municipio ha disposto la pubblicazione
della zona di pianificazione dal 18 gennaio al 16 febbraio 2016. Questa interessa,
tra gli altri, il mapp. ________.
C. Con ricorso del
25 febbraio 2016 la RI 1 e la RI 2 sono insorte davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro il predetto provvedimento pianificatorio, postulando che
il mapp. ________ venga espunto dalla lista dei potenziali beni culturali. Ripercorrendo
gli avvenimenti e il "contesto emotivo" che hanno portato all'istituzione
della misura - per questo "avulsa da effettive valutazioni o approfondimenti
particolari" -, esse la ritengono ingiustificata dal profilo
dell'interesse pubblico e lesiva del principio della proporzionalità con
particolare riguardo ai suoi effetti. La stessa poggerebbe infatti su criteri
non oggettivi, quale il "valore affettivo" menzionato nella scheda
descrittiva, rivelandosi manifestamente insostenibile e quindi arbitraria.
Spiegano poi i motivi per i quali l'edificio che sorge sulla loro proprietà non
sarebbe meritevole di tutela e lamentano una violazione del principio della
parità di trattamento per rapporto all'edificio al mapp. __________, escluso
dalla misura. Ritengono infine che il piano regolatore attualmente in vigore
tuteli già a sufficienza il quartiere di San Giovanni.
D. Il Comune di
Bellinzona e la Sezione postulano in sede di risposta la reiezione del gravame.
Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Le ricorrenti non hanno
replicato.
E. Con risoluzione
del 1° marzo 2017 (n. 9177) il Municipio ha adottato un aggiornamento della
predetta misura a seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento del
territorio nell'ambito dell'esame preliminare del 26 gennaio 2017 concernente
la variante del piano regolatore relativa alla tutela dei beni culturali. Tale
aggiornamento, che interessa anche il mapp. __________, non è stato oggetto di
impugnativa da parte della RI 2.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa
è la legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie, al momento
dell'adozione della misura, di un fondo toccato dal provvedimento contestato
(art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore
istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2. Preliminarmente occorre rilevare
che, come esposto in narrativa, con risoluzione del 1° marzo 2017 (n. 9177) il
Municipio ha adottato un aggiornamento della misura qui contestata a seguito delle
indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame
preliminare del 26 gennaio 2017 concernente la variante del piano regolatore
relativa alla tutela dei beni culturali, poi adottata il 4 dicembre 2017 dal
Legislativo comunale. In tale sede il Dipartimento aveva infatti espresso a
pag. 6-7 l'intenzione di istituire una tutela d'interesse cantonale per
l'intero quartiere di San Giovanni in quanto insediamento. All'esame
preliminare era allegata la relativa scheda, che al capitolo "Tutela ai sensi
della LBC", pag. 2, prevede in particolare quanto segue:
Tutela: Si propone di istituire la tutela quale
bene culturale d'interesse cantonale del Quartiere di San Giovanni a Bellinzona
(…) ai sensi della LBC, nella sua globalità e in tutte le sue componenti,
edifici, giardini e recinzioni comprese. In particolare, la tutela vuole
garantire la conservazione dei prospetti esterni dei singoli edifici
(tinteggiature, serramenti), dei manufatti che definiscono gli spazi attorno
agli edifici, come pure la sostanza monumentale riconosciuta ed essenziale dei
singoli edifici protetti. (…)
Il Municipio ha dunque esteso il perimetro
dell'originaria zona di pianificazione all'intero quartiere, riducendolo, nel
contempo, verso ovest con l'esclusione dei mapp. ________, __________, __________
e di parte dei mapp. __________ e __________. Tale aggiornamento è stato confermato
con giudizio di data odierna da questo Tribunale (inc. n. 90.2016.31/90.2017.33
e n. 90.2017.27). Poiché tale misura, contro la quale le insorgenti non si sono
aggravate, sostituisce per quanto attiene al quartiere di San Giovanni i
contenuti del provvedimento originario, modificandoli, il ricorso inoltrato della
RI 1 e della RI 2 va considerato privo d'oggetto. A titolo abbondanziale esso
va comunque respinto nel merito per i motivi che seguono.
3. 3.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità
competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente
delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua
la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello
cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone di pianificazione se
Fatti
i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo
all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di
pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Municipio,
rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre
stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo
territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57
cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti
del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno
della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la
pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di
costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise
negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore
con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano
sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di
Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art.
27 cpv. 2 LPT, 60 LST).
3.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79
consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di
essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da
un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale
dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione
dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia
510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen
[curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016,
n. 26 ad art. 27; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.
27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento
allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,
affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che
l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non
si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante
che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si
pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della
proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata
distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti
della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono
appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT
garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di
un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel
quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e
all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia
(RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare
se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.
4. Una restrizione di
diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita
dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata
da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità
(art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
4.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito
dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24
consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura
di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una
seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.
31 consid. 2b i.f.; Ruch,
op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un
interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano
regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento
della zona di pianificazione (Ruch,
op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione
non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il
provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo
comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione
che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).
4.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75
consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
5. Ai fini del giudizio, occorre
rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla
protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100).
5.1. Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito
comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono
suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili
(cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un
bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo
d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico,
architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico,
numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come
detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti
costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche ecc.
5.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano
di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge
distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi
sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica
l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I
secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte
di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali.
La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte
differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti
(cfr. art. 20 e segg. LBC).
5.3. Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC
l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica
del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone
infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art.
27 n. IX lett. d del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20
dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio
sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua
proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei
beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di
esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere
(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione
della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse
locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2
e 3 LBC).
5.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un
bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e
strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle
adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il
quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione
o la sua valorizzazione (cpv. 2).
6. Ripercorrendo gli avvenimenti e il "contesto
emotivo" che hanno portato all'istituzione della misura - per questo "avulsa
da effettive valutazioni o approfondimenti particolari" - le ricorrenti la
ritengono anzitutto ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico. Essa
poggerebbe infatti su criteri non oggettivi, quale il "valore affettivo",
rivelandosi manifestamente insostenibile e quindi arbitraria.
6.1. Il piano del paesaggio del Comune
di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16
novembre 2010 (n. 5761). In tale ambito il Governo, preso atto dell'ampliamento
da parte del Legislativo comunale della lista dei beni culturali d'interesse
locale posti sotto protezione, indicava nel contempo a pag. 18 che: "Il
Servizio inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero
di edifici e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel
caso in cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime
procedure di modifica del PR". Tale indicazione si riallacciava a
quanto già segnalato nell'ambito dell'esame preliminare del 29 novembre 2006,
pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario dell'UBC sta eseguendo
una catalogazione generale degli edifici meritevoli di studio esistenti sul
territorio del vostro Comune. Da questo censimento usciranno ulteriori
indicazioni su edifici degni di essere protetti sul piano locale o, in qualche
caso, cantonale (…)". Il censimento, composto da piani di situazione e
schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi stato ultimato fra il
2013 e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014. Dei circa 900 beni
d'interesse storico-culturale censiti dal Servizio inventario, l'UBC ha
proposto la protezione di 13 beni d'interesse cantonale e indicato altri 309
beni (272 integrali e 37 parziali) potenzialmente meritevoli di protezione a
livello locale. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio 2014 il Municipio
ha licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la richiesta di credito
per l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di piano regolatore con
oggetto i beni culturali da proteggere su territorio comunale.
6.2. Il provvedimento
interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6 maggio 2014 dell'UBC, a
seguito della quale, come visto, il Municipio ha dato immediatamente avvio ai
lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un
pianificatore esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro
preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per
esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua
una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in
base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243
beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento
è stato inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il 28
ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del provvedimento qui
avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30 ottobre 2015, alla
Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra, consid.
B.b). La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi
alla revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati possano venir
irrimediabilmente compromessi. La scheda descrittiva ne dà atto, spiegando come
la scelta abbia preso in considerazione i seguenti aspetti:
- valore oggettivo dell'edificio dal profilo
storico-architettonico e affettivo;
- presenza di elementi architettonici, tipologici e
decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;
- valutazione del degrado e delle alterazioni subite,
rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato originario;
- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da
tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;
- aspetto economico: eventuale riduzione delle
possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.
Tali criteri
corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è
stato incluso a titolo informativo nella documentazione posta in pubblicazione relativa
all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).
6.3. Da tutto ciò discende che,
contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, l'avversata misura, volta a
tutelare la pianificazione in via di formazione, poggia su un accurato lavoro
preparatorio ed è ispirata da considerazioni pertinenti, non risultando quindi arbitraria.
Anzitutto, anche se non ha valore vincolante, il censimento allestito dall'UBC
costituisce il risultato di un'analisi approfondita, condotta da persone esperte
e qualificate, che hanno valutato i singoli oggetti presenti sul territorio
comunale in base a criteri scientifici riconosciuti, applicati in modo uniforme
e omogeneo. Inoltre, come esposto al considerando che precede, la scheda
descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano i motivi
in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che sono poi
stati inclusi nella misura. Tali motivi, con i quali le ricorrenti non si
confrontano minimamente salvo per quanto riguarda al "valore affettivo",
appaiono pertinenti e per nulla "insostenibili". Quest'ultimo
criterio, seppur possa apparire infelice ad una prima lettura, si riferisce
infatti a quegli oggetti che, pur non ravvisando qualità straordinarie dal
profilo storico e/o architettonico, rivestono comunque un significato particolare
nella memoria collettiva della comunità.
7. Le ricorrenti
negano poi che l'edificio che sorge sulla loro proprietà possieda qualità tali
da renderlo meritevole di tutela. Infatti la costruzione sarebbe avulsa dal
contesto poiché presenterebbe una tipologia estranea all'architettura ticinese.
In proposito si rileva che, innanzitutto, dev'essere riconosciuto l'interesse
pubblico alla verifica della necessità di preservare determinati manufatti che
potrebbero presentare un interesse storico, culturale o ambientale per la
collettività. Come visto ai considerandi che precedono, la contestata misura,
adottata al termine dei lavori preparatori relativi alla revisione, mira a
evitare che gli oggetti selezionati possano venir irrimediabilmente
compromessi. Sulla scorta di queste considerazioni, l'intenzione del Municipio
di porre mano alla pianificazione in questa direzione appare sufficientemente
dimostrata, ciò che basta per giustificare, sotto l'aspetto dell'interesse
pubblico, l'adozione del provvedimento in oggetto. Nulla mutano al riguardo le
considerazioni espresse dalle ricorrenti sul fatto che il loro edificio non
adempirebbe ai requisiti appena descritti. Con questa argomentazione esse misconoscono
lo scopo del provvedimento stesso, che è proprio quello di approfondire questi
aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La
critica risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla pianificazione in
fieri. Precoce a questo stadio è quindi una discussione sul valore del bene
che l'autorità intenderebbe tutelare, dal momento che scopo del provvedimento
qui contestato è unicamente la salvaguardia degli obiettivi della futura
pianificazione (STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 5.2., 90.2008.9
dell'8 settembre 2009 consid. 5.2.). Si rileva ad ogni modo come la scheda
descrittiva enunci fra i vari criteri di valutazione il valore oggettivo
dell'edificio dal profilo storico-architettonico e affettivo nonché la presenza
di elementi architettonici, tipologici e decorativi (interni ed esterni) che ne
giustifichino una messa sotto tutela, e ciò al di là dell'espressione architettonica
che caratterizza i vari oggetti nel singolo caso.
8. Le ricorrenti lamentano una violazione
del principio della parità di trattamento per rapporto all'edificio situato al
mapp. __________, che presenterebbe caratteristiche analoghe al loro ma che
sarebbe stato escluso dalla misura. Ora, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una
portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori e
s'identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio (DTF 131 I 1 consid. 4.2,
130 I 65 consid. 3.6, 129 I 346 consid. 6). Le ricorrenti non dimostrano
affatto che il provvedimento osteggiato sia non solo opinabile, ma addirittura
manifestamente insostenibile. Ad ogni modo, come esposto al consid. 6.2. la
scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano i
motivi in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che
sono poi stati inclusi nella misura. La Tabella riassuntiva descrive inoltre le
particolarità dell'edificio al mapp. __________. Alla luce di queste motivazioni
la misura risulta sorretta da motivi pertinenti.
9. Non è infine dato di vedere come
l'attuale regime pianificatorio a cui è soggetta la proprietà delle insorgenti
(art. 50 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR) sia già atto a
tutelare sufficientemente, dal profilo del patrimonio costruito, il quartiere
di San Giovanni. Basti rilevare in proposito che la norma ammette al cpv. 1 la
demolizione degli edifici.
10. 10.1. Fondata dal
punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora
esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria
all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.
31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento
rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti
appena enumerati sono senz'altro adempiuti.
10.2. Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa
permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità
pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli
oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente
pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato
di vedere un provvedimento meno incisivo, dato che, come appena visto, l'art.
50 NAPR permette la demolizione. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente
l'interesse dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout
court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli
che potrebbero pregiudicare la futura pianificazione. Ciò significa che, anche
a seconda del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti
edilizi che non vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati.
Da ultimo va ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità è già
insito nella natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile
potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di
revisione. In definitiva, esso si appalesa senz'altro sopportabile.
11. In esito alle considerazioni che
precedono, nella misura in cui non va stralciato dai ruoli in quanto privo
d'oggetto, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza delle ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica
l'assegnazione di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui non va
stralciato dai ruoli, siccome privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'500.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera