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Decisione

90.2016.22

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali

10 dicembre 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i vari tipi d'intervento ammessi.

6. Il ricorrente

lamenta inoltre l'assenza di una "vue d'ensemble". Infatti, a sua

detta, solo se un immobile di pregio è inserito in un contesto armonioso e

corrispondente avrebbe pienamente significato storico. Non sarebbe per contro

chiaro il criterio "a mo' di chiazze di leopardo" adottato dal

Comune. In proposito si osserva che, come visto, la zona di

pianificazione qui avversata è comprensiva di un piano 1:3'000 che delimita il

territorio per il quale è istituita la tutela temporanea, suddividendo edifici e

aree. Per i primi la zona di pianificazione coincide di regola con il fondo su

cui sorge il bene culturale; le aree invece abbracciano di solito spazi di

contorno e giardini. Il fatto che essi non siano contigui o che abbiano

dimensioni ridotte nulla muta al riguardo: il principio di proporzionalità, cui

occorre ricondurre la nozione di "comprensori esattamente delimitati"

ai sensi dell'art. 27 LPT (cfr. Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 21 ad art. 27; Ruch,

op. cit., n. 37 ad art. 27), impone anzi di procedere in questo senso. Si deve

infatti considerare come la zona di pianificazione in parola si pone nel

contesto della tutela dei beni culturali. Vero è che questa dev'essere estesa

anche al loro contesto, attraverso l'istituzione dei perimetri di rispetto

(art. 22 cpv. 2 LBC), ma non si può pretendere che esso venga tracciato già a

questo stadio, ove il Municipio intende ancora verificare se il bene culturale

sia o meno degno di tutela (cfr. STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid.

5.1.2).

7. L'insorgente critica poi la

politica comunale in materia di beni culturali. A sua detta il Comune, dopo

aver tollerato per anni l'abbattimento di oggetti di pregio, avrebbe ora mutato

improvvisamente atteggiamento per passare all'estremo opposto, proteggendo indiscriminatamente

"tutto ciò che è vecchio". La critica non merita accoglimento per i

seguenti motivi.

7.1. Il piano del paesaggio del Comune

di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16

novembre 2010 (n. 5761). In tale ambito il Governo, preso atto dell'ampliamento

da parte del Legislativo comunale della lista dei beni culturali d'interesse

locale posti sotto protezione, indicava nel contempo a pag. 18 che: "Il

Servizio inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero

di edifici e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel

caso in cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime

procedure di modifica del PR". Tale indicazione si riallacciava a

quanto già segnalato nell'ambito dell'esame preliminare del 29 novembre 2006,

pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario dell'UBC sta eseguendo

una catalogazione generale degli edifici meritevoli di studio esistenti sul

territorio del vostro Comune. Da questo censimento usciranno ulteriori indicazioni

su edifici degni di essere protetti sul piano locale o, in qualche caso,

cantonale (…)". Il censimento, composto da piani di situazione e

schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi stato ultimato fra il

2013 e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014. Dei circa 900 beni

d'interesse storico-culturale censiti dal Servizio inventario, l'UBC ha

proposto la protezione di 13 beni d'interesse cantonale e indicato altri 309

beni (272 integrali e 37 parziali) potenzialmente meritevoli di protezione a

livello locale. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio 2014 il Municipio

ha licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la richiesta di credito

per l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di piano regolatore con

oggetto i beni culturali da proteggere su territorio comunale. A ciò si

aggiunge il fatto che, come ricorda il Comune in sede di risposta, ancor prima

del licenziamento del citato messaggio municipale erano state presentate al

Municipio una mozione, una petizione e un'iniziativa popolare (con firme

depositate il 10 febbraio 2014) per una maggior tutela dei beni culturali

presenti sul territorio, circostanza, questa, indicativa di un mutato

atteggiamento nella popolazione in merito alla tematica dei beni culturali.

7.2. Il provvedimento

interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6 maggio 2014 dell'UBC, a

seguito della quale, come visto, il Municipio ha dato immediatamente avvio ai

lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un pianificatore

esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro

preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per

esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua

una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in

base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243

beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento

è stato inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il 28

ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del provvedimento qui

avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30 ottobre 2015, alla

Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra, consid. B.b).

La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi alla

revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati possano venir irrimediabilmente compromessi. La scheda

descrittiva ne dà atto, spiegando come la scelta abbia preso in considerazione

i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni

subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato

originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso nella documentazione posta in pubblicazione relativa

all'avversata misura (cfr. supra, consid. 5.1.)

7.3. Da tutto ciò discende che,

contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l'avversata misura, volta a

tutelare la pianificazione in via di formazione, poggia su un accurato lavoro

preparatorio ed è ispirata da considerazioni pertinenti, non risultando

arbitraria. Anzitutto, anche se non ha valore vincolante, il censimento allestito

dall'UBC costituisce il risultato di un'analisi approfondita, condotta da

persone esperte e qualificate, che hanno valutato i singoli oggetti presenti

sul territorio comunale in base a criteri scientifici riconosciuti, applicati

in modo uniforme e omogeneo. Inoltre, come esposto al considerando che precede,

la scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano

i motivi in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che

sono poi stati inclusi nella misura. Tali motivi, con i quali il ricorrente non

si confronta minimamente, appaiono pertinenti e per nulla "approssimativi".

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto, essi considerano anche l'aspetto

economico, rispettivamente le conseguenze di carattere espropriativo derivanti

al Comune (cfr. inoltre citato Rapporto, cap. 1.2., pag. 5: "aspetto

economico: la tutela dell'edificio comporta una riduzione delle possibilità di

sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona tale da creare i

presupposti per un'espropriazione materiale? (…)").

7.4. Pure da respingere sono i rimproveri mossi al Comune, sulla base

dell'esempio relativo allo stabile __________, di abusare del

provvedimento per perseguire scopi estranei alla protezione del patrimonio

costruito. Tale stabile risulta infatti incluso nel censimento trasmesso dall'UBC

al Comune il 6 maggio 2014 (mapp. __________/ scheda n. __________), per il che

il suo inserimento nella zona di pianificazione risulta in linea con la

metodologia seguita e con i criteri appena enunciati. Per quanto attiene agli altri

esempi portati a sostegno dell'asserita arbitrarietà della misura si rinvia

alle condivisibili osservazioni formulate dal Comune in sede di riposta e di

duplica, dalle quali risulta che gli esempi proposti non sono atti a scalfire

le motivazioni addotte a sostegno della misura in discussione.

8. Medesimo esito va riservato alla

richiesta del ricorrente, il quale, rilevando come il Comune abbia già

allestito la variante concernente i beni culturali e abbia già individuato i

beni da proteggere, postula che la discussione di merito sul valore dei singoli

oggetti, rispettivamente sull'edificio di sua proprietà, venga già fatta in

questa sede. Infatti, come esposto sopra al consid. 2.2., scopo della zona di

panificazione, che è un provvedimento conservativo, è quello di evitare che la

pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o

comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante

col suo indirizzo. Pertanto fintanto che

la misura rimarrà in vigore, ovvero fino alla pubblicazione della variante

(cfr. scheda descrittiva "Effetti" e inoltre art. 63 LST), le

critiche rivolte alla pianificazione in fieri risultano premature (STA

90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 5.2, 90.2008.9 dell'8 settembre 2009

consid. 5.2), indipendentemente dal suo grado di avanzamento. Per lo stesso

motivo non meritano disamina le contestazioni rivolte ai contenuti del Rapporto

di pianificazione ottobre 2015 per quanto attiene al quartiere di Ravecchia,

dov'è situato il mapp. __________. Come

esposto sopra al consid. 5.1., tale documento è infatti stato accluso agli atti

posti in pubblicazione a mero titolo informativo.

9. Il ricorrente sostiene

inoltre che la misura sia costitutiva di disparità di trattamento. A sua detta "Coloro

che negli anni si sono impegnati a mantenere uno stabile (…) avrebbero come

ricompensa per lo sforzo fatto la limitazione della propria libertà (…). D'altro

canto, chi nel passato ha potuto e voluto demolire un immobile (che oggi

avrebbe potuto essere considerato importante culturalmente)

ne trarrebbe vantaggio (…)". Ora, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi

alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori e s'identifica in

sostanza con il divieto dell'arbitrio (DTF 131 I 1 consid. 4.2, 130 I 65

consid. 3.6, 129 I 346 consid. 6). Il

ricorrente, che fa valere una disparità di trattamento per rapporto a situazioni

passate, relative alle modalità di sfruttamento dei fondi da parte dei loro

proprietari, non dimostra affatto che il provvedimento osteggiato sia non solo

opinabile, ma addirittura manifestamente insostenibile. La censura si

avvera quindi infondata.

10. Il ricorrente reputa infine

che "(…) le zone di pianificazione adottate sono enormi e pregiudicano lo

sviluppo futuro di quello che diventerà un quartiere del nuovo comune".

Inoltre "(…) procedendo ora senza considerare l'assieme del territorio del

nuovo comune [la zona di pianificazione] appare misura inadeguata e

inappropriata". Ora, già si è detto che la semplice visione della rappresentazione

grafica che compone il provvedimento lascia apparire l'affermazione circa l'"enormità"

della misura come esagerata (cfr. supra, consid. 5.1.). Ad ogni modo, vista

la tematica ben circoscritta che essa disciplina nonché le puntuali localizzazioni

dal profilo territoriale, non è dato di vedere per quali ragioni essa sia in

grado di inibire lo sviluppo della città, rispettivamente per quale motivo il

Municipio avrebbe dovuto attendere, prima di adottare il provvedimento, la

revisione generale del piano regolatore di Bellinzona, in modo da considerare

la globalità del suo territorio. Peraltro non va dimenticato che nell'ambito

della ponderazione globale degli interessi che l'autorità di pianificazione è

chiamata ad effettuare (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione

del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]), vanno considerati,

come il ricorrente stesso riconosce ("Pur ammettendo che la zona di

pianificazione sia uno strumento adeguato per la protezione dei beni culturali

(…)"), tutti gli aspetti rilavanti nella pianificazione

territoriale, fra cui quello legato alla tutela del patrimonio costruito

(cfr. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling

in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG:

Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, Vorbemerkungen zur

Nutzungsplanung, n. 10 seg.). La censura va pertanto disattesa.

11. 11.1. Fondata

dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e

necessaria, segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse

privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). In altre parole, occorre

verificare se il provvedimento rispetta il principio della

proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti appena enumerati sono senz'altro

adempiuti.

11.2. Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa

permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli

oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente

pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato

di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente

l'interesse dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout

court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli

che potrebbero pregiudicare la futura pianificazione (cfr. anche supra, consid. 5.2.). Ciò significa che, anche a seconda

del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti edilizi che non

vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati. Per il che i generici

timori espressi nella replica dal ricorrente, secondo il quale "(…)

l'immobile deve rimanere com'è almeno nella sua caratteristica esterna, per cui

se si volesse aggiungere un corpo accessorio (…) ci si troverebbe di

fronte al diniego da parte dell'autorità", appaiono apodittici e

eccessivi. Da ultimo va ricordato che un apprezzabile elemento di

proporzionalità è già insito nella natura stessa del provvedimento, la

cui durata modulabile potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di

avanzamento dei lavori di revisione. In definitiva, esso si

appalesa senz'altro sopportabile.

12. In esito alle considerazioni

che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera