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Decisione

90.2016.28

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali

10 dicembre 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

(LBC; RL 445.100), esse negano poi la presenza di un notevole cambiamento delle

circostanze atto a giustificare il provvedimento. Peraltro lo stesso non

addurrebbe i motivi "(…) di una così radicale modifica di impostazione del

piano tramite una tutela a tappeto di tutto quanto è stato costruito a cavallo

tra il 19esimo e il 20esimo secolo". Sempre con

riferimento al piano regolatore di recente approvazione, esse sottolineano come

la loro proprietà, che non presenta pregi particolari, non fosse menzionata

nella lista dei beni culturali allora compilata e avallata dall'Ufficio dei

beni culturali (UBC) né tanto meno nell'Inventario federale degli

insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Vi

sarebbero inoltre ulteriori motivi per

annullare la misura: anzitutto la stessa non potrebbe colpire

selettivamente solo singoli fondi, ciò contrariamente a quanto ammette la

giurisprudenza di questo Tribunale, che criticano. Di conseguenza il Comune

avrebbe dovuto semmai far capo alle misure cautelari di cui alla LBC. Esponendo

poi il contesto politico che ha portato alla sua adozione, esse sottolineano l'incoerenza

del Municipio sulla base di un esempio concreto, invocando una lesione del

principio della parità di trattamento. Censurano infine, con riferimento al

principio della proporzionalità, la durata del provvedimento.

D. a. Il Comune di Bellinzona e la

Sezione postulano in sede di risposta la reiezione del gravame. Dei loro

argomenti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

b. In sede di replica e di duplica

le parti, approfondendo i loro argomenti, si riconfermano nelle rispettive tesi

e domande. In particolare le ricorrenti richiamano, come mezzo di prova, una

serie di documenti dal Comune.

E. Con risoluzione del 1° marzo 2017

(n. 9177) il Municipio ha adottato un aggiornamento della predetta misura a

seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio nell'ambito

dell'esame preliminare del 26 gennaio 2017 concernente la variante del piano

regolatore relativa alla tutela dei beni culturali. Tale aggiornamento non

interessa il mapp. __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione

attiva delle ricorrenti, proprietarie di un fondo toccato dal provvedimento

contestato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1

LST), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore

istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Le prove sollecitate dalle insorgenti in

sede di replica (richiamo atti dal Comune di Bellinzona, ed in particolare di

quelli riguardanti il mancato inserimento nella misura di tutti i beni elencati

nella lista trasmessa al Comune dall'UBC) non appaiono invece suscettibili di

apportare al Tribunale ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

Tanto più che, come verrà esposto al consid. 7.1., la scheda descrittiva

menziona i criteri in base ai quali è stata effettuata la scelta dei beni da

inserire nel provvedimento.

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità

competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente

delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il

principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59.

LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a

salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento

delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende

all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27

cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando

inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano

in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di

due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT, 60 LST).

2.2

La zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di

essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto

consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo

svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad

art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.

27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,

affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde

con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata,

una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va

dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che,

pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i

motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo

il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento

pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e

soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.

Una restrizione di

diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.

26.

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un

interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità

(art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1

In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un

bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse

deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura

di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una

seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un

interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano

regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento

della zona di pianificazione (Ruch,

op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione

non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il

provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo

comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

3.2

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

4.

Ai

fini del giudizio, occorre rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal

1° novembre 1997, la LBC.

4.1

Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito

comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono

suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC

la definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la

collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche

religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,

archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di

protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i

manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione,

le zone archeologiche ecc.

4.2

Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano

di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge

distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi

sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito

locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi

sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei

beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel

trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle

categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3

Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC

l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica

del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone

infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art.

27.

n. IX lett. d del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio

sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua

proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei

beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di

esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere

(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione

della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse

locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2

e 3 LBC).

4.4

Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione

o la sua valorizzazione (cpv. 2).

5.

Secondo le ricorrenti il vincolo

pianificatorio contrasterebbe anzitutto con il principio della stabilità dei

piani e della sicurezza del diritto. Il

Municipio non avrebbe dimostrato un notevole mutamento delle circostanze atto a

giustificare un adattamento dell'assetto pianificatorio valido sul

territorio comunale con riferimento alla tutela dei beni culturali. La tesi non

è condivisibile.

5.1

5.1.1

Il principio

della stabilità dei piani è sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST. Ora,

tuttavia, i requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono di

modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle

circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza giuridica

a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi

verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del

piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad art.

27; Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad

art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata

necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto,

una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza pubblica,

manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore sia fondata

quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello stesso tempo

prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di mantenere

invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem, con riferimento

anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3).

5.1.2

Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT, vi è

la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari

interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono

ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di

pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per

cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme

ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare

sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua

validità sarà contestabile.

5.2

In concreto il

piano del paesaggio del Comune di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di

Stato con risoluzione del 16 novembre 2010 (n. 5761). In tale ambito il

Governo, preso atto dell'ampliamento da parte del Legislativo comunale della

lista dei beni culturali d'interesse locale posti sotto protezione, indicava

nel contempo a pag. 18 che: "Il Servizio inventario dell'UBC dispone di

dati di censimento su un certo numero di edifici e manufatti, i quali restano a

disposizione dei servizi comunali nel caso in cui decidessero di proteggere

ulteriori edifici nell'ambito delle prossime procedure di modifica del PR".

Tale indicazione si riallacciava a quanto già segnalato nell'ambito dell'esame

preliminare del 29 novembre 2006, pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario

dell'UBC sta eseguendo una catalogazione generale degli edifici meritevoli di

studio esistenti sul territorio del vostro Comune. Da questo censimento

usciranno ulteriori indicazioni su edifici degni di essere protetti sul piano

locale o, in qualche caso, cantonale (…)". Il censimento, composto da

piani di situazione e schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi

stato ultimato fra il 2013 e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014.

Dei circa 900 beni d'interesse storico-culturale censiti dal Servizio

inventario, l'UBC ha proposto la protezione di 13 beni d'interesse cantonale e

indicato altri 309 beni (272 integrali e 37 parziali) potenzialmente meritevoli

di protezione a livello locale. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio

2014.

il Municipio ha licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la

richiesta di credito per l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di

piano regolatore con oggetto i beni culturali da proteggere su territorio

comunale.

5.3

Ferme queste

premesse, è vero che dalla data d'approvazione del piano del paesaggio sino all'adozione

della misura qui contestata sono trascorsi solo cinque anni. Tuttavia il

processo pianificatorio che ha preceduto l'adozione della misura, culminato

nell'approvazione del 16 novembre 2010, non poteva a quella data essere

considerato ultimato e quindi definitivo per quanto attiene alla tutela dei

beni culturali, mancando l'aggiornamento del relativo censimento, che

costituisce uno strumento conoscitivo indispensabile per vagliare e semmai

proteggere il patrimonio architettonico e artistico. Che l'edificio al mapp. __________

non risultasse menzionato nelle liste di cui disponeva nel 2010 il Servizio

inventario non è quindi da ricondurre, come vorrebbero le ricorrenti, al fatto

che esso non fosse meritevole di tutela, bensì alla circostanza che il lavoro

di censimento era in corso. Anche la mancata menzione nell'ISOS della loro

proprietà non è determinante. Infatti, l'ISOS non è un inventario degli edifici

da proteggere ma degli insediamenti, dei quali compie un'analisi articolata

della sostanza edilizia, non limitata alla singola costruzione. Determinante è

piuttosto l'immagine che ne risulta. Non necessariamente ogni edificio degno di

protezione viene evidenziato nell'inventario, ma solo se questo occupa una

posizione di particolare significato e dominanza per il contesto (cfr. ISOS

della Repubblica e Cantone Ticino, vol. 4, Bellinzona Blenio Riviera, Berna

2008, pag. 3 segg.; STA 52.2017.120 dell'11 giugno 2018 consid. 9.1.).

5.4

A ciò si aggiunge

il fatto che, come ricorda il Comune in sede di risposta, ancor prima del

licenziamento del citato messaggio municipale erano state presentate al

Municipio una mozione, una petizione e un'iniziativa popolare (con firme

depositate il 10 febbraio 2014) per una maggior tutela dei beni culturali

presenti sul territorio. Anche questa circostanza, indicativa di un mutato

atteggiamento nella popolazione in merito alla tematica dei beni culturali,

concorre dunque a sostanziare la necessità di sottoporre a verifica il piano

regolatore. Da tutto ciò discende che, tenuto oltremodo conto del limitato

esame che qui si è chiamati a svolgere, l'avversata zona di pianificazione non

viola il precetto della sicurezza giuridica e il principio della stabilità dei

piani.

5.5

Non può portare

infine a diversa conclusione il richiamo alla sentenza n. 90.2011.3 del 13 novembre

2012.

di questo Tribunale (pubbl. in: RtiD II-2013 n. 27) concernente Villa B__________,

che verteva sulla (apparente) contraddittorietà fra la pianificazione generale

del comparto dov'è situata la villa e la sua tutela come bene culturale.

6.

6.1. Le ricorrenti ritengono poi

che il Municipio non poteva procedere unicamente con una lista di singoli

fondi, ma avrebbe per contro dovuto delimitare dei comprensori oggetto di

tutela, non essendo possibile tutelare un ambiente pregevole, salvaguardando unicamente

alcuni edifici. La misura non sarebbe quindi rispettosa del principio della

legalità. Ora, come ricordano le stesse ricorrenti, questa Corte ha già avuto

modo di esprimersi in merito alla tematica in un caso analogo (cfr. STA

90.2013.14

del 27 ottobre 2014 consid. 5.1.2). Le insorgenti non spiegano però

minimamente perché tale giurisprudenza andrebbe abbandonata. In merito il

Tribunale si limita dunque a rilevare che la zona di pianificazione qui

avversata è comprensiva di un piano 1:3'000 che delimita il territorio per il

quale è istituita la tutela temporanea, suddividendo edifici e aree. Per i

primi la zona di pianificazione coincide di

regola con il fondo su cui sorge il bene culturale; le aree invece abbracciano

di solito spazi di contorno e giardini. È dunque a torto che le ricorrenti

ritengono che il provvedimento non delimiti esattamente dei comprensori.

Il fatto che essi non siano contigui o che abbiano dimensioni ridotte nulla

muta al riguardo: il principio di proporzionalità, cui occorre ricondurre la

nozione di "comprensori esattamente delimitati" (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 21 ad art.

27; Ruch, op. cit., n. 37 ad art.

27), impone anzi di procedere in questo senso. Si deve infatti considerare come

la zona di pianificazione in parola si pone nel contesto della tutela dei beni

culturali. Vero è che questa dev'essere estesa anche al loro contesto,

attraverso l'istituzione dei perimetri di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), ma non

si può pretendere che esso venga tracciato già a questo stadio, ove il Municipio

intende ancora verificare se il bene culturale sia o meno degno di tutela.

6.2

Da notare poi che,

contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, la zona di pianificazione non

va confusa con le misure provvisionali di cui all'art. 17 LBC, intese a

proteggere singoli manufatti esposti al rischio di manomissione, alterazione,

distruzione o simili. In questo ambito, considerato il chiaro testo degli art. 17

cpv. 1 LBC e 14 cpv. 2 del regolamento sulla protezione dei beni culturali del

6.

aprile 2004 (RBC; RL 445.110), si deve ritenere che il Consiglio di Stato è

competente a tutelare in via cautelare tutti gli immobili degni di protezione,

anche d'interesse locale, mentre al Municipio rimane riservata la facoltà di

istituire una zona di pianificazione ai sensi degli art. 57 segg. LST (cfr. STA

52.2013.193

del 24 aprile 2014 consid. 2.2.).

7.

Le ricorrenti ritengono inoltre

che non siano presenti i requisiti per l'inclusione del loro edificio nella

zona di pianificazione, la quale poggerebbe su una selezione arbitraria dei

beni indicati nel piano 1:3'000.

7.1

Innanzitutto dev'essere

riconosciuto l'interesse pubblico alla verifica della necessità di preservare

determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse storico, culturale

o ambientale per la collettività. Come visto al considerando 5.2., il provvedimento

interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6 maggio 2014 dell'UBC, a

seguito della quale il Municipio ha dato immediatamente avvio ai lavori di

revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un pianificatore esterno

e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro preparatorio si è

concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per esame preliminare

ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua una prima scelta,

selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in base al piano

particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243 beni protetti

(cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento è stato

inviato al Dipartimento del territorio per l'esame

preliminare il 28 ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del

provvedimento qui avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30

ottobre 2015, alla Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra,

consid. B.b). La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori

relativi alla revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati

possano venir irrimediabilmente compromessi. La scheda descrittiva ne dà atto,

spiegando come la scelta abbia preso in considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni subite,

rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso per informazione nella documentazione posta in pubblicazione

relativa all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).

7.2

Sulla scorta di

queste considerazioni, l'intenzione del Municipio di porre mano alla pianificazione

in questa direzione appare sufficientemente dimostrata, ciò che basta per

giustificare, sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, l'adozione del

provvedimento in oggetto. Nulla mutano al riguardo le considerazioni espresse

dalle ricorrenti sul fatto che l'edificio di loro proprietà non adempirebbe ai

requisiti appena descritti. Con questa argomentazione esse misconoscono lo

scopo del provvedimento stesso, che è proprio quello di approfondire questi

aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La

critica risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla pianificazione in

fieri. Precoce a questo stadio è quindi

una discussione sul valore del bene che l'autorità intenderebbe tutelare, dal

momento che scopo del provvedimento qui contestato è unicamente la

salvaguardia degli obiettivi della futura pianificazione (STA 90.2013.14 del 27

ottobre 2014 consid. 5.2, 90.2008.9 dell'8 settembre 2009 consid. 5.2). Anche i

generici riferimenti agli edifici ai mapp. ________, ________ e ________, che

sarebbero stati depennati arbitrariamente dalla lista trasmessa il 6 maggio

2014.

dall'UBC, non meritano ascolto. Come esposto al considerando che precede

la scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015

spiegano i motivi in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei

beni, che sono poi stati inclusi nella misura. Tali motivi, con i quali le ricorrenti

non si confrontano minimamente, appaiono pertinenti. Peraltro, l'approccio adottato dal Municipio è stato in seguito

pienamente condiviso dal Consiglio comunale, il quale ha adottato il 4

dicembre 2017 all'unanimità la variante di piano regolatore concernente i beni

culturali. Ad ogni modo, la critica, infondata, risulta anche in contraddizione

con il rimprovero mosso al Comune di aver messo in atto una protezione

indiscriminata di tutto quanto è stato

costruito a Bellinzona a cavallo tra il 19esimo e il 20esimo

secolo.

8.

Le

ricorrenti sostengono che la misura sia costitutiva di un'evidente disparità di

trattamento con particolare riferimento alla mancata inclusione nel

provvedimento dell'edificio al mapp. __________, contemplato dall'ISOS e

incluso nella lista trasmessa al Municipio il 6 maggio 2014. Ora, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi

alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti

pianificatori e s'identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio (DTF 131

I 1 consid. 4.2., 130 I 65 consid. 3.6., 129 I 346 consid. 6.). Le ricorrenti

non dimostrano affatto che il provvedimento osteggiato sia non solo opinabile,

ma addirittura manifestamente insostenibile. Ad ogni modo, fermo restando

quanto esposto ai consid. 7.1. e 7.2. in merito ai motivi in base ai quali è

stata effettuata la prima selezione dei beni e al consid. 5.3. in merito alla

portata dell'ISOS, si osserva che l'edificio al mapp. __________ vi risulta

menzionato solo come "elemento segnalato" e "elemento perturbante"

(cfr. ISOS, pag. 54, n. 2.0.9.). La censura si avvera quindi infondata.

9.

9.1. Fondata dal

punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

9.2

Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa

permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli oggetti,

proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel

contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato di vedere un

provvedimento meno incisivo. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente l'interesse

dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout court

qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli che

potrebbero pregiudicare la futura pianificazione. Ciò significa che, anche a

seconda del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti edilizi

che non vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati. Da ultimo

va ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità è già insito nella

natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile potrà venir

ridotta a dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di revisione. In definitiva, esso si appalesa senz'altro sopportabile.

10.

In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza delle ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica l'assegnazione

di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-,

già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera