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Decisione

90.2016.31

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali e suo aggiornamento

10 dicembre 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti ritengono che il provvedimento non delimiti esattamente dei

comprensori. Il fatto che essi non siano contigui o che abbiano dimensioni

ridotte nulla muta al riguardo: il principio di proporzionalità, cui occorre ricondurre

la nozione di "comprensori esattamente delimitati" (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 21 ad art.

27; Ruch, op. cit., n. 37 ad art.

27), impone anzi di procedere in questo senso. Si deve infatti considerare come

la zona di pianificazione in parola si pone nel contesto della tutela dei beni

culturali. Vero è che questa dev'essere estesa anche al loro contesto,

attraverso l'istituzione dei perimetri di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), ma non

si può pretendere che esso venga tracciato già a questo stadio, ove il Municipio

intende ancora verificare se il bene culturale sia o meno degno di tutela.

6.2. Da notare poi che,

contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la zona di pianificazione non va

confusa con le misure provvisionali di cui all'art. 17 LBC, intese a proteggere

singoli manufatti esposti al rischio di manomissione, alterazione, distruzione

o simili. In questo ambito, considerato il chiaro testo degli art. 17 cpv. 1

LBC e 14 cpv. 2 del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6

aprile 2004 (RBC; RL 445.110), si deve ritenere

che il Consiglio di Stato è competente a tutelare in via cautelare tutti

gli immobili degni di protezione, anche d'interesse locale, mentre al Municipio

rimane riservata la facoltà di istituire una zona di pianificazione ai sensi

degli art. 57 segg. LST (cfr. STA 52.2013.193 del 24 aprile 2014 consid. 2.2.).

6.3. Gli insorgenti

ripercorrono poi l'iter procedurale concernente la domanda di costruzione

inoltrata il 5 settembre 2013 contemplante la demolizione della villa. Tale

domanda è stata sospesa dal Municipio per due anni con risoluzione 19 febbraio

2014, annullata poi dal Consiglio di Stato con decisione 14 gennaio 2015 poiché

era stato omesso di esaminare il progetto in base al diritto vigente. La

sospensiva è quindi stata riconfermata dal Municipio con decisione 23 marzo

2015, pure attualmente al vaglio del Governo. Da tale iter i ricorrenti ne deducono

che la zona di pianificazione sarebbe stata adottata al precipuo scopo di

impedirle di realizzare tale progetto. La tesi va respinta già solo per il

fatto che, in assenza di una norma esplicita contraria, una zona di pianificazione

può essere decretata dopo un periodo di sospensione

della domanda e viceversa, cumulando la durata dei rispettivi provvedimenti

provvisionali e della conseguente restrizione della proprietà, riservato il

principio della proporzionalità (cfr. STA 52.2014.389 del 16 febbraio 2016

consid. 3.3., 90.2011.7 del 23 maggio 2012 consid. 3.3.).

7. I ricorrenti ritengono

inoltre che non siano presenti i requisiti per l'inclusione del loro fondo

nella zona di pianificazione, la quale poggerebbe su una selezione arbitraria

dei beni indicati nel piano in scala 1:3'000.

7.1. Innanzitutto

dev'essere riconosciuto l'interesse pubblico alla verifica della necessità di

preservare determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse

storico, culturale o ambientale per la collettività. Come visto al considerando

5.2., il provvedimento interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6

maggio 2014 dell'UBC, a seguito della quale il Municipio ha dato immediatamente

avvio ai lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un

pianificatore esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il

lavoro preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione

per esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC,

effettua una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a

tutela in base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un

totale di 243 beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento è stato inviato al Dipartimento

del territorio per l'esame preliminare il 28 ottobre 2015, data che corrisponde

all'adozione del provvedimento qui avversato, che è stato inoltrato due giorni

dopo, il 30 ottobre 2015, alla Sezione dello sviluppo territoriale per

preavviso (cfr. supra, consid. B.b). La contestata misura,

adottata al termine dei lavori preparatori relativi alla revisione, mira dunque

a evitare che gli oggetti selezionati possano venir irrimediabilmente compromessi.

La scheda descrittiva ne dà atto, spiegando come la scelta abbia preso in

considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni

subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato

originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso nella documentazione posta in pubblicazione relativa

all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361)

7.2. Sulla scorta di

queste considerazioni, l'intenzione del Municipio di porre mano alla

pianificazione in questa direzione appare sufficientemente dimostrata, ciò che

basta per giustificare, sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, l'adozione del

provvedimento in oggetto. Nulla mutano al riguardo le considerazioni espresse

dai ricorrenti sul fatto che l'edificio di loro proprietà e il giardino che lo circonda

non adempirebbero ai requisiti appena descritti. Con questa argomentazione essi misconoscono lo scopo del provvedimento

stesso, che è proprio quello di approfondire questi aspetti in modo da

valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La critica risulta dunque

in realtà prematura e rivolta alla pianificazione in fieri. Precoce a

questo stadio è quindi una discussione sul valore del bene che l'autorità

intenderebbe tutelare, dal momento che scopo del provvedimento qui contestato è

unicamente la salvaguardia degli obiettivi della futura pianificazione (STA

90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 5.2., 90.2008.9 dell'8 settembre 2009

consid. 5.2.). Anche i generici riferimenti agli edifici ai mapp. __________, __________

e __________, che sarebbero stati depennati arbitrariamente dalla lista

trasmessa il 6 maggio 2014 dall'UBC, non meritano ascolto. Come esposto al

considerando che precede, la scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione

dell'ottobre 2015 spiegano i motivi in base ai quali è stata effettuata la

prima selezione dei beni, che sono poi stati inclusi nella misura. Tali motivi,

con i quali i ricorrenti non si confrontano minimamente, appaiono pertinenti.

Peraltro, l'approccio adottato dal Municipio è stato in seguito pienamente

condiviso dal Consiglio comunale, il quale ha adottato il 4 dicembre 2017

all'unanimità la variante di piano regolatore concernente i beni culturali. Ad

ogni modo, la critica, infondata, risulta anche in contraddizione con il

rimprovero mosso al Comune di aver messo in atto una protezione indiscriminata di

tutto quanto è stato costruito a Bellinzona a cavallo tra il 19esimo

e il 20esimo secolo.

7.3. Pure prematura,

quindi improponibile in questa sede, risulta la critica rivolta alla proposta

di modifica degli allineamenti e volumetrie vincolate nel comparto Santa Marta

(mapp. _________, _________, _________, _________,_________

e ________). Tale tematica è infatti affrontata al cap. 4.5.2, pag. 20 seg. del

rapporto di pianificazione ottobre 2015 concernente la variante "Tutela

dei beni culturali", che, come visto, è stato incluso solo a titolo

informativo nella documentazione posta in pubblicazione relativa all'avversata

misura. Giustamente gli insorgenti non sollevano invece obiezioni di sorta in

merito all'indicazione concernente i mapp. __________, __________ e __________ contenuta

nella scheda che accompagna la misura e riportata supra al consid. B.b.

8. I ricorrenti sostengono che

la misura sia costitutiva di un'evidente disparità di trattamento con

particolare riferimento alla mancata inclusione

nel provvedimento dell'edificio al mapp. __________, contemplato dall'ISOS e incluso nella lista

trasmessa al Municipio il 6 maggio 2014. Ora, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha

una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori

e s'identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio (DTF 131 I 1 consid.

4.2, 130 I 65 consid. 3.6, 129 I 346 consid. 6). Gli insorgenti non dimostrano

affatto che il provvedimento osteggiato sia non solo opinabile, ma addirittura

manifestamente insostenibile. Ad ogni modo, fermo restando quanto esposto ai

consid. 7.1. e 7.2. in merito ai motivi in base ai quali è stata effettuata la

prima selezione dei beni e al consid. 5.3. in merito alla portata dell'ISOS, si

osserva che l'edificio al mapp. __________ vi risulta menzionato solo come "elemento

segnalato" e "elemento perturbante" (cfr. ISOS, pag. 54, n.

2.0.9.). La censura si avvera dunque infondata.

9. 9.1. Fondata

dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

9.2. Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa

permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli

oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente

pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato

di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente

l'interesse dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout

court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli

che potrebbero pregiudicare la futura pianificazione. Ciò significa che, anche

a seconda del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti

edilizi che non vi si pongono in contrasto potranno comunque essere approvati.

Da ultimo va ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità è già

insito nella natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile

potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di

revisione. In definitiva, esso si appalesa senz'altro sopportabile.

10. Aggiornamento della zona di

pianificazione adottata il 1° marzo 2017

Con risoluzione del 1° marzo 2017 (n.

9177) il Municipio ha adottato un aggiornamento della predetta misura a seguito

delle indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame

preliminare del 26 gennaio 2017 concernente la variante del piano regolatore

relativa alla tutela dei beni culturali, poi adottata, come visto, il 4

dicembre 2017 dal Legislativo comunale. In tale sede il Dipartimento aveva

infatti espresso a pag. 6-7 l'intenzione di istituire una tutela d'interesse

cantonale per l'intero quartiere di San Giovanni in quanto insediamento. All'esame

preliminare era allegata la relativa scheda, che al capitolo "Tutela ai

sensi della LBC", pag. 2, prevede in particolare quanto segue:

Tutela: Si propone di istituire la tutela quale

bene culturale d'interesse cantonale del Quartiere di San Giovanni a Bellinzona

(…) ai sensi della LBC, nella sua globalità e in tutte le sue componenti,

edifici, giardini e recinzioni comprese. In particolare, la tutela vuole

garantire la conservazione dei prospetti esterni dei singoli edifici

(tinteggiature, serramenti), dei manufatti che definiscono gli spazi attorno

agli edifici, come pure la sostanza monumentale riconosciuta ed essenziale dei

singoli edifici protetti. (…)

Il

Municipio ha dunque esteso il perimetro dell'originaria zona di pianificazione

all'intero quartiere, riducendolo, nel contempo, verso ovest con l'esclusione

dei mapp. __________, __________, __________ e di una porzione del mapp.

__________ e del fondo dei ricorrenti. La scheda che accompagna la misura è

stata attualizzata di conseguenza (cfr. infra, consid. 12.1.).

11. I ricorrenti contestano anzitutto

l'aggiornamento della misura dal profilo delle competenze: trattandosi di una

tutela disposta dal Cantone, la zona di pianificazione avrebbe dovuto essere aggiornata

dal Consiglio di Stato conformemente agli art. 57 cpv. 2 e 59 cpv. 1 LST e non

dal Comune su richiesta del Dipartimento. La tesi non merita accoglimento.

Infatti, come visto sopra al consid. 4.3., secondo l'art. 20 LBC, l'istituzione

della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano

regolatore o del piano di utilizzazione cantonale. Più precisamente, il Governo

decide in sede di approvazione del piano regolatore quali immobili siano da

proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC).

Coerentemente con questa procedura, anche al Municipio, competente ad avviare i

lavori di revisione del piano regolatore (cfr. art. 25 LST), va riconosciuta la

competenza di istituire una zona di pianificazione a tutela della

pianificazione in fieri relativa alla tutela dei beni d'interesse cantonale, che avviene, come detto, nell'ambito

dell'elaborazione del piano regolatore (cfr. STA n. 90.2013.14 del 27 ottobre

2014 consid. 5.1.2.). Va peraltro osservato che i ricorrenti non hanno

sollevato obiezioni di sorta in merito alle competenze comunali in materia

nell'ambito del loro ricorso contro la zona di pianificazione adottata il 28

ottobre 2015, che ha come oggetto anche la tutela di 17 beni d'interesse

cantonale (cfr. planimetria 1:3'000 e rapporto di pianificazione ottobre 2015,

capitolo 3.1, pag. 10).

12. Più delicata la questione relativa

ai contenuti dell'aggiornamento della misura, anch'essi contestati dagli

insorgenti. In proposito si rileva quanto segue.

12.1. Secondo l'art. 58 LST, la

zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e

di una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti

e la durata. In concreto la scheda, adottata il 28 ottobre 2015, è stata

aggiornata come segue (cfr. sottolineature e stralci):

Motivazioni

La zona di pianificazione, definita ai sensi

degli art. 57-61 Lst, è istituita allo scopo di salvaguardare edifici e

impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali protetti

d'interesse cantonale, locale e quelli da conservare ai sensi del piano

particolareggiato del Centro storico (PP-CS) in attesa che sia adottata una

variante di PR che permetta di codificare nel dettaglio le tutele.

La zona di pianificazione si estende ai fondi

nei quali sono situati gli oggetti di cui si propone la tutela, contenuti nella

proposta trasmessa al Dipartimento del territorio e completata con la modifica

a seguito dell'esame preliminare del 26.01.2017 del DT contemporaneamente

a questa scheda di pianificazione per esame preliminare.

(…)

La zona di pianificazione mira ad evitare che,

sulla base delle prescrizioni pianificatorie di zona vigenti, gli edifici

oggetto di esame possano essere demoliti o irrimediabilmente alterati rispetto

ai valori storico-architettonici e contestuali che ne potrebbero giustificare

la tutela.

Per i mappali n. __________, __________ e __________

RFD Bellinzona la zona di pianificazione è istituita per le nuove costruzioni,

vista la ridefinizione delle volumetrie vincolate nell'ottica di un disegno

urbanistico unitario e di rispetto dei beni da tutelare posti nelle vicinanze.

Effetti

Nella zona di pianificazione, che comprende i

beni culturali proposti, così come definiti nell'allegato grafico in scala

1:3000 e nella relativa tabella riassuntiva annessa al documento per esame

preliminare, e nella modifica a seguito dell'esame preliminare del

26.01.2017 del DT, è vietato ogni intervento che possa pregiudicare la

pianificazione dell'utilizzazione del territorio (art. 61 Lst), in particolare

non è ammessa la demolizione degli edifici e degli impianti potenzialmente da

proteggere e non sono ammessi interventi che ne alterino irrimediabilmente i

valori storico-architettonici e contestuali che ne potrebbero giustificare la

tutela.

Possono essere autorizzati gli interventi di

recupero, risanamento, riattamento, trasformazione e manutenzione che

rispettano i valori storico-architettonici e contestuali alla base della

proposta di tutela.

Nuovi edifici che non perturbano in modo rilevante

lo spazio di relazione degli oggetti di cui è da esaminare la proposta di

tutela e che non compromettono gli obiettivi della pianificazione in atto,

possono essere autorizzati all'interno della zona di pianificazione, come

pure ai mappali ni. 1137, 1138, 1120 e 1125 nel quartiere San Giovanni, laddove

il tessuto edile storico è già stato sostituito da edifici non degni di

particolare protezione.

La zona di pianificazione entra in vigore (…).

12.2. In concreto, come osserva la

Sezione in sede di risposta, l'aggiornamento, eseguito sulla base

dell'approfondimento operato dall'autorità cantonale in merito al quartiere San

Giovanni, è una conseguenza dell'avanzamento e dell'affinamento degli studi

pianificatori in atto. Rispecchiando lo stato aggiornato della pianificazione

in atto, esso risulta legittimo nonché sorretto da un sufficiente interesse

pubblico. Dell'aggiornamento, che ha comportato l'esclusione dal perimetro

della misura della porzione ovest del mapp. __________ (cfr. planimetria 1:3'000

annessa all'aggiornamento), hanno

peraltro beneficiato gli stessi ricorrenti. Ad ogni modo, esso suscita tuttavia

non poche perplessità dal profilo delle modifiche a cui è stata sottoposta la

scheda che accompagna la misura. Infatti, sebbene l'adattamento sostituisce e

modifica per il quartiere di San Giovanni i contenuti della misura originaria quo

al carattere dell'eventuale tutela (da locale a cantonale), la scheda si limita

a inserire, rispettivamente stralciare le (poche) indicazioni riportate al

considerando che precede. Inoltre la stessa, formulata in origine per tutelare

la pianificazione in fieri concernente la tutela di singoli edifici,

siano essi d'importanza locale o cantonale, non sembra recepire le

particolarità derivanti dalla tutela del quartiere di San Giovanni come

insediamento, descritte nella scheda SIBC I940 allegata all'esame preliminare

del 26 gennaio 2017, che prevede una

protezione del quartiere "nella sua globalità e in tutte le sue componenti".

È però altresì vero che le motivazioni e gli effetti descritti nella scheda

accompagnante la misura diventano

comprensibili e sufficientemente chiari per quanto attiene al quartiere proprio

se letti alla luce della scheda SIBC I940 (cfr. in particolare "Significato

e valore: motivazioni della tutela", pag. 2). Si deve quindi ritenere che

l'aggiornamento, nella forma adottata dal Municipio, possa ancora essere considerato

uno strumento valido a gestire provvisoriamente il comparto e tutelare la

pianificazione in fieri. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti

l'approccio non risulta pertanto "abusivo e destituito di ogni fondamento".

12.3. Va altresì aggiunto che, benché

menzionato nella scheda accompagnante la misura, l'esame preliminare del 26

gennaio 2017 e la relativa scheda SIBC I940 non sono stati inclusi negli atti

pubblicati, come visto, dal 18 aprile al 23 maggio 2017 (cfr. FU 29/2017

dell'11 aprile 2017, pag. 3159). Ora, l'eventuale lesione del diritto di essere

sentiti dei ricorrenti, peraltro nemmeno invocata né in sede di ricorso né con

le osservazioni del 19 novembre 2018, è stata in ogni caso sanata in questa

sede con l'invio dei due documenti (cfr. supra, consid. F). Va inoltre

respinta la tesi degli insorgenti, espressa nelle predette osservazioni,

secondo cui con la pubblicazione dal 5 dicembre 2017 al 3 febbraio 2018 della

risoluzione del 4 dicembre 2017, con cui il Consiglio comunale ha adottato la

variante del piano regolatore concernente i beni culturali, la zona di

pianificazione sarebbe decaduta ex art. 60 cpv. 2 LST. Tale norma prevede

infatti che la zona di pianificazione resta

in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo, ciò che in

concreto non è ancora avvenuto, dato che contro la risoluzione del 4 dicembre

2017 è stato interposto un ricorso tuttora pendente presso il Consiglio di

Stato (art. 31 cpv. 1 LST).

13. Nel suo ricorso contro

l'aggiornamento il rappresentante legale dei ricorrenti ripropone poi "per

scrupolo di patrocinio" le medesime critiche sollevate nel suo gravame del

29 febbraio 2016 relative alla violazione del principio della stabilità dei

piani e all'arbitrarietà della misura, di cui il Municipio avrebbe fra l'altro fatto

un uso strumentale allo scopo precipuo di impedirle qualsiasi edificazione sul suo

fondo. Tali censure non meritano di venir accolte per i motivi esposti sopra ai

consid. 5, 6 e 7, a cui si rinvia.

14. I ricorrenti sostengono inoltre

che il loro fondo non apparterrebbe al quartiere di San Giovanni, così come

statuito nella sentenza n. 90.1994.362 del 5 maggio 1995 dall'allora Tribunale

della pianificazione del territorio e come si evincerebbe dall'ISOS. Tale tesi risulta priva di fondamento. Anzitutto la citata

sentenza annullava la variante approvata dal Governo il 22 dicembre 1993 (n.

11223) concernente la perimetrazione di vari quartieri, fra cui quello

di San Giovanni e la relativa norma di attuazione del piano regolatore (art.

19bis) non per motivi attinenti alla delimitazione del loro perimetro, bensì

sostanzialmente per il fatto che il Comune, anziché adottare un provvedimento

di salvaguardia della pianificazione, rendeva "(…) subito applicabile una

regolamentazione ancora allo studio, ad uno stadio in cui la sua incompletezza

e imperfezione non ne consente l'adozione come soluzione definitiva" (cfr.

consid. 5). Inoltre, contrariamente a quanto preteso, la loro proprietà risulta

inserita nel perimetro del gruppo edilizio 7 "Quartiere

residenziale di S. Giovanni" dell'ISOS "(cfr. ISOS, pag. 52 e

57, n. 7).

15. Secondo i ricorrenti, la misura

sarebbe costitutiva di un'evidente disparità di trattamento sia per rapporto ai

fondi estromessi dalla zona, sia per rapporto a quelli ivi mantenuti e che

beneficiano di facilitazioni come avviene per il mapp. __________. In proposito

non si può che ribadire quanto esposto sopra al consid. 8., ossia che il

principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata necessariamente

limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori e s'identifica in sostanza

con il divieto dell'arbitrio, rispettivamente che i ricorrenti non dimostrano

che il provvedimento osteggiato sia manifestamente insostenibile. Ad ogni modo

la loro doglianza, secondo cui

l'aggiornamento colpirebbe sostanzialmente solo il loro fondo, poiché alcune

proprietà sarebbero state dimesse mentre altre vi sarebbero state inserite solo

"pro forma" (mapp. _______, _______, ________ e _______), risulta

infondata. Anzitutto da un semplice esame della rappresentazione grafica

che definisce il nuovo perimetro della misura si evince come il numero degli

edifici ivi inclusi sia aumentato e ammonti ora a circa 35. Inoltre, se da un

lato gli stessi ricorrenti hanno beneficiato della riduzione verso ovest del

perimetro, dall'altro i mapp. _______, _______, _______ e ________ rimangono

assoggettati alla misura e ai suoi effetti. Nuovi edifici vi potranno infatti

essere autorizzati a condizione che non perturbino in modo rilevante lo spazio

di relazione degli oggetti di cui è da esaminare la proposta di tutela e che

non compromettano gli obiettivi della pianificazione in atto.

16. I ricorrenti contestano infine la

durata della misura, la quale sarebbe priva di un termine di scadenza.

Sottolineando inoltre come la variante di piano regolatore concernente i beni

culturali sia in uno stadio procedurale ormai avanzato, concludono poi - in

modo in verità contraddittorio - asserendo che "(…) lasciare in bianco la

durata della zona di pianificazione non è quindi ammissibile perché toglierebbe

qualsiasi incentivo all'autorità comunale di portare a termine sollecitamente i

suoi propositi pianificatori". Tale tesi si rivela manifestamente

infondata. Come riportato sopra al consid. D.b., la scheda che accompagna

l'aggiornamento riporta infatti:

La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e

resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non

oltre 5 anni, riservata la possibilità di proroga (art. 60 Lst). Per la

modifica dei nuovi limiti la zona di pianificazione entra in vigore con la sua

pubblicazione e resta in vigore, come nel complesso, sino al 18.01.2021.

Inoltre, come già evidenziato sopra al

consid. 9.2., un apprezzabile elemento di proporzionalità è già insito nella

natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile potrà venir ridotta a

dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di revisione.

17. 17.1. In esito alle considerazioni

che precedono, i ricorsi vanno respinti.

17.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è

posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, già

anticipata dai ricorrenti nella misura di complessivi fr. 3'000.-, rimane a

loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera