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Decisione

90.2016.32

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali

10 dicembre 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo

all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di

pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Municipio,

rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre

stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo

territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57

cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti

del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno

della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la

pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di

costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise

negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore

con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano

sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di

Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo

(art. 27 cpv. 2 LPT, 60 LST).

2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di

essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto

consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo

svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad

art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.

27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,

affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde

con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono

appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione

manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero

sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del

vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il

provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3. Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000

n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura

di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una

seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b i.f.; Ruch,

op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un

interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano

regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento

della zona di pianificazione (Ruch,

op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione

non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il

provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo

comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

3.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

4. Ai fini del giudizio,

occorre rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal 1° novembre 1997, la

legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100).

4.1. Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito

comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono

suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili

(cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un

bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse

storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico,

urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i

beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia

le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di

costruzione, le zone archeologiche ecc.

4.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano

di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge

distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi

sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito

locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi

sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei

beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La

ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato

che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20

e segg. LBC).

4.3. Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC

l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica

del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone

infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art.

27 n. IX lett. d del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio

sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua

proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei

beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di

esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere

(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione

della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse

locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2

e 3 LBC).

4.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un

bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione

o la sua valorizzazione (cpv. 2).

5. Secondo i ricorrenti il vincolo

pianificatorio contrasterebbe anzitutto con il principio della stabilità dei

piani e della sicurezza del diritto. La tesi non è condivisibile.

5.1.

5.1.1. Il principio

della stabilità dei piani è sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST. Ora,

tuttavia, i requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono di

modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle

circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza giuridica

a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi

verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del

piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad art.

27; Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad

art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata

necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio.

Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione,

di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano

regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e

risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei

proprietari di mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem,

con riferimento anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3).

5.1.2. Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT, vi è

la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari

interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono

ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di

pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per

cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme

ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare

sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua

validità sarà contestabile.

5.2. In concreto il

piano del paesaggio del Comune di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di

Stato con risoluzione del 16 novembre 2010 (n. 5761). In tale ambito il

Governo, preso atto dell'ampliamento da parte del Legislativo comunale della

lista dei beni culturali d'interesse locale posti sotto protezione, indicava

nel contempo a pag. 18 che: "Il Servizio inventario dell'UBC dispone di

dati di censimento su un certo numero di edifici e manufatti, i quali restano a

disposizione dei servizi comunali nel caso in cui decidessero di proteggere

ulteriori edifici nell'ambito delle prossime procedure di modifica del PR".

Tale indicazione si riallacciava a quanto già segnalato nell'ambito dell'esame

preliminare del 29 novembre 2006, pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario

dell'UBC sta eseguendo una catalogazione generale degli edifici meritevoli di

studio esistenti sul territorio del vostro Comune. Da questo censimento

usciranno ulteriori indicazioni su edifici degni di essere protetti sul piano

locale o, in qualche caso, cantonale (…)". Il censimento, composto da

piani di situazione e schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi

stato ultimato fra il 2013 e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014.

Dei circa 900 beni d'interesse storico-culturale censiti dal Servizio

inventario, l'UBC ha proposto la protezione di 13 beni d'interesse cantonale e

indicato altri 309 beni (272 integrali e 37 parziali) potenzialmente meritevoli

di protezione a livello locale. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio

2014 il Municipio ha licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la

richiesta di credito per l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di piano

regolatore con oggetto i beni culturali da proteggere su territorio comunale.

5.3. Ferme queste

premesse, è vero che dalla data d'approvazione del piano del paesaggio sino all'adozione

della misura qui contestata sono trascorsi solo cinque anni. Tuttavia il

processo pianificatorio che ha preceduto l'adozione della misura, culminato

nell'approvazione del 16 novembre 2010, non poteva a quella data essere

considerato ultimato e quindi definitivo per quanto attiene alla tutela dei

beni culturali, mancando l'aggiornamento del relativo censimento, che

costituisce uno strumento conoscitivo indispensabile per vagliare e semmai

proteggere il patrimonio architettonico e artistico. A ciò si aggiunge il fatto

che, come ricorda il Comune in sede di risposta, ancor prima del licenziamento

del citato messaggio municipale erano state presentate al Municipio una

mozione, una petizione e un'iniziativa popolare (con firme depositate il 10

febbraio 2014) per una maggior tutela dei beni culturali presenti sul

territorio. Anche questa circostanza, indicativa di un mutato atteggiamento

nella popolazione in merito alla tematica dei beni culturali, concorre dunque a

sostanziare la necessità di sottoporre a verifica il piano regolatore. Da tutto

ciò discende che, tenuto oltremodo conto del limitato esame che qui si è

chiamati a svolgere, l'avversata zona di pianificazione non viola il precetto

della sicurezza giuridica e il principio della stabilità dei piani.

6. I ricorrenti censurano poi la

"vasta e imponente" misura che inibirebbe lo sviluppo edilizio della

città, non poggerebbe su criteri chiari e coerenti, contrasterebbe con il

postulato relativo allo sviluppo centripeto degli insediamenti e

farebbe astrazione dalle implicazioni di carattere espropriativo.

6.1. Il provvedimento

interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6 maggio 2014 dell'UBC, a

seguito della quale, come appena visto, il Municipio ha dato immediatamente

avvio ai lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un

pianificatore esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro

preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per

esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua

una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in

base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243

beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento

è stato inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il 28

ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del provvedimento qui

avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30 ottobre 2015, alla

Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra, consid.

B.b). La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi

alla revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati possano venir

irrimediabilmente compromessi. La scheda descrittiva ne dà atto, spiegando come

la scelta abbia preso in considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni

subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato

originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso per informazione nella documentazione posta in pubblicazione relativa

all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).

6.2. Da tutto ciò discende che,

contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, l'avversata misura, volta a

tutelare la pianificazione in via di formazione, poggia su un accurato lavoro

preparatorio ed è ispirata da considerazioni pertinenti, non risultando arbitraria

né tanto meno impostata in modo manifestamente errato. Anzitutto, anche se non

ha valore vincolante, il censimento allestito dall'UBC costituisce il risultato

di un'analisi approfondita, condotta da persone esperte e qualificate, che

hanno valutato i singoli oggetti presenti sul territorio comunale in base a

criteri scientifici riconosciuti, applicati in modo uniforme e omogeneo.

Inoltre, come esposto al considerando che precede, la scheda descrittiva e il

rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano i motivi in base ai quali

è stata effettuata la prima selezione dei beni, che sono poi stati inclusi

nella misura. Tali motivi, con i quali i ricorrenti non si confrontano

minimamente, appaiono chiari, pertinenti e per nulla incoerenti. Peraltro essi

considerano anche l'aspetto economico, rispettivamente le conseguenze di carattere

espropriativo derivanti al Comune (cfr. inoltre citato Rapporto, cap. 1.2.,

pag. 5: "aspetto economico: la tutela dell'edificio comporta una riduzione

delle possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di

zona tale da creare i presupposti per un'espropriazione materiale? (…)").

6.3. Si rileva infine

che, vista la tematica ben circoscritta che l'avversata misura disciplina

nonché le puntuali localizzazioni dal profilo territoriale dei beni in essa

inclusi, non è dato di vedere per quali ragioni il provvedimento sia in grado

di inibire lo sviluppo della città. Anche l'obiezione secondo cui l'avversato

provvedimento contrasterebbe con l'auspicata densificazione edilizia non appare

idonea a scalfirlo. Infatti, a prescindere dal fatto che l'art. 3 cpv. 3 lett. abis LPT, concernente i principi pianificatori generali,

pone l'accento sul fatto che la densificazione delle superfici insediative

debba avvenire soprattutto attraverso misure volte a migliorare l'uso di

superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate nelle zone

edificabili (cfr. Heinz

Aemisegger/

Samuel Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, Vorbemerkungen

zur Nutzungsplanung, n. 40), tale postulato non predomina rispetto agli altri

aspetti da considerare nell'ambito della ponderazione globale degli interessi che

l'autorità di pianificazione è chiamata ad effettuare (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]),

fra cui quello legato alla tutela del patrimonio costruito.

7. Commentando diffusamente

i contenuti del rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015, i

ricorrenti negano poi che siano dati i requisiti per l'inclusione del loro

edificio nella zona di pianificazione, la quale renderebbe impossibile

sfruttare in modo razionale le loro due proprietà.

7.1. Innanzitutto dev'essere

riconosciuto l'interesse pubblico alla verifica della necessità di preservare

determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse storico, culturale

o ambientale per la collettività. Come visto ai considerandi che precedono, la

contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi alla

revisione, mira a evitare che gli oggetti selezionati possano venir

irrimediabilmente compromessi. Sulla scorta di queste considerazioni, l'intenzione

del Municipio di porre mano alla pianificazione in questa direzione appare

sufficientemente dimostrata, ciò che basta per giustificare, sotto l'aspetto

dell'interesse pubblico, l'adozione del provvedimento in oggetto. Nulla mutano

al riguardo le considerazioni espresse dai ricorrenti sul fatto che l'edificio

di loro proprietà non adempirebbe ai requisiti appena descritti. Con questa

argomentazione essi misconoscono lo scopo del provvedimento stesso, che è proprio

quello di approfondire questi aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione

della tutela. La critica risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla

pianificazione in fieri. Precoce a questo stadio è quindi pure la

discussione sul valore del bene che l'autorità intenderebbe tutelare e sulle

ripercussioni che si avrebbero sullo sfruttamento dei loro fondi in caso di

protezione, dal momento che scopo del provvedimento qui contestato è unicamente

la salvaguardia degli obiettivi della futura pianificazione (STA 90.2013.14 del

27 ottobre 2014 consid. 5.2., 90.2008.9 dell'8 settembre 2009 consid. 5.2.). Pertanto

non occorre esaminare oltre le contestazioni rivolte ai contenuti del Rapporto

di pianificazione ottobre 2015, che è stato accluso agli atti posti in

pubblicazione a mero titolo informativo.

8. 8.1. Fondata

dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

8.2. Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa

permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità

pianificatorie nell'approntare la variante che istituirà la tutela degli

oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente

pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure necessaria, non essendo dato

di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno sacrifica sproporzionatamente

l'interesse dei privati. Intanto, la zona di pianificazione non vieta tout

court qualsiasi intervento edilizio al suo interno, ma unicamente quelli

che potrebbero pregiudicare la futura pianificazione. Ciò significa che, anche

a seconda del grado di maturazione di quest'ultima, determinati progetti

edilizi che non vi si pongono in contrasto possono comunque essere approvati.

Da ultimo va ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità è già

insito nella natura stessa del provvedimento, la cui durata modulabile

potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori di

revisione. In definitiva, esso si appalesa senz'altro sopportabile.

9. L'emanazione

del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame.

10. In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

complessivi fr. 1'000.-, è posta a carico dei ricorrenti, ai quali va

retrocesso l'importo di fr. 500.- versato in eccesso quale anticipo spese.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera