90.2016.34
Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali
10 dicembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2016.34
Lugano
10 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 1° marzo 2016 di
RI
1
patrocinato
da: PR 1
contro
la
risoluzione del 28 ottobre 2015 (n. 6002), con cui il Municipio del Comune di
Bellinzona ha istituito la zona di pianificazione "Tutela beni culturali";
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario
del mapp. __________ di Bellinzona, situato in località San Giovanni
(via Ludovico il Moro __________). Sul fondo, di complessivi 1'864 m2,
sorge un edificio risalente al 1904.
B. a. Con risoluzione del 28
ottobre 2015 (n. 6002) il Municipio del Comune di Bellinzona ha adottato una
zona di pianificazione, la cui durata è limitata fino alla pubblicazione della
variante del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni. Scopo del
provvedimento è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente
interessati dalla tutela dei beni culturali d'interesse cantonale e locale e
quelli da conservare ai sensi del piano particolareggiato del centro storico
(PP-CS). Il provvedimento vieta ogni intervento che possa pregiudicare la
pianificazione dell'utilizzazione; in particolare non è ammessa la demolizione
degli edifici e degli impianti potenzialmente ritenuti beni culturali protetti
e non sono ammessi interventi che ne alterino irrimediabilmente i valori
storico-architettonici e contestuali che ne potrebbero giustificare la tutela.
Possono essere autorizzati gli interventi di ricupero, risanamento,
riattamento, trasformazione e manutenzione che rispettino i valori
storico-architettonici e contestuali alla base della proposta di tutela. Nuovi
edifici che non perturbano in modo rilevante lo spazio di relazione degli
oggetti di cui è da esaminare la proposta di tutela possono essere autorizzati.
b. Raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del
Dipartimento del territorio (Sezione), il Municipio ha disposto la
pubblicazione della zona di pianificazione dal 18 gennaio al 16 febbraio 2016.
Questa interessa, tra gli altri, il mapp. _______.
C. Con
ricorso del 1° marzo 2016 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro il predetto provvedimento pianificatorio,
chiedendo che il mapp. __________ venga espunto dalla lista dei potenziali beni
culturali. Osserva preliminarmente come l'edificio che sorge sulla sua proprietà,
inserito in un comparto insignificante e indecoroso, possa attualmente venir
ricostruito e come già la clausola estetica di cui all'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100) ne garantisca la salvaguardia. La sua tutela
rafforzerebbe inoltre il processo di decentralizzazione degli insediamenti in
atto, di modo che, già per questi motivi, la misura si rivelerebbe priva di
interesse pubblico e lesiva del principio della proporzionalità.
Sostiene poi come l'edificio, completamente fatiscente, non ravvisi pregi
particolari e come l'estensione della misura anche alla parte libera del fondo
risulti eccessiva. Rileva infine come la scheda descrittiva non faccia che
riprendere in termini generali e astratti i contenuti della LST, senza
precisare in concreto natura e limiti del vincolo che essa comporta.
D. Il Comune di Bellinzona e la
Sezione postulano in sede di risposta la
reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario,
nei seguenti considerandi.
Il ricorrente ha
rinunciato a replicare.
E. Con risoluzione del 1° marzo 2017
(n. 9177) il Municipio ha adottato un aggiornamento della predetta misura a
seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio nell'ambito
dell'esame preliminare del 26 gennaio 2017 concernente la variante del piano regolatore relativa alla tutela dei beni
culturali. Tale aggiornamento non interessa il mapp. __________.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 LST. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente,
proprietario di un fondo toccato dal provvedimento contestato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il
ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore
istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2. 2.1. Secondo l'art. 27 cpv.
1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
(LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità
competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente
delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il
principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di
istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,
oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con
principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle
proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.
59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a
salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento
delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende
all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che
possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando
inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano
in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di
pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che
sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con
facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di
due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT, 60 LST).
2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79
consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere
intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso
del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto
consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo
svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander
Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],
Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad
art. 27; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.
27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento
allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare,
affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo
pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde
con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur
condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a
tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della
proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata
distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti
della loro indeterminatezza, ne informano l'azione.
Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo
il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento
pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e
soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3. Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio
della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
3.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del
territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a
un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura
di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una
seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.
31 consid. 2b i.f.; Ruch,
op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un
interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano
regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento
della zona di pianificazione (Ruch,
op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione
non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il
provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo
comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione
che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).
3.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75
consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
4. Ai
fini del giudizio, occorre rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal
1° novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13
maggio 1997 (LBC; RL 445.100).
4.1. Secondo questa legge, la protezione del patrimonio culturale è compito
comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono
suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili
(cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la collettività,
un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso,
archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico,
bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano
posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine,
le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche
ecc.
4.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano
di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge
distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi
sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito
locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi
sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei
beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel
trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle
categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).
4.3. Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC
l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica
del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone
infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art.
27 n. IX lett. d del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20
dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio
sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua
proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei
beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di
esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere
(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione
della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse
locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2
e 3 LBC).
4.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un
bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e
strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle
adiacenze del bene protetto è da delimitare
un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi
suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua
valorizzazione (cpv. 2).
4.5. La tutela prevista dalla
LBC non va confusa con il principio operativo ancorato all'art. 104 cpv. 2 LST,
che si applica in caso di nuove costruzioni o di interventi su edifici o
impianti esistenti. Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel
paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. Tale clausola estetica positiva
concerne tutto il territorio cantonale ed è applicata dall'autorità nell'ambito
dell'esame delle domande di costruzione (cfr. al riguardo, STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi;
52.2012.259 del 14 febbraio 2014 consid. 4). Ora, il ricorrente, asserendo che
l'edificazione del mapp. __________ nel rispetto di tale clausola permetterebbe
di valorizzare anche il contesto edificato circostante, a sua detta attualmente
indecoroso, non si avvede del fatto che la tematica relativa all'eventuale
riqualifica del comparto dov'è situata la sua proprietà esula manifestamente
dall'oggetto e dalle finalità perseguite con l'avversata misura. Per il che la
critica va respinta.
5. A tenore dell'art. 58 LST, la zona
di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di
una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e
la durata. La scheda descrittiva della zona di pianificazione qui
avversata cita testualmente alla voce effetti:
Nella zona di pianificazione, che comprende i beni culturali proposti,
così come definiti nell'allegato grafico in scala 1:3000 e nella relativa
tabella riassuntiva annessa al documento per esame preliminare, è vietato ogni
intervento che possa pregiudicare la pianificazione dell'utilizzazione del
territorio (art. 61 Lst), in particolare non è ammessa la demolizione degli
edifici e degli impianti potenzialmente da proteggere e non sono ammessi
interventi che ne alterino irrimediabilmente i valori storico-architettonici e
contestuali che ne potrebbero giustificare la tutela.
Possono essere autorizzati gli interventi di
ricupero, risanamento, riattamento, trasformazione e manutenzione che
rispettano i valori storico-architettonici e contestuali alla base della
proposta di tutela.
Nuovi edifici che non perturbano in modo
rilevante lo spazio di relazione degli oggetti di cui è da esaminare la
proposta di tutela e che non compromettono gli obiettivi della pianificazione
in atto, possono essere autorizzati all'interno della zona di pianificazione.
Il ricorrente
critica la scheda descrittiva che non farebbe altro che riprendere in
termini generali e astratti i contenuti della LST, senza precisare in concreto
natura e limiti del vincolo che essa comporta. La tesi, infondata, non merita
accoglimento. Va innanzitutto premesso che, stante l'incertezza
che regna sull'assetto definitivo della zona soggetta alla misura è
estremamente difficile prevedere in dettaglio gli effetti del provvedimento
sull'attività edilizia. In ogni caso, si osserva come in concreto gli effetti
della misura, che non si limita semplicemente a vietare ogni intervento
che possa pregiudicare la pianificazione dell'utilizzazione del territorio (cfr. art. 61 cpv. 2 LST), siano enunciati con sufficiente chiarezza nella scheda, che
dettaglia i vari tipi d'intervento ammessi, fra cui la
possibilità, a determinate condizioni, di erigere nuovi edifici (cfr. inoltre
consid. 8.2.).
6. Il ricorrente ritiene la misura ingiustificata
dal profilo dell'interesse pubblico, poiché essa rafforzerebbe il processo di
decentralizzazione degli insediamenti in atto sul territorio.
6.1. Il piano del paesaggio del Comune
di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16
novembre 2010 (n. 5761). In tale ambito il Governo, preso atto dell'ampliamento
da parte del Legislativo comunale della lista dei beni culturali d'interesse
locale posti sotto protezione, indicava nel contempo a pag. 18 che: "Il
Servizio inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero
di edifici e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel
caso in cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime
procedure di modifica del PR". Tale indicazione si riallacciava a
quanto già segnalato nell'ambito dell'esame preliminare del 29 novembre 2006,
pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario dell'UBC sta eseguendo
una catalogazione generale degli edifici meritevoli di studio esistenti sul territorio
del vostro Comune. Da questo censimento usciranno ulteriori indicazioni su edifici degni di essere protetti sul piano locale
o, in qualche caso, cantonale (…)". Il censimento, composto da piani di situazione e schede tecniche e
fotografiche dei singoli beni, è poi stato ultimato fra il 2013 e il
2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014. Dei circa 900 beni d'interesse
storico-culturale censiti dal Servizio inventario, l'UBC ha proposto la
protezione di 13 beni d'interesse cantonale e indicato altri 309 beni (272
integrali e 37 parziali) potenzialmente meritevoli di protezione a livello
locale. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio 2014 il Municipio ha
licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la richiesta di credito per
l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di piano regolatore con
oggetto i beni culturali da proteggere su territorio comunale.
6.2. Il provvedimento
interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6 maggio 2014 dell'UBC, a
seguito della quale, come visto, il Municipio ha dato immediatamente avvio ai
lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un
pianificatore esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il lavoro
preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di pianificazione per
esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati dall'UBC, effettua
una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già soggetti a tutela in
base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61), per un totale di 243
beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B e C). Tale documento
è stato inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il 28
ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del provvedimento qui
avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30 ottobre 2015, alla
Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra, consid.
B.b). La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori relativi
alla revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati possano venir
irrimediabilmente compromessi. La scheda
descrittiva ne dà atto, spiegando come la scelta abbia preso in considerazione
Fatti
i seguenti aspetti:
- valore oggettivo dell'edificio dal profilo
storico-architettonico e affettivo;
- presenza di elementi architettonici, tipologici e
decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;
- valutazione del degrado e delle alterazioni
subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato
originario;
- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da
tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;
- aspetto economico: eventuale riduzione delle
possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.
Tali criteri
corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è
stato incluso a titolo informativo nella documentazione posta in pubblicazione
relativa all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).
6.3. Da tutto ciò discende che,
contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l'avversata misura, volta a
tutelare la pianificazione in via di formazione, poggia su un accurato lavoro
preparatorio ed è ispirata da considerazioni pertinenti, non risultando
arbitraria. Anzitutto, anche se non ha valore vincolante, il censimento allestito
dall'UBC costituisce il risultato di un'analisi approfondita, condotta da
persone esperte e qualificate, che hanno valutato i singoli oggetti presenti
sul territorio comunale in base a criteri scientifici riconosciuti, applicati
in modo uniforme e omogeneo. Inoltre, come esposto al considerando che precede,
la scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano
i motivi in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che
sono poi stati inclusi nella misura. Tali motivi, con i quali il ricorrente non
si confronta minimamente, appaiono pertinenti.
6.4. Si
rileva infine che, vista la tematica ben circoscritta che l'avversata misura
disciplina nonché le puntuali localizzazioni dal profilo territoriale
dei beni in essa inclusi, non è dato di vedere per quali ragioni il
provvedimento sia in grado di favorire l'asserito processo di
decentralizzazione degli insediamenti in corso. Ad ogni modo, qualora il ricorrente
intendesse con ciò appellarsi al fatto che l'avversato provvedimento
contrasterebbe con l'auspicata densificazione edilizia, si osserva che, a
prescindere dal fatto che l'art. 3 cpv. 3
lett. abis LPT,
concernente i principi pianificatori generali, pone l'accento sul fatto che la
densificazione delle superfici insediative debba avvenire soprattutto
attraverso misure volte a migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente
utilizzate situate nelle zone edificabili (cfr. Heinz Aemisegger/Samuel
Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschan-nen [curatori], Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung,
n. 40), tale postulato non predomina rispetto agli altri aspetti da considerare
nell'ambito della ponderazione globale degli interessi che l'autorità di
pianificazione è chiamata ad effettuare (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS
700.1]), fra cui quello legato alla tutela del patrimonio costruito.
7. Il ricorrente
nega poi che l'edificio che sorge sulla sua proprietà, che versa in uno stato
di totale degrado, possieda qualità tali da renderlo meritevole di tutela. In
proposito si rileva che, innanzitutto, dev'essere riconosciuto l'interesse
pubblico alla verifica della necessità di
preservare determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse
storico, culturale o ambientale per la collettività. Come visto ai considerandi
che precedono, la contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori
relativi alla revisione, mira a evitare che gli oggetti selezionati possano
venir irrimediabilmente compromessi. Sulla scorta di queste considerazioni,
l'intenzione del Municipio di porre mano alla pianificazione in questa direzione
appare sufficientemente dimostrata, ciò che basta per giustificare, sotto l'aspetto
dell'interesse pubblico, l'adozione del provvedimento in oggetto. Nulla mutano
al riguardo le considerazioni espresse dal ricorrente sul fatto che l'edificio
di sua proprietà non adempirebbe ai requisiti appena descritti. Con questa
argomentazione egli misconosce lo scopo del provvedimento stesso, che è proprio
quello di approfondire questi aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione
della tutela. La critica risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla
pianificazione in fieri. Precoce a questo stadio è quindi una
discussione sul valore del bene che l'autorità intenderebbe tutelare, dal momento
che scopo del provvedimento qui contestato è unicamente la salvaguardia degli
obiettivi della futura pianificazione (STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014
consid. 5.2., 90.2008.9 dell'8 settembre 2009 consid. 5.2.).
8. 8.1. Fondata
dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora
esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria
all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.
31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento
rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti
appena enumerati sono senz'altro adempiuti.
8.2. Sull'idoneità
della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa permette efficacemente
di tutelare il margine di manovra delle autorità pianificatorie nell'approntare
la variante che istituirà la tutela degli oggetti, proteggendo questi ultimi da
interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure
necessaria, non essendo dato di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno
sacrifica sproporzionatamente l'interesse dei privati. Intanto, la zona di
pianificazione non vieta tout court qualsiasi intervento edilizio al suo
interno, ma unicamente quelli che potrebbero pregiudicare la futura
pianificazione. Ciò significa che, anche a seconda del grado di maturazione di
quest'ultima, determinati progetti edilizi che non vi si pongono in contrasto
possono comunque essere approvati. Inoltre essa permette addirittura, a
determinate condizioni, di erigere nuovi edifici sui fondi da essa individuati (cfr. anche supra, consid. 5.).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'inclusione di tutto il mapp. __________ nel provvedimento non risulta di conseguenza
eccessiva. Da ultimo va ricordato che un apprezzabile
elemento di proporzionalità è già insito nella natura stessa del provvedimento,
la cui durata modulabile potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di
avanzamento dei lavori di revisione. In definitiva, esso si appalesa
senz'altro sopportabile.
9. In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica l'assegnazione
di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera