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Decisione

90.2016.34

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali

10 dicembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni

subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato

originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso a titolo informativo nella documentazione posta in pubblicazione

relativa all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).

6.3. Da tutto ciò discende che,

contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l'avversata misura, volta a

tutelare la pianificazione in via di formazione, poggia su un accurato lavoro

preparatorio ed è ispirata da considerazioni pertinenti, non risultando

arbitraria. Anzitutto, anche se non ha valore vincolante, il censimento allestito

dall'UBC costituisce il risultato di un'analisi approfondita, condotta da

persone esperte e qualificate, che hanno valutato i singoli oggetti presenti

sul territorio comunale in base a criteri scientifici riconosciuti, applicati

in modo uniforme e omogeneo. Inoltre, come esposto al considerando che precede,

la scheda descrittiva e il rapporto di pianificazione dell'ottobre 2015 spiegano

i motivi in base ai quali è stata effettuata la prima selezione dei beni, che

sono poi stati inclusi nella misura. Tali motivi, con i quali il ricorrente non

si confronta minimamente, appaiono pertinenti.

6.4. Si

rileva infine che, vista la tematica ben circoscritta che l'avversata misura

disciplina nonché le puntuali localizzazioni dal profilo territoriale

dei beni in essa inclusi, non è dato di vedere per quali ragioni il

provvedimento sia in grado di favorire l'asserito processo di

decentralizzazione degli insediamenti in corso. Ad ogni modo, qualora il ricorrente

intendesse con ciò appellarsi al fatto che l'avversato provvedimento

contrasterebbe con l'auspicata densificazione edilizia, si osserva che, a

prescindere dal fatto che l'art. 3 cpv. 3

lett. abis LPT,

concernente i principi pianificatori generali, pone l'accento sul fatto che la

densificazione delle superfici insediative debba avvenire soprattutto

attraverso misure volte a migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente

utilizzate situate nelle zone edificabili (cfr. Heinz Aemisegger/Samuel

Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschan-nen [curatori], Praxiskommentar RPG:

Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung,

n. 40), tale postulato non predomina rispetto agli altri aspetti da considerare

nell'ambito della ponderazione globale degli interessi che l'autorità di

pianificazione è chiamata ad effettuare (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS

700.1]), fra cui quello legato alla tutela del patrimonio costruito.

7. Il ricorrente

nega poi che l'edificio che sorge sulla sua proprietà, che versa in uno stato

di totale degrado, possieda qualità tali da renderlo meritevole di tutela. In

proposito si rileva che, innanzitutto, dev'essere riconosciuto l'interesse

pubblico alla verifica della necessità di

preservare determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse

storico, culturale o ambientale per la collettività. Come visto ai considerandi

che precedono, la contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori

relativi alla revisione, mira a evitare che gli oggetti selezionati possano

venir irrimediabilmente compromessi. Sulla scorta di queste considerazioni,

l'intenzione del Municipio di porre mano alla pianificazione in questa direzione

appare sufficientemente dimostrata, ciò che basta per giustificare, sotto l'aspetto

dell'interesse pubblico, l'adozione del provvedimento in oggetto. Nulla mutano

al riguardo le considerazioni espresse dal ricorrente sul fatto che l'edificio

di sua proprietà non adempirebbe ai requisiti appena descritti. Con questa

argomentazione egli misconosce lo scopo del provvedimento stesso, che è proprio

quello di approfondire questi aspetti in modo da valutare se si giustifica l'istituzione

della tutela. La critica risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla

pianificazione in fieri. Precoce a questo stadio è quindi una

discussione sul valore del bene che l'autorità intenderebbe tutelare, dal momento

che scopo del provvedimento qui contestato è unicamente la salvaguardia degli

obiettivi della futura pianificazione (STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014

consid. 5.2., 90.2008.9 dell'8 settembre 2009 consid. 5.2.).

8. 8.1. Fondata

dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31 consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

8.2. Sull'idoneità

della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa permette efficacemente

di tutelare il margine di manovra delle autorità pianificatorie nell'approntare

la variante che istituirà la tutela degli oggetti, proteggendo questi ultimi da

interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure

necessaria, non essendo dato di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno

sacrifica sproporzionatamente l'interesse dei privati. Intanto, la zona di

pianificazione non vieta tout court qualsiasi intervento edilizio al suo

interno, ma unicamente quelli che potrebbero pregiudicare la futura

pianificazione. Ciò significa che, anche a seconda del grado di maturazione di

quest'ultima, determinati progetti edilizi che non vi si pongono in contrasto

possono comunque essere approvati. Inoltre essa permette addirittura, a

determinate condizioni, di erigere nuovi edifici sui fondi da essa individuati (cfr. anche supra, consid. 5.).

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'inclusione di tutto il mapp. __________ nel provvedimento non risulta di conseguenza

eccessiva. Da ultimo va ricordato che un apprezzabile

elemento di proporzionalità è già insito nella natura stessa del provvedimento,

la cui durata modulabile potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di

avanzamento dei lavori di revisione. In definitiva, esso si appalesa

senz'altro sopportabile.

9. In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica l'assegnazione

di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera