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Decisione

90.2016.35

Adozione di una zona di pianificazione a tutela dei beni culturali

10 dicembre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario

dei mapp. __________, __________, __________ e __________ di Bellinzona, che

formano l'ampio comparto edificato di 3'989 m2, delimitato dalla

murata di Castelgrande, dalla strada cantonale, da piazza Orico e da salita

Castelgrande. Sul mapp. __________ (viale Portone __________), di complessivi

604 m2, insiste una villa d'inizio '900.

B. a. Con risoluzione del 31 dicembre

1985 (n. 8029) il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del

centro storico di Bellinzona (PP-CS). Tuttavia, in parziale accoglimento del

ricorso presentato dall'allora proprietaria del mapp. __________, contiguo al

mapp. __________, il Governo ha negato la sanzione all'assetto pianificatorio

previsto per il comparto "zona Piazzetta Orico-Salita Castel Grande",

che contemplava, fra l'altro, una nuova volumetria vincolata in sostituzione

dell'edificio al mapp. __________. Gli atti sono stati rinviati al Legislativo

comunale per valutare la variante riduttiva elaborata dal Municipio in corso di

procedura (cfr. disp. n. 6, pag. 44, che rinvia al ricorso n. 45, pag. 34, e

allegato IV), che, per quanto attiene al mapp. __________, confermava la

possibilità di abbattere la villa. Tale variante non ha formato oggetto di ulteriori

approfondimenti.

b. Durante la seduta del 25 marzo

2013 il Consiglio comunale di Bellinzona ha adottato alcune puntuali varianti

del piano regolatore e del PP-CS. Per quanto riguarda il comparto in oggetto il

legislativo ha riproposto il medesimo assetto pianificatorio disatteso dal

Governo nel 1985 (variante n. 12a).

c. Con risoluzione del

12 novembre 2014 (n. 5108) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti in

parola. In tale ambito il Governo ha tuttavia negato la sanzione alla variante

n. 12a, ponendo in vigore, tramite una modifica d'ufficio, la variante

alternativa elaborata dal Municipio nel 1985, approvandola (cfr. disp. n. 1.2,

pag. 25).

d. Con sentenza n.

90.2015.11 del 19 aprile 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto

il ricorso del 16 gennaio 2015 di RI 1 contro la predetta risoluzione governativa,

ritenuta carente nella motivazione nonché lesiva del suo diritto di essere

sentito. Il dispositivo n. 1.2 è dunque stato annullato e gli atti retrocessi

al Consiglio di Stato per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

e. Con risoluzione del

12 aprile 2017 (n. 1656) l'Esecutivo cantonale non ha approvato la variante 12a

Piazza Orico - Salita al Castel Grande, adottata dal Consiglio comunale

il 25 marzo 2013 (cfr. disp. n. 1) e ha decretato la modifica d'ufficio

indicata al capitolo 3.3. (cfr. disp. n. 2) che, per quanto attiene al mapp. __________,

conferma la nuova volumetria vincolata in sostituzione dell'edificio esistente.

C. a. Con

risoluzione del 28 ottobre 2015 (n. 6002) il Municipio del Comune di Bellinzona

ha adottato una zona di pianificazione, la cui durata è limitata fino alla

pubblicazione della variante del piano sostitutivo e comunque non oltre i

cinque anni. Scopo del provvedimento è quello di salvaguardare edifici e

impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali d'interesse

cantonale e locale e quelli da conservare ai sensi del PP-CS. Il provvedimento

vieta ogni intervento che possa pregiudicare la pianificazione dell'utilizzazione;

in particolare non è ammessa la demolizione degli edifici e degli impianti

potenzialmente ritenuti beni culturali protetti e non sono ammessi interventi

che ne alterino irrimediabilmente i valori storico-architettonici e contestuali

che ne potrebbero giustificare la tutela. Possono essere autorizzati gli

interventi di ricupero, risanamento, riattamento, trasformazione e manutenzione

che rispettino i valori storico-architettonici e contestuali alla base della

proposta di tutela. Nuovi edifici che non perturbano in modo rilevante lo

spazio di relazione degli oggetti di cui è da esaminare la proposta di tutela

possono essere autorizzati.

b. Raccolto il

preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del

territorio (Sezione), il Municipio ha disposto la pubblicazione della zona di

pianificazione dal 18 gennaio al 16 febbraio 2016. Questa interessa, tra gli

altri, il mapp. ________.

D. Con ricorso del

1° marzo 2016 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo

contro il predetto provvedimento pianificatorio nella misura in cui interessa

il mapp. __________, domandando che esso venga espunto dalla lista dei potenziali

beni culturali. Secondo il ricorrente, la misura, priva di interesse pubblico e

lesiva del principio della proporzionalità, violerebbe la garanzia della

proprietà e i principi della stabilità dei piani, della sicurezza giuridica e

dell'affidamento. Richiamando i contenuti del suo ricorso del 16 gennaio 2015,

nel frattempo, come visto, evaso (cfr. supra, consid. B.d), pone in

particolare l'accento sul fatto che sia il Comune sia il Consiglio di Stato abbiano

adottato, rispettivamente approvato ancora di recente, nel 2014, una disciplina

pianificatoria che permette l'abbattimento della villa al mapp. __________ e

nega che a partire da questa data si sia verificato un cambiamento notevole

delle circostanze. Peraltro nel 2014 sia il Comune che il Governo erano già a

conoscenza del presunto valore della sua proprietà, visto che la trasmissione

al Comune da parte dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) del censimento degli

edifici potenzialmente meritevoli di tutela risale agli inizi del 2014. Lamenta

inoltre il grave danno finanziario arrecatogli dalla misura con particolare

riferimento sia alle disposizioni già messe in atto per attuare quanto previsto

dal PP-CS, sia all'ingente perdita di quantità edificatorie. Sostiene infine

che la villa, peraltro non menzionata dall'Inventario federale degli insediamenti

svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS), sia priva di pregi

storici, architettonici e culturali. Per contro il suo abbattimento

permetterebbe di valorizzare le mura storiche del Castelgrande.

E. a. Il Comune di

Bellinzona e la Sezione postulano in sede di risposta la reiezione del gravame.

Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

b. In sede replica e di

duplica le parti, approfondendo i loro argomenti, si riconfermano nelle

rispettive tesi e domande.

F. Con risoluzione del 1° marzo 2017

(n. 9177) il Municipio ha adottato un aggiornamento della predetta misura a

seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento del territorio nell'ambito

dell'esame preliminare del 26 gennaio 2017 concernente la variante del piano

regolatore relativa alla tutela dei beni culturali. Tale aggiornamento non

interessa il mapp. __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo

toccato dal provvedimento contestato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il ricorso,

tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può

essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100).

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del

22.

giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono

essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione

per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito

intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di

istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati,

oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con

principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle

proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art.

59.

LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia

di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle

pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende

all'art. 62 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27

cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando

inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano

in formazione sono decise negativamente (art. 62 cpv. 3 LST). La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di

due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT, 60 LST).

2.2

La zona di

panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b),

volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere

intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso

del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione

dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia

510.

consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen

[curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016,

n. 26 ad art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art.

27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può

essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà

effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio

potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la

pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur

condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a

tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della

proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata

distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti

della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono

appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di

un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel

quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e

all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia

(RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,

determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3.

Una restrizione

di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita

dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

3.1

In linea generale,

è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua

frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura

di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una

seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b i.f.; Ruch, op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve

sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione

(piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello

strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado

di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia,

necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato,

come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è

l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di

pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

457).

3.2

Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità),

che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga

scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola

della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo

d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

4.

AI fini del

giudizio, occorre rammentare che nel nostro Cantone è in vigore, dal 1°

novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

(LBC; RL 445.100).

4.1

Secondo questa

legge, la protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario

e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i

beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la

definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la collettività,

un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso,

archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico,

bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano

posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine,

le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche ecc.

4.2

Secondo l'art. 3

LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica

ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra quelli

d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze

cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono

protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti

per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono

importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette

distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a

ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3

Per quanto concerne

la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della

tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore

o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa

individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 27 n. IX lett. d del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;

RL 701.110). Spetterà quindi anzitutto al Municipio sottoporre, in fase

d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni

immobili d'interesse comunale. La Commissione dei beni culturali dovrà dare il

suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali

siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1

LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono

il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di

Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.4

Secondo l'art. 22

LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si

estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne

ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene

protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono

ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua

valorizzazione (cpv. 2).

5.

Secondo il ricorrente il vincolo

pianificatorio contrasterebbe anzitutto con il principio della stabilità dei

piani e della sicurezza del diritto. Egli sottolinea in proposito come sia il

Consiglio comunale che Consiglio di Stato abbiano adottato, rispettivamente

approvato ancora di recente, nel 2014, una disciplina pianificatoria

contemplante l'abbattimento della villa. La tesi non è condivisibile.

5.1

5.1.1

Il principio

della stabilità dei piani è sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST. Ora,

tuttavia, i requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono di

modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle

circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza giuridica

a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi

verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del

piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad art.

27; Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad

art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata

necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio.

Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che

l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il

piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze

e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei

proprietari di mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem,

con riferimento anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3).

5.1.2

Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT, vi è

la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari

interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono

ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di

pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per

cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme

ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare

sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua

validità sarà contestabile.

5.2

Come esposto in narrativa, la pianificazione del comparto dov'è inserita la

proprietà del ricorrente, prende avvio con l'adozione il 20 marzo 1984 da parte

del Consiglio comunale del PP-CS, che proponeva per l'area compresa tra la

murata, via Orico e Salita Castel Grande una volumetria vincolata "Ricostruzioni

o nuove costruzioni fuori dai Comparti edificabili speciali" che correva

lungo la Strada cantonale e Salita Castel Grande e si prolungava dalla Strada

cantonale verso la murata e il mapp. __________. Tale pianificazione ha poi

formato oggetto di un travagliato iter pianificatorio (cfr. supra, consid.

B), nell'ambito del quale la possibilità di abbattere la villa al mapp. __________

non è mai stata messa in discussione (cfr. tuttavia le riserve espresse in

merito dal Consiglio di Stato nella risoluzione d'approvazione del 12 novembre

2014, pag. 16). La pianificazione relativa al comparto è formalmente entrata in

vigore solo il 12 novembre 2014, ossia un anno prima dell'adozione della misura

qui contestata (28 novembre 2015), ed ha mantenuto la sua validità fino al suo

annullamento nel 2016 da parte di questo Tribunale. Emendata dei difetti (formali)

riscontrati, essa è stata poi approvata definitivamente dal Governo con

risoluzione 12 aprile 2017.

5.3

Nel frattempo il piano del paesaggio del Comune di Bellinzona è stato approvato

dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16 novembre 2010 (n. 5761). In tale

ambito il Governo, preso atto dell'ampliamento da parte del Legislativo

comunale della lista dei beni culturali d'interesse locale posti sotto

protezione, indicava nel contempo a pag. 18 che: "Il Servizio

inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero di edifici

e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel caso in

cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime

procedure di modifica del PR". Tale indicazione si riallacciava a

quanto già segnalato nell'ambito dell'esame preliminare del 29 novembre 2006,

pag. 14, ossia che "(…) il Servizio inventario dell'UBC sta eseguendo

una catalogazione generale degli edifici meritevoli di studio esistenti sul

territorio del vostro Comune. Da questo censimento usciranno ulteriori indicazioni

su edifici degni di essere protetti sul piano locale o, in qualche caso,

cantonale (…)". Il censimento, composto da piani di situazione e

schede tecniche e fotografiche dei singoli beni, è poi stato ultimato fra il

2013.

e il 2014 e trasmesso al Comune il 6 maggio 2014, ossia un anno dopo

dall'adozione da parte del Consiglio comunale della variante 12a (25 marzo

2013), rispettivamente sei mesi prima della risoluzione d'approvazione del 12

novembre 2014, che poneva in vigore, per quanto attiene al comparto dov'è

situata la proprietà del ricorrente, la variante alternativa elaborata dal

Municipio nel 1985. Dei circa 900 beni d'interesse storico-culturale censiti

dal Servizio inventario, l'UBC ha proposto la protezione di 13 beni d'interesse

cantonale e indicato altri 309 beni (272 integrali e 37 parziali)

potenzialmente meritevoli di protezione a livello locale, fra cui la villa del

ricorrente. Sulla base di tale documentazione il 7 maggio 2014 il Municipio ha

licenziato immediatamente il messaggio n. 3815 per la richiesta di credito per

l'accompagnamento nell'elaborazione della variante di piano regolatore con

oggetto i beni culturali da proteggere su territorio comunale. Il 28 ottobre

2015.

è poi stato adottato il provvedimento qui avversato a salvaguardia della

pianificazione in atto.

5.4

Ferme queste

premesse è vero che dalla data della (prima) approvazione della pianificazione

concernente il comparto dove si situa la proprietà del ricorrente (12 novembre

2014) sino all'adozione dell'avversata misura (28 ottobre 2015) era trascorso

solo un anno. Tuttavia il processo pianificatorio che ha preceduto l'adozione

della zona di pianificazione - iniziato nel 1984 con l'adozione da parte del

Consiglio comunale del PP-CS e poi riconfermato nell'ambito dell'adozione della

variante 12a il 25 marzo 2013 - faceva necessariamente astrazione della

tematica relativa ai beni culturali, che, come visto sopra, ha iniziato a

delinearsi solo nel 2010 nell'ambito dell'approvazione del piano del paesaggio

per poi attualizzarsi il 6 maggio 2014 con la trasmissione al Comune del

censimento da parte dell'UBC. A ciò si

aggiunge il fatto che, come ricorda il Comune in sede di risposta, ancor prima

del licenziamento del citato messaggio municipale n. 3815 erano state

presentate al Municipio una mozione, una petizione e un'iniziativa popolare

(con firme depositate il 10 febbraio 2014) per una maggior tutela dei beni

culturali presenti sul territorio. Ciò basta a questo stadio ad ammettere un

cambiamento delle circostanze, sufficiente a giustificare la necessità di

sottoporre a verifica, sotto il profilo della tutela del patrimonio costruito, il

piano del paesaggio, rispettivamente, per quanto attiene al mapp. __________, una

pianificazione risalente nei suoi tratti essenziali al 1984. Infine, tenuto

conto del limitato esame che qui si è chiamati a svolgere, prematura in questo

contesto risulta la critica secondo cui il Governo avrebbe approvato la

variante il 12 novembre 2014, ossia dopo che il censimento, che includeva anche

il mapp. __________, era stato trasmesso al Comune.

6.

Il ricorrente ritiene

inoltre che non siano presenti i requisiti per l'inclusione del suo edificio

nella zona di pianificazione e lamenta il grave pregiudizio economico

arrecatogli dalla misura.

6.1

Innanzitutto

dev'essere riconosciuto l'interesse pubblico alla verifica della necessità di

preservare determinati manufatti che potrebbero presentare un interesse

storico, culturale o ambientale per la collettività. Come visto al considerando

5.3

, il provvedimento interessa quegli oggetti contenuti nella proposta del 6

maggio 2014 dell'UBC, a seguito della quale il Municipio ha dato immediatamente

avvio ai lavori di revisione del piano regolatore. Affidato l'incarico a un

pianificatore esterno e istituita una commissione municipale consultiva, il

lavoro preparatorio si è concluso con la rassegna del Rapporto di

pianificazione per esame preliminare ottobre 2015 che, fra i 309 beni segnalati

dall'UBC, effettua una prima scelta, selezionandone 182, oltre a quelli già

soggetti a tutela in base al piano particolareggiato del nucleo in vigore (61),

per un totale di 243 beni protetti (cfr. citato rapporto, pag. 23 e allegati B

e C). Tale documento è stato inviato al Dipartimento del territorio per l'esame

preliminare il 28 ottobre 2015, data che corrisponde all'adozione del

provvedimento qui avversato, che è stato inoltrato due giorni dopo, il 30

ottobre 2015, alla Sezione dello sviluppo territoriale per preavviso (cfr. supra

consid. C.b). La contestata misura, adottata al termine dei lavori preparatori

relativi alla revisione, mira dunque a evitare che gli oggetti selezionati

possano venir irrimediabilmente compromessi. La scheda descrittiva ne dà atto,

spiegando come la scelta abbia preso in considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo

storico-architettonico e affettivo;

- presenza di elementi architettonici, tipologici e

decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;

- valutazione del degrado e delle alterazioni

subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato

originario;

- aspetto contestuale: importanza dell'edificio da

tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;

- aspetto economico: eventuale riduzione delle

possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

Tali criteri

corrispondono a quelli esposti al cap. 1.2, pag. 5 del citato rapporto, che è

stato incluso nella documentazione posta in pubblicazione relativa

all'avversata misura (cfr. FU 3/2016 del 12 gennaio 2016, pag. 361).

6.2

Sulla scorta di

queste considerazioni, l'intenzione del Municipio di porre mano alla pianificazione

in questa direzione appare sufficientemente dimostrata, ciò che basta per

giustificare, sotto l'aspetto dell'interesse pubblico, l'adozione del

provvedimento in oggetto. Nulla mutano al riguardo le considerazioni espresse

dal ricorrente sul fatto che l'edificio di sua proprietà non adempirebbe ai

requisiti appena descritti. Con questa argomentazione egli misconosce lo scopo

del provvedimento stesso, che è proprio quello di approfondire questi aspetti

in modo da valutare se si giustifica l'istituzione della tutela. La critica

risulta dunque in realtà prematura e rivolta alla pianificazione in fieri.

Precoce a questo stadio è quindi una discussione sul valore del bene che l'autorità

intenderebbe tutelare, dal momento che scopo del provvedimento qui contestato è

unicamente la salvaguardia degli obiettivi della futura pianificazione (STA

90.2013.14

del 27 ottobre 2014 consid. 5.2., 90.2008.9 dell'8 settembre 2009

consid. 5.2.). Anche la mancata menzione nell'ISOS della proprietà del ricorrente

non è determinante. Infatti, l'ISOS non è un inventario degli edifici da

proteggere ma degli insediamenti, dei quali compie un'analisi articolata della

sostanza edilizia, non limitata alla singola costruzione. Determinante è

piuttosto l'immagine che ne risulta. Non necessariamente ogni edificio degno di

protezione viene evidenziato nell'inventario, ma solo se questo occupa una

posizione di particolare significato e dominanza per il contesto (cfr. ISOS

della Repubblica e Cantone Ticino, vol. 4, Bellinzona Blenio Riviera, Berna

2008, pag. 3 segg.; STA 52.2017.120 dell'11 giugno 2018 consid. 9.1.).

7.

7.1. Fondata

dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora

esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b). In altre parole, occorre verificare se il provvedimento

rispetta il principio della proporzionalità. Nel caso in esame, i requisiti

appena enumerati sono senz'altro adempiuti.

7.2

Sull'idoneità della misura contestata

non possono sussistere dubbi: essa permette efficacemente di tutelare il

margine di manovra delle autorità pianificatorie nell'approntare la variante

che istituirà la tutela degli oggetti, proteggendo questi ultimi da interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel contempo, essa si rivela pure

necessaria, non essendo dato di vedere un provvedimento meno incisivo. Nemmeno

sacrifica sproporzionatamente l'interesse dei privati. Intanto, la zona di

pianificazione non vieta tout court qualsiasi intervento edilizio al suo

interno, ma unicamente quelli che potrebbero pregiudicare la futura

pianificazione. Ciò significa che, anche a seconda del grado di maturazione di

quest'ultima, determinati progetti edilizi che non vi si pongono in contrasto

possono comunque essere approvati. Da ultimo va ricordato che un apprezzabile

elemento di proporzionalità è già insito nella natura stessa del provvedimento,

la cui durata modulabile potrà venir ridotta a dipendenza dello stato di

avanzamento dei lavori di revisione. In definitiva, esso si

appalesa senz'altro sopportabile.

8.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia

segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera