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Decisione

90.2016.38

Modifica del piano cantonale dei sentieri escursionistici

6 marzo 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti relativi alla consultazione che ha preceduto l'adozione del piano

contestato.

F. a. Con scritto

21 novembre 2017 la Sezione della mobilità ha comunicato di ritenere che la

procedura in essere non prevedesse una fase di consultazione.

b. Chiamate a

presentare un allegato conclusivo, le parti hanno mantenuto le rispettive

posizioni.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il

ricorso è tempestivo (art. 9 cpv. 3 legge sui percorsi pedonali ed i sentieri

escursionistici del 9 febbraio 1994; LCPS; RL 7.2.1.4). Il comune delle

Centovalli, che pone domande in relazione al suo territorio, è legittimato a

insorgere in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 lett. a della legge federale del

4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704). Ne discende

la ricevibilità del rimedio giuridico.

Considerandi

2.

2.1

Per l'art. 88 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) la Confederazione emana principî sulle reti di sentieri e percorsi

pedonali. Al pari della pianificazione del territorio, esse rappresentano innanzitutto

un compito dei cantoni, i quali sono tenuti a realizzarle e a provvedere alla

loro manutenzione (Alexander Ruch

in: Bernhard Ehrenzeller e al. [curatori], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar,

Zurigo/San Gallo 2014, vol. I, n. 6 ad art. 88; Heribert

Rausch in: Daniel Thürer e al. [curatori], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 58 n. 23; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit

commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 1 segg. ad art. 88; Martin Lendi in: Jean-François Aubert e

al. [curatori] Kommentar

zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, Basilea/Zurigo/Berna 1987 n. 2 ad art.

37quater). La competenza

dei cantoni è ribadita dalla LPS - legge quadro (DTF 129 I 337 consid. 1.2 con

riferimenti) - che affida loro il compito di allestire i piani per le reti di

percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (art. 4 cpv. 1 lett. a

LPS), di rivederli periodicamente e, all'occorrenza, di modificarli (lett. b).

Essi - prosegue la norma (cpv. 2) - determinano gli effetti giuridici dei piani

e ne disciplinano la procedura d'allestimento e di modificazione. I cantoni

sono dunque di principio autonomi nella pianificazione dei tracciati (DTF loc.

cit., pure con riferimenti).

2.2

Nel nostro Cantone

la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la

segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri

escursionistici sono disciplinate dalla citata LCPS (cfr. art. 1 cpv. 1).

Secondo l'art. 2 LCPS, la rete dei sentieri escursionistici è pianificata e

costruita dal Cantone, mentre la sistemazione, la manutenzione e la

segnalazione competono alle organizzazioni turistiche regionali (cpv. 1). Di

contro, in generale le reti dei percorsi pedonali competono ai comuni (cpv. 2).

Comuni e Cantone sono tenuti a coordinare le loro reti di percorsi pedonali e

dei sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d'incidenza

territoriale e le armonizzano con i programmi e i piani della Confederazione e

dei Cantoni nonché delle regioni limitrofe.

2.3

2.3.1

Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o

previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici (art. 7 cpv. 1

LCPS), denominato piano cantonale dei sentieri escursionistici. In esso sono

segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di

ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni

turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto

possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici (art. 7 cpv. 2 LCPS). Nelle

zone edificabili - soggiunge la norma (cpv. 3) - si designano, di regola,

tratti di percorsi pedonali esistenti.

2.3.2

Il piano

cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento

in collaborazione con le organizzazioni turistiche regionali e le

organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato (art. 8 cpv. 1

LCPS). Devono essere consultati i comuni, i patriziati, le regioni, l'Ente

ticinese per il turismo e i servizi federale e cantonali interessati (cpv. 2).

La legge (art. 9 cpv. 1 LCPS) affida al Dipartimento il compito di pubblicare

il piano - previo annuncio 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio

ufficiale e nei quotidiani del Cantone (cpv. 2) - presso le cancellerie dei comuni

interessati per un periodo di trenta giorni, durante il quale gli interessati

possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, che approva

il piano. Esso viene rivisto periodicamente (ogni 10 anni, secondo l'art. 1

ordinanza sui percorsi pedonali e i sentieri del 26 novembre 1986; OPS; RS

704.

) e modificato localmente secondo la medesima procedura (art. 10 cpv. 1 e

2.

LCPS).

2.4

Ai fini di illustrare

i concetti fondamentali, metodi ed esempi per la pianificazione e

l'ottimizzazione dei sentieri, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha

elaborato un manuale della rete dei sentieri (reperibile all'indirizzo: ‹http://www.ustra.admin.ch›,

rubrica temi/mobilità lenta/guide attuative), che tratta la pianificazione delle

reti di sentieri in base agli art. 3-6 LPS e 1-3 OPS. Premesso che la rete di

sentieri serve allo svago, la guida fissa dieci obiettivi per promuoverne

l'attrattività e la sicurezza, assicurandone nel contempo la continuità (pag.

15).

3.

Nell'ambito della procedura relativa al piano cantonale dei sentieri

escursionistici il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è

circoscritto alla violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del

potere di apprezzamento, e all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 lett. a e lett. b LPAmm). Esso non

dispone, per contro, del sindacato di adeguatezza, siccome la LCPS non lo

prevede (art. 69 cpv. 2 LPAmm) e non conoscendo la LPS una disposizione analoga

all'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT.

4.

Il piano cantonale dei

sentieri escursionistici è suddiviso in 11 settori. Quello del Locarnese e

valli è stato approvato dal Governo con risoluzione 14 novembre 2006 (n. 5629).

La presente procedura s'iscrive dunque nell'ambito della revisione decennale

prevista dall'art. 1 OPS. Per quanto attiene agli obiettivi della revisione il

rapporto tecnico 8 aprile 2015 spiega quanto segue (pag. 2):

Procedendo a un rilievo più dettagliato della rete pianificata

e svolgendo i lavori di manutenzione e di costruzione, negli ultimi anni si

sono evidenziate una serie di modifiche di tracciato dettate da motivi tecnici,

quali imprecisioni nel rilevamento della situazione esistente, non fattibilità

tecnica o economica di determinati interventi, elaborazioni di varianti più

opportune dal profilo della costruzione e della manutenzione.

L'obiettivo della revisione è quello di

eliminare tali imprecisioni, in modo di disporre (…) di una rete di sentieri

pianificata sulla carta che rifletta il più fedelmente possibile la situazione

reale sul territorio.

Ciò evidenzia il carattere puramente

tecnico di questa revisione, che si prefigge di non rimettere in discussione i

tracciati definiti con la prima stesura del piano e la successiva evasione dei

ricorsi. La revisione risulta sostanzialmente neutrale dal punto di vista

dell'estensione e della densità della rete. I tratti di sentiero rimossi sono

sostituiti da nuovi percorsi ritenuti più adatti e che mantengono la stessa

funzione di collegamento.

Sono così state oggetto

di pubblicazione solo le modifiche tese a riportare sulla carta il tracciato

effettivamente esistente. Inoltre, sono state considerate le proposte di

inserimento o eliminazione di tratte giunte nel corso degli anni fino a

dicembre 2014, mentre l'esame di quelle pervenute oltre questa data è stato

rinviato ai mesi successivi (Rapporto, pag. 5).

5.

Richieste del comune

relative all'inserimento di nuovi percorsi

Come visto in narrativa, il municipio di

Centovalli nel termine di pubblicazione ha sottoposto al Consiglio di Stato alcune

proposte di modifica, rispettivamente di inserimento di nuove tratte. Per

quanto riguarda quest'ultime, il Governo non è entrato nel merito, spiegando di

ritenere che esse - giunte dopo dicembre 2014 - esulassero dalla procedura e

andassero trattate separatamente. Con la risposta la Divisione ha spiegato

inoltre che ciò è dovuto al fatto che le proposte formulate dai diversi attori

coinvolti devono essere esaminate in prima battuta dalla commissione tecnica di

TicinoSentieri e in seguito dalla commissione cantonale dei sentieri, che

formulano un preavviso all'indirizzo del Dipartimento.

5.1

Dai materiali

relativi all'adozione della LCPS (in: RVGC, Sessione autunnale 1993, vol. 3,

discussione pag. 1823 segg., messaggio n. 4066 del 16 febbraio 1993 pag. 1901

segg., in particolare 1920 seg., rapporto della commissione speciale per la

pianificazione del territorio dell'11 dicembre 1993 pag. 1936 segg.) si evince

che - benché il piano dei sentieri escursionistici abbia natura di piano di

utilizzazione (pag. 1920) - il legislatore ha deciso di creare una procedura ad

hoc che sia "la più snella e semplice possibile". Inoltre

il messaggio spiega che (pag. 1921):

Il piano dei sentieri dev'essere oggetto di un costante

adeguamento per potersi adattare alle continue evoluzioni in atto nel settore

della mobilità ed ai nuovi bisogni emergenti.

Da qui una pianificazione

dinamica non legata a termini fissi, ma subordinata piuttosto alle effettive

necessità.

Il legislatore ha

dunque inteso distanziarsi dalla complessità delle procedure che caratterizzano

la pianificazione del territorio (cfr. anche gli interventi del consigliere di

Stato Renzo Respini e del deputato

Gabriele Gendotti, loc. cit.,

pag.1823 segg.), prevedendo unicamente una fase di allestimento del piano e una

di pubblicazione, prescindendo dunque da una più laboriosa informazione e

partecipazione della popolazione.

5.2

Come detto in

precedenza, in sede di udienza il giudice delegato ha disposto che il

rappresentante del Cantone trasmettesse al Tribunale i documenti relativi alla

consultazione che ha preceduto l'adozione del piano. In luogo di ciò, con

scritto 21 novembre 2017 la Sezione della mobilità si è espressa nei seguenti

termini:

In relazione ai contenuti del verbale dell'udienza in oggetto

le comunichiamo che le modifiche al Piano cantonale (PCSE) sono state

approntate in ossequio alla procedura definita dall'art. 10 cpv. 2 (…) LCPS,

che non prevede una fase di consultazione. La legge prevede espressamente

l'aggiornamento del PCSE attraverso adattamenti puntuali che non rimettono in

discussione l'impostazione e i principi del PCSE, segnatamente gli itinerari

l'estensione della rete, la densità o le mete escursionistiche.

Per l'aggiornamento in questione sono

state considerate tutte le richieste di modifica sottoposte dai Comuni,

Patriziati, Organizzazioni turistiche regionali, TicinoSentieri, altre

associazioni o privati prima del 14 dicembre 2014. Tutti coloro che durante la

citata procedura di aggiornamento hanno richiesto l'inserimento di nuovi tratti

di sentiero sono stati informati che tali richieste sarebbero state passate al

vaglio degli organi tecnici preposti e, se ritenute valide, incluse in

un'ulteriore procedura di modifica annuale del PCSE. Infatti, lo stesso è uno

strumento in evoluzione, che necessita di periodici e puntuali aggiustamenti e

sulla base dell'esperienza maturata il Dipartimento del territorio procede annualmente

a modifiche.

Alla luce di queste precisazioni, la procedura

seguita dal Dipartimento adempie solo in parte ai requisiti - peraltro minimi -

imposti dalla LCPS. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla Sezione,

l'art. 8 cpv. 2 LCPS, che concretizza il principio di partecipazione previsto

dall'art. 4 LPS, impone esplicitamente di consultare - tra gli altri enti - i

comuni nell'ambito dell'allestimento del piano. Ciò vale non solo in occasione

della sua prima adozione, ma anche nell'ambito della sua revisione periodica,

come stabilisce l'art. 10 cpv. 1 LCPS, rispettivamente di modifica locale

secondo l'art. 10 cpv. 2 LCPS. Ferme queste premesse, il Dipartimento in fase

di allestimento avrebbe dovuto coinvolgere, interpellandoli, gli enti preposti.

Da quanto dichiarato dai suoi rappresentanti, risulta invece che esso si è

limitato ad attendere passivamente la presa di posizione spontanea da parte degli

interessati, stabilendo poi una data limite per valutarle nell'ambito della

procedura di revisione. Sotto questo profilo è a ragione che il comune contesta

il modo di agire del Dipartimento. Da notare, infine, che nemmeno i limiti

posti dagli obiettivi "tecnici" della revisione giustificavano di

procedere omettendo la fase di consultazione. Con queste premesse il Governo

non poteva rifiutarsi di esaminare le richieste del comune, giacché non aveva

comunicato agli enti da consultare il termine entro il quale insinuare eventuali

proposte.

5.3

Il Tribunale,

tuttavia, non può esaminare direttamente le domande del comune, che devono

invece essere valutate in prima battuta dalle autorità preposte all'allestimento

del piano (art. 8 cpv. 1 LCPS). Gli atti vengono dunque retrocessi al

Dipartimento perché proceda in tale senso. Esso disporrà quindi nuovamente la

pubblicazione del piano, limitatamente alle zone per cui dovesse condividere le

proposte formulate dal comune ricorrente, per permettere agli interessati di

esprimersi prima della loro approvazione da parte del Governo (art. 9 cpv. 1 e

2.

LCPS). Qualora non intendesse dar seguito alle richieste del comune, esso trasmetterà

il suo avviso al Consiglio di Stato, al quale spetta comunque di decidere in

merito (art. 9 cpv. 1 LCPS) e la cui determinazione potrà essere dedotta

dinanzi a questo Tribunale (art. 9 cpv. 3 LCPS). Su questo punto il ricorso è

quindi parzialmente accolto.

6.

Modifica del percorso Corte di Didas - ponte Romano

6.1

Per quanto riguarda il tratto di sentiero lungo il tracciato storico d'importanza

regionale, che collega i prati di Corte di Didas al Ponte Romano, il piano

prevede un nuovo percorso che si dipana da Corte di Didas (a) verso Bivio Scimee (b), per poi fare ritorno ad una quota

più bassa verso Sotto Didas (c);

conseguentemente viene eliminato il percorso diretto tra Corte di Didas (a) e Sotto Didas (c). Il sentiero da Sotto Didas al Ponte

Romano sul fiume Melezza, rimane invece invariato.

6.2

La Divisione spiega che la modifica ingloba l'itinerario più logico e

lineare sotto il profilo della segnalazione, che si snoda lungo il fianco della

montagna con un dislivello meno impegnativo e più comodo per l'escursionista. Il

comune, che non critica la scelta di introdurre questo segmento, sostiene però che

il tratto di sentiero attuale che si vuole eliminare è ben frequentato dagli

escursionisti che, provenienti da Rasa, intendono recarsi a vedere il Ponte

Romano, il quale ha un sicuro interesse storico e artistico, per poi proseguire

il cammino sull'altra sponda del fiume Melezza verso Intragna, piuttosto che

verso Golino.

6.3

Il tracciato

approvato con la modifica risulta più comodo e regolare per l'escursionista che

provenendo da Golino intende raggiungere le località Costa e Remo. Esso,

d'altro canto, ha il difetto di allungare di circa 800 m l'itinerario per

coloro che provenendo da Intragna, attraverso il ponte romano, voglio

raggiungere Costa. Tutto considerato, la decisione impugnata merita di essere confermata.

Intanto, il comune non postula lo stralcio del nuovo percorso individuato dal

Governo. In secondo luogo, dev'essere considerato che, in linea di principio,

il piano in esame evita di proporre itinerari simili che non presentino

particolari motivi e costituiscono dunque dei "doppioni", poiché le

risorse a disposizione per la manutenzione dei sentieri sono tutto sommato

limitate: il credito stanziato per il periodo 2016-2019 destinato alla conservazione

e alla miglioria dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale ammonta a

fr. 5'400'000.-, quello disposto per la ricostruzione di quelli danneggiati è

di fr. 600'000.- (BU 2016, 142), fronte a una rete dell'estensione di oltre 3'600

km (cfr. messaggio 1° dicembre 2015 relativo allo stanziamento del credito

citato [n. 7100] in: RVGC, anno parlamentare 2015/2016, vol. 5, pag. 2911

segg., 2919). Ed è questo il caso dei due tragitti in esame; il Tribunale condivide

il punto di vista del Consiglio di Stato, ossia che essi si configurino alla

fin fine quali alternative per il raggiungimento delle medesime località. Ferme

queste premesse, la decisione del Governo di mantenerne uno solo all'interno

del piano evitando di creare dei doppioni non procede da un eccesso o abuso di

potere, ma anzi permette di conseguire l'obiettivo di mantenere in buono stato

la rete dei sentieri esistente e, pertanto, deve essere confermata. Su questo

punto il ricorso è respinto.

7.

Palagnedra - Moneto

7.1

Il piano

pubblicato prevede lo stralcio del collegamento che da Palagnedra permette di

raggiungere Moneto attraverso l'omonima valle.

Nella decisione

impugnata il Governo spiega che il sentiero è chiuso da alcuni anni e il

rapporto costi/benefici per un intervento di ripristino sarebbe decisamente

negativo. D'altro canto questo tratto non avrebbe particolare importanza né

sotto il profilo escursionistico (l'itinerario principale corre lungo via del

Mercato, sull'altro versante della valle) né sotto quello agricolo e forestale.

Infine, il collegamento fra Moneto e Palagnedra sarebbe comunque assicurato dal

sentiero esistente più a monte.

7.2

7.2.1

Il municipio, pur conscio dello stato precario del tracciato, ne

sottolinea l'importanza come collegamento fra le due frazioni, siccome il più

corto. Per questo motivo esso è inserito nel piano regolatore di Palagnedra. Da

ultimo, esso consente una passeggiata circolare verso la riserva forestale, componente

della zona nucleo del futuro parco nazionale. Spiega infine che è al vaglio del

municipio una mozione volta allo studio per la progettazione di un ponte

tibetano che colleghi i due versanti, risolvendo il problema del franamento

locale.

7.2.2

La Divisione sottolinea che il tracciato è impraticabile dal 2012

perché nonostante gli sforzi profusi dai vari attori coinvolti non è stato

possibile raggiungere lo standard di qualità e sicurezza adeguato. I costi sono

dovuti ai numerosi manufatti lungo il tracciato, tra i quali un ponte di circa

60.

m che attraversa la valle. Ma anche se fosse ripristinato, non vi sarebbero

sufficienti garanzie per una conservazione in buono stato per un arco di tempo

ragionevole (10-15 anni) senza cagionare ulteriori costi importanti.

7.2.3

In occasione dell'udienza entrambe le parti hanno dato atto che

attualmente il sentiero in esame è sbarrato sia dal versante di Moneto, sia da

quello di Palagnedra, poiché pericoloso e impraticabile; in particolare la

passerella in metallo sul fondovalle è fatiscente e non permette un passaggio

sicuro. Sempre in quella sede è stato acquisito agli atti lo studio di

fattibilità 2 novembre 2016 relativo al ponte tibetano, allestito dalla __________.

Esso stima in fr. 2.4 - 2.7 mio il costo dell'opera.

7.3

L'art. 6 cpv. 1 e 2 LPS

affida ai cantoni il compito di sistemare e preservare i sentieri, ciò che

significa anche garantire la libera circolazione, se possibile esente da

pericoli (cfr. anche Messaggio concernente una legge federale sui percorsi

pedonali e i sentieri del 26 settembre 1983 in: FF 1983 IV 1 segg., commento ad

art. 6 pag. 10). Dagli atti risulta con chiarezza che a oggi la libera circolazione

sul sentiero in parola non è più garantita, poiché esso è danneggiato in più

punti, tanto che nel frattempo è stato sbarrato al transito proveniente da

entrambi i versanti della valle di Moneto. Si tratta quindi di compiere una

valutazione quanto al suo interesse escursionistico in rapporto ai costi per la

sua sistemazione. In merito al primo requisito, contrariamente a quanto

ritenuto dal Consiglio di Stato, il Tribunale considera che tale sentiero non

sia privo di interesse escursionistico. Infatti, come a ragione spiega il

comune, questo collegamento permetterebbe di compiere un percorso circolare che

attraversa la riserva forestale di Palagnedra prevista nell'ambito del progetto

di parco nazionale del Locarnese (atti consultabili all'indirizzo: ‹www.parconazionale.ch›).

Su questo aspetto la decisione impugnata e la Divisione non si sono espressi.

D'altro canto, se da un lato appare evidente che per motivi finanziari la

realizzazione di un ponte tibetano non può costituire un'alternativa

praticabile nell'ambito del piano in esame, dall'altro sui paventati costi di

ripristino e manutenzione non vi sono sufficienti elementi agli atti che permettano

al Tribunale di verificare la correttezza delle valutazioni esperite dal

Governo. Certo, proponendo la soluzione (parzialmente) alternativa del ponte

tibetano il comune sembra riconoscere le difficoltà sottolineate dalla Divisione,

ma questo non è sufficiente. Tutto sommato, con queste premesse la decisione impugnata

che propone semplicemente di stralciare il tratto in parola risulta quantomeno

affrettata e in contrasto con il principio di mantenimento dei sentieri

esistenti, che governa la loro pianificazione. Su questo punto il ricorso deve dunque

essere parzialmente accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato perché

compia una valutazione più approfondita, considerando anche il valore

escursionistico riconosciuto in questa sede. A questo punto non risulta nemmeno

necessario né possibile esaminare se il sentiero a monte che collega anche i

nuclei di Pian Scires e Fornas costituisca un percorso che potrebbe validamente

sostituire quello in esame secondo quanto disposto dall'art. 7 LPS.

8.

Attraversamento della linea ferroviaria della Centovallina

a Corcapolo

8.1

Il piano approvato prevede la

soppressione dell'attraversamento a livello dei binari a est della stazione

FART a Corcapolo, spostando il tracciato lungo la strada cantonale sino al

sottopassaggio posto a ovest della stazione.

8.2

La Divisione spiega che vi

sono due motivi alla base di questa scelta. Da un lato la necessità di

collegare la fermata del trasporto pubblico alla rete dei sentieri, così come

previsto dall'art. 7 cpv. 2 LCPS, dall'altro quella di servire i posteggi di

lunga durata ubicati lungo la strada cantonale. Il comune, sottolineando la

pericolosità del percorso in corrispondenza della strada cantonale, chiede di

far capo al tracciato del percorso pedonale previsto dal piano regolatore della

sezione di Intragna, ripristinando l'attraversamento dei binari in stazione. In

sede di conclusioni il comune postula per la prima volta il mantenimento del

tratto che attraversa i binari a est della stazione (sopra in rosso). Ora,

tuttavia, quest'ultima domanda non è stata proposta nel termine di ricorso,

sicché risulta tardiva e, pertanto, irricevibile.

8.3

Il piano del traffico della

sezione di Intragna del comune delle Centovalli, approvato dal Consiglio di

Stato con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) prevede effettivamente il

percorso pedonale che distaccandosi dalla strada cantonale all'altezza del

mapp. 1835 sale a monte della strada in direzione della stazione. Ora, di

principio, nelle zone edificabili di regola devono essere designati i tratti di

percorsi pedonali esistenti (art. 7 cpv. 3 LCPS). Sennonché, in occasione del

sopralluogo si è constatato che non è possibile fare capo a questo tratto,

siccome l'attraversamento dei binari in stazione è esplicitamente inibito dalla

segnaletica. A ben vedere, il ricorrente stesso - che non postula più questa

soluzione in sede di conclusioni - sembra essersi reso conto della sua concreta

impraticabilità. Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.

8.4

Resta da esaminare se la modifica approvata dal Governo resiste all'esame

del Tribunale. Il nuovo tracciato, come visto, permette di collegare la

stazione ferroviaria e servire i posteggi di lunga durata siti a margine della strada

cantonale, il cui sedime viene utilizzato per un tratto di circa 220 m, sino al

sottopassaggio posto a monte della stessa che consente di attraversare la rete

ferroviaria per imboccare il sentiero che si ricongiunge alla tratta che da

Calezzo conduce al monte Comino e a Verdasio. Visti dal profilo degli obiettivi

della legislazione sui sentieri, tale soluzione permette di garantire la

continuità del percorso (cfr. anche il citato manuale USTRA, pag. 15). Maggiori

perplessità sono date, invece, dalla sua attrattiva a causa della

pavimentazione in asfalto (ibidem, pag. 18), atteso come il collegamento

coi mezzi pubblici costituisce invece un miglioramento della rete. Le critiche

del comune sono tuttavia rivolte soprattutto alla pericolosità del tracciato,

dovuto alle caratteristiche della strada. A ragione.

8.4.1

Ai fini di raccordare due sentieri, la legge permette di far capo anche

ad altri tracciati, segnatamente percorsi pedonali e strade poco frequentate

(art. 3 cpv. 2 seconda frase LPS). D'altro canto, secondo l'art. 6 cpv. 1 lett.

b LPS, i cantoni devono assicurare la libera circolazione su percorsi e

sentieri, possibilmente senza pericolo. Inoltre, a norma dell'art. 7 cpv. 2

lett. c LPS i percorsi pedonali e i sentieri vengono sostituiti in particolare

se su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla

circolazione dei veicoli (lett. c.), rispettivamente se sono rivestiti con

materiale inadeguato ai pedoni (lett. d). L'art. 6 OPS precisa che sono segnatamente

considerati inadeguati i rivestimenti in bitume, catrame e cemento.

8.4.2

In concreto, il tratto in parola si configura come un collegamento fra

il sentiero che sale dalla scalinata a valle della strada cantonale con quello

che permette di raggiungere il monte Comino. In sede di risposta la Divisione ha

prodotto il rilevamento del transito relativo all'anno 2014 per il comune

d'Intragna, dal quale risulta che nei giorni feriali il traffico giornaliero

medio nelle due direzioni si attestava a 3786 passaggi complessivi, mentre il

fine settimana i passaggi scendono a circa 2500 il sabato e 2200 la domenica.

Prendendo questi ultimi due giorni - ove è lecito ritenere vi siano più

escursionisti - e volendo sintetizzare in estremo, la fascia con maggiore

traffico si situa tra le ore 11 e le ore 18, oscillando all'incirca tra i 140 e

i 200 veicoli all'ora. Facendo una media, dunque, in questo periodo di

potenziale conflitto con gli escursionisti transitano circa 170 veicoli

all'ora, ovvero all'incirca 3 veicoli al minuto, uno ogni 20 secondi. Ora, con

queste premesse non si è certo in presenza di una strada poco frequentata, con

il che il tragitto contestato risulta in contrasto con l'art. 3 cpv. 2 seconda

frase LPS.

8.4.3

Anche se si volesse

considerare questo tratto come parte integrante del percorso dei sentieri, esso

si porrebbe comunque in contrasto con la legge. Tenute presenti le finalità

distensive dei sentieri, esse non possono essere raggiunte se le persone sono

costantemente disturbate dai veicoli a motore. Inoltre, sotto il profilo della

sicurezza, la sovrapposizione del tracciato di un sentiero a una strada destinata

al traffico motorizzato implica per il pedone un maggior pericolo di infortuni,

come pure espone gli escursionisti ad immissioni nocive (gas di scarico e

rumore). I fattori determinanti per la valutazione del rischio risiedono non

tanto nella lunghezza del percorso ove l'escursionista entra in conflitto con

il traffico stradale, quanto piuttosto nella frequenza e nella velocità dei

veicoli che vi transitano, così come nella reciproca visibilità di pedoni e

conducenti (cfr. USTRA, Obbligo di sostituzione dei sentieri, Aiuto

all'esecuzione dell'art. 7 LPS, Berna 2012, pag. 25). Sotto questo profilo, il

tracciato in esame non risulta sufficientemente sicuro. Esso fa capo a una

strada all'interno della località ove vige il limite generale di 50 km/h. Partendo

da est, il sentiero che proviene dal ponte romano sfocia poco a sud

dell'Osteria Salmina, fino alla quale vi è uno stretto marciapiede che termina

dove vi sono i posteggi a lato della carreggiata. Da lì via non vi è più uno

spazio riservato ai pedoni e la strada compie un tracciato relativamente dritto

sino al sottopasso ove la visibilità risulta interrotta, anche provenendo da

ovest, a causa delle curve. Nel complesso, si tratta dunque di un percorso che

non offre buone condizioni di visibilità; pure nel tratto di "rettilineo"

la presenza delle macchine posteggiate rende meno percettibile la presenza di pedoni.

Anche alla luce dei dati sul traffico evocati in precedenza, occorre concludere

che nella misura in cui ritiene che la strada in parola sia sufficientemente

sicura, la decisione impugnata procede da un eccesso del potere di apprezzamento

e non può essere confermata.

8.5

Ritenuto che lo stralcio del precedente tracciato non è qui in

discussione, gli atti devono quindi essere retrocessi al Consiglio di Stato

perché studi una soluzione che permetta di ridurre il rischio (per esempio

attraverso una moderazione del traffico) oppure sfrutti un altro tracciato.

9.

In esito a quanto precede, il ricorso deve dunque nel complesso

essere parzialmente accolto. In applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LPS, il

Dispositivo

dispositivo del presente giudizio è pubblicato nel Foglio ufficiale.

10.

Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm) e non

si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione

impugnata è annullata nella misura in cui stralcia il collegamento

Palagnedra-Moneto e introduce un nuovo tracciato per l'attraversamento della

linea ferroviaria a Corcapolo; gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per

nuova decisione nel senso dei consid. 7.3., rispettivamente 8.5. del presente

giudizio;

1.2. in merito

alle domande relative all'inserimento di nuovi percorsi formulate dal comune e

non esaminate nella decisione impugnata, gli atti sono retrocessi al Dipartimento

del territorio perché proceda come stabilito al consid. 5.3. del presente

giudizio.

2. Non si

preleva la tassa di giustizia, non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Il

dispositivo della presente decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale.

5. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere