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Decisione

90.2016.42

Approvazione di un piano particolareggiato e di alcune varianti di PR - legittimazione a insorgere in prima istanza di una comunione dei comproprietari di una PPP e rettifica tramite nuova pubblicazio

22 marzo 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il comune di Paradiso

dispone di un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

27 agosto 1997 (n. 4217) e oggetto in seguito di alcune varianti. Questo

strumento prevede un piano particolareggiato per il comparto della riva del

lago.

B. a. Nella seduta 4

novembre 2013 il consiglio comunale di Paradiso ha adottato il piano particolareggiato

della riva lago (PPRL) e alcune varianti del piano regolatore. Per quanto qui

interessa il mapp. 106, sul quale sorge l'albergo __________, è stato assegnato

alla zona alberghiera speciale a lago, mentre l'art. 6 cpv. 2 delle norme di

attuazione del PPRL (NAPP), riferito alle prescrizioni per gli edifici privati,

stabilisce quanto segue:

2. Nuove volumetrie assegnate

2.1 Un ampliamento della volumetria o una riedificazione

sono ammessi entro i limiti planovolumetrici precisati dal piano

d'edificabilità no. 232-3.

2.2 L'intervento deve in particolare contribuire ad

una riqualifica urbanistica e architettonica del complesso della riva lago. Per

valutare la qualità dell'intervento il municipio si riserva di far capo ad

esperti esterni di sua scelta oltre che alle istanze cantonali competenti.

2.3 (…)

2.5 Prescrizioni particolari:

a) per il mapp. 106 (in zona

alberghiera speciale a lago): in caso di ampliamento oppure

demolizione/ricostruzione che concernono un volume superiore al 40% della

volumetria esistente, l'edificazione deve essere strutturata in modo da ottenere

2 corpi edilizi distinti con ciascuno una lunghezza massima della facciata lago

di ml 45. È ammessa la formazione di un corpo di collegamento su tutta

l'altezza dell'edificio, a condizione che dalla veduta dal lago sia assicurato

un adeguato effetto ottico di scomposizione nel senso suindicato della

volumetria massima definita dal piano

b) (…).

Il piano regolatore (piano

delle zone e piano del traffico) è stato inoltre modificato quanto al perimetro

del PPRL. In particolare, esso è stato esteso sino a ricomprendere i mapp. 340

e 118 che vengono assegnati alla zona mista retrostante (ZMR), sottraendoli

alla zona RI7 cui erano attribuiti in precedenza.

b. Il 19 dicembre 2013 il municipio di Paradiso ha trasmesso al Consiglio di

Stato l'incarto relativo alla pianificazione adottata, mentre il 22 maggio 2014

ha inoltrato le proprie osservazioni ai sei ricorsi che la contestavano.

C. a. A seguito di una richiesta di chiarimento da

parte dell'ufficio tecnico comunale, a inizio giugno 2014 lo studio che si era

occupato dell'allestimento degli atti ha segnalato al municipio che il piano d'edificabilità

del PPRL settembre 2013, adottato il 4 novembre 2013, conteneva alcuni errori

grafici. In particolare, erano indicate delle linee di costruzione (tratteggio

nero) in luogo di linee di arretramento (tratteggio rosso) nel piccolo comparto

denominato zona mista retrostante (ZMR), formato dai mapp. 118 e 340 e,

inoltre, in alcuni casi - tra i quali il mapp. 106 - il simbolo che rappresenta

l'altezza prescritta era incompleto ("H" in luogo di "Hp").

b. Il municipio - consultata la Sezione dello sviluppo territoriale e scartata

l'ipotesi di sanare i difetti con una modifica d'ufficio da parte del Consiglio

di Stato, ritenuto il rischio di contestazioni e ripetizione della procedura -

ha sottoposto al legislativo comunale le necessarie rettifiche perché le

adottasse, ciò che è avvenuto in occasione della seduta 9 dicembre 2014.

c. Il 9 marzo 2015 il municipio ha trasmesso al Governo la variante di

rettifica e i nove ricorsi che erano stati presentati in seguito alla sua

pubblicazione, tra i quali quelli della RI 1 - edificio che sorge sul mapp. 37,

prospiciente la riva del lago, all'incrocio di __________ con via __________ -

e della RI 2, immobile situato sul mapp. 35, immediatamente a ovest del mapp.

37. Queste ricorrenti hanno chiesto che le rettifiche del PPRL non venissero

approvate, così come il PPRL stesso limitatamente alla zona alberghiera

speciale a lago in corrispondenza del mapp. 106, di modo che a esso non

potessero essere applicate le prescrizioni dell'art. 6 cpv. 2 NAPP e non fosse

approvato (dunque stralciato) l'art. 6 cpv. 2.5 lett. a NAPP.

D.

a. Il 4 maggio 2016 il

Consiglio di Stato ha approvato il PPRL e le varianti, evadendo nel contempo le

impugnative inoltrate contro di esse, rispettivamente, la loro rettifica. L'Esecutivo

cantonale ha in particolare respinto il gravame della RI 1. Rilevato che i

mapp. 118 e 340 erano disciplinati dal PPRL, il Governo ha disatteso le

critiche relative all'incongruenza della linea di arretramento con la zona

residenziale intensiva (RI7) e con gli arretramenti previsti dal piano

regolatore di Paradiso. La scelta operata andava dunque tutelata nell'ottica

dell'autonomia comunale. L'Esecutivo cantonale ha disatteso anche le censure

rivolte alla pianificazione del mapp. 106, in particolare alla prescrizione di

un'altezza obbligatoria, ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo di

creare le basi per lo sviluppo a lungo termine del turismo, senza che si oppongano

interessi paesaggistici o urbanistici. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha

ritenuto irricevibili le contestazioni relative al PPRL nella misura in cui

esulavano dalla procedura della sua rettifica.

b. Resosi conto di aver

omesso di statuire sul ricorso presentato dalla RI 2, il Governo lo ha respinto

con decisione 25 maggio 2016 (n. 2269), a completazione della risoluzione del 4

maggio precedente. Le motivazioni ricalcano quelle descritte poc'anzi.

E.

Con un unico ricorso,

completato da una replica, le comunioni di comproprietari testé citate

insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni

appena descritte, ponendo le medesime domande disattese dal Consiglio di Stato.

Le ricorrenti non contestano il fatto che la linea di edificazione riguardante

la zona ZMR debba essere in realtà una linea di arretramento. Tuttavia,

sostengono che questo piccolo comparto appartenga in sostanza alla zona RI7,

per cui il tracciamento di una linea di arretramento unicamente in

corrispondenza di questa sorta di protuberanza non avrebbe senso. In

particolare per quanto concerne il lato ovest su via __________, dovrebbe far

stato quanto previsto dal piano regolatore (piano del traffico), dunque una

distanza di 5 m misurata dal marciapiede. Inoltre, quanto previsto dal PPRL non

rispetterebbe nemmeno la distanza di 4 m prescritta dall'art. 6a della legge

sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). Quanto all'altezza concessa all'edificio

al mapp. 106, le ricorrenti ritengono che non possa essere intesa come altezza

prescritta (Hp), ma come altezza massima (Hmax). Tale

parametro sarebbe infatti eccessivo, siccome nettamente superiore (di circa

3.30 m) all'altezza concessa per la zona RI7 retrostante. Le insorgenti

sostengono poi che il Consiglio di Stato abbia a torto negato loro la

legittimazione attiva in riferimento agli aspetti del PPRL non oggetto di

rettifica, poiché i ricorsi in quanto tali erano ricevibili (non le singole

censure). Inoltre, al momento del loro inoltro, il PPRL non era ancora stato approvato.

Infine, essendo il Governo tenuto ad applicare il diritto d'ufficio, non avrebbe

potuto ignorare le contestazioni sollevate nelle impugnative. Davanti a questa Corte,

esse ritengono poi di poter sollevare tutte le critiche rivolte

all'approvazione del PPRL, in quanto decisione globale. Da ultimo, le

insorgenti postulano la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

F. Il municipio, in

rappresentanza del comune, si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo e

postula la reiezione del ricorso con argomenti che - ove necessario - saranno

discussi in seguito. Anche la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per

il Consiglio di Stato, chiede che l'impugnativa sia respinta, senza formulare

osservazioni.

G. Chiamata a presentare

una risposta, la CO 3 - proprietaria del mapp. 106 - è rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a decidere il ricorso, così

come la tempestività di quest'ultimo, discendono dall'art. 30 cpv. 1 della

legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.). La legittimazione attiva delle ricorrenti, che

propongono le medesime domande avanzate senza successo davanti al Consiglio di

Stato, dev'essere ricondotta all'art. 30 cpv. 2 lett. b LST. Con le

precisazioni di cui si dirà in seguito (consid. 2), l'impugnativa è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria in applicazione dell'art.

25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 3.3.1.1). In particolare, l'esperimento del sopralluogo non è

necessario, poiché non sarebbe atto a comprovare elementi suscettibili d'influire

sul giudizio.

1.3. Sotto il profilo

sostanziale la controversa pianificazione viene vagliata alla luce della legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), così come stabilito

dall'art. 117 LST.

Considerandi

2.

Conviene

innanzitutto esaminare la questione della legittimazione attiva delle

insorgenti davanti al Consiglio di Stato, che davanti a questa Corte riveste

carattere sostanziale. In prima istanza, il comune l'ha contestata, poiché l'autorizzazione

a stare in giudizio a favore dell'amministrazione da parte dell'assemblea dei

condomini non era stata prodotta con il ricorso. Esso conferma tale critica, sostenendo

che la successiva trasmissione, avvenuta in sede di replica davanti

all'Esecutivo cantonale, non sanerebbe tale vizio. Il Governo - senza

esprimersi in merito - ha invece ammesso di principio la legittimazione attiva

delle insorgenti, negandola comunque per tutte quelle censure relative al

regime pianificatorio del PPRL non oggetto della procedura di rettifica. Come

visto in precedenza, le qui ricorrenti, ritenendo sufficiente il successivo

invio dell'autorizzazione all'amministratore, sostengono che erano abilitate a

contestare anche gli aspetti non oggetto della procedura di rettifica.

2.1

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPAmm sono parti le persone i cui diritti

od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le

organizzazioni e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la

decisione. La disposizione ricalca quella dell'art. 6 della legge federale

sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021). Secondo

queste norme la capacità di ricorrere presuppone la capacità di essere parte e

quella processuale (che comprende anche quella di procedere con atti propri [Postulationsfähigkeit],

cfr. DTF 132 I 1 consid. 3.2.). La capacità di essere parte costituisce il pendant

processuale del godimento dei diritti civili, mentre quella processuale - che

dev'essere ricondotta all'esercizio dei diritti civili - si riassume nella

facoltà di condurre personalmente il processo, oppure di delegare tale compito

a un rappresentante; esse si determinano secondo il diritto civile (art. 11 e

art. 12-16 codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]; René Rhinow et al., Öffentliches

Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 861 segg.; Paul-Henri Steinauer/ Christiana Fontulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 167 e 170).

2.2

Le ricorrenti sono

delle comunioni di comproprietari in proprietà per piani. L'art. 712l

cpv. 1 CC conferisce a questo tipo di comunione una certa autonomia,

limitatamente all'acquisto in proprio nome dei beni risultati dalla sua

amministrazione. Essa può inoltre, sempre in proprio nome, stare in giudizio

come attrice o convenuta, escutere o essere escussa (art. 712l cpv. 2),

facoltà tuttavia circoscritta all'ambito dell'amministrazione della

comproprietà, rispettivamente delle sue parti comuni (Amédéo Wermelinger in: Jörg Schmid [curatore], Kommentar zum

schweizerischen Zivilrecht, vol. IV1c, Das Stockwerkeigentum,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010 [Zürcher Kommentar] n. 109 e 125 ad art. 712l

CC). Verso terzi la comunione è rappresentata dall'amministratore, in

applicazione dell'art. 712t cpv. 1 CC. Tuttavia, prosegue la norma (cpv.

2), egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto

senz'esserne precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari,

salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può

essere chiesta ulteriormente. Disposizione che trova applicazione anche alle

procedure amministrative (RtiD I-2016 n. 11 consid. 2.1).

2.3

In concreto, davanti al Consiglio di Stato le ricorrenti avrebbero innanzitutto

dovuto dimostrare di possedere la capacità di ricorrere, ovvero di essere parte

secondo l'art. 712l cpv. 2 CC (supra, consid. 2.1.). Cosa che -

tuttavia - esse non hanno fatto, siccome non hanno spiegato al Governo per

quale motivo la pianificazione contestata riguardasse l'ambito di

amministrazione delle proprietà, rispettivamente le parti comuni. Esse si sono

infatti limitate a confermare che "(…) i ricorrenti sono titolari delle

relative quote di PPP e quindi proprietari di appartamenti situati all'interno

del condominio". Trattandosi di un

presupposto processuale, tale aspetto andava esaminato d'ufficio dal Consiglio

di Stato, benché la prova delle circostanze fattuali che lo fondano spettava comunque

alle ricorrenti (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27). Siccome queste

erano venute meno al loro obbligo di collaborazione, l'Esecutivo cantonale

avrebbe dunque dovuto dichiarare irricevibili le impugnative già solo per

questo motivo.

2.4

Anche la questione della mancata produzione dell'autorizzazione

dell'assemblea dei comproprietari in favore dell'amministratore simultaneamente

all'introduzione del ricorso andava affrontata. Innanzitutto è escluso che nel

caso concreto l'amministratore disponesse di un diritto di rappresentanza

legale, non essendo quella in esame una procedura paragonabile a quelle

sommarie (cfr. Amédéo Wermelinger, La

propriété par étages, III ed., Rothenburg 2015 n. 75 ad art. 712t). È

altresì vero che la necessità di rispettare una scadenza per presentare un'impugnativa

può giustificare la sua produzione a posteriori (diffusamente: RtiD I-2016 n.

11.

consid. 2). Alla luce della contestazione sollevata dal comune, le

ricorrenti avrebbero però dovuto provare l'urgenza che legittimava il potere di

rappresentanza dell'amministratore (e quindi del patrocinatore) al momento

dell'introduzione dell'impugnativa. Se si considera che l'adozione della

variante di rettifica risale al 9 dicembre 2014, che l'annuncio della sua

pubblicazione è avvenuto il 27 febbraio 2015, che gli atti sono stati

pubblicati dal 9 marzo 2015 al 22 aprile 2015 (beneficiando dunque anche delle

ferie giudiziarie pasquali in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPAmm) e, da

ultimo, che dal termine di pubblicazione esse disponevano di 15 giorni per insorgere

(art. 28 cpv. 1 LST), l'impossibilità di organizzare tempestivamente

un'assemblea era tutt'altro che ovvia, come invece esse sostengono. Né una

simile urgenza è desumibile dagli atti all'incarto. Anche per questo motivo il

ricorso si appalesava irricevibile.

2.5

Ne discende che il ricorso davanti al Tribunale non può essere

accolto già solo per questi motivi. A questo punto l'esame delle ulteriori

censure avviene a titolo puramente abbondanziale.

3.

Le ricorrenti

ritengono che il Governo abbia a torto negato loro la legittimazione attiva per

tutte quelle censure relative al regime pianificatorio del PPRL non oggetto

della procedura di rettifica. Facendo astrazione di quanto appena spiegato (consid.

2), le tesi ricorsuali non reggono per i seguenti motivi.

3.1

Sotto il profilo terminologico il Governo confonde le domande con

le motivazioni. Determinante, per la ricevibilità del ricorso, sono le prime.

Con il termine "censura" s'intende infatti la critica mossa alla

decisione impugnata, non già la domanda tesa alla sua modificazione. Con questa

precisazione, il ricorso di prima istanza era dunque ricevibile nella misura in

cui le domande erano volte a ottenere una modifica del contenuto delle rettifiche

apportate al PPRL dal consiglio comunale nella seduta del 9 dicembre 2014 (cfr.

art. 28 cpv. 1 LST). Per contro, le ricorrenti, non erano abilitate a porre

domande in relazione a quanto adottato nella seduta del 4 novembre 2013,

giacché per poterlo fare esse avrebbero dovuto imprescindibilmente insorgere in

occasione della loro pubblicazione, avvenuta dal 7 gennaio al 5 febbraio 2014

(FU n. 103-104 del 27 dicembre 2013 pag. 10056). A ragione, pertanto, il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili le domande che andavano oltre

alla richiesta di modificare il contenuto delle rettifiche apportate, ancorché

si sia espresso - come visto - in modo improprio. Esse si appalesavano

irrimediabilmente tardive, siccome formulate unicamente con il ricorso

insinuato in relazione alla pubblicazione delle rettifiche, avvenuta dal 9

marzo al 22 aprile 2015 (FU n. 16 del 27 febbraio 2015 pag. 1821).

3.2

Con l'impugnativa, le ricorrenti sostengono che il Governo era tenuto a

esprimersi anche in merito alle contestazioni rivolte al PPRL in generale e

meglio alle possibilità edificatorie del mapp. 106. Questo poiché autorità di

approvazione del piano, tenuta ad applicare d'ufficio il diritto. Siccome

l'approvazione del piano era ancora pendente al momento dei ricorsi, il

Consiglio di Stato avrebbe dovuto entrare nel merito delle contestazioni sollevate

nei ricorsi contro il PPRL in generale. Tale tesi non può essere seguita.

Infatti, così facendo le ricorrenti confondono il principio secondo il quale

l'autorità esamina d'ufficio il diritto con l'oggetto della decisione impugnata.

Esse, come visto, erano abilitate unicamente a contestare le rettifiche

dipendenti dalla seconda risoluzione del consiglio comunale, non certo a

ottenere una modifica della decisione precedente, che per libera scelta esse hanno

rinunciato a contestare. Il Governo non era dunque tenuto a esprimersi su

questioni che esulavano dall'oggetto del ricorso nell'ambito della sua evasione.

Il fatto che abbia evaso le impugnative simultaneamente all'approvazione del

piano nulla muta al riguardo. Scopo della pubblicazione delle rettifiche era

infatti quello di permettere a eventuali ricorrenti di verificarne la pertinenza.

La domanda di non approvarle doveva dunque essere motivata spiegando le ragioni

per le quali esse non corrispondessero all'evidente intenzione pianificatoria

originale, già adottata e pubblicata. Per poter vantare una legittimazione più

ampia volta a contestare il complesso del PPRL occorreva invece insorgere in

occasione della prima pubblicazione.

3.3

Ne discende che a

ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto ricevibile le impugnative unicamente

nella misura in cui rivolte contro la decisione relativa alle rettifiche del

piano regolatore. Non essendo abilitate a ricorrere in prima istanza contro lo strumento

pianificatorio così come adottato in prima battuta, le ricorrenti non sono

legittimate a contestarlo nemmeno in questa sede. A torto esse pretendono

altrimenti, sostenendo che si tratterebbe di una decisione globale. Infatti,

ciò comporta unicamente che possa essere impugnata per mezzo dei rimedi di

diritto ammessi nella procedura direttrice secondo l'art. 14 legge sul coordinamento

delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3). Per contro, il fatto

di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica la legittimazione

attiva: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione (STA 90.2014.2

del 10 marzo 2016 consid. 1.2.1).

Rettifica della

linea di costruzione nella zona ZMR sul piano d'edificabilità

4.

Le ricorrenti

dichiarano di condividere il fatto che la linea in esame non possa che essere

una linea di arretramento e non, invece, una di costruzione, sottolineando che

dal punto di vista del disegno urbanistico ciò non avrebbe alcun senso: la zona

RI7, che circonda la ZMR, non prevede simili vincoli. Le insorgenti, tuttavia,

ritengono che la linea di arretramento così come definita non sarebbe conforme

né al piano regolatore, né alla legislazione cantonale sulle strade. Per questo

motivo la rettifica non avrebbe dovuto essere approvata.

4.1

Come visto in

precedenza, le ricorrenti erano abilitate a contestare unicamente la rettifica

apportata alla cartografia. Esse avrebbero quindi dovuto spiegare per quale

motivo la correzione della rappresentazione grafica non corrispondesse alla

volontà del pianificatore. Sennonché esse ritengono corretto che la linea in

parola non possa che essere una linea di arretramento. Il ricorso era dunque

irricevibile anche sotto questo profilo. Del resto, alla luce della

formulazione delle censure volte in sostanza a conseguire un maggior

arretramento delle edificazioni dalla strada, il comportamento delle ricorrenti

è contrario alla buona fede processuale. Infatti la tematica della distanza

minima (sia essa obbligatoria o facoltativa) da via __________ era già

desumibile dalla prima pubblicazione, che le ricorrenti non hanno impugnato. È

dunque difficile comprendere perché esse abbiano atteso la seconda

pubblicazione per insorgere.

4.2

4.2.1

Il piano delle edificabilità adottato il 4 novembre 2013 dal consiglio

comunale riporta una linea di edificazione sui tre lati del comparto ZMR che si

affacciano su strade (tratteggio nero). Il rapporto di pianificazione ottobre

2014, relativo alla rettifica, spiega quanto segue (pag. 2 segg.):

L'idea di includere questo comparto nel perimetro del

PPRL, con una regolamentazione particolare facente riferimento alla vigente

zona RI7 del PR generale ed integrandovi una possibilità di sfruttamento

correlato con la zona alberghiera a lago, è sorta ad inizio 2009 mentre era già

in corso da parte del DT l'Esame preliminare del progetto PPRL datato aprile

2008.

(…) Nell'ambito del preavviso cantonale rilasciato il 12.3.2009, il

Dipartimento aveva espresso il proprio assenso di principio, vincolato al

rispetto di alcune condizioni di carattere qualitativo.

Questa proposta venne quindi sviluppata sia in

relazione al __________ che al__________ e presentata pubblicamente dal

municipio la prima volta nell'ambito della procedura d'informazione pubblica

svoltasi nell'aprile-maggio 2010.

Il relativo piano, del marzo 2010,

riporta quindi le linee di arretramento come dei tratteggi rossi, mentre quelle

di costruzione con delle linee alternate a punti, in nero. Per quanto riguarda

il comparto ZMR, tuttavia, risulta marcata con un tratteggio (come per le linee

di arretramento) ma di colore nero (come le linee di costruzione; cfr. pag. 3

del citato rapporto). Tale incongruente rappresentazione grafica è stata

ripresa nel seguente piano dell'agosto 2011. Nell'ambito dell'allestimento del

piano dell'edificabilità luglio 2012, nell'intenzione di semplificarne la

grafica, la distinzione relativa al tipo di tratteggio è stata abbandonata, ritenendo

sufficiente distinguere le linee in base al loro colore. La linea di

arretramento in corrispondenza della zona ZMR è quindi stata tracciata - per

errore - quale linea di costruzione. Errore riportato infine nel piano

settembre 2013, adottato dal legislativo di Paradiso il 4 novembre 2011. Prosegue

il rapporto di pianificazione (pag. 5 seg.):

Si evidenza qui che l'impostazione con le linee di

arretramento per il comparto a monte di Riva Paradiso non è mai stata oggetto

di discussione particolare nel corso dei lavori susseguenti alla prima proposta

del marzo 2010, tanto meno vi sono stat[e] decisioni formali del municipio

intese a modificare l'impostazione data a questo comparto.

Come evidenziano l'art. 6.3 NAPP e i[l] rapporto di

pianificazione, questa zona particolare fa perno sulla zona RI7 del PR generale

e qui, in base al PP, il potenziale di travaso concesso dalla zona a lago (max.

1/3) deve trovare un adeguato inserimento urbanistico, senza vincoli tipologici

particolari. Ora, delle linee di costruzione sui 3 lati fronte strada avrebbero

per contro un marcante effetto strutturante la tipologia edilizia, cui il rapporto

non fa cenno alcuno: ne risulterebbe forzatamente un'edificazione a corte con

un preciso significato urbanistico, che in questo contesto urbano non

troverebbe una coerente giustificazione. L'interpretazione quale linea di

arretramento è pertanto l'unica coerente con l'impostazione pianificatoria data

a questo comparto. Si consideri inoltre che sul lato a monte della strada, la

distanza stessa è regolata da sole linee di arretramento, salvo nel settore che

interessa l'edificazione del nuovo autosilo a ridosso del Bagno pubblico e del

Centro portuale, la quale, formando la porta di accesso sud di Riva Paradiso,

per motivi urbanistici è stata delimitata lungo il fronte strada e nell'angolo

sud tramite linee di costruzione.

4.2.2

Secondo l'art. 5 NAPP per la

definizione delle linee d'edificazione fa stato l'art. 5 cpv. 3 delle norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR). Secondo questo disposto la linea di

arretramento indica il fronte fino al quale è possibile costruire (lett. a), la

linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento e

di contiguità indica il fronte di edificazione in contiguità verso il fondo

adiacente (lett. b), mentre la linea di costruzione con obbligo di costruzione

sulla linea di arretramento e di contiguità possibile indica il fronte con

possibilità di edificare in contiguità verso il fondo adiacente (lett. c).

4.2.3

Alla luce delle motivazioni

contenute nel rapporto di pianificazione testé riportate, la modifica apportata

deve qui essere confermata. Essa corrisponde con ogni evidenza all'intenzione

pianificatoria originaria.

4.3

In ogni caso, le ulteriori critiche

delle insorgenti devono essere disattese.

4.3.1

L'art. 6a cpv. 1 Lstr stabilisce che le distanze dalle strade, da

mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono indicate nei piani

regolatori mediante delle linee di arretramento. Di regola, prosegue la norma,

riservate le norme speciali applicabili all'interno dei nuclei, per le strade

cantonali tali linee sono fissate a quattro metri dal ciglio. Il secondo

capoverso del medesimo disposto specifica che qualora le distanze non risultino

stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o impianti devono

essere realizzati ad almeno quattro metri dal ciglio. Questo articolo,

introdotto il 25 settembre 2012 e in vigore dal 1° dicembre successivo (BU

2012, 554), si limita a ribadire il principio (in precedenza ancorato

nell'abrogato art. 25 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL

7.1.2

), secondo il quale le distanze sono indicate in primo luogo dai piani

regolatori, mentre quelle determinate dalla legge sono applicabili unicamente

in assenza di particolari prescrizioni nello strumento pianificatorio

(Messaggio dell'11 gennaio 2012 [n. 6591] concernente la revisione parziale

della legge sulle strade, in: RVGC anno parlamentare 2012-2013, vol. 5, pag. 2157

segg, 2165). Per l'art. 6 cpv. 1.1 NAPR la distanza minima delle costruzioni

principali e accessorie verso strade e piazze è regolamentata dalle linee di edificazione

quando sono illustrate sul piano delle zone, sul piano particolareggiato del

Centro Comune, sul piano degli AEP e sul piano del traffico. Dove non risultano

indicate tale linee, per le strade pubbliche o aperte al pubblico dev'essere

rispettata una distanza minima di 4 m dal ciglio stradale. Da ultimo, se per le

gerarchie stradali fa stato il piano del traffico del piano regolatore (art. 14

cpv. 1 NAPP), i calibri stradali e le prescrizioni d'arredo sono disciplinati

direttamente dal PPRL (art. 14 cpv. 2 NAPP).

4.3.2

Innanzitutto, via __________ non è una strada cantonale, ma comunale.

L'asse di proprietà cantonale (strada principale P2 __________) scorre perpendicolare

a questa. Come rettamente individuato dal Consiglio di Stato la linea di arretramento

in esame è disciplinata direttamente dal PPRL, il quale non prevede alcun

marciapiede sul lato est di via __________. La variante adottata e non

impugnata ha infatti esteso il perimetro del PPRL sino a ricomprendere anche l'area

pedonale in precedenza disciplinata dal piano del traffico. Limite che,

tuttavia, la ricorrente, come più volte visto, ha omesso di impugnare nei termini

dovuti. Non vi è dunque alcun conflitto col piano del traffico, né - stante

l'arretramento fissato in 5 m - con la Lstr. Tantomeno è dato di vedere incongruenze

con l'art. 6 cpv. 1.1. NAPR.

4.3.3

Anche la censura relativa all'incongruenza con l'adiacente zona RI7 cade

nel vuoto. Intanto, per i motivi che si sono visti, la decisione di includere

questi fondi nel PPRL non può essere contestata dalle ricorrenti. In ogni caso,

il differente trattamento pianificatorio trova comunque la sua giustificazione

nell'intento di relazionare questi due fondi con la zona alberghiera speciale a

lago, svincolandolo quindi dalla zona in cui precedentemente era inserito.

Rettifica dell'indicazione del

parametro H sul piano d'edificabilità

5.

5.1. La legenda

del piano di edificabilità del PPRL prevede l'indicazione dell'altezza massima

con il simbolo Hmax, mentre quella prescritta è riportata con la

dicitura Hp. Tertium non datur. Tuttavia in diversi

casi il piano riporta poi unicamente l'indicazione H. Ciò è in particolare il

caso in relazione ai volumi previsti sul mapp. 106. Il rapporto di

pianificazione ottobre 2014 relativo alla rettifica spiega quanto segue (pag.

6):

(…) il piano di edificabilità risulta incompleto,

quindi impreciso, in quanto negli estratti 1:500 per i settori relativi al__________

e al __________ figura quale quota in m s.m. il simbolo "H", non

presente in legenda, invece del simbolo "HP" per "altezza

prescritta". (…) In effetti il rapporto di pianificazione del PPRL a pag.

40.

recita: "Le nuove misure urbanistiche sono l'uniformità dell'altezza

prescritta degli edifici principali, riferita approssimativamente alla quota

attuale dell'albergo __________, risp. dei corpi più bassi sul fronte del lago

e, inoltre, le linee di costruzione nonché di arretramento per la disposizione

dei volumi." Appare pertanto evidente che l'abbreviazione "H"

(…) sia da intendere quale altezza prescritta.

5.2

Le ricorrenti

sostengono, invece, che questi parametri debbano essere intesi come altezza

massima, dunque Hmax. Tuttavia, con le argomentazioni portate a

sostegno della loro tesi, le insorgenti tentano, nuovamente, di rimettere in

discussione la scelta operata dal PPRL oggetto di prima pubblicazione, omettendo

di spiegare per quale motivo la correzione del piano operata con la rettifica

non costituisca la volontà originaria del pianificatore. Le insorgenti,

infatti, insistono sull'inadeguatezza dell'altezza indicata in particolare per

rapporto all'edilizia retrostante, aspetto che - tuttavia - non è oggetto della

risoluzione da esse impugnata. Che l'indicazione dell'altezza con il simbolo H

nei piani di prima pubblicazione fosse errata è palese. A ben vedere nemmeno le

ricorrenti pretendono altrimenti. Alla luce delle spiegazioni contenute nel

rapporto di pianificazione non v'è nemmeno dubbio che la correzione apportata

corrisponda all'impianto urbanistico adottato con la prima pubblicazione.

6.

In esito alle pregresse

considerazioni, il ricorso davanti al Consiglio di Stato doveva essere

dichiarato irricevibile. Non conta qui comunque procedere a una rettifica del

Dispositivo

dispositivo in tal senso, poiché ciò sarebbe privo di una qualsiasi portata

pratica. È qui dunque sufficiente limitarsi a respingere il ricorso.

7. Con l'emanazione

del presente giudizio, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo del

ricorso è superata.

8. La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAmm). Le ricorrenti sono tenute

inoltre a corrispondere le ripetibili al comune resistente, che non disponendo

di un servizio giuridico, si è fatto assistere da un patrocinatore (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di

fr. 2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta a loro carico, con vincolo

di solidarietà. Esse sono inoltre tenute a rifondere, sempre solidarmente,

l'importo di fr. 3'000.- al comune, per ripetibili.

3. Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere