90.2016.5
Ricorso avverso la mancata attribuzione di ripetibili in prima sede
14 aprile 2020Italiano14 min
municipale 6 agosto 2012 [n. 312] pag. 1). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi
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Incarto
n.
90.2016.5
Lugano
14 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 25 gennaio 2016 di
RI 1
RI
2
patrocinati
da: PR 1
contro
la risoluzione del 23 dicembre 2015 (n. 6003), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune
di Arbedo-Castione concernente il comparto Castione;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella frazione di Castione del Comune di
Arbedo-Castione, RI 1 è proprietario dei mapp. 53, 217, 301, 308, 319 e
1482; egli è inoltre comproprietario del
mapp. 54. La RI 2 è a sua volta proprietaria dei mapp. 16, 19 e 1539. Il
piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7 marzo
2006 (n. 1036), assegna i mapp. 16, 19, 53, 54 e 1539, posti a ovest della
strada cantonale che da Bellinzona conduce a Claro, alla zona industriale J1,
destinata alla produzione e alle funzioni a essa connesse. Su queste proprietà
sono attive le ditte RI 2 e __________, che fanno parte della __________. I
mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482 sono invece ubicati a est della strada
cantonale. I mapp. 217 e 1482 sono assegnati alla zona per attività produttive
J2, destinata alle attività artigianali, d'industria leggera, commerciali e di
servizio, mentre i mapp. 301, 308 e 319 sono posti in zona residenziale e per
attività commerciali RAC 15, prevista per la residenza, il commercio e i
servizi.
B. a. Nella
seduta del 25 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato
una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo
scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di
dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione (messaggio
municipale 6 agosto 2012 [n. 312] pag. 1). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi
citati. Per quanto riguarda quelli posti a ovest della strada cantonale,
il mapp. 16 è stato inserito nella zona industriale J1 (riservata per attività
produttive, art. 34 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR), in
quella per attività lavorative L (destinata alle attività produttive e a quelle
nel settore delle nuove tecnologie e della ricerca, art. 37 NAPR) e nella zona
sportiva e commerciale SC (ove è ammessa la realizzazione di uno stadio
multifunzionale con annesse attività di riabilitazione sportiva, di
ristorazione, ricettive turistiche, sale polifunzionali, e attività computabili
quali grandi generatori di traffico, art. 38 NAPR), quest'ultima parte con
vincolo di ricomposizione particellare obbligatoria e piano di quartiere. I
mapp. 19 (con vincolo di divieto di deposito materiali e inerti) e 1539 sono
stati attribuiti alla zona J1, mentre i mapp. 53 e 54 sono stati assegnati alla
zona SC, pure sottoposti a ricomposizione particellare obbligatoria e a piano
di quartiere. Le particelle a est della strada sono invece state ripartite tra
la zona mista intensiva MI (di principio destinata al terziario, agli esercizi
pubblici, all'albergheria e al piccolo commercio; art. 33 NAPR; mapp. 217 e
1482), zona mista semi-intensiva MSI (riservata alla residenza, al terziario,
agli esercizi pubblici e al piccolo commercio; art. 32 NAPR; mapp. 301) e zona
artigianale Art (art. 36 NAPR; mapp. 308 e 319). Chiamati a esprimersi tramite
referendum, i cittadini di Arbedo-Castione hanno condiviso la nuova
impostazione pianificatoria.
b. Il 15 novembre 2013 RI
1 e la RI 2 hanno contestato la variante davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'integrale annullamento e domandando in via preliminare la ricusa, qualora non
si astenessero, di tutti i funzionari che se n'erano occupati attivamente. Nel
merito essi hanno concentrato le loro critiche sulla pianificazione relativa al
comparto posto ad ovest della ferrovia, ritenuta irrealistica,
sovradimensionata, non conforme al piano direttore cantonale nonché carente per
quanto attiene al disciplinamento delle immissioni, della viabilità e degli
aspetti paesaggistici e naturalistici. Essa sarebbe dunque risultata lesiva
della garanzia della proprietà in quanto priva d'interesse pubblico e
sproporzionata. Pure l'azzonamento previsto per le loro proprietà situate ad
est della ferrovia (mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482) è stato contestato in
quanto arbitrario.
Il Comune, in sede di
risposta e di duplica, ha chiesto la reiezione del gravame.
c. Sempre in data 15
novembre 2013, RI 1 e la RI 2 hanno formulato istanza di ricusa dell'intero
Governo direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con
sentenza 90.2013.23 dell'8 settembre 2014 l'ha parzialmente accolta.
C. Con risoluzione
del 23 dicembre 2015 (n. 6003) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso
la citata variante, negando tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per
il comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo,
pag. 75, che rinvia al capitolo 5. Riassunto della decisione, e in
particolare sottocapitolo A. a.), vista l'assenza di un'analisi dei pericoli
naturali legati all'esondazione del fiume Ticino (cfr. in particolare capitolo
4.1.1. a. Pericoli alluvionali, pag. 14-15). Tuttavia, in considerazione
del lungo iter che aveva contraddistinto la variante e delle mutate circostanze
relative alla realizzazione dello stadio, il Governo ha reputato utile
formulare all'attenzione del Comune alcune considerazioni in merito agli
azzonamenti, alle opere di urbanizzazione, alla rete viaria e agli aspetti
paesaggistici relativi al comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. in
particolare capitolo 4.1.2. d. Proposte per il Comparto a ovest della
ferrovia, pag. 31-36). Per quanto attiene al ricorso di RI 1 e della RI 2,
il Governo, richiamato il motivo principale della mancata approvazione della
pianificazione relativa a tale settore (assenza di analisi dei pericoli
naturali legati all'esondazione del fiume Ticino), lo ha dichiarato privo d'oggetto
con riferimento alle contestazioni relative (p.to n. 1 del dispositivo, pag. 63)
e l'ha respinto per quanto attiene alle contestazioni rivolte contro il
comparto posto ad est della ferrovia e all'istanza di ricusa dei funzionari
(p.to n. 2 del dispositivo, pag. 63), rinunciando all'assegnazione di
ripetibili (p.to n. 3 del dispositivo, pag. 63).
D. Avverso tale
decisione, RI 1 e la RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando la riforma del p.to n. 3 del dispositivo nel senso
di condannare il Comune di Arbedo-Castione a versare solidariamente l'importo
di fr. 40'000.- a titolo di ripetibili. Lamentando una violazione del loro
diritto di essere sentiti, vista l'assenza di qualsiasi motivazione relativa al
citato dispositivo, essi reputano che il loro ricorso sia sostanzialmente stato
accolto dal Governo. Inoltre, in considerazione del considerevole volume di
lavoro svolto dal loro rappresentante, ritengono congruo l'ammontare dell'indennità
richiesta.
E. In sede di
risposta il Comune di Arbedo-Castione si rimette al giudizio del Tribunale,
mentre la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione
del gravame. Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto.
RI 1 e la RI 2 non
hanno replicato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il
ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2. Data la
sua natura formale e la conseguente valenza dirimente (DTF 137 I 195 consid.
2), dev'essere preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di
essere sentito, che i ricorrenti ritengono essere stato violato poiché il
Consiglio di Stato non avrebbe motivato la propria decisione.
2.1. La motivazione della
decisione - obbligo previsto dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm e componente del diritto
di essere sentito garantito dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101) - può essere ritenuta sufficiente
quanto l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi che compongono la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del
2 febbraio 2000 consid. 2). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti
gli argomenti di fatto o di diritto. L'autorità può limitarsi ai punti
essenziali (RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b).
2.2. In concreto la
decisione del Consiglio di Stato è totalmente silente in merito ai motivi che l'hanno
indotto a negare ai ricorrenti l'assegnazione di ripetibili. Tuttavia, in sede
di risposta, la Sezione ha colmato tale lacuna, spiegando quanto segue:
La non approvazione del comparto industriale a valle
della linea ferroviaria è fondata sul fatto che la pianificazione comunale non
ha tenuto debitamente conto del coordinamento tra i pericoli naturali cagionati
dal fenomeno di alluvionamento e le nuove prescrizioni pianificatorie. Nel
ritornare gli atti al Comune, il CdS ha fornito pure alcune considerazioni di
ordine generale utili allo stesso nell'ambito dell'operazione che è stato
chiamato a svolgere per ovviare alla carenza sopracitata.
Ora, concludere come fanno i ricorrenti, che tali
considerazioni inserite a titolo abbondanziale dal Governo equivalgano all'accoglimento
formale e materiale delle censure ricorsuali, è alquanto ardito. Questa tesi
non può essere minimamente condivisa poiché inesatta e non corrispondente ai
fatti sopraesposti.
Alla luce di queste
motivazioni e ritenuto che in ogni caso, le censure sollevate dagli insorgenti
non tendono a contestare l'adeguatezza della decisione, di modo che il potere
cognitivo del Tribunale coincide nel caso concreto con quello del Consiglio di Stato
(art. 69 cpv.1 e 2 LPAmm), occorre concludere che la violazione del diritto di
essere sentito è stata sanata in questa sede.
3. 3.1. Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente
al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate
dalla controversia (ripetibili). Le ripetibili consistono nella partecipazione
all'onorario dell'avvocato (iscritto nell'apposito registro) e alle spese
sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RL 178.310). Quanto previsto
dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità
giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della
disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma
nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC
Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247
lett. c). In questo senso la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla
parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come
tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale (art. 38 cpv. 2 lett. a della legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365] in vigore sino al 31
dicembre 2011; art. 30 cpv. 3 LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, che rinvia
all'art. 69 LPAmm).
3.2. Soccombente ai sensi della citata disposizione è la parte che
propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato
(RDAT 1986 n. 23; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2 ad art. 31). Ininfluente
al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o
materiale (cfr. Marcel Maillard
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,
Considerandi
II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente
quanto siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III
ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13). L'indennità di parte dev'essere
riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in
relazione con l'esito della procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato
(DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem). Se la parte risulta
solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Maillard in: op. cit., n. 16 e 17 ad
art. 64).
3.3
Nella fattispecie, RI 1 e la RI 2 hanno postulato davanti al
Consiglio di Stato l'integrale annullamento della risoluzione del 25 ottobre
2012.
del Consiglio comunale di Arbedo-Castione. Il Consiglio di Stato, nella
risoluzione qui impugnata, ha approvato la revisione, negando tuttavia la
sanzione alla pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della ferrovia
(cfr. supra consid. C). La richiesta degli insorgenti è dunque stata
parzialmente accolta. Poco importa che i motivi alla base della mancata
approvazione siano da ricondurre in prima linea alla questione inerente ai
pericoli di alluvionamento e che per motivi di economia processuale il Governo
non abbia poi evaso nel dettaglio le critiche di merito sollevate dai
ricorrenti, ritenendole, impropriamente, prive d'oggetto. Infatti, a
prescindere dal fatto che il Governo, nel dirimere il loro ricorso, ha
richiamato integralmente non solo le considerazioni contenute nel capitolo
4.1.1
a. Pericoli alluvionali, ma anche quelle esposte al capitolo
4.1.2
d. Proposte per il Comparto a ovest della ferrovia (cfr. decisione
impugnata, pag. 62), dove erano state avanzate tutta una serie di riserve di merito
in relazione alla pianificazione proposta (cfr. supra consid. C), come
visto sopra, determinante per il riconoscimento di un'indennità per ripetibili è
il raffronto fra le conclusioni formulate nel gravame e l'esito della procedura
ricorsuale. Le motivazioni addotte dalla Sezione nella risposta (cfr. supra
consid. 2.2) risultano pertanto in palese contrasto con il diritto applicabile
e sono pertanto inconferenti. I qui ricorrenti andavano dunque considerati
parzialmente vincenti dinanzi al Consiglio di Stato, mentre il Comune, che si
era opposto all'accoglimento del ricorso, quale unico antagonista, in quanto
soccombente, doveva sopportare i costi della procedura di prima istanza (RDAT
II-1993 n. 19).
3.4
In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere
parzialmente accolto e l'incarto retrocesso al Governo affinché riformi il p.to
n. 1 del dispositivo, nel senso di accogliere il ricorso per i punti a-g, e
assegni le dovute ripetibili ai ricorrenti, proporzionalmente al loro grado di
successo. Il rinvio s'impone in considerazione del potere di apprezzamento di
cui gode l'autorità giudicante nella determinazione delle ripetibili, per cui
il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi al Consiglio di Stato
nell'esercizio di tale potere.
4.
Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto
all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto,
comporta che chi ricorre venga
considerato vincente (STA 52.2016.438/440
del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017
consid. 6.1). Visto l'esito si rinuncia al prelievo di tassa e spese di
giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato deve essere considerato
soccombente nella presente procedura e si giustifica pertanto l'assegnazione di
ripetibili per questa sede, mentre il Comune, che non si è opposto all'accoglimento del gravame, può esserne mandato
esente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Gli atti sono ritornati al Consiglio
di Stato affinché riformi il p.to n. 1 del dispositivo della risoluzione del 23
dicembre 2015 (n. 6003) relativo all'evasione del ricorso di RI 1 e della RI 2,
nel senso indicato al consid. 3.4., e statuisca sull'assegnazione delle
ripetibili di prima istanza.
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti va retrocesso l'importo di fr.
3'000.- versato quale anticipo spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai
ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera