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Decisione

90.2016.5

Ricorso avverso la mancata attribuzione di ripetibili in prima sede

14 aprile 2020Italiano14 min

municipale 6 agosto 2012 [n. 312] pag. 1). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi

Source ti.ch

Incarto

n.

90.2016.5

Lugano

14 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea

Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 25 gennaio 2016 di

RI 1

RI

2

patrocinati

da: PR 1

contro

la risoluzione del 23 dicembre 2015 (n. 6003), con

cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune

di Arbedo-Castione concernente il comparto Castione;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Nella frazione di Castione del Comune di

Arbedo-Castione, RI 1 è proprietario dei mapp. 53, 217, 301, 308, 319 e

1482; egli è inoltre comproprietario del

mapp. 54. La RI 2 è a sua volta proprietaria dei mapp. 16, 19 e 1539. Il

piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7 marzo

2006 (n. 1036), assegna i mapp. 16, 19, 53, 54 e 1539, posti a ovest della

strada cantonale che da Bellinzona conduce a Claro, alla zona industriale J1,

destinata alla produzione e alle funzioni a essa connesse. Su queste proprietà

sono attive le ditte RI 2 e __________, che fanno parte della __________. I

mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482 sono invece ubicati a est della strada

cantonale. I mapp. 217 e 1482 sono assegnati alla zona per attività produttive

J2, destinata alle attività artigianali, d'industria leggera, commerciali e di

servizio, mentre i mapp. 301, 308 e 319 sono posti in zona residenziale e per

attività commerciali RAC 15, prevista per la residenza, il commercio e i

servizi.

B. a. Nella

seduta del 25 ottobre 2012 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato

una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo

scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di

dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione (messaggio

municipale 6 agosto 2012 [n. 312] pag. 1). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi

citati. Per quanto riguarda quelli posti a ovest della strada cantonale,

il mapp. 16 è stato inserito nella zona industriale J1 (riservata per attività

produttive, art. 34 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR), in

quella per attività lavorative L (destinata alle attività produttive e a quelle

nel settore delle nuove tecnologie e della ricerca, art. 37 NAPR) e nella zona

sportiva e commerciale SC (ove è ammessa la realizzazione di uno stadio

multifunzionale con annesse attività di riabilitazione sportiva, di

ristorazione, ricettive turistiche, sale polifunzionali, e attività computabili

quali grandi generatori di traffico, art. 38 NAPR), quest'ultima parte con

vincolo di ricomposizione particellare obbligatoria e piano di quartiere. I

mapp. 19 (con vincolo di divieto di deposito materiali e inerti) e 1539 sono

stati attribuiti alla zona J1, mentre i mapp. 53 e 54 sono stati assegnati alla

zona SC, pure sottoposti a ricomposizione particellare obbligatoria e a piano

di quartiere. Le particelle a est della strada sono invece state ripartite tra

la zona mista intensiva MI (di principio destinata al terziario, agli esercizi

pubblici, all'albergheria e al piccolo commercio; art. 33 NAPR; mapp. 217 e

1482), zona mista semi-intensiva MSI (riservata alla residenza, al terziario,

agli esercizi pubblici e al piccolo commercio; art. 32 NAPR; mapp. 301) e zona

artigianale Art (art. 36 NAPR; mapp. 308 e 319). Chiamati a esprimersi tramite

referendum, i cittadini di Arbedo-Castione hanno condiviso la nuova

impostazione pianificatoria.

b. Il 15 novembre 2013 RI

1 e la RI 2 hanno contestato la variante davanti al Consiglio di Stato, postulandone

l'integrale annullamento e domandando in via preliminare la ricusa, qualora non

si astenessero, di tutti i funzionari che se n'erano occupati attivamente. Nel

merito essi hanno concentrato le loro critiche sulla pianificazione relativa al

comparto posto ad ovest della ferrovia, ritenuta irrealistica,

sovradimensionata, non conforme al piano direttore cantonale nonché carente per

quanto attiene al disciplinamento delle immissioni, della viabilità e degli

aspetti paesaggistici e naturalistici. Essa sarebbe dunque risultata lesiva

della garanzia della proprietà in quanto priva d'interesse pubblico e

sproporzionata. Pure l'azzonamento previsto per le loro proprietà situate ad

est della ferrovia (mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482) è stato contestato in

quanto arbitrario.

Il Comune, in sede di

risposta e di duplica, ha chiesto la reiezione del gravame.

c. Sempre in data 15

novembre 2013, RI 1 e la RI 2 hanno formulato istanza di ricusa dell'intero

Governo direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con

sentenza 90.2013.23 dell'8 settembre 2014 l'ha parzialmente accolta.

C. Con risoluzione

del 23 dicembre 2015 (n. 6003) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso

la citata variante, negando tuttavia la sanzione agli azzonamenti previsti per

il comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. p.to n. 2. a. del dispositivo,

pag. 75, che rinvia al capitolo 5. Riassunto della decisione, e in

particolare sottocapitolo A. a.), vista l'assenza di un'analisi dei pericoli

naturali legati all'esondazione del fiume Ticino (cfr. in particolare capitolo

4.1.1. a. Pericoli alluvionali, pag. 14-15). Tuttavia, in considerazione

del lungo iter che aveva contraddistinto la variante e delle mutate circostanze

relative alla realizzazione dello stadio, il Governo ha reputato utile

formulare all'attenzione del Comune alcune considerazioni in merito agli

azzonamenti, alle opere di urbanizzazione, alla rete viaria e agli aspetti

paesaggistici relativi al comparto posto ad ovest della ferrovia (cfr. in

particolare capitolo 4.1.2. d. Proposte per il Comparto a ovest della

ferrovia, pag. 31-36). Per quanto attiene al ricorso di RI 1 e della RI 2,

il Governo, richiamato il motivo principale della mancata approvazione della

pianificazione relativa a tale settore (assenza di analisi dei pericoli

naturali legati all'esondazione del fiume Ticino), lo ha dichiarato privo d'oggetto

con riferimento alle contestazioni relative (p.to n. 1 del dispositivo, pag. 63)

e l'ha respinto per quanto attiene alle contestazioni rivolte contro il

comparto posto ad est della ferrovia e all'istanza di ricusa dei funzionari

(p.to n. 2 del dispositivo, pag. 63), rinunciando all'assegnazione di

ripetibili (p.to n. 3 del dispositivo, pag. 63).

D. Avverso tale

decisione, RI 1 e la RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando la riforma del p.to n. 3 del dispositivo nel senso

di condannare il Comune di Arbedo-Castione a versare solidariamente l'importo

di fr. 40'000.- a titolo di ripetibili. Lamentando una violazione del loro

diritto di essere sentiti, vista l'assenza di qualsiasi motivazione relativa al

citato dispositivo, essi reputano che il loro ricorso sia sostanzialmente stato

accolto dal Governo. Inoltre, in considerazione del considerevole volume di

lavoro svolto dal loro rappresentante, ritengono congruo l'ammontare dell'indennità

richiesta.

E. In sede di

risposta il Comune di Arbedo-Castione si rimette al giudizio del Tribunale,

mentre la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione

del gravame. Dei loro argomenti si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto.

RI 1 e la RI 2 non

hanno replicato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa

è la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il

ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

2. Data la

sua natura formale e la conseguente valenza dirimente (DTF 137 I 195 consid.

2), dev'essere preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di

essere sentito, che i ricorrenti ritengono essere stato violato poiché il

Consiglio di Stato non avrebbe motivato la propria decisione.

2.1. La motivazione della

decisione - obbligo previsto dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm e componente del diritto

di essere sentito garantito dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione

svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101) - può essere ritenuta sufficiente

quanto l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella

situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232

consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),

oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi che compongono la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del

2 febbraio 2000 consid. 2). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti

gli argomenti di fatto o di diritto. L'autorità può limitarsi ai punti

essenziali (RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b).

2.2. In concreto la

decisione del Consiglio di Stato è totalmente silente in merito ai motivi che l'hanno

indotto a negare ai ricorrenti l'assegnazione di ripetibili. Tuttavia, in sede

di risposta, la Sezione ha colmato tale lacuna, spiegando quanto segue:

La non approvazione del comparto industriale a valle

della linea ferroviaria è fondata sul fatto che la pianificazione comunale non

ha tenuto debitamente conto del coordinamento tra i pericoli naturali cagionati

dal fenomeno di alluvionamento e le nuove prescrizioni pianificatorie. Nel

ritornare gli atti al Comune, il CdS ha fornito pure alcune considerazioni di

ordine generale utili allo stesso nell'ambito dell'operazione che è stato

chiamato a svolgere per ovviare alla carenza sopracitata.

Ora, concludere come fanno i ricorrenti, che tali

considerazioni inserite a titolo abbondanziale dal Governo equivalgano all'accoglimento

formale e materiale delle censure ricorsuali, è alquanto ardito. Questa tesi

non può essere minimamente condivisa poiché inesatta e non corrispondente ai

fatti sopraesposti.

Alla luce di queste

motivazioni e ritenuto che in ogni caso, le censure sollevate dagli insorgenti

non tendono a contestare l'adeguatezza della decisione, di modo che il potere

cognitivo del Tribunale coincide nel caso concreto con quello del Consiglio di Stato

(art. 69 cpv.1 e 2 LPAmm), occorre concludere che la violazione del diritto di

essere sentito è stata sanata in questa sede.

3. 3.1. Secondo

l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente

al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate

dalla controversia (ripetibili). Le ripetibili consistono nella partecipazione

all'onorario dell'avvocato (iscritto nell'apposito registro) e alle spese

sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RL 178.310). Quanto previsto

dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità

giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della

disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma

nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC

Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247

lett. c). In questo senso la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla

parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come

tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale (art. 38 cpv. 2 lett. a della legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365] in vigore sino al 31

dicembre 2011; art. 30 cpv. 3 LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, che rinvia

all'art. 69 LPAmm).

3.2. Soccombente ai sensi della citata disposizione è la parte che

propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato

(RDAT 1986 n. 23; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2 ad art. 31). Ininfluente

al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o

materiale (cfr. Marcel Maillard

in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,

Considerandi

II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente

quanto siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III

ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13). L'indennità di parte dev'essere

riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in

relazione con l'esito della procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato

(DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem). Se la parte risulta

solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Maillard in: op. cit., n. 16 e 17 ad

art. 64).

3.3

Nella fattispecie, RI 1 e la RI 2 hanno postulato davanti al

Consiglio di Stato l'integrale annullamento della risoluzione del 25 ottobre

2012.

del Consiglio comunale di Arbedo-Castione. Il Consiglio di Stato, nella

risoluzione qui impugnata, ha approvato la revisione, negando tuttavia la

sanzione alla pianificazione relativa al comparto posto ad ovest della ferrovia

(cfr. supra consid. C). La richiesta degli insorgenti è dunque stata

parzialmente accolta. Poco importa che i motivi alla base della mancata

approvazione siano da ricondurre in prima linea alla questione inerente ai

pericoli di alluvionamento e che per motivi di economia processuale il Governo

non abbia poi evaso nel dettaglio le critiche di merito sollevate dai

ricorrenti, ritenendole, impropriamente, prive d'oggetto. Infatti, a

prescindere dal fatto che il Governo, nel dirimere il loro ricorso, ha

richiamato integralmente non solo le considerazioni contenute nel capitolo

4.1.1

a. Pericoli alluvionali, ma anche quelle esposte al capitolo

4.1.2

d. Proposte per il Comparto a ovest della ferrovia (cfr. decisione

impugnata, pag. 62), dove erano state avanzate tutta una serie di riserve di merito

in relazione alla pianificazione proposta (cfr. supra consid. C), come

visto sopra, determinante per il riconoscimento di un'indennità per ripetibili è

il raffronto fra le conclusioni formulate nel gravame e l'esito della procedura

ricorsuale. Le motivazioni addotte dalla Sezione nella risposta (cfr. supra

consid. 2.2) risultano pertanto in palese contrasto con il diritto applicabile

e sono pertanto inconferenti. I qui ricorrenti andavano dunque considerati

parzialmente vincenti dinanzi al Consiglio di Stato, mentre il Comune, che si

era opposto all'accoglimento del ricorso, quale unico antagonista, in quanto

soccombente, doveva sopportare i costi della procedura di prima istanza (RDAT

II-1993 n. 19).

3.4

In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere

parzialmente accolto e l'incarto retrocesso al Governo affinché riformi il p.to

n. 1 del dispositivo, nel senso di accogliere il ricorso per i punti a-g, e

assegni le dovute ripetibili ai ricorrenti, proporzionalmente al loro grado di

successo. Il rinvio s'impone in considerazione del potere di apprezzamento di

cui gode l'autorità giudicante nella determinazione delle ripetibili, per cui

il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi al Consiglio di Stato

nell'esercizio di tale potere.

4.

Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto

all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto,

comporta che chi ricorre venga

considerato vincente (STA 52.2016.438/440

del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017

consid. 6.1). Visto l'esito si rinuncia al prelievo di tassa e spese di

giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato deve essere considerato

soccombente nella presente procedura e si giustifica pertanto l'assegnazione di

ripetibili per questa sede, mentre il Comune, che non si è opposto all'accoglimento del gravame, può esserne mandato

esente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Gli atti sono ritornati al Consiglio

di Stato affinché riformi il p.to n. 1 del dispositivo della risoluzione del 23

dicembre 2015 (n. 6003) relativo all'evasione del ricorso di RI 1 e della RI 2,

nel senso indicato al consid. 3.4., e statuisca sull'assegnazione delle

ripetibili di prima istanza.

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti va retrocesso l'importo di fr.

3'000.- versato quale anticipo spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai

ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera