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Decisione

90.2016.59

Ricorso contro delle varianti del PR - zona per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico, ponderazione degli interessi

28 marzo 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i mutamenti intervenuti dall'avvio della procedura, la variante appare comunque

sorretta da una valida base pianificatoria. Peraltro, come verrà esposto qui di

seguito, dal profilo delle immissioni, la rinuncia da parte di Tre Valli

Soccorso a insediarsi nel comparto comporta un evidente miglioramento dal punto

di vista dell'inserimento della zona CP17 nel contesto circostante. Anche

questa critica va pertanto respinta.

5.4. La ricorrente

contesta infine l'adeguato inserimento della zona CP17, assimilabile ad una

zona industriale-artigianale, nel limitrofo comparto residenziale. Essa sarebbe

infatti inadatta a ospitare servizi di pronto intervento, visto il pericolo e

il disturbo arrecato al vicinato, ponendosi così in contrasto con il principio

basilare della LPT secondo cui le zone edificabili vanno predisposte

razionalmente. Ritiene inoltre "(…) un po' fuorviante - anche se

giuridicamente corretto - il continuo riferimento fatto dal Municipio e anche

nella decisione del CdS alla situazione pianificatoria vigente, con la quale

viene fatto ripetutamente il confronto. In più punti (sia riguardo all'aspetto

delle immissioni foniche del CSR, sia riguardo all'impatto fonico del traffico

su via ai Grotti, sia in riferimento ai pericoli rappresentati dai mezzi di

pronto intervento attraversanti un quartiere residenziale) si ripete infatti

che la situazione non sarebbe molto diversa o peggiore di quanto fosse

all'epoca in cui l'Arsenale era in funzione. In realtà l'Arsenale è chiuso da

un pezzo e rispetto alla situazione odierna del quartiere l'insediamento del

CSR su questa area indurrebbe un netto peggioramento". Risulterebbe

inoltre irragionevole ubicare i servizi di pronto intervento in una zona

discosta dai principali svincoli stradali e autostradali, quando, sotto questo

profilo, l'ubicazione precedente risultava ottimale. A suo parere la ponderazione

degli interessi effettuata dal comune e avallata dal Governo non poggerebbe quindi

su "criteri scientifici e oggettivi", risultando arbitraria.

5.4.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 OPT, se

dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti

d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale

contesto: verificano gli interessi in causa (lett. a); valutano gli interessi

verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo

territoriale auspicato e con le implicazioni possibili

(lett. b); tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla

base della loro valutazione (lett. c). Nella motivazione delle decisioni

esse presentano la ponderazione degli interessi (cpv. 2). In concreto, dando

seguito alla richiesta formulata dal Dipartimento del territorio in sede di

esame preliminare, il comune, nel citato Rapporto, ha dedicato il capitolo 2,

pag. 4-6, alla ponderazione degli interessi toccati dalla variante. In sostanza

esso ha contrapposto all'ubicazione più svantaggiosa della zona CP17 per

rapporto alle attività di pronto intervento e al suo inserimento in prossimità

di un comparto residenziale, tutta una serie di

altri aspetti quali quello edilizio (legato

in particolare al fatto che il complesso dell'ex Arsenale comprende edifici già

predisposti e utilizzati in passato per attività analoghe con

spazi esterni ben strutturati e adatti allo scopo), quello logistico (riferito

in particolare alla razionalizzazione degli spazi e alla possibilità di

sfruttare le sinergie create dalle strutture di utilità pubblica, permettendo

un uso ottimale delle infrastrutture esistenti), quello legato alla possibilità

di salvaguardare e valorizzare il complesso storico, quello economico, ritenuto

che la zona CP17 richiede investimenti minori rispetto a quelli necessari per

realizzare il vincolo CP29 e che l'acquisto del sedime ha potuto avvenire a

condizioni di favore, il fatto che la maggior distanza (ca. 800 m) rispetto

allo svincolo della A2 non compromette comunque la rapidità degli interventi di

soccorso e infine l'inopportunità di una riconversione a uso residenziale

dell'ex Arsenale. Per quanto attiene alla prossimità della zona CP 17 alla zona

abitativa, esso ha ritenuto anzitutto che dal profilo dei rumori il GdS II

assegnato a tale zona la tuteli in modo conveniente: infatti le attività svolte

all'interno della zona CP17 - equiparabili

ad attività di carattere artigianale, salvo l'edificio principale e per quello

che ospiterà la sala multiuso - dovranno rispettare verso la zona limitrofa i

valori limiti d'immissione relativi al GdS II (cfr. citato Rapporto,

pag. 31). Inoltre, confrontando la valutazione del traffico indotto della zona

CP17 a pieno sfruttamento, pari a 385 veicoli al giorno, con il traffico indotto

quando l'Arsenale era in funzione, pari a 380 veicoli al giorno, ha accertato

che la zona CP17 non comporta a pieno sfruttamento un carico di traffico

sostanzialmente diverso (cfr. citato Rapporto, capitolo 3.3, pag. 9-11,

capitolo 4.5., pag. 16, e capitolo 7.1.4., pag. 26). Ciononostante, al fine di

garantire una sicurezza maggiore agli utenti della strada, la revisione prevede

un allargamento del calibro complessivo di via ai Grotti.

5.4.2. In merito alle critiche sollevate dalla

ricorrente, occorre rilevare quanto segue. Secondo l'art. 3 cpv. 3 LPT, gli insediamenti devono essere strutturati

secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre

in particolare: ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al

lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di

trasporti pubblici (lett. a), adottare misure per migliorare l'uso di superfici

inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le

possibilità di densificazione delle superfici insediative (lett. abis )

e preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni

nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti

(lett. b). Il cpv. 4 lett. c della norma prevede che, per gli edifici e gli

impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione

appropriata: occorre in particolare evitare o ridurre generalmente al minimo le

incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e

sull'economia. Per quanto attiene al principio di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a

LPT, va subito detto che esso non comporta né una separazione assoluta fra zone

destinate al lavoro e zone residenziali né una loro mescolanza, bensì una loro

commistione ottimale: una separazione delle zone riservate al lavoro è

opportuna allorquando le costruzioni industriali e artigianali ivi situate sono

fonte di forti disturbi (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 36 ad art.

3; Aemisegger/Kissling, op. cit.,

Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung, n. 37). Per quanto attiene al principio secondo cui le zone

residenziali vanno preservate da immissioni moleste si rileva che lo stesso

viene attuato anzitutto tramite la legislazione sulla protezione dell'ambiente

con l'attribuzione dei GdS alle varie zone. Tale principio va comunque

considerato nella pianificazione sia della zona residenziale stessa che del

territorio limitrofo: appartiene infatti ai

compiti della pianificazione del territorio ubicare le zone da destinare a

strutture che provocano forti immissioni, e segnatamente le zone industriali,

in luoghi adeguati, in modo da preservare il più possibile le zone sensibili al

rumore (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 38-42 ad

art. 3; Aemisegger/Kis-sling,

op. cit., Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung, n. 38). Tali postulati vengono ribaditi per

quanto attiene alle zone d'interesse pubblico al cpv. 4 lett. c dell'art. 3 LPT.

5.4.3. In concreto va considerato che la zona che

ospita l'Arsenale è preesistente e che con la sua riconversione il comune ha dato attuazione ad uno dei postulati principali

della revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012, entrata in vigore il 1°

maggio 2014, ovvero quello relativo allo sviluppo verso l'interno del

territorio costruito tramite un miglior uso delle riserve, postulato ora

ancorato, come visto, all'art. 3 cpv. 3 lett. abis LPT. Inoltre,

dal profilo delle immissioni, la zona CP17

non è di certo equiparabile a una zona industriale o a una per edifici o

attrezzature pubbliche destinata a richiamare un folto afflusso di pubblico (cfr.

STF 1P.17/2001 del 2 aprile 2001 consid. 5c; DTF 120 Ib 456 consid. 4d e 4e).

Come osserva il comune, l'attribuzione alla limitrofa zona residenziale del GdS

Considerandi

II rappresenta un'ulteriore garanzia a tutela

della zona dalle immissioni generate dalla zona CP17, ritenuto peraltro come "(…)

le attività che provocano maggiore rumore (Corpo pompieri, Tre

Valli Soccorso, ecc.) sono dislocate prevalentemente

nella parte est del centro, ossia ad una certa distanza dalle zone residenziali, e sono parzialmente

schermate dagli edifici stessi del centro, mentre verso la vicina zona

residenziale ad ovest si svolgeranno attività meno rumorose" (cfr.

citato Rapporto, pag. 31). Infine l'abbandono dell'intenzione di insediarsi

nella zona CP17 da parte di Tre Valli Soccorso concorre a ridurre notevolmente

l'impatto della zona sull'ambiente

residenziale circostante. Rimane così l'aspetto legato all'attività del

Corpo pompieri, che viene tuttavia quantificato in 200 interventi all'anno, di cui ca. il 90-95% con priorità normale e

solo il 5-10% di carattere urgente, ciò che corrisponde a una media di ca. 15

interventi urgenti all'anno, rispettivamente un intervento urgente ogni 5

settimane (cfr. citato Rapporto, allegato 2, pag. 9). L'incidenza della nuova

ubicazione sul tempo di percorso e quindi sulla tempestività degli interventi -

aspetto questo che la ricorrente ha contestato soprattutto per quanto attiene

all'attività di Tre Valli Soccorso - è di ca. 1 minuto (cfr. citato Rapporto,

pag. 5). In definitiva alla luce di tutte queste considerazioni gli argomenti

sollevati dalla ricorrente non giungono a scalfire la ponderazione degli

interessi effettuata dal comune.

5.4.4

In conclusione, in base a tutto quanto precede,

sia l'individuazione degli interessi in gioco, sia la loro ponderazione, sia la

loro valutazione globale ai sensi dell'art. 3 OPT effettuata dal comune e

tutelata dal Governo risulta immune da violazioni del diritto.

6.

Per tutti questi motivi il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere