90.2016.59
Ricorso contro delle varianti del PR - zona per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico, ponderazione degli interessi
28 marzo 2018Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2016.59
Lugano
28 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 14 settembre 2016 di
RI
1
RI 2
RI 3
rappresentati
da: RA 1
contro
la
risoluzione 12 luglio 2016 (n. 3263) con cui il Consiglio di Stato ha approvato
le varianti del piano regolatore del comune di Biasca concernenti l'area
dell'ex Arsenale (Zona CP17) al mapp. 2293 e il centro comunale di interesse
regionale legato alle attività pompieristiche e della protezione civile (Zona
CP29) al mapp. 5623;
ritenuto, in
fatto
A. Il mapp. 2293 di Biasca, di 19'415 mq, ospita il
complesso dell'Arsenale, costruito su progetto degli arch. Tami, Jäggli,
Brunoni e altri nel 1940-1942. Il complesso, formato da una costruzione
amministrativa principale (uffici e intendenza), da sette magazzini e da
un'officina meccanica, circondati da ampi piazzali, è situato a nord-est di
Biasca e confina ad est con dei giardini e alcuni grotti, a sud con una roggia
incanalata, oltre la quale è posto il cimitero comunale, e a ovest e a nord con
la zona residenziale R2. Al complesso si accede da via ai Grotti e da via Arsenale.
L'attività dell'Arsenale è cessata definitivamente nel 2004, dopo che dal 1956
al 1996 gli edifici sono stati utilizzati nella loro funzione originale nell'ambito
di corsi di ripetizione e dal 1980 i pompieri vi hanno trovato gli spazi per le
esercitazioni. Al fine di riconvertire l'uso del fondo e sulla base di uno
studio di fattibilità allestito nel 2006, il 14 novembre 2008 il comune ha
acquistato il complesso dalla Confederazione (Armasuisse) per destinarlo a scopi
pubblici, ciò che ha permesso di ottenere un prezzo di favore. Il piano
regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 marzo 1992 (n.
2174), attribuisce il mapp. 2293 alla
Zona CP17 "Arsenale" (vincolo a favore di altri Enti), senza ulteriore
disciplinamento nelle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
Attribuiva inoltre parte del mapp. 5623, di 5'196 mq, inedificato e posto in
prossimità della A2, alla zona residenziale. Con risoluzione 11 marzo 2003 (n.
1040) il Governo ha approvato l'attribuzione dell'intero mapp. 5623 alla Zona
CP29 "Centro comunale di interesse regionale legato alle attività pompieristiche
e della protezione civile".
B. a. In data 25 marzo 2013 il consiglio comunale di
Biasca ha adottato una variante che prevede di centralizzare al mapp.
2293 vari servizi comunali e regionali, fra cui il corpo regionale dei pompieri, il servizio Tre Valli Soccorso, un
centro di protezione civile, l'azienda dell'acqua potabile e altre strutture.
Il complesso dell'Arsenale viene così inserito in Zona CP17 "Centro
Servizi Regionale CSR ed altre attività d'interesse pubblico", retta dagli
art. 46 lett. c e 47 cpv. 1 lett. q NAPR. In particolare, secondo quest'ultima
norma, le destinazioni ammesse sono le seguenti:
- Il complesso può accogliere contenuti compatibili
con la funzione originale (magazzini e strutture di supporto per servizi
tecnici e di soccorso, aziende municipali e regionali, depositi pubblici, ecc.)
- Sono ammessi contenuti compatibili quali strutture
museali o espositive, sale riunioni, ecc.
- Lo stabile amministrativo centrale (sub. A) può
essere utilizzato secondo i suoi scopi originali (residenza per il custode,
uffici, laboratori).
La variante prevede
inoltre di consolidare il complesso quale bene culturale d'interesse cantonale,
l'attribuzione alla nuova zona del grado di
sensibilità al rumore (GdS) III (cfr. art. 47 cpv. 2 NAPR), l'allargamento
stradale di via ai Grotti e l'inserimento dell'intera Zona CP29, la cui
destinazione è ormai assorbita dalla nuova zona CP17, in zona residenziale
semi-estensiva R3.
b.
Contro la pianificazione adottata dal comune la
RI 1 - anche a nome e per conto dello RI 2, di cui è sezione cantonale -
unitamente a RI 3 sono insorte davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
Condividendo l'intento di proteggere il complesso dell'ex Arsenale come bene
culturale d'importanza cantonale, esse ne hanno criticato la destinazione,
nella misura in cui prevede un uso analogo a quello originario. Segnalando in
proposito come anche l'Ufficio dei beni culturali non avesse escluso un
riconversione radicale dell'area, esse ritengono che un uso residenziale
comporterebbe interventi meno incisivi e snaturanti sugli edifici e
s'inserirebbe maggiormente nel comparto residenziale circostante, di modo che andrebbe
privilegiato. Tanto più che l'argomento, secondo cui una destinazione
residenziale sarebbe incompatibile con gli accordi presi con Armasuisse
nell'ambito della cessione del sedime, sarebbe inconsistente: tali accordi
potrebbero infatti venir disdetti con ottime ragioni, fra cui il fatto che la
destinazione residenziale favorirebbe
maggiormente l'obiettivo di salvaguardia A (conservazione integrale) del
complesso, indicato nell'Inventario
federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). La variante si fonderebbe inoltre su presupposti ormai
superati e non avrebbe modo di realizzarsi, visto che la Protezione civile
avrebbe nel frattempo deciso di trasferire la sua sede a Bodio e che anche Tre
Valli Soccorso starebbe valutando soluzioni alternative. Esse criticano poi il
fatto che l'azzonamento del mapp. 2293, vista la sua importanza, non sia stato
pianificato nell'ambito della revisione generale del piano regolatore ormai
alle porte: la variante sarebbe quindi avulsa da una visione d'assieme del
territorio comunale e potrebbe pregiudicare gli obiettivi della revisione. La
variante si porrebbe anche in contrasto con i principi basilari della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), quali l'uso
parsimonioso del suolo, la contenibilità e la densificazione: infatti da un
lato, con l'attribuzione del mapp. 5623 alla zona residenziale, la zona edificabile
viene ampliata, mentre dall'altro la nuova zona CP17 risulta manifestamente
sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze
del comune: prova ne è il fatto che due edifici del complesso sarebbero tuttora
privi di destinazione. Ciò sarebbe inammissibile anche alla luce del sovradimensionamento
della zona industriale di Biasca. Infine, secondo le ricorrenti, l'area,
assimilabile ad una zona industriale-artigianale, non si inserirebbe in modo
adeguato nel comparto residenziale circostante. In special modo essa sarebbe
inadatta a ospitare servizi di pronto intervento, visto il pericolo e il
disturbo arrecato al vicinato. A questo proposito ritengono irragionevole
ubicare questi servizi in una zona discosta dai principali svincoli stradali e
autostradali, quando, sotto questo profilo, l'ubicazione precedente risultava
ottimale.
C. Con risoluzione
12 luglio 2016 (n. 3262) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti,
apportandovi alcuni correttivi, fra cui - in considerazione dell'elevata
contenibilità del piano con riferimento ai contenuti residenziali - la parziale
non approvazione dell'attribuzione del mapp. 5623 alla zona R3 (cfr. in
particolare capitoli 7.1.a "Modifiche d'ufficio" e 7.2.a "Decisioni
che richiedono una variante di PR", pag. 57, e capitolo 4.1.7., pag. 17-18).
Il ricorso in parola è stato respinto con i
seguenti argomenti. In merito all'asserita indeterminatezza dei contenuti della
zona CP17, il Governo ha ritenuto anzitutto che la destinazione prevista lasciasse
un giusto margine per insediare non solo strutture necessarie con una
certa urgenza ma anche strutture di carattere generale degli enti pubblici
locali e regionali, e ciò alla luce della continua evoluzione delle esigenze in
materia di servizi pubblici. Pertanto il trasferimento a Bodio della sede della
Protezione civile non influirebbe sulle valutazioni alla base della variante. Non
vi sarebbero inoltre dubbi in merito al fatto che "(…) la possibilità
di contribuire alla tutela del complesso dell'ex Arsenale con l'inserimento di
funzioni previste ora in altra sede a poca distanza dallo stesso e non ancora
utilizzate allo scopo costituisca una premessa alla modifica di PR all'esame e
al suo interesse pubblico". Attendere la revisione generale del piano
regolatore, "congelando" la disponibilità delle superfici presenti al
mapp. 2293, significherebbe invece condannare il complesso all'incuria. Andrebbe
per contro colta "(…) l'occasione di sfruttare un edificio esistente di
proprietà comunale e di valore patrimoniale che evidentemente ha tutto
l'interesse ad essere mantenuto integro nelle sue dimensioni fondiarie e
pubblico nelle sue destinazioni". Per quanto attiene al rispetto dei
principi fondamentali della LPT, il Consiglio di Stato ha osservato come, in
parziale accoglimento degli argomenti addotti nel ricorso, l'estensione della
zona R3 è stata ricondotta entro i limiti di quella vigente prima che il mapp.
5623 venisse interamente attribuito alla zona CP29. Ad ogni modo dal profilo
qualitativo le unità insediative specificamente destinate a scopi pubblici non
sarebbero comparabili con quelle abitative. Inoltre la zona industriale di
Biasca assolverebbe funzioni completamente diverse rispetto a quelle assegnate
alla zona CP17. Dal profilo dell'accessibilità l'Esecutivo cantonale ha
convenuto che la zona CP29 presentasse dei vantaggi, concludendo tuttavia che
l'ubicazione prescelta ne offra di maggiori (concentrazione dei servizi, acquisizione
della proprietà da parte del comune, conservazione e uso di un bene culturale,
identità dell'ubicazione, possibilità di estensione anche ad altri usi pubblici,
sostenibilità finanziaria, riduzione accettabile del grado di tempestività degli interventi da parte dei servizi di pronto
soccorso). Infine, dal profilo del rumore, poiché le attività svolte nella
nuova zona CP17 dovranno rispettare il GdS II attribuito alla
circostante zona residenziale, quest'ultima ne risulterebbe sufficientemente protetta.
D. Avverso la
citata risoluzione governativa le ricorrenti citate in ingresso insorgono ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Esse
ripropongono in sostanza gli argomenti avanzati senza successo in prima sede,
ribadendo l'incompatibilità sostanziale fra alcune funzioni della nuova zona
CP17 con la tutela del bene culturale (in particolare per quanto attiene agli
interventi esterni necessari per adattare le strutture al ricovero degli
automezzi dei pompieri) e rimproverando al comune di non aver mai approfondito
seriamente l'opzione di un uso residenziale dell'ex Arsenale. Per quanto
attiene poi all'inserimento della zona CP17 nel contesto circostante, esse criticano
la ponderazione degli interessi effettuata dal comune e avallata dal Governo.
E. Il comune di
Biasca, tramite il suo municipio, e la Sezione dello sviluppo territoriale,
agente per conto del Governo, chiedono che il ricorso venga respinto. Dei loro
argomenti si dirà, ove necessario, in seguito.
F. Con gli allegati
di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni e
domande. Le ricorrenti segnalano in particolare come, da quanto appreso dalla
stampa, anche l'associazione Tre Valli Soccorso abbia di recente abbandonato
l'intenzione d'insediare la sua sede presso la zona CP17.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il ricorso è
tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; LST; RL 7.1.1.1) e la legittimazione di RI 3, cittadina attiva del comune
di Biasca, è certa (art. 28 cpv. 2 lett. a e 30 cpv. 2 lett. b LST). Per quanto
concerne la RI 1 e la RI 3 il Tribunale considera quanto segue.
1.1.1. Secondo l'art.
28 cpv. 1 LST contro il contenuto del piano regolatore
è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione; sono legittimati a ricorrere, soggiunge
la norma (cpv. 2), ogni cittadino attivo nel comune (lett. a) e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b). La
nozione d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato all'art.
65 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.; cfr. Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori,
in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., 210). Quest'ultimo interesse dev'essere
personale, ovvero proprio, diretto e attuale (cfr. sul concetto d'interesse
degno di protezione: RDAT II-2001 n. 2
consid. 2.1. con rinvii; Benoît Bovay,
Procédure administrative, II ed. Berna 2015, pag. 495 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 43; in particolare, circa l'interesse personale e diretto, RDAT I-1992 n.
17).
1.1.2. Una corporazione
di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere
ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri
legittimi interessi. Nel caso concreto, tuttavia, le due ricorrenti non
appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui
situazione appare legata all'oggetto del provvedimento comunale impugnato da un
rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri
della collettività. Infatti, esse non sono toccate dal provvedimento in misura
diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non
può, pertanto, esser loro riconosciuto un interesse personale, diretto e
concreto a dolersi del provvedimento.
1.1.3. La
giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona
giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di
interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a
tutela dei diritti in questione compete ai singoli soci, quando la totalità o
molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano
alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto ricorso
corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2).
Tuttavia, nemmeno questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché
l'adempimento di questi requisiti non è stato minimamente provato. Benché al
pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a
ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali
che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl
100/1999 pag. 399).
1.1.4. Sia soggiunto
per completezza che neanche entra in considerazione
di far capo alla legittimazione a ricorrere prevista dall'art. 12 della
legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966
(LPN; RS 451). In relazione al diritto di protezione della natura e del
paesaggio, la potestà ricorsuale delle organizzazioni è infatti circoscritta
alle decisioni adottate nello svolgimento dei compiti della Confederazione
(RtiD II-2016 n. 43 consid. 3.2.2.1). Fatto salvo il caso - qui non dato,
poiché l'intero mapp. 5623 era assegnato alla zona costruibile CP29 - di nuova
assegnazione di terreno alla zona edificabile (DTF 142 II 509 consid. 2) né la
pianificazione del territorio, ambito in cui avviene nel Cantone Ticino la
tutela dei beni culturali immobili (art. 20 e 51 legge cantonale sulla
protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1), né la
tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni culturali, rientrano nei
compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190 consid 3c/aa e bb; RtiD
II-2016 loc. cit., RDAT I-1999 n. 23).
1.1.5. Per questi
motivi, la RI 1 e la RI 3 non erano legittimate a ricorrere al Governo. Quest'ultimo
avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il loro ricorso, anziché
respingerlo nel merito. La legittimazione, già carente in prima istanza, deve
essere negata anche davanti al Tribunale. Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine soltanto per quanto riguarda RI 3.
1.2. Poiché la
controversa variante del piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU
1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di
quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Il gravame può inoltre essere giudicato sulla base degli atti senza
ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure la ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari
mezzi di prova.
2. 2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il
diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone
Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal
1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi
- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.
3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c,
II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),
segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio
di Stato (Balerna, op. cit., pag.
214).
3. Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante e
rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea
generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o
una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse
pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto,
segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,
chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24
consid. 4.1 con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, op. cit.,
n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige
invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo
di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi
provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che
lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità),
infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico
perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto;
RDAT II-2016 n. 16 consid. 5.2. con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
4. 4.1. I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani
regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo
(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare
una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale
e alle autorità incaricate della
pianificazione (cfr. Heinz Aemisegger/Samuel
Kissling in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15; art. 28 cpv. 2
lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio
fabbricabile dev'essere, a ogni buon
conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle
dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi,
dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via
(cfr. Aemisegger/
Kissling, op. cit., n. 18 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle
zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti
dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima
legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling,
op. cit., n. 18; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 509). Oltre alla
definizione della funzione, le zone si distinguono anche per le regole di
costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze ecc.) che ne determinano le
caratteristiche (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 19 ad
art. 15).
4.2. I piani
regolatori, come appena spiegato, devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione
di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,
determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15
lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e
che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza
(RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii;
inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono
particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi
pubblici). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e
impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza
precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà
di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a
queste condizioni (cfr. Eric
Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 18 con
rinvii; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee,
l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che
compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a
zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico.
5. 5.1. Il piano regolatore del comune
di Biasca è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 marzo
1992 (n. 2174) e integrato in seguito da
alcune varianti. Nella seduta del 21 agosto 2013 il municipio ha deciso di
licenziare il messaggio 25-2013 concernente la richiesta di un credito
per la revisione generale del piano regolatore. Prendendo spunto da
quest'ultimo comunicato, la ricorrente ritiene che la variante si pone in contrasto
con i principi della LPT, poiché avrebbe dovuto venir predisposta nell'ambito
della revisione generale, in modo da garantire una valutazione territoriale
completa e evitare di pregiudicare eventuali future scelte della revisione. In
proposito si osserva quanto segue.
5.1.1. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle
circostanze, i piani d'utilizzazione sono riesaminati e,
se necessario, adattati. L'art. 41 cpv. 2 LALPT, dal canto suo, stabilisce
invece che i piani regolatori possono essere modificati o integrati in ogni
tempo se l'interesse pubblico lo esige. La norma trova comunque i suoi limiti
nell'art. 21 LPT (RtiD I-2008 n. 51 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-1998 n. 49
consid. 3a con rinvii). La pianificazione del territorio in generale e
quella dell'utilizzazione in particolare costituiscono un compito permanente,
che deve costantemente tener conto dei cambiamenti delle circostanze e delle
conoscenze. Una pianificazione è oggettivamente corretta soltanto se
all'occorrenza viene posta in consonanza con la realtà e con le mutate
esigenze. Se perde di attualità, perde nel contempo di legittimità (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 11 ad art.
21).
5.1.2.
In concreto la modifica pianificatoria qui all'esame trae origine dallo
smantellamento nel 2004 da parte della Confederazione dell'arsenale militare, a
seguito del quale il comune ha valutato la possibilità di acquistarlo con lo
scopo di centralizzarvi vari servizi regionali in parziale sostituzione del
vincolo previsto al mapp. 5623, di proprietà patriziale, irrealizzato.
Elaborato lo studio di fattibilità dicembre 2006, che ha determinato l'acquisto
del mapp. 2293 nel 2008, la variante è poi stata sottoposta al Dipartimento del
territorio, il quale si è espresso in merito nell'ambito dell'esame preliminare
25 agosto 2011. In seguito il consiglio comunale l'ha adottata il 25 marzo
2013. Essa è dunque antecedente all'avvio dei lavori per la revisione generale
del piano regolatore e la sua legittimità va esaminata esclusivamente alla luce
degli art. 21 cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT. Sotto questo profilo la variante
non presta fianco a critiche: il cambiamento delle circostanze dovuto all'abbandono
dell'Arsenale, richiedeva infatti, dal profilo dell'interesse pubblico, una
riesame tempestivo del suo azzonamento, risalente al 1992, nonché una
valutazione delle nuove opportunità di utilizzo che esso offriva, contribuendo
allo stesso tempo, con la previsione del vincolo di bene culturale, alla sua
salvaguardia. Peraltro, vista la tematica ben circoscritta che essa disciplina,
che concerne la riconversione dell'area tramite l'inserimento di diverse
attività d'interesse pubblico, che assorbono in parte quelle previste al mapp.
5623, nonché la sua puntuale localizzazione dal profilo territoriale, non è
dato di vedere per quali ragioni bisognasse
attendere la revisione generale del piano regolatore, né tanto meno in che
misura potrebbero venir precluse determinate decisioni inerenti alla revisione.
Tant'è che nemmeno la ricorrente nel suo ricorso lo spiega. La censura va
pertanto disattesa.
5.2. La
ricorrente critica poi la destinazione attribuita alla zona CP17, che
comporterebbe interventi snaturanti, incompatibili con la tutela degli edifici
storici presenti nel comparto, e ritiene
che una destinazione residenziale sarebbe da privilegiare, così come proposto nel
2009 dallo scomparso arch. Tita Carloni. Rimprovera al comune di non aver mai
approfondito seriamente tale opzione, che
avrebbe inoltre il pregio di inserirsi maggiormente nel comparto abitativo circostante.
5.2.1. Come esposto in
narrativa, il complesso dell'ex Arsenale è formato da una costruzione
amministrativa principale (uffici e intendenza), da sette magazzini e da un'officina
meccanica. La relativa scheda 25 luglio 2011, allestita dall'Ufficio beni
culturali, prevede al capitolo 5. "Finalità della tutela e vincoli",
pag. 5, le seguenti destinazioni e contenuti:
- In linea di principio il complesso può accogliere
contenuti funzionali compatibili con la funzione originale, ossia magazzini e
strutture di supporto per servizi tecnici e di soccorso, aziende municipali,
depositi pubblici. Sono ammessi contenuti compatibili quali strutture museali o
espositive, sale riunione, ecc.
- Eventuali destinazioni differenti dalle
utilizzazioni originali, quali una trasformazione a scopi abitativi, dovranno
conformarsi alle peculiarità e alla struttura dei differenti manufatti,
rispettando le specificità architettoniche degli edifici e in particolare il
modulo che caratterizza la struttura e il disegno dei prospetti.
- Stabile amministrativo. L'edificio può essere
utilizzato secondo i suoi scopi originali (abitativo, uffici, laboratori).
Salvo per le "eventuali destinazioni differenti", le altre destinazioni
sono state riprese all'art. 47 cpv. 1 lett. q NAPR (cfr. supra
consid. Ba). Da notare che tali utilizzi si pongono in sintonia con i "Principi
per la tutela dei monumenti storici in Svizzera", elaborati nel 2007 dalla
Commissione federale dei monumenti storici, secondo cui "La
destinazione originale rappresenta un valore, che non dovrebbe essere
abbandonato se non per importanti motivi" (cfr. p.to 3.2., pag. 67). Sempre
al capitolo 5., la scheda enumera poi le prescrizioni di dettaglio concernenti
gli interventi ammessi sulla volumetria, i tetti, i prospetti, i dintorni e gli
interni dell'Arsenale. Anche queste indicazioni sono state inserite
pedissequamente dalla variante nell'art. 46 lett. c NAPR, concernente i beni culturali,
disposizione che il Governo, nella risoluzione impugnata, non ha approvato
(cfr. capitolo 7.1. lett. e, pag. 57, che indica erroneamente l'art. 46 cpv. 5
NAPR), ritenendola superflua, rispettivamente incompleta nella misura in cui "(…)
per tutti i beni culturali, il Comune e i proprietari devono far capo alla
schede di tutela nella sua integralità quale riferimento in caso d'intervento
sul bene" (cfr. capitolo 4.1.1., pag. 10). Alla luce di queste premesse,
segnatamente del grado di dettaglio della scheda e degli interventi ammissibili
ivi descritti, gli argomenti della ricorrente, secondo cui il complesso
verrebbe snaturato dalla nuova destinazione, appaiono inconsistenti. Le
destinazioni previste dalla variante risultano infatti quelle che maggiormente si
avvicinano alle funzioni originarie della struttura, che, ad eccezione
dell'edificio principale che ospitava i servizi amministrativi, l'archivio,
l'appartamento per il custode e i servizi di lavanderia, selleria, officina e
sartoria, non hanno mai posseduto carattere abitativo. Non va inoltre
dimenticato che, secondo l'art. 24 LBC, qualunque intervento suscettibile di
modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto a livello cantonale, può
essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del
Consiglio di Stato (cpv. 1) e che, prima di elaborare un progetto dettagliato
di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni
culturali (cpv. 2). Come osserva la Sezione in sede di risposta, sarà semmai il
progetto edilizio concreto che dovrà confrontarsi con le esigenze di
conservazione della sostanza protetta, garantendola nella misura massima possibile.
5.2.2. Sempre in merito
alla destinazione d'uso residenziale, va inoltre contestualizzata la portata
dello studio allestito dall'arch. Carloni nel 2009, da ricondurre al fatto che alcuni
cittadini contrari alla variante a causa della vicinanza con il quartiere
residenziale, avevano proposto un uso alternativo dell'ex Arsenale, commissionando
lo studio orientativo in parola, che aveva individuato la possibilità di una
destinazione residenziale con 45 alloggi da due locali. Ad ogni modo, proprio
gli argomenti invocati in prima sede dalla
ricorrente con riferimento all'eccessiva estensione della zona edificabile di
Biasca - argomenti che hanno indotto il Governo ad approvare solo parzialmente
l'attribuzione del mapp. 5623 alla zona residenziale R3 in considerazione del
fatto che la contenibilità del piano risulta "(…) manifestamente
elevata con particolare riferimento ai contenuti residenziali" (cfr.
capitolo 4.1.7., pag. 18) - portano ad escludere una riconversione dell'area
dell'ex Arsenale a questa destinazione. È pertanto a giusto titolo che il
comune non ha approfondito ulteriormente, seppur per altri motivi (cfr.
Rapporto di pianificazione gennaio 2013, pag. 6), questa ipotesi. La questione
relativa alle ripercussioni della nuova destinazione sul limitrofo quartiere
residenziale verrà esaminata nei considerandi che seguono.
5.3. La ricorrente
ritiene poi che la variante risulti manifestamente sovradimensionata rispetto
alle effettive esigenze del comune, considerato che due edifici del complesso
sarebbero tuttora privi di destinazione. La
variante si fonderebbe inoltre su premesse oramai superate, visto che la
Protezione civile e Tre Valli Soccorso avrebbero nel frattempo deciso di
trasferire i propri spazi altrove. Farebbe dunque difetto il requisito
dell'interesse pubblico.
5.3.1. Circa l'asserito sovradimensionamento della zona CP17 si
osserva che la variante prende origine dallo studio di fattibilità
commissionato nel 2006 dal comune all'arch. Reto a Marca, per verificare, ai
fini dell'acquisto del sedime, la possibilità di realizzarvi un centro di
servizi regionali in sostituzione di quello previsto al mapp. 5623, riservato
esclusivamente alle attività pompieristiche e della protezione civile. Lo
studio di fattibilità ha considerato
l'inserimento nell'area dell'ex Arsenale di diverse attività di interesse pubblico e segnatamente: il corpo
regionale dei pompieri, il Soccorso Tre Valli, un centro di protezione
civile, con annessi magazzini e uffici amministrativi, l'azienda acqua potabile
e infine alcune strutture di carattere comunale (magazzini dell'ufficio tecnico, sala pubblica multiuso,
ecc.), proponendo uno schema organizzativo generale, che indica la collocazione
delle varie attività nelle costruzioni esistenti, fatta eccezione per i due
edifici situati all'estremità sud del fondo (sub. M e N), "(…) per i
quali non è ancora stato definito un utilizzo preciso, se non che essi dovranno
essere assegnati ad attività con contenuti pubblici" (cfr. citato Rapporto,
pag. 13). Da notare che i due subalterni presentano una superficie utile lorda
(SUL) di 675 mq ciascuno, che rappresenta il 16% della SUL complessiva presente
sul fondo che ammonta a 8'131 mq (cfr. citato Rapporto, allegato 3, pag. 2).
Alla luce di queste premesse e degli studi svolti per approntare la variante, va
anzitutto rilevato come la stessa non appaia come il frutto di una valutazione
complessiva generica e superficiale, bensì come il risultato di un approccio
analitico approfondito sulle potenzialità di riconversione dell'area. Non va
poi dimenticato che, con lo stralcio dell'art. 46 lett. c NAPR da parte del
Governo (cfr. supra, consid. 5.2.1), anche l'attribuzione di ulteriore
volumetria alla zona (ca. 4'500 mc) per un totale di 35'000 mc è venuta a
cadere. Considerato poi come da un lato, ai sensi della giurisprudenza citata
al considerando 4.2., l'autorità di pianificazione
possa prendere in considerazione, ai fini della determinazione della zone
d'interesse pubblico, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,
e come dall'altro, secondo la scheda R1 del piano direttore cantonale di dato
acquisito, nell'ambito dell'area "Bellinzonese e Tre Valli" designata
dal modello territoriale, al comune di Biasca perviene il ruolo di "(…)
centro regionale cui spetta assicurare servizi di qualità all'area montana
delle Tre Valli" (cfr. capitolo 2.2., a.3, pag. 5) e come lo stesso,
nella gerarchia urbana, "(…) costituisce un centro di importanza
regionale che consolida i servizi e le infrastrutture di importanza regionale
nelle Tre Valli (…)" (cfr. capitolo 2.2, b.3, pag. 6), non v'è dubbio
che la previsione che ulteriori attività di interesse pubblico vengano ad
insediarsi negli spazi liberi rimanenti, completando così l'offerta dei servizi
previsti nella zona CP17, abbia buone probabilità di concretizzarsi. La critica
secondo cui "(…) l'area ex Arsenale potrebbe andar bene, per la sua
estensione e il suo dimensionamento, per ospitare i servizi comunali e di
pronto intervento di città come Lugano (o anche Zurigo) e non già quelli di un
modesto borgo di valle come Biasca!", manifestamente non si avvede del ruolo che il comune sarà chiamato a rivestire
nei prossimi decenni e va pertanto respinta.
5.3.2. Senonché, secondo la
ricorrente, la defezione da parte della Protezione civile e di Tre Valli
Soccorso starebbe ulteriormente a dimostrare come la variante si fondi sul basi
pianificatorie precarie. In proposito si rileva come lo schema organizzativo
generale, di cui si è detto sopra, riservava a questi due enti il sub. C, la
cui SUL ammonta a 1350 mq (cfr. citato Rapporto, pag. 13 e allegato 3, pag. 2),
che rappresenta il 16% della SUL complessiva del comparto. La variante ha però considerato
l'ipotesi che, nel corso della procedura di approvazione, alcuni attori
potessero abbandonare l'intenzione di far capo alla zona CP17. In proposito, il
citato Rapporto, pag. 1-2, si esprime come segue:
La
situazione attuale è leggermente mutata rispetto all'inizio della procedura
pianificatoria, nel senso che alcuni attori principali, a causa del dilungarsi
della procedura d'approvazione e della necessità di poter disporre di spazi
adeguati in tempi relativamente brevi, stanno valutando l'opportunità di
trasferire altrove la propria attività. È il caso ad esempio della:
°
Protezione civile (…)
°
Tre Valli Soccorso (…).
Per
contro vi sono già stati degli interessamenti da parte di altri Enti, quali ad
esempio la polizia comunale e l'Associazione F__________, ragione per cui globalmente
si dimostra tutt'oggi un interesse condiviso da diverse istituzioni, che porta
il Municipio a ritenere sempre valida l'opzione di insediare nel complesso
dell'ex Arsenale un'importante infrastruttura di carattere regionale come il
Centro servizi Regionale (CSR), aperto anche ad altre attività di interesse
pubblico per tutta la popolazione della regione.
In sede di risposta il
comune ribadisce l'attualità di tali considerazioni. Secondo il citato
Rapporto, l'interessamento da parte della polizia comunale è da ricondurre al
fatto che il comune è stato designato come polo per il coordinamento delle
polizie comunali delle Tre Valli, di modo che l'attuale sede non è più in grado di soddisfare la conseguente necessità di
nuovi spazi. Dal canto suo l'associazione F__________, la quale annovera
fra i suoi scopi la gestione del Museo Militare di Forte
Mondascia a Biasca, necessita di ulteriori spazi espostivi (cfr. citato
Rapporto, pag. 2). Ora, se è vero che i bisogni concreti in termini di superfici
da parte di questi due enti non vengono ulteriormente specificati negli atti
che informano la variante, il loro interessamento dimostra in ogni caso come la
zona CP17 tende a rispondere a precisi bisogni avvertiti dalla collettività,
che non possono essere soddisfatti attraverso le strutture già presenti nel
comune. E ciò anche alla luce della continua evoluzione delle esigenze in materia
di servizi pubblici, sottolineata dal Governo. Tutto sommato, pur considerando
Fatti
i mutamenti intervenuti dall'avvio della procedura, la variante appare comunque
sorretta da una valida base pianificatoria. Peraltro, come verrà esposto qui di
seguito, dal profilo delle immissioni, la rinuncia da parte di Tre Valli
Soccorso a insediarsi nel comparto comporta un evidente miglioramento dal punto
di vista dell'inserimento della zona CP17 nel contesto circostante. Anche
questa critica va pertanto respinta.
5.4. La ricorrente
contesta infine l'adeguato inserimento della zona CP17, assimilabile ad una
zona industriale-artigianale, nel limitrofo comparto residenziale. Essa sarebbe
infatti inadatta a ospitare servizi di pronto intervento, visto il pericolo e
il disturbo arrecato al vicinato, ponendosi così in contrasto con il principio
basilare della LPT secondo cui le zone edificabili vanno predisposte
razionalmente. Ritiene inoltre "(…) un po' fuorviante - anche se
giuridicamente corretto - il continuo riferimento fatto dal Municipio e anche
nella decisione del CdS alla situazione pianificatoria vigente, con la quale
viene fatto ripetutamente il confronto. In più punti (sia riguardo all'aspetto
delle immissioni foniche del CSR, sia riguardo all'impatto fonico del traffico
su via ai Grotti, sia in riferimento ai pericoli rappresentati dai mezzi di
pronto intervento attraversanti un quartiere residenziale) si ripete infatti
che la situazione non sarebbe molto diversa o peggiore di quanto fosse
all'epoca in cui l'Arsenale era in funzione. In realtà l'Arsenale è chiuso da
un pezzo e rispetto alla situazione odierna del quartiere l'insediamento del
CSR su questa area indurrebbe un netto peggioramento". Risulterebbe
inoltre irragionevole ubicare i servizi di pronto intervento in una zona
discosta dai principali svincoli stradali e autostradali, quando, sotto questo
profilo, l'ubicazione precedente risultava ottimale. A suo parere la ponderazione
degli interessi effettuata dal comune e avallata dal Governo non poggerebbe quindi
su "criteri scientifici e oggettivi", risultando arbitraria.
5.4.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 OPT, se
dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti
d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale
contesto: verificano gli interessi in causa (lett. a); valutano gli interessi
verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo
territoriale auspicato e con le implicazioni possibili
(lett. b); tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla
base della loro valutazione (lett. c). Nella motivazione delle decisioni
esse presentano la ponderazione degli interessi (cpv. 2). In concreto, dando
seguito alla richiesta formulata dal Dipartimento del territorio in sede di
esame preliminare, il comune, nel citato Rapporto, ha dedicato il capitolo 2,
pag. 4-6, alla ponderazione degli interessi toccati dalla variante. In sostanza
esso ha contrapposto all'ubicazione più svantaggiosa della zona CP17 per
rapporto alle attività di pronto intervento e al suo inserimento in prossimità
di un comparto residenziale, tutta una serie di
altri aspetti quali quello edilizio (legato
in particolare al fatto che il complesso dell'ex Arsenale comprende edifici già
predisposti e utilizzati in passato per attività analoghe con
spazi esterni ben strutturati e adatti allo scopo), quello logistico (riferito
in particolare alla razionalizzazione degli spazi e alla possibilità di
sfruttare le sinergie create dalle strutture di utilità pubblica, permettendo
un uso ottimale delle infrastrutture esistenti), quello legato alla possibilità
di salvaguardare e valorizzare il complesso storico, quello economico, ritenuto
che la zona CP17 richiede investimenti minori rispetto a quelli necessari per
realizzare il vincolo CP29 e che l'acquisto del sedime ha potuto avvenire a
condizioni di favore, il fatto che la maggior distanza (ca. 800 m) rispetto
allo svincolo della A2 non compromette comunque la rapidità degli interventi di
soccorso e infine l'inopportunità di una riconversione a uso residenziale
dell'ex Arsenale. Per quanto attiene alla prossimità della zona CP 17 alla zona
abitativa, esso ha ritenuto anzitutto che dal profilo dei rumori il GdS II
assegnato a tale zona la tuteli in modo conveniente: infatti le attività svolte
all'interno della zona CP17 - equiparabili
ad attività di carattere artigianale, salvo l'edificio principale e per quello
che ospiterà la sala multiuso - dovranno rispettare verso la zona limitrofa i
valori limiti d'immissione relativi al GdS II (cfr. citato Rapporto,
pag. 31). Inoltre, confrontando la valutazione del traffico indotto della zona
CP17 a pieno sfruttamento, pari a 385 veicoli al giorno, con il traffico indotto
quando l'Arsenale era in funzione, pari a 380 veicoli al giorno, ha accertato
che la zona CP17 non comporta a pieno sfruttamento un carico di traffico
sostanzialmente diverso (cfr. citato Rapporto, capitolo 3.3, pag. 9-11,
capitolo 4.5., pag. 16, e capitolo 7.1.4., pag. 26). Ciononostante, al fine di
garantire una sicurezza maggiore agli utenti della strada, la revisione prevede
un allargamento del calibro complessivo di via ai Grotti.
5.4.2. In merito alle critiche sollevate dalla
ricorrente, occorre rilevare quanto segue. Secondo l'art. 3 cpv. 3 LPT, gli insediamenti devono essere strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre
in particolare: ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al
lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di
trasporti pubblici (lett. a), adottare misure per migliorare l'uso di superfici
inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le
possibilità di densificazione delle superfici insediative (lett. abis )
e preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni
nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti
(lett. b). Il cpv. 4 lett. c della norma prevede che, per gli edifici e gli
impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione
appropriata: occorre in particolare evitare o ridurre generalmente al minimo le
incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e
sull'economia. Per quanto attiene al principio di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a
LPT, va subito detto che esso non comporta né una separazione assoluta fra zone
destinate al lavoro e zone residenziali né una loro mescolanza, bensì una loro
commistione ottimale: una separazione delle zone riservate al lavoro è
opportuna allorquando le costruzioni industriali e artigianali ivi situate sono
fonte di forti disturbi (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 36 ad art.
3; Aemisegger/Kissling, op. cit.,
Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung, n. 37). Per quanto attiene al principio secondo cui le zone
residenziali vanno preservate da immissioni moleste si rileva che lo stesso
viene attuato anzitutto tramite la legislazione sulla protezione dell'ambiente
con l'attribuzione dei GdS alle varie zone. Tale principio va comunque
considerato nella pianificazione sia della zona residenziale stessa che del
territorio limitrofo: appartiene infatti ai
compiti della pianificazione del territorio ubicare le zone da destinare a
strutture che provocano forti immissioni, e segnatamente le zone industriali,
in luoghi adeguati, in modo da preservare il più possibile le zone sensibili al
rumore (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 38-42 ad
art. 3; Aemisegger/Kis-sling,
op. cit., Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung, n. 38). Tali postulati vengono ribaditi per
quanto attiene alle zone d'interesse pubblico al cpv. 4 lett. c dell'art. 3 LPT.
5.4.3. In concreto va considerato che la zona che
ospita l'Arsenale è preesistente e che con la sua riconversione il comune ha dato attuazione ad uno dei postulati principali
della revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012, entrata in vigore il 1°
maggio 2014, ovvero quello relativo allo sviluppo verso l'interno del
territorio costruito tramite un miglior uso delle riserve, postulato ora
ancorato, come visto, all'art. 3 cpv. 3 lett. abis LPT. Inoltre,
dal profilo delle immissioni, la zona CP17
non è di certo equiparabile a una zona industriale o a una per edifici o
attrezzature pubbliche destinata a richiamare un folto afflusso di pubblico (cfr.
STF 1P.17/2001 del 2 aprile 2001 consid. 5c; DTF 120 Ib 456 consid. 4d e 4e).
Come osserva il comune, l'attribuzione alla limitrofa zona residenziale del GdS
Considerandi
II rappresenta un'ulteriore garanzia a tutela
della zona dalle immissioni generate dalla zona CP17, ritenuto peraltro come "(…)
le attività che provocano maggiore rumore (Corpo pompieri, Tre
Valli Soccorso, ecc.) sono dislocate prevalentemente
nella parte est del centro, ossia ad una certa distanza dalle zone residenziali, e sono parzialmente
schermate dagli edifici stessi del centro, mentre verso la vicina zona
residenziale ad ovest si svolgeranno attività meno rumorose" (cfr.
citato Rapporto, pag. 31). Infine l'abbandono dell'intenzione di insediarsi
nella zona CP17 da parte di Tre Valli Soccorso concorre a ridurre notevolmente
l'impatto della zona sull'ambiente
residenziale circostante. Rimane così l'aspetto legato all'attività del
Corpo pompieri, che viene tuttavia quantificato in 200 interventi all'anno, di cui ca. il 90-95% con priorità normale e
solo il 5-10% di carattere urgente, ciò che corrisponde a una media di ca. 15
interventi urgenti all'anno, rispettivamente un intervento urgente ogni 5
settimane (cfr. citato Rapporto, allegato 2, pag. 9). L'incidenza della nuova
ubicazione sul tempo di percorso e quindi sulla tempestività degli interventi -
aspetto questo che la ricorrente ha contestato soprattutto per quanto attiene
all'attività di Tre Valli Soccorso - è di ca. 1 minuto (cfr. citato Rapporto,
pag. 5). In definitiva alla luce di tutte queste considerazioni gli argomenti
sollevati dalla ricorrente non giungono a scalfire la ponderazione degli
interessi effettuata dal comune.
5.4.4
In conclusione, in base a tutto quanto precede,
sia l'individuazione degli interessi in gioco, sia la loro ponderazione, sia la
loro valutazione globale ai sensi dell'art. 3 OPT effettuata dal comune e
tutelata dal Governo risulta immune da violazioni del diritto.
6.
Per tutti questi motivi il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere