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Decisione

90.2016.6

Vincolo di centro raccolta rifiuti in corrispondenza di una stazione di servizio

17 novembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è proprietaria

del mapp. 1308 in località Muraccio di

Caslano, lungo la strada che conduce al valico doganale di Ponte Tresa

(via Cantonale/via Colombera). Il fondo, che ha una superficie complessiva di

1298 mq, ospita una stazione di servizio per il rifornimento del carburante, di

pertinenza della __________. L'esercizio commerciale si compone di una doppia

pensilina sotto la quale vi sono le pompe per l'erogazione del carburante, di

un edificio in cui è inserito un piccolo

negozio e di un autolavaggio. Sul piazzale, al confine nord del fondo, vi è

un'area appositamente equipaggiata per le operazioni di rifornimento della

struttura, utilizzata pure per la sosta dei veicoli dei clienti.

B.

Nella seduta 5 dicembre 2007 il

consiglio comunale di Caslano ha adottato la revisione del piano regolatore.

Per quanto qui interessi, in corrispondenza dell'angolo nord-est del mapp. 1308

a confine con la strada pedonale e il mapp. 1549 è stata riservata un'area di

circa 12 x 5 m per accogliere un centro di raccolta separata dei rifiuti domestici

(AP13) con contenitori interrati sporgenti al massimo 1.5 m dal suolo (cfr.

art. 58 cpv. 2 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).

C. Adito da __________,

allora proprietaria del mapp. 1308, con risoluzione 2 giugno 2009 (n. 2695) il

Consiglio di Stato ha confermato il vincolo nell'ambito dell'approvazione della

revisione del piano regolatore.

D. Con sentenza 10

ottobre 2012 (n. 90.2009.52) il Tribunale cantonale amministrativo ha

parzialmente accolto il ricorso che __________ aveva inoltrato contro la

risoluzione governativa, annullando l'approvazione del vincolo in parola e

retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato affinché accertasse, se del caso

tramite il municipio, se il centro di raccolta rifiuti contestato era necessario.

Inoltre, alla luce della particolarità del fondo che ospitava una stazione di

benzina, il Governo è stato invitato a verificare - perlomeno in modo sommario

- la fattibilità tecnica e le conseguenze ambientali della realizzazione della

struttura.

E.

Analogamente sollecitato

dall'Ufficio della pianificazione locale, con scritto 6 febbraio 2014 il

municipio di Caslano ha comunicato la volontà di mantenere il vincolo.

Sottolineato l'esperienza positiva maturata dopo la messa in funzione del nuovo

sistema di raccolta rifiuti e l'aumento della popolazione passata dai 3'577

abitanti del 31 dicembre 2000 ai 4'284 del 31 dicembre 2013, l'esecutivo

comunale ha in particolare prodotto una tabella, dalla quale si evince che il

citato centro servirebbe una quarantina di edifici occupati da 183 persone, con

un potenziale insediativo complessivo del comparto servito di 300 abitanti. Esso,

che dista all'incirca 480 m dall'altro centro - rimasto incontestato - posto a

monte di via cantonale, permetterebbe all'utenza di evitare l'attraversamento

della strada.

F.

Con risoluzione 10 dicembre

2015 (n. 5591) il Consiglio di Stato ha nuovamente approvato il vincolo e

respinto il ricorso di __________. Il Governo ha infatti considerato che esso fosse

sorretto da un sufficiente interesse pubblico e sostenibile finanziariamente per il comune, giacché il debito pubblico pro

capite - verificato nell'ambito

dell'approvazione di recenti modifiche del piano regolatore - sarebbe

nettamente inferiore alla soglia limite di fr. 4'000.- per abitante stabilita

dalla "direttiva cantonale". L'Esecutivo cantonale ha quindi concluso

che (pag. 10):

dal profilo tecnico e

realizzativo le necessarie misure andranno definite nella successiva procedura

edilizia giacché l'esistenza di una camera di ritenzione dei carburanti in caso

di fuoriuscita sul piazzale non può essere considerato un motivo sufficiente

per impedire una soluzione realizzativa del nuovo impianto.

G. Con impugnativa 28

gennaio 2016, assistita da una replica, la RI 1 insorge davanti al Tribunale

chiedendo nuovamente l'annullamento del vincolo posto a carico del suo fondo. La

ricorrente invoca la garanzia della proprietà, sottolineando come né il comune

né il Consiglio di Stato abbiano colmato le carenze rilevate dalla Corte nel

precedente giudizio.

H. Il comune di Caslano, rappresentato dal suo

municipio, resiste al ricorso, mentre il Governo, per il tramite della

Sezione dello sviluppo territoriale, si rimette al giudizio del Tribunale. Dei

loro argomenti si dirà ove necessario in diritto.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo e la tempestività del rimedio sono dati dall'art. 30

cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL

7.1.1.1). La legittimazione della RI 1, subingredita a __________, è certa

(art. 30 cpv. 2 lett. b LST) e il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

3.3.1.1).

Considerandi

2.

Per quanto

riguarda i principi giuridici applicabili alla fattispecie, essi sono noti alle

parti dalla pregressa procedura, cui per brevità si rinvia (in particolare

consid. 5.1).

3.

Con la citata sentenza 10 ottobre 2012, il

Tribunale ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato perché rendesse una

nuova decisione, dopo aver completato l'istruttoria quanto alla necessità della

struttura e a una verifica, perlomeno sommaria della sua fattibilità tecnica

(compresi gli aspetti ambientali) e finanziaria.

3.1

Alla luce del citato rinvio, con scritto 13 gennaio 2014 il Consiglio di

Stato ha interpellato il comune, domandandogli se intendeva mantenere il

vincolo e, in caso affermativo, di fornire le motivazioni a suo sostegno, ai

fini di poterne verificare l'interesse pubblico. Il municipio, come visto in narrativa

(supra, E) si è limitato a ribadire le ragioni esposte in precedenza,

fornendo tuttavia un aggiornamento dei dati concernenti il numero di abitanti

del comune e quelli potenziali e presenti nel comparto che la struttura

avversata dovrebbe servire.

3.2

In seguito, senza esperire alcun ulteriore accertamento, il

Consiglio di Stato ha approvato nuovamente il vincolo, respingendo il ricorso

di __________. Esso ha in sostanza condiviso le argomentazioni del comune,

ritenendo inoltre il vincolo, alla luce del debito pro capite dei

cittadini di Caslano, sostenibile dal profilo finanziario. L'Esecutivo

cantonale ha da ultimo rinviato alla procedura edilizia l'adozione degli

accorgimenti necessari per assicurare il corretto funzionamento del centro di

raccolta di rifiuti con l'esercizio della stazione di sevizio, giacché "l'esistenza

di una camera di ritenzione dei carburanti in caso di fuoriuscita sul piazzale

non può essere considerato un motivo sufficiente per impedire una soluzione

realizzativa del nuovo impianto".

3.3

In questi termini, la pianificazione

permane gravemente lacunosa e non poteva essere approvata. Come spiegato nel

precedente giudizio, occorre conoscere almeno a grandi linee cosa comporta il

far capo a un terreno sul quale sorge una stazione di benzina, vale a dire una

struttura rilevante sotto il profilo ambientale. Siccome il comune ha optato

per una superficie già occupata da un manufatto con tali caratteristiche, esso

deve tenerne debitamente conto nell'ambito delle verifiche preliminari che sottendono

al processo pianificatorio in merito alla fattibilità e sostenibilità

finanziaria dell'intervento previsto sotto questo profilo va da se che i

contenuti dello scritto 6 febbraio 2015 del comune non erano sufficienti per

emendare le carenze riscontrate da questa Corte né tanto meno il fatto che -

alla luce del debito pubblico pro capite - il comune parrebbe in grado, in teoria,

di sopportare il costo dell'opera. Comune e Governo sembrano in realtà

fraintendere il significato del precedente giudizio, riducendo la questione

della fattibilità dell'opera a un mero quesito tecnico, cui può essere data

risposta in fase di progettazione esecutiva. A torto. Essi sembrano ignorare

che, per giurisprudenza consolidata, non basta illustrare il fine di interesse

pubblico perseguito e indicare quali terreni appaiono necessari per sostanziare

il vincolo per la realizzazione di un'opera pubblica. Occorre, inoltre, rendere

concretamente plausibile la capacità per l'ente locale di potere prima o poi

effettivamente soddisfare l'affermata esigenza di una tale struttura, avuto riguardo

segnatamente alle conseguenze economiche legate alla sua realizzazione: aspetto

questo che implica, da un lato, una valutazione concreta del costo dell'opera,

ciò che comporta, nella fattispecie, una verifica della sua fattibilità, e

segnatamente a quali condizioni, e dall'altro, se del caso, anche l'esame della

possibilità di conseguire dei sussidi in applicazione della pertinente legislazione.

Costi che, sia soggiunto per completezza, andrebbero contemplati nel programma

di realizzazione, come impone l'art. 30 LALPT: componente obbligatoria - ancorché

con carattere indicativo - del piano regolatore a tenore dell'art. 26 LALPT,

che costituisce in buona sostanza un preventivo di massima degli interventi a

carico dell'ente pubblico, volto a dimostrare la sostenibilità finanziaria di

questo strumento e, di conseguenza, l'attuabilità dei relativi vincoli (cfr.

diffusamente la sentenza del Tribunale federale P.121/2004 del 24 settembre

2004, consid. 2.4, che avalla e tutela la giurisprudenza di questo Tribunale;

inoltre RtiD I-2012 n. 10 consid. 6.2 con rinvii).

4.

Ne discende che il ricorso

dev'essere accolto e il Tribunale non può far altro che annullare, nuovamente,

la citata approvazione del vincolo AP13. Non spettando alla Corte, che non è

autorità di pianificazione, il compito di assegnare una nuova funzione alla

porzione del mapp. 1307 di Caslano liberata dal vincolo, gli atti vengono a

questo punto retrocessi al comune, il quale potrà beninteso riproporre

l'annullata pianificazione, emendata delle carenze riscontrate. A tutela degli

interessi della proprietaria del fondo viene prudenzialmente fissato al comune

un termine di cinque anni dal passaggio in giudicato del presente giudizio per

riproporre la pianificazione annullata e conseguire la sanzione da parte del Governo.

In caso di non approvazione del controverso vincolo entro quel termine da parte

del Consiglio di Stato o di successivo suo nuovo annullamento da parte delle

istanze giudiziarie di ricorso, il diritto del comune di vincolare per questi

scopi pubblici il fondo decadrà definitivamente.

5.

Il comune è

sollevato dal pagamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma non

dall'obbligo di rifondere le ripetibili di questa sede all'insorgente, ritenuto

che quelle per il ricorso davanti al Governo sono già state considerate nel

primo giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la

risoluzione 10 dicembre 2015 (n. 5591) con cui il Consiglio di Stato ha

approvato il vincolo AP13 sul mapp. 1308 di Caslano è riformata nel

senso che, in accoglimento del ricorso della RI 1, l'approvazione del citato

vincolo è negata;

1.2

al comune è fissato un termine di

cinque anni per eventualmente riproporre e conseguire l'approvazione

dell'annullata pianificazione, alle condizioni vincolanti specificate al

consid. 4.

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia; alla ricorrente deve dunque essere retrocesso l'importo di fr. 2'000.-

anticipato a tal fine. Il comune di Caslano verserà fr.1'500.- per ripetibili

alla RI 1.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere