90.2016.6
Vincolo di centro raccolta rifiuti in corrispondenza di una stazione di servizio
17 novembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2016.6
Lugano
17 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Marco
Lucchini, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 28 gennaio 2016 della
RI
1
patrocinata
da: PR 1
contro
la risoluzione 10 dicembre 2015 (n. 5591) con cui il
Consiglio di Stato, in seguito al rinvio di cui alla sentenza 10 ottobre 2012
di questa Corte, ha nuovamente
approvato l'istituzione del vincolo per la realizzazione di un centro di raccolta
separata dei rifiuti domestici sul mapp. 1308 nell'ambito della revisione del
piano regolatore del comune di Caslano;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La RI 1 è proprietaria
del mapp. 1308 in località Muraccio di
Caslano, lungo la strada che conduce al valico doganale di Ponte Tresa
(via Cantonale/via Colombera). Il fondo, che ha una superficie complessiva di
1298 mq, ospita una stazione di servizio per il rifornimento del carburante, di
pertinenza della __________. L'esercizio commerciale si compone di una doppia
pensilina sotto la quale vi sono le pompe per l'erogazione del carburante, di
un edificio in cui è inserito un piccolo
negozio e di un autolavaggio. Sul piazzale, al confine nord del fondo, vi è
un'area appositamente equipaggiata per le operazioni di rifornimento della
struttura, utilizzata pure per la sosta dei veicoli dei clienti.
B.
Nella seduta 5 dicembre 2007 il
consiglio comunale di Caslano ha adottato la revisione del piano regolatore.
Per quanto qui interessi, in corrispondenza dell'angolo nord-est del mapp. 1308
a confine con la strada pedonale e il mapp. 1549 è stata riservata un'area di
circa 12 x 5 m per accogliere un centro di raccolta separata dei rifiuti domestici
(AP13) con contenitori interrati sporgenti al massimo 1.5 m dal suolo (cfr.
art. 58 cpv. 2 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).
C. Adito da __________,
allora proprietaria del mapp. 1308, con risoluzione 2 giugno 2009 (n. 2695) il
Consiglio di Stato ha confermato il vincolo nell'ambito dell'approvazione della
revisione del piano regolatore.
D. Con sentenza 10
ottobre 2012 (n. 90.2009.52) il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto il ricorso che __________ aveva inoltrato contro la
risoluzione governativa, annullando l'approvazione del vincolo in parola e
retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato affinché accertasse, se del caso
tramite il municipio, se il centro di raccolta rifiuti contestato era necessario.
Inoltre, alla luce della particolarità del fondo che ospitava una stazione di
benzina, il Governo è stato invitato a verificare - perlomeno in modo sommario
- la fattibilità tecnica e le conseguenze ambientali della realizzazione della
struttura.
E.
Analogamente sollecitato
dall'Ufficio della pianificazione locale, con scritto 6 febbraio 2014 il
municipio di Caslano ha comunicato la volontà di mantenere il vincolo.
Sottolineato l'esperienza positiva maturata dopo la messa in funzione del nuovo
sistema di raccolta rifiuti e l'aumento della popolazione passata dai 3'577
abitanti del 31 dicembre 2000 ai 4'284 del 31 dicembre 2013, l'esecutivo
comunale ha in particolare prodotto una tabella, dalla quale si evince che il
citato centro servirebbe una quarantina di edifici occupati da 183 persone, con
un potenziale insediativo complessivo del comparto servito di 300 abitanti. Esso,
che dista all'incirca 480 m dall'altro centro - rimasto incontestato - posto a
monte di via cantonale, permetterebbe all'utenza di evitare l'attraversamento
della strada.
F.
Con risoluzione 10 dicembre
2015 (n. 5591) il Consiglio di Stato ha nuovamente approvato il vincolo e
respinto il ricorso di __________. Il Governo ha infatti considerato che esso fosse
sorretto da un sufficiente interesse pubblico e sostenibile finanziariamente per il comune, giacché il debito pubblico pro
capite - verificato nell'ambito
dell'approvazione di recenti modifiche del piano regolatore - sarebbe
nettamente inferiore alla soglia limite di fr. 4'000.- per abitante stabilita
dalla "direttiva cantonale". L'Esecutivo cantonale ha quindi concluso
che (pag. 10):
dal profilo tecnico e
realizzativo le necessarie misure andranno definite nella successiva procedura
edilizia giacché l'esistenza di una camera di ritenzione dei carburanti in caso
di fuoriuscita sul piazzale non può essere considerato un motivo sufficiente
per impedire una soluzione realizzativa del nuovo impianto.
G. Con impugnativa 28
gennaio 2016, assistita da una replica, la RI 1 insorge davanti al Tribunale
chiedendo nuovamente l'annullamento del vincolo posto a carico del suo fondo. La
ricorrente invoca la garanzia della proprietà, sottolineando come né il comune
né il Consiglio di Stato abbiano colmato le carenze rilevate dalla Corte nel
precedente giudizio.
H. Il comune di Caslano, rappresentato dal suo
municipio, resiste al ricorso, mentre il Governo, per il tramite della
Sezione dello sviluppo territoriale, si rimette al giudizio del Tribunale. Dei
loro argomenti si dirà ove necessario in diritto.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la tempestività del rimedio sono dati dall'art. 30
cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL
7.1.1.1). La legittimazione della RI 1, subingredita a __________, è certa
(art. 30 cpv. 2 lett. b LST) e il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
3.3.1.1).
Considerandi
2.
Per quanto
riguarda i principi giuridici applicabili alla fattispecie, essi sono noti alle
parti dalla pregressa procedura, cui per brevità si rinvia (in particolare
consid. 5.1).
3.
Con la citata sentenza 10 ottobre 2012, il
Tribunale ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato perché rendesse una
nuova decisione, dopo aver completato l'istruttoria quanto alla necessità della
struttura e a una verifica, perlomeno sommaria della sua fattibilità tecnica
(compresi gli aspetti ambientali) e finanziaria.
3.1
Alla luce del citato rinvio, con scritto 13 gennaio 2014 il Consiglio di
Stato ha interpellato il comune, domandandogli se intendeva mantenere il
vincolo e, in caso affermativo, di fornire le motivazioni a suo sostegno, ai
fini di poterne verificare l'interesse pubblico. Il municipio, come visto in narrativa
(supra, E) si è limitato a ribadire le ragioni esposte in precedenza,
fornendo tuttavia un aggiornamento dei dati concernenti il numero di abitanti
del comune e quelli potenziali e presenti nel comparto che la struttura
avversata dovrebbe servire.
3.2
In seguito, senza esperire alcun ulteriore accertamento, il
Consiglio di Stato ha approvato nuovamente il vincolo, respingendo il ricorso
di __________. Esso ha in sostanza condiviso le argomentazioni del comune,
ritenendo inoltre il vincolo, alla luce del debito pro capite dei
cittadini di Caslano, sostenibile dal profilo finanziario. L'Esecutivo
cantonale ha da ultimo rinviato alla procedura edilizia l'adozione degli
accorgimenti necessari per assicurare il corretto funzionamento del centro di
raccolta di rifiuti con l'esercizio della stazione di sevizio, giacché "l'esistenza
di una camera di ritenzione dei carburanti in caso di fuoriuscita sul piazzale
non può essere considerato un motivo sufficiente per impedire una soluzione
realizzativa del nuovo impianto".
3.3
In questi termini, la pianificazione
permane gravemente lacunosa e non poteva essere approvata. Come spiegato nel
precedente giudizio, occorre conoscere almeno a grandi linee cosa comporta il
far capo a un terreno sul quale sorge una stazione di benzina, vale a dire una
struttura rilevante sotto il profilo ambientale. Siccome il comune ha optato
per una superficie già occupata da un manufatto con tali caratteristiche, esso
deve tenerne debitamente conto nell'ambito delle verifiche preliminari che sottendono
al processo pianificatorio in merito alla fattibilità e sostenibilità
finanziaria dell'intervento previsto sotto questo profilo va da se che i
contenuti dello scritto 6 febbraio 2015 del comune non erano sufficienti per
emendare le carenze riscontrate da questa Corte né tanto meno il fatto che -
alla luce del debito pubblico pro capite - il comune parrebbe in grado, in teoria,
di sopportare il costo dell'opera. Comune e Governo sembrano in realtà
fraintendere il significato del precedente giudizio, riducendo la questione
della fattibilità dell'opera a un mero quesito tecnico, cui può essere data
risposta in fase di progettazione esecutiva. A torto. Essi sembrano ignorare
che, per giurisprudenza consolidata, non basta illustrare il fine di interesse
pubblico perseguito e indicare quali terreni appaiono necessari per sostanziare
il vincolo per la realizzazione di un'opera pubblica. Occorre, inoltre, rendere
concretamente plausibile la capacità per l'ente locale di potere prima o poi
effettivamente soddisfare l'affermata esigenza di una tale struttura, avuto riguardo
segnatamente alle conseguenze economiche legate alla sua realizzazione: aspetto
questo che implica, da un lato, una valutazione concreta del costo dell'opera,
ciò che comporta, nella fattispecie, una verifica della sua fattibilità, e
segnatamente a quali condizioni, e dall'altro, se del caso, anche l'esame della
possibilità di conseguire dei sussidi in applicazione della pertinente legislazione.
Costi che, sia soggiunto per completezza, andrebbero contemplati nel programma
di realizzazione, come impone l'art. 30 LALPT: componente obbligatoria - ancorché
con carattere indicativo - del piano regolatore a tenore dell'art. 26 LALPT,
che costituisce in buona sostanza un preventivo di massima degli interventi a
carico dell'ente pubblico, volto a dimostrare la sostenibilità finanziaria di
questo strumento e, di conseguenza, l'attuabilità dei relativi vincoli (cfr.
diffusamente la sentenza del Tribunale federale P.121/2004 del 24 settembre
2004, consid. 2.4, che avalla e tutela la giurisprudenza di questo Tribunale;
inoltre RtiD I-2012 n. 10 consid. 6.2 con rinvii).
4.
Ne discende che il ricorso
dev'essere accolto e il Tribunale non può far altro che annullare, nuovamente,
la citata approvazione del vincolo AP13. Non spettando alla Corte, che non è
autorità di pianificazione, il compito di assegnare una nuova funzione alla
porzione del mapp. 1307 di Caslano liberata dal vincolo, gli atti vengono a
questo punto retrocessi al comune, il quale potrà beninteso riproporre
l'annullata pianificazione, emendata delle carenze riscontrate. A tutela degli
interessi della proprietaria del fondo viene prudenzialmente fissato al comune
un termine di cinque anni dal passaggio in giudicato del presente giudizio per
riproporre la pianificazione annullata e conseguire la sanzione da parte del Governo.
In caso di non approvazione del controverso vincolo entro quel termine da parte
del Consiglio di Stato o di successivo suo nuovo annullamento da parte delle
istanze giudiziarie di ricorso, il diritto del comune di vincolare per questi
scopi pubblici il fondo decadrà definitivamente.
5.
Il comune è
sollevato dal pagamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma non
dall'obbligo di rifondere le ripetibili di questa sede all'insorgente, ritenuto
che quelle per il ricorso davanti al Governo sono già state considerate nel
primo giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la
risoluzione 10 dicembre 2015 (n. 5591) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il vincolo AP13 sul mapp. 1308 di Caslano è riformata nel
senso che, in accoglimento del ricorso della RI 1, l'approvazione del citato
vincolo è negata;
1.2
al comune è fissato un termine di
cinque anni per eventualmente riproporre e conseguire l'approvazione
dell'annullata pianificazione, alle condizioni vincolanti specificate al
consid. 4.
2.
Non si preleva la tassa di
giustizia; alla ricorrente deve dunque essere retrocesso l'importo di fr. 2'000.-
anticipato a tal fine. Il comune di Caslano verserà fr.1'500.- per ripetibili
alla RI 1.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere